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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5453/22 RG iscritta in data 23.6.22 avente per oggetto: scioglimento matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Martino D'Onofrio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Montecorvino Rovella alla via Lenza 57/P;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Giuseppe Foglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Montecorvino Rovella alla va Diaz n. 41;
RESISTENTE
NONCHE' avv. , quale curatore dei minori nata il [...], in [...], CP_2 CP_3 Per_1 nata il [...] in [...] e nato il [...] in [...]; Per_2 Per_3
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative comparse conclusionali e memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.6.22 , premettendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Montecorvino Rovella in data 2.12.07 e che dalla loro unione erano nati i figli CP_1 Per_1
(26.03.2008), (28.07.2010) e (10.05.2017), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Per_2 Per_3 matrimonio, allegando altresì che con decreto emesso in data 6.7.21 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni della separazione consensuale definite dalle parti.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, introduceva il presente giudizio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, tra cui l'affido dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e previsione di un assegno di mantenimento di € 1000,00 per i minori, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda, chiedendo di confermare le condizioni della separazione pur prevedendosi il mantenimento diretto dei minori, in quanto la madre non provvedeva in modo adeguato al loro sostentamento, lasciando le minori spesso da sole soprattutto la sera.
All'udienza presidenziale, sentite le parti, disposto un percorso di sostegno alla genitorialità, proceduto all'ascolto delle due prime figlie, nominato il curatore speciale dei minori, stante l'elevata conflittualità tra i genitori, soprattutto da imputare alla ricorrente, con ordinanza depositata in data
23.2.24 il giudice delegato dal Presidente disponeva l'affido super esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso di questi, disciplinando il diritto di visita della madre e ponendo a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento di € 150,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e contribuzione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie;
infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
In assenza di richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 20.2.25, fissata in modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Deve quindi procedersi alla disciplina dell'affido dei minori.
Orbene, ritiene il Tribunale che, in presenza di una condotta non propriamente accudente della ricorrente che si è sottratta al procedimento di sostegno alla genitorialità (si veda relazione dei Servizi sociali), che non è riuscita a comprendere le esigenze delle figlie più grandi, caricando su di loro anche la gestione del più piccolo, dormendo tutte le sere fuori (si veda relazione dei Servizi sociali e dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dalle prime due figlie), vada confermato quanto disposto nell'ordinanza depositata in data 23.2.24 dal giudice delegato, prevedendosi l'affido esclusivo rafforzato dei minori al padre con il quale continuano a vivere.
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. D'altronde, l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Nel caso di specie, l'incapacità di una collaborazione tra i genitori, il disinteresse mostrato dalla madre, l'incapacità di far fronte ai bisogni dei minori impongono l'affido super esclusivo dei figli al padre, potendo questi assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…), altrimenti la macchina rappresentativa degli interessi dei minori potrebbe essere gravemente pregiudicata.
In particolare, dalla relazione dei Servizi sociali depositata in data 28.4.23 già emergeva la conflittualità tra i genitori e la rabbia delle prime due figlie contro la madre, incapace di prendersi cura di loro. Anche, a seguito della disposta presa in carico dei Servizi sociali del nucleo familiare, è emersa l'incostanza della ricorrente nel percorso di sostegno e la rabbia ed il livore verso il resistente con il quale non riesce a stabilire alcuna relazione neanche per la gestione dei figli.
Tale situazione è stata confermata anche dalle due figlie sentite all'udienza del 17.10.23, che hanno rappresentato l'assenza della madre, soprattutto nelle ore notturne, affidando a loro la gestione del fratello più piccolo, una madre assente tutte le sere che si allontana per motivi lavorativi (vi è da precisare che non è stata prodotta alcuna documentazione attestata l'attività lavorativa svolta), senza preoccuparsi della cena delle ragazze, laddove per la sola cena sono i nonni materni che si occupano del più piccolo.
A fronte di tale situazione il padre è una persona presente nella vita dei minori, accudente, preoccupato del loro benessere, sempre attento alle loro esigenze, tanto da aver cambiato gli orari di lavoro (come autotrasportatore ha preferito lavorare solo con trasporti in Italia per consentire con l'aiuto della di lui sorella di accudire i minori, collocati presso di lui).
Alla luce, pertanto, degli elementi di fatto sopra emersi non può che confermarsi l'affido super esclusivo al padre con collocamento dei minori presso di lui, anche come richiesto dallo stesso curatore dei minori.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale per la quale il resistente non ha richiesto l'assegnazione.
Quanto al diritto di visita, vista l'età delle due ragazze, vanno disposti incontri liberi tra la madre e loro, sempre che lo vorranno.
Per il più piccolo, invece, non risultando alcun mutamento delle circostanze di fatto (permane la mancanza di qualsiasi documentazione che attesti la tipologia di lavoro svolta dalla ricorrente e non si comprende come sia possibile che ella svolga sempre lavoro notturno, senza mai cambiare turni) si dispone che la madre possa tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana dall'uscita di Per_3 scuola fino alle 18,00, provvedendo al pranzo, che in mancanza di accordo tra i genitori, si individuano nel martedì e giovedì, nonché, a fine settimana alterni, il sabato dalle ore 12,00 alle ore
17,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 18,00, senza pernotti;
quanto alle vacanze natalizie, la madre trascorrerà con il minore, ad anni alterni, il 24 ed il 26 dicembre, nonché il 1 gennaio, e l'anno successivo il 25 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio. Per le vacanze pasquali la madre trascorrerà, negli anni dispari, il giorno di Pasqua e gli anni pari il giorno di Pasquetta. Durante il periodo estivo, la madre potrà tenere con sé il minore una settimana, prendendolo con sé dalle ore 10,00 alle ore 18,00, senza alcun pernotto. Il minore consumerà un pasto nel giorno del suo compleanno con ognuno dei genitori, trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Infine, va disciplinato il contributo per il mantenimento che il genitore non collocatario deve corrispondere al resistente per i figli.
In mancanza di documentazione reddituale, ignorandosi effettivamente quale sia l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, ritiene il Tribunale di dover determinare in € 150,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento che la dovrà corrispondere entro il 10 di ogni mese al resistente, Pt_1 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, ciascun dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato in [...] il [...]), celebrato nel Comune di Montecorvino Rovella CP_1 il 2.12.07 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) dispone l'affido super esclusivo dei minori al padre, con collocazione presso di lui;
3) dispone che la madre possa incontrare liberamente le prime due figlie, previo loro consenso;
4) dispone che la madre possa tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana Per_3 dall'uscita di scuola fino alle 18,00, provvedendo al pranzo, che in mancanza di accordo tra i genitori, si individuano nel martedì e giovedì, nonché, a fine settimana alterni, il sabato dalle ore 12,00 alle ore 17,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 18,00, senza pernotti;
quanto alle vacanze natalizie, la madre trascorrerà con il minore, ad anni alterni, il 24 ed il 26 dicembre, nonché il 1 gennaio, e l'anno successivo il 25 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio. Per le vacanze pasquali la madre trascorrerà, negli anni dispari, il giorno di Pasqua e gli anni pari il giorno di Pasquetta. Durante il periodo estivo, la madre potrà tenere con sé il minore una settimana, prendendolo con sé dalle ore 10,00 alle ore 18,00, senza alcun pernotto. Il minore consumerà un pasto nel giorno del suo compleanno con ognuno dei genitori ed egli trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
5) determina in € 150,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento che la ricorrente è tenuto a corrispondere al resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6) dispone che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
7) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13.5.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi