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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore est. dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STRINGA PAOLA ANGELA, elettivamente Parte_1
domiciliata in C.SO STATI UNITI, 6, TORINO, presso il difensore avv. STRINGA PAOLA
ANGELA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. GIANNINI MONICA, elettivamente domiciliato in CP_1
CORSO STATUTO N. 24, MONDOVI', presso il difensore avv. GIANNINI MONICA
RESISTENTE
e rappresentati e difesi dal curatore speciale avv. DANIELE CP_2 CP_3
ZAMENGO, elettivamente domiciliati in Racconigi, Via Priotti n. 6, presso il curatore speciale e difensore avv. DAVIDE ZAMENGO
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.10.2025 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.7.2025, e quindi:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Cuneo: in via principale - disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto - disporre la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e monitoraggio dei nuclei familiari per la durata di anni 2 - e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_2 CP_3
collocazione e residenza anagrafica presso la madre - la casa coniugale sita in Ceva, Fraz.
Malpotremo n. 43, di proprietà della ricorrente, verrà ad essa assegnata che vi dimorerà insieme ai figli - in punto affidamento dei minori e calendario di visita, in adesione alle conclusioni della CTU, in via alternativa: • a) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (con eventuale supporto della nonna paterna); • facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale (da concordare tra i genitori) con pernotto e accompagnamento a scuola. • b) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali con pernotto e accompagnamento a scuola;
• Vacanze natalizie e pasquali divise a metà con alternanza del
24-25/12 e 31/12- 1/1; • nel periodo estivo due settimane con ciascun genitore da concordare entro la fine della scuola;
• facoltà per entrambi i genitori di partecipare agli eventi scolastici e sportivi dei figli.- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Euro CP_1 Pt_1
600,00, da ridursi ad Euro 500,00 quando la signora avrà un lavoro, oltre rivalutazione ISTAT, oltre
l'assegno unico che verrà percepito dalla Sig.ra per l'intero quale genitore collocatario (Cass. Civ.
4672/251), oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, ludiche ericreative (n. 1 attività sportiva, estate ragazzi, mensa) - Tale somma verrà corrisposta con cadenza mensile ed entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli in subordine - disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto - disporre la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali
e monitoraggio dei nuclei familiari per la durata di anni 2 , affidare i figli minori e in via CP_2 CP_3
esclusiva alla madre - la casa coniugale sita in Ceva, Fraz. Malpotremo n. 43, di proprietà della ricorrente, verrà ad essa assegnata che vi dimorerà insieme ai figli che ivi manterranno la loro residenza - il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato CP_1
alla domenica, inserendo il pernottamento con gradualità. Il papà potrà prendere con sé i bambini un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola all'ora di cena compatibilmente con gli impegni
pagina 2 di 14 scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi di entrambi i genitori i bambini trascorreranno con un genitore il periodo dal 27 Dicembre al 1 Gennaio con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro genitore, con rotazione per i giorni 24 25 26 Dicembre secondo le abitudini di entrambi i rami genitoriali (es. vigilia e pranzo del 25 con uno, pomeriggio del 25 e 26 con l'altro), il 30 Dicembre in occasione del suo compleanno, con il papà Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, metà delle vacanze
Pasquali con un genitore, metà con l'altro 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno. - il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento Euro 600,00, da ridursi ad Euro 500,00 quando la Pt_1
signora avrà un lavoro, oltre alla corresponsione di assegno di mantenimento a favore della Pt_1
stessa, nella misura di Euro 150,00 fino a quando non avrà trovato un impiego, oltre rivalutazione
ISTAT, oltre l'assegno unico che verrà percepito dalla Sig.ra per l'intero, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, ludiche e ricreative (n. 1 attività sportiva, estate ragazzi, mensa) - Tale somma verrà corrisposta con cadenza mensile ed entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli In ogni caso: - acquisire relazione sociale aggiornata, da depositarsi in tempo utile per l'udienza di rimessione della causa in decisione;
- liquidarsi compensi e onorari per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello
Stato, riserva il deposito di istanza di liquidazione e proposta di parcella unitamente alle memorie di replica alla comparsa conclusionale”.
Per parte convenuta
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il 23.10.2025 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.7.2025, e quindi:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, = disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
= disporre l'affidamento condiviso dei figli ai genitori con collocazione principale e residenza presso la madre;
= assegnare la casa famigliare, di proprietà della ricorrente, alla madre;
= disporre il diritto di visita del padre, in adesione alla soluzione a) proposta dalla CTU nella perizia datata 27/08/2024, secondo le seguenti modalità di frequentazione: facoltà per il padre di tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì (uscita dal lavoro del padre) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale con pernotto ed accompagnamento a scuola;
le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ricomprendendo, ad anni alterni, i giorni di Natale e
Pasqua e le restanti festività di fine anno e di Pasquetta;
tutte le altre festività scolastiche (esempio
pagina 3 di 14 vacanze di Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, festività patronale, etc.) ed eventuali ponti, saranno divise equamente tra i genitori, procedendo per gli anni successivi secondo il principio dell'alternanza; il padre potrà stare con i figli 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
= il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate ed accettate tra i genitori ed opportunamente documentate;
=
l'Assegno Unico Famigliare verrà suddiviso come per legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per il curatore speciale
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.10.2025 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.7.2025, e quindi:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, Stabilire il regime di affidamento, di collocazione e di modalità di frequentazione dei figli minori con ciascun genitore come meglio specificati ed individuati dalla
Dott.ssa Maria Schettino – C.T.U. qui da intendersi interamente richiamata e trascritta – con preferenza, rispetto alle due soluzioni proposte, a favore di quella che risulti maggiormente compatibile con gli impegni ed oneri lavorativi del sig. allo stato unico occupato con CP_1
regolarità del nucleo familiare.
✓ Confermare la presa in carico del nucleo familiare e dei minori da parte dei Servizi Sociali e del servizio di NPI territorialmente competenti per ogni più opportuno monitoraggio e sostegno da offrirsi al nucleo ed in particolare alla genitorialità.
✓ Prescrivere ad entrambi i genitori di proseguire con disponibilità e regolarità il percorso/progetto
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) ovvero di aderire ad altri e diversi percorsi/progetti eventualmente proposti dal S.S. anche in alternativa al corrente.
✓ Invitare entrambi i genitori ed in particolare il sig. ad implementare fattivamente la CP_1
collaborazione e la disponibilità con tutti gli operatori e i servizi che allo stato stanno seguendo il predetto nucleo familiare.
✓ Invitare i genitori a collaborare, senza soluzione di continuità, tra loro.
pagina 4 di 14 Per quanto concerne le richieste di contributo al mantenimento et similia, come formulate, contestate ed eccepite dai rispettivi Difensori delle Parti, lo scrivente si rimette alla prudente valutazione e successiva decisione dell'Ill.mo Giudice adito.
Ed oltre liquidazione per onorari, compensi e spese per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, come da istanza di liquidazione recante proposta di parcella che verrà depositata all'esito del pendente giudizio”.
Per il Pubblico Ministero
“Si dichiari la separazione e si accolgano le conclusioni del curatore speciale dei minori”
(28.10.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in CEVA in data 29/07/2017 (matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Ceva al n. 2 Parte II Serie A, anno 2017).
Dal matrimonio sono nati, a Mondovì, i figli (il 13.12.2017) e (il 24.4.2020). CP_2 CP_3
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c., depositato in data 1.2.2024, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito al marito, lamentando condotte vessatorie e violente da parte di quest'ultimo, nonché un rapporto con i figli improntato su coercizioni, paura e castighi. Ha chiesto quindi disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei minori, con loro collocazione presso di sé. Ancora ella ha chiesto: assegnare in suo favore la casa coniugale sita in Ceva, Fraz. Malpotremo n. 43; disporre che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, inserendo il pernottamento con gradualità, oltre a un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola all'ora di cena, con articolazione delle vacanze secondo ricorso;
porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma CP_1
di euro 600,00, (da ridursi ad Euro 500,00 qualora la signora avesse trovato un lavoro), oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al 100% dell'assegno unico, nonché un assegno in proprio favore di euro
150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
Il convenuto si è costituito con comparsa depositata in data 10.4.2025 e, pur non opponendosi alla domanda di separazione cui anzi ha aderito, ha negato tutte le condotte ascritte da controparte e chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione abituale presso la mamma e assegnazione a questa della casa coniugale, un certo diritto di visita, un contributo al mantenimento dei minori a proprio carico non superiore a euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese pagina 5 di 14 straordinarie, oltre al 50% dell'assegno unico (come per legge, in caso di affidamento condiviso), e nulla riconoscersi alla moglie per il mantenimento della stessa.
Avanti al Giudice relatore si sono costituite e sono comparse entrambe le parti, rilevando la pendenza di un procedimento penale per presunti maltrattamenti in famiglia, su querela sporta dalla moglie
(procedimento poi archiviato, su richiesta del PM dott.ssa Rosati in data 24.9.2024).
All'udienza del 15.5.2024, inoltre, la signora ha riferito di atteggiamenti inopportuni (sessualizzati) che il padre avrebbe tenuto la domenica precedente nei confronti della figlia riferiti dalla figlia stessa CP_3
(“[…] Inoltre, evidenzio che domenica sera, dopo una settimana di discussioni con il padre per una cerimonia di battesimo alla quale lui voleva portarli, e in contemporanea io avevo la cresima di mia nipote, è accaduto questo. Mentre lavavo i bambini, si stava lavando i denti mentre era CP_2 CP_3
sul water, mi ha detto che il papà si è leccato un dito e glielo ha messo nel sederino. ha CP_3 CP_3
detto che ciò era accaduto quel giorno stesso, a casa di […] Ho registrato la bambina mentre CP_1 mi raccontava queste cose, e anche mentre litigava con il fratello”).
Il Giudice conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura in sede per le valutazioni e determinazioni di competenza (procedimento parimenti archiviato, su richiesta del PM dott.ssa Rosati in data 24.9.2024).
All'udienza i difensori hanno insistito nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti, anche in via provvisoria, mentre in via istruttoria hanno richiesto congiuntamente disporsi una CTU sulle capacità genitoriali dei genitori, nonché una presa in carico del nucleo familiare e dei bambini da parte dei servizi sociali e di
NPI, per il disagio manifestato dai figli stessi, emerso anche nelle relazioni versate in atti.
Il Giudice relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22.5.2024, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo (oltre all'affidamento condiviso dei figli con collocazione abituale presso la mamma, all' assegnazione a lei della casa coniugale, ad un certo diritto di visita ed un contributo a carico del padre di euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli, il rimborso del 50% delle spese straordinarie, ed infine euro 100,00 in favore della moglie quale contributo al mantenimento della stessa) la nomina di un curatore speciale per i minori, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e del servizio di NPI, il licenziamento di CTU psicologica sui minori e sui genitori, con rinvio del procedimento al 22.10.2024 per disamina della relazione peritale e delle relazioni sociali depositande, per verifica della situazione e per ogni decisione sulla prosecuzione del giudizio.
Il curatore speciale ha accettato l'incarico in data 29.5.2024 e ha depositato memoria di costituzione in data 11.10.2024.
La relazione peritale è stata depositata dalla dott.ssa Schettino in data 12.9.2024.
pagina 6 di 14 All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno insistito per il deposito di relazione da parte del servizio di
NPI e il Giudice ha sollecitato il Servizio al deposito, rinviando la causa al 10.12.2024.
All'udienza del 10.12.2024 è stato disposto un rinvio al 19.3.2025, poi differito al 20.3.2024, con richiesta di deposito di relazione di aggiornamento da parte di NPI entro il 10.3.2025.
Su memoria congiunta delle parti di differimento dell'udienza del 20.3.2024, memoria depositata in data 19.3.2025, il Giudice relatore ha fissato successiva udienza ex art 473 bis.28 c.p.c. al 24.10.2025, nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c., richiedendo nuovamente ai servizi sociali e di NPI di depositare relazioni di aggiornamento.
Con la memoria congiunta del 19.3.2025 appena citata, la parte ricorrente ha peraltro dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al marito.
All'udienza figurata del 24.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le richieste istruttorie
Il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti. Pertanto, le richieste istruttorie delle parti, per quanto reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, devono intendersi per definitivamente respinte.
La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione, come sopra accennato, è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente con memoria depositata in data 19.3.2025.
L'affidamento, la collocazione, il diritto di visita dei figli e l'assegnazione della casa coniugale
In merito all'affidamento, la collocazione, il diritto di visita dei figli minori e e CP_2 CP_3
l'assegnazione della casa coniugale non vi è contrasto tra le parti.
pagina 7 di 14 L'iniziale domanda di affidamento esclusivo dei minori a sé, formulata dalla madre ricorrente, è stata infatti implicitamente rinunciata nel corso del giudizio, posto che la signora ha precisato le conclusioni domandando – in via principale – disporsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i CP_2 CP_3
genitori, e solo in subordine disporsi l'affidamento esclusivo dei minori a sé.
Può essere dunque senz'altro disposto l'affidamento condiviso dei bambini ai sig.ri e Pt_1 CP_1
che risultano entrambi adeguati quanto alle funzioni genitoriali come indicato anche dalla CTU, trattandosi di soluzione rispondente agli interessi dei bambini stessi e di regime di affidamento favorito dal legislatore, salva la sussistenza di gravi cause ostative, che nella specie non si ravvisano.
Ed invero, il procedimento penale a carico del sig. per i reati di cui all'art. 572 c.p. CP_1
(maltrattamenti in famiglia) e 609 bis c.p. (violenza sessuale ai danni della figlia ), come già CP_3
detto, è stato archiviato. Inoltre, la stessa ricorrente – non senza contraddittorietà rispetto alle allegazioni e richieste iniziali – ha scritto nei propri atti (cfr. in particolare la comparsa conclusionale di replica dell'8.10.2025) che “Il giudizio ha fatto emergere non già la violenza come in origine esposto ma l'aspra conflittualità tra i genitori” e che “Indubbiamente è auspicabile una maggiore presenza del padre nella vita dei minori”. Dal che si evince che la stessa madre ritiene il padre un genitore adeguato.
Anche in merito alla collocazione abituale e residenza anagrafica presso la mamma non si registra contrasto tra le parti, che hanno rassegnato conclusioni praticamente conformi, così come in merito all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, già peraltro disposta in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 22.5.2024. L'assegnazione che va dunque confermata in favore della signora, sussistendo il presupposto di legge della collocazione abituale dei figli minori presso di lei.
Quanto al diritto di visita si osserva che sia la ricorrente, sia il convenuto, sia il curatore speciale hanno precisato le conclusioni domandando darsi attuazione alle indicazioni della CTU dott.ssa
Schettino, che qui di seguito si trascrivono: “Regime di affidamento, collocazione e modalità di frequentazione maggiormente confacenti agli interessi psico-fisici dei bambini Considerate le attuali condizioni psicologiche dei minori;
considerata l'opportunità di un bilanciamento dei tempi di frequentazione con ciascun genitore, si suggeriscono le seguenti condizioni di affido, prevedendo due possibili modalità di frequentazione (entrambe propongono un tempo di frequentazione con il padre non inferiore ad 1/3): • Affido condiviso con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
• a) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (con eventuale supporto della nonna paterna); facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale (da concordare tra i genitori) con pernotto e accompagnamento a scuola. • b) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend
pagina 8 di 14 alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali con pernotto e accompagnamento a scuola;
• Vacanze natalizie e pasquali divise a metà con alternanza del 24-25/12
e 31/12-1/1; • nel periodo estivo due settimane con ciascun genitore da concordare entro la fine della scuola;
• facoltà per entrambi i genitori di partecipare agli eventi scolastici e sportivi dei figli”.
Come si vede, la dott.ssa Schettino ha indicato due modalità alternative (lettere a e b) per l'articolazione del diritto di visita paterno nei periodi ordinari.
Sul punto, poiché il padre ha espresso una preferenza per le modalità di visita di cui alla lettera a), il curatore speciale ha espresso preferenza a favore della soluzione “che risulti maggiormente compatibile con gli impegni ed oneri lavorativi del sig. allo stato unico occupato con regolarità del nucleo CP_1
familiare”, mentre la madre non ha espresso alcuna preferenza, si può aderire alla richiesta paterna, che pare pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità e conforme all'interesse di e CP_2 CP_3
Infatti, come sottolineato dalla stessa CTU dott.ssa Schettino, entrambe le soluzioni prevedono un tempo di frequentazione padre-figli non inferiore ad un terzo del tempo complessivo.
Resta fermo che trattasi non solo di diritto, ma anche di dovere del sig. sicché in ipotesi di CP_1
comprovato, grave e perdurante mancato rispetto del calendario – come lamentato dalla ricorrente negli scritti conclusionali – ella potrà attivarsi con gli strumenti di legge, per l'attuazione del provvedimento.
Infine, pare necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio della situazione da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e del servizio di NPI, per tutto il tempo ritenuto necessario da parte dei servizi stessi in relazione alla situazione concreta, allo stato psico-fisico dei minori, al rispetto o meno del calendario di visita da parte dei genitori e ad ogni altro elemento ritenuto meritevole di attenzione.
Si osserva infine che la scelta di intraprendere un percorso di mediazione familiare, o psicologico individuale, o di supporto alla genitorialità o di altro tipo non può che restare scelta libera delle parti, non coercibile da parte del Tribunale, che nulla dunque può disporre in merito (cfr. ex multis già Cass.
n. 13506/2015), mentre può senz'altro prescrivere ai genitori di collaborare tra loro, oltre che con i servizi, nell'interesse preminente dei figli minori.
Il contributo al mantenimento della moglie
La sig.ra ha precisato le conclusioni domandando in via principale soltanto un assegno per il Pt_1
mantenimento dei figli, mentre in via subordinata ha altresì domandato che fosse posto a carico del convenuto un assegno di mantenimento in proprio favore, pari ad euro 150,00 mensili.
Al di là della poco chiara scelta processuale, la domanda (si ripete, subordinata) ad ogni modo non merita accoglimento, posto che la signora è giovane (classe 1982), ha titoli (è ragioniera e Pt_1
pagina 9 di 14 perito commerciale, come dichiarato all'udienza del 15.5.2024), ha esperienza in più settori, ha piena capacità lavorativa e svolge diversi lavori non regolarizzati (sicché non è accertata né accertabile – se non a mezzo di dispendiose indagini finanziarie – l'effettiva disparità reddituale).
Già il giudice relatore aveva condivisibilmente evidenziato, con ordinanza del 22.5.2024, che ella
“risulta formalmente disoccupata, ma comunque ha capacità lavorativa e svolge lavoretti occasionali quali ricamatrice o di cake designer che non sono regolarizzati (e dunque con introiti e sperequazione economico-patrimoniale, rispetto al coniuge, non agevolmente verificabili in concreto)”.
Ma v'è di più: la stessa sig.ra ha dichiarato nei successivi scritti difensivi di svolgere “lavori Pt_1 saltuari (pulizie, ricamo, riparazioni sartoriali)”.
E, ancora, dall'esame degli estratti conto prodotti tardivamente in allegato alla comparsa conclusionale di replica depositata in data 8.10.2025, risultano numerosissimi bonifici in favore della Pt_1
provenienti dall'estero. Più precisamente, dal controllo svolto risulta che la sig.ra Parte_1
abbia ricevuto – sul c/c n. CC0022002057 – ben quarantanove bonifici dall'estero, per complessivi €
3.853,30, nel periodo dal 3.1.2024 al 30.9.2025. Rispetto a tali bonifici ella ha ritenuto di fornire, con la comparsa sopra citata, la seguente motivazione: “Si evidenzia che l'esponente percepisce ca. 100
Euro/mese per bonifico estero da parte di una persona che vive all'estero e ha acquistato un immobile in Ceva, la tiene in ordine e fa le pulizie una volta a settimana”. Pt_1
Invero, per il periodo considerato trattasi di quasi duecento euro al mese in media (per la precisione euro 192,66), e non cento come dichiarato (euro 3.853,30/20 mesi).
Anche in questo caso la signora non ha peraltro prodotto alcun contratto, sicché deve ritenersi che si tratti di un ulteriore lavoro non regolarizzato, oltre agli altri lavori già in precedenza citati.
La situazione economico-patrimoniale della ricorrente risulta dunque quantomeno opaca, con la conseguenza che, anche per questa ragione, non può esserle riconosciuto alcun assegno di mantenimento.
Il contributo al mantenimento dei figli
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli minori, naturalmente ciascun genitore deve provvedere alle esigenze di e quando li tiene con sé (mantenimento c.d. diretto). CP_2 CP_3
Inoltre, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione economico patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni rese dalle parti personalmente e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto delle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e al contesto di riferimento, dei periodi di permanenza dei bambini presso ciascun genitore come in questa sede stabiliti, degli oneri dai quali ciascun genitore è gravato, il Collegio stima congruo porre a carico del convenuto un assegno pagina 10 di 14 mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al loro mantenimento che pare equo quantificare in € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Il Collegio non ritiene infatti di dover modificare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente con ordinanza del 22.5.2024, non essendo emersi nella fase di trattazione particolari elementi di novità sotto il profilo economico- patrimoniale.
Lo stesso è a dirsi in relazione all'assegno unico universale, che sarà dunque percepito dai genitori al
50% ciascuno, considerati l'affidamento condiviso dei bambini ma, soprattutto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore (in particolare: presso il padre non meno di un terzo nei periodi ordinari, e un mezzo dei periodi di vacanza).
Il Collegio naturalmente non ignora la giurisprudenza citata da parte ricorrente (cfr. in particolare Cass.
n. 4672 del 2025) secondo cui, in caso di collocazione abituale del/dei minore/i presso un genitore,
l'assegno possa (non debba) essere riconosciuto in capo a quest'ultimo nella misura del 100% anche in ipotesi di affidamento condiviso, senza che tale decisione – ove correttamente e adeguatamente motivata dal giudice del merito – sia censurabile in sede di legittimità. Tuttavia, il Collegio non ritiene che sia questo il caso in cui statuire in tal senso, sicché la domanda di parte ricorrente va rigettata.
Le spese di lite
In mancanza di altre domande devono essere regolate le spese di lite.
Tali spese possono essere compensate nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico della parte ricorrente, che ha formulato domande iniziali infondate, rinunciate in corso di causa, per le quali ha però costretto controparte a difendersi (es. domanda di addebito e di affidamento esclusivo).
Ella, in particolare, ha prospettato condotte violente e vessatorie da parte del marito, rimaste prive di ogni riscontro, con conseguente archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di
(sia per il reato di maltrattamenti in famiglia che per il reato di violenza sessuale ai CP_1
danni della piccola ). CP_3
Ancora, la ricorrente è risultata soccombente sulla domanda – sia pur formulata in via subordinata – di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del marito, nonché sulla questione relativa alla ripartizione tra i genitori dell'assegno unico universale per i figli.
Le spese processuali – nella misura dei due terzi – vanno dunque poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto
13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, quali quella in epigrafe, per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale).
pagina 11 di 14 Le spese relative ai compensi del curatore speciale
Quanto alle spese relative ai compensi del curatore speciale, queste vanno poste a carico integrale della ricorrente, che con la sua condotta ha dato causa alla necessità della nomina, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto 13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, La ricorrente dovrà versare dette spese in favore dell'RI, stante l'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese relative ai compensi del CTU
Quanto alle spese di CTU, come liquidate con separato decreto collegiale in pari data, esse possono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (più precisamente, come meglio indicato in dispositivo, per la quota di competenza della ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'RI), tenuto conto che la consulenza è stata espletata – su richiesta di entrambe le parti – nell'interesse preminente dei minori e e non dei genitori, e CP_2 CP_3
che comunque ha consentito ai genitori medesimi di rassegnare conclusioni (tendenzialmente) conformi in merito al regime di affidamento, collocazione e visita padre-figli.
Del resto, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte anche in tempi recenti, la soccombenza
(anche parziale) di una delle parti non preclude al Tribunale la possibilità di compensare le spese della consulenza tecnica, purché la decisione venga adeguatamente motivata (Cass. n. 26849/2019: “Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt.
91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero”; Cass. n. 17739/2016: “Poiché le spese di Ctu rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c, il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa”; Cass. civ. n. 10804/2020; “[…] La liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario non ha nulla a che vedere con la regolazione delle spese di lite. […]
Il secondo corollario è che, quale che sia il modo in cui il giudice, nel decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 169, abbia ripartito le spese tra le parti (previsione che, in quel decreto, per quanto detto potrebbe anche mancare: tutte le parti infatti saranno sempre obbligate in solido verso l'ausiliario), nella sentenza conclusiva del giudizio il giudicante dovrà, sempre e comunque, provvedere ex novo a regolare tra le parti le spese di consulenza: vuoi addossandole al soccombente, vuoi - ricorrendone i
pagina 12 di 14 presupposti - compensandole (da ultimo, ma ex multis, Sez.
6-L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019,
Rv. 655550-01; Sez. 6-2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016, Rv. 640893-01; Sez. 6-2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015, Rv. 635404-01)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (n. Mondovì il 13 dicembre 2017) e (n. CP_2 CP_3
Mondovì il 24 aprile 2020) ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti (relative ad esempio ad istruzione, educazione e salute), mentre potranno esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, secondo i tempi di permanenza;
dispone che i minori mantengano collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre, in
Ceva; assegna la casa coniugale sita in Ceva, Fraz. Malpotremo n. 43, con i mobili e gli arredi che la compongono, alla ricorrente sig.ra Pt_1
dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso più ampio accordo tra i CP_1
genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli stessi, secondo le modalità
e tempistiche indicate dalla CTU alla lettera a) per i periodi ordinari (“facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (con eventuale supporto della nonna paterna); facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale (da concordare tra i genitori) con pernotto e accompagnamento a scuola), oltre che per i periodi di vacanza (“• Vacanze natalizie e pasquali divise a metà con alternanza del 24-25/12 e 31/12-1/1; • nel periodo estivo due settimane con ciascun genitore da concordare entro la fine della scuola;
• facoltà per entrambi i genitori di partecipare agli eventi scolastici e sportivi dei figli”); dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e dei minori da parte dei Servizi sociali e del Servizio di NPI territorialmente competenti, con finalità di supporto e monitoraggio (anche sul rispetto del calendario di visita padre-figli), per tutto il tempo ritenuto necessario da parte dei
Servizi stessi;
pagina 13 di 14 pone a carico del padre convenuto, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e , un assegno di euro 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile CP_2 CP_3
annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre ricorrente a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate e successivamente documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto sig. i restanti due Parte_1 CP_1
terzi delle spese di lite, per le quattro fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), che si liquidano, ai valori minimi tabellari, in complessivi € 2.539,33 (3.809,00/3=
1.269,66 x 2 = 2539,33), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, per il 50%
a carico dell'RI (per la quota di competenza della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) e per il 50% a carico del convenuto CP_1 condanna la ricorrente a versare in favore dell'RI le spese relative ai compensi Parte_1 del curatore speciale che si liquidano, ai valori minimi tabellari per le quattro fasi, in complessivi €
3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio;
euro 602,00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceva di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore est. dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STRINGA PAOLA ANGELA, elettivamente Parte_1
domiciliata in C.SO STATI UNITI, 6, TORINO, presso il difensore avv. STRINGA PAOLA
ANGELA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. GIANNINI MONICA, elettivamente domiciliato in CP_1
CORSO STATUTO N. 24, MONDOVI', presso il difensore avv. GIANNINI MONICA
RESISTENTE
e rappresentati e difesi dal curatore speciale avv. DANIELE CP_2 CP_3
ZAMENGO, elettivamente domiciliati in Racconigi, Via Priotti n. 6, presso il curatore speciale e difensore avv. DAVIDE ZAMENGO
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.10.2025 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.7.2025, e quindi:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Cuneo: in via principale - disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto - disporre la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e monitoraggio dei nuclei familiari per la durata di anni 2 - e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_2 CP_3
collocazione e residenza anagrafica presso la madre - la casa coniugale sita in Ceva, Fraz.
Malpotremo n. 43, di proprietà della ricorrente, verrà ad essa assegnata che vi dimorerà insieme ai figli - in punto affidamento dei minori e calendario di visita, in adesione alle conclusioni della CTU, in via alternativa: • a) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (con eventuale supporto della nonna paterna); • facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale (da concordare tra i genitori) con pernotto e accompagnamento a scuola. • b) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali con pernotto e accompagnamento a scuola;
• Vacanze natalizie e pasquali divise a metà con alternanza del
24-25/12 e 31/12- 1/1; • nel periodo estivo due settimane con ciascun genitore da concordare entro la fine della scuola;
• facoltà per entrambi i genitori di partecipare agli eventi scolastici e sportivi dei figli.- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Euro CP_1 Pt_1
600,00, da ridursi ad Euro 500,00 quando la signora avrà un lavoro, oltre rivalutazione ISTAT, oltre
l'assegno unico che verrà percepito dalla Sig.ra per l'intero quale genitore collocatario (Cass. Civ.
4672/251), oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, ludiche ericreative (n. 1 attività sportiva, estate ragazzi, mensa) - Tale somma verrà corrisposta con cadenza mensile ed entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli in subordine - disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto - disporre la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali
e monitoraggio dei nuclei familiari per la durata di anni 2 , affidare i figli minori e in via CP_2 CP_3
esclusiva alla madre - la casa coniugale sita in Ceva, Fraz. Malpotremo n. 43, di proprietà della ricorrente, verrà ad essa assegnata che vi dimorerà insieme ai figli che ivi manterranno la loro residenza - il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato CP_1
alla domenica, inserendo il pernottamento con gradualità. Il papà potrà prendere con sé i bambini un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola all'ora di cena compatibilmente con gli impegni
pagina 2 di 14 scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi di entrambi i genitori i bambini trascorreranno con un genitore il periodo dal 27 Dicembre al 1 Gennaio con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro genitore, con rotazione per i giorni 24 25 26 Dicembre secondo le abitudini di entrambi i rami genitoriali (es. vigilia e pranzo del 25 con uno, pomeriggio del 25 e 26 con l'altro), il 30 Dicembre in occasione del suo compleanno, con il papà Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, metà delle vacanze
Pasquali con un genitore, metà con l'altro 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno. - il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento Euro 600,00, da ridursi ad Euro 500,00 quando la Pt_1
signora avrà un lavoro, oltre alla corresponsione di assegno di mantenimento a favore della Pt_1
stessa, nella misura di Euro 150,00 fino a quando non avrà trovato un impiego, oltre rivalutazione
ISTAT, oltre l'assegno unico che verrà percepito dalla Sig.ra per l'intero, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, ludiche e ricreative (n. 1 attività sportiva, estate ragazzi, mensa) - Tale somma verrà corrisposta con cadenza mensile ed entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli In ogni caso: - acquisire relazione sociale aggiornata, da depositarsi in tempo utile per l'udienza di rimessione della causa in decisione;
- liquidarsi compensi e onorari per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello
Stato, riserva il deposito di istanza di liquidazione e proposta di parcella unitamente alle memorie di replica alla comparsa conclusionale”.
Per parte convenuta
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il 23.10.2025 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.7.2025, e quindi:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, = disporre la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
= disporre l'affidamento condiviso dei figli ai genitori con collocazione principale e residenza presso la madre;
= assegnare la casa famigliare, di proprietà della ricorrente, alla madre;
= disporre il diritto di visita del padre, in adesione alla soluzione a) proposta dalla CTU nella perizia datata 27/08/2024, secondo le seguenti modalità di frequentazione: facoltà per il padre di tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì (uscita dal lavoro del padre) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale con pernotto ed accompagnamento a scuola;
le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ricomprendendo, ad anni alterni, i giorni di Natale e
Pasqua e le restanti festività di fine anno e di Pasquetta;
tutte le altre festività scolastiche (esempio
pagina 3 di 14 vacanze di Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, festività patronale, etc.) ed eventuali ponti, saranno divise equamente tra i genitori, procedendo per gli anni successivi secondo il principio dell'alternanza; il padre potrà stare con i figli 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
= il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate ed accettate tra i genitori ed opportunamente documentate;
=
l'Assegno Unico Famigliare verrà suddiviso come per legge. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per il curatore speciale
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22.10.2025 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24.7.2025, e quindi:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, Stabilire il regime di affidamento, di collocazione e di modalità di frequentazione dei figli minori con ciascun genitore come meglio specificati ed individuati dalla
Dott.ssa Maria Schettino – C.T.U. qui da intendersi interamente richiamata e trascritta – con preferenza, rispetto alle due soluzioni proposte, a favore di quella che risulti maggiormente compatibile con gli impegni ed oneri lavorativi del sig. allo stato unico occupato con CP_1
regolarità del nucleo familiare.
✓ Confermare la presa in carico del nucleo familiare e dei minori da parte dei Servizi Sociali e del servizio di NPI territorialmente competenti per ogni più opportuno monitoraggio e sostegno da offrirsi al nucleo ed in particolare alla genitorialità.
✓ Prescrivere ad entrambi i genitori di proseguire con disponibilità e regolarità il percorso/progetto
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) ovvero di aderire ad altri e diversi percorsi/progetti eventualmente proposti dal S.S. anche in alternativa al corrente.
✓ Invitare entrambi i genitori ed in particolare il sig. ad implementare fattivamente la CP_1
collaborazione e la disponibilità con tutti gli operatori e i servizi che allo stato stanno seguendo il predetto nucleo familiare.
✓ Invitare i genitori a collaborare, senza soluzione di continuità, tra loro.
pagina 4 di 14 Per quanto concerne le richieste di contributo al mantenimento et similia, come formulate, contestate ed eccepite dai rispettivi Difensori delle Parti, lo scrivente si rimette alla prudente valutazione e successiva decisione dell'Ill.mo Giudice adito.
Ed oltre liquidazione per onorari, compensi e spese per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, come da istanza di liquidazione recante proposta di parcella che verrà depositata all'esito del pendente giudizio”.
Per il Pubblico Ministero
“Si dichiari la separazione e si accolgano le conclusioni del curatore speciale dei minori”
(28.10.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in CEVA in data 29/07/2017 (matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Ceva al n. 2 Parte II Serie A, anno 2017).
Dal matrimonio sono nati, a Mondovì, i figli (il 13.12.2017) e (il 24.4.2020). CP_2 CP_3
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c., depositato in data 1.2.2024, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito al marito, lamentando condotte vessatorie e violente da parte di quest'ultimo, nonché un rapporto con i figli improntato su coercizioni, paura e castighi. Ha chiesto quindi disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei minori, con loro collocazione presso di sé. Ancora ella ha chiesto: assegnare in suo favore la casa coniugale sita in Ceva, Fraz. Malpotremo n. 43; disporre che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alla domenica, inserendo il pernottamento con gradualità, oltre a un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola all'ora di cena, con articolazione delle vacanze secondo ricorso;
porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma CP_1
di euro 600,00, (da ridursi ad Euro 500,00 qualora la signora avesse trovato un lavoro), oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al 100% dell'assegno unico, nonché un assegno in proprio favore di euro
150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
Il convenuto si è costituito con comparsa depositata in data 10.4.2025 e, pur non opponendosi alla domanda di separazione cui anzi ha aderito, ha negato tutte le condotte ascritte da controparte e chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione abituale presso la mamma e assegnazione a questa della casa coniugale, un certo diritto di visita, un contributo al mantenimento dei minori a proprio carico non superiore a euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese pagina 5 di 14 straordinarie, oltre al 50% dell'assegno unico (come per legge, in caso di affidamento condiviso), e nulla riconoscersi alla moglie per il mantenimento della stessa.
Avanti al Giudice relatore si sono costituite e sono comparse entrambe le parti, rilevando la pendenza di un procedimento penale per presunti maltrattamenti in famiglia, su querela sporta dalla moglie
(procedimento poi archiviato, su richiesta del PM dott.ssa Rosati in data 24.9.2024).
All'udienza del 15.5.2024, inoltre, la signora ha riferito di atteggiamenti inopportuni (sessualizzati) che il padre avrebbe tenuto la domenica precedente nei confronti della figlia riferiti dalla figlia stessa CP_3
(“[…] Inoltre, evidenzio che domenica sera, dopo una settimana di discussioni con il padre per una cerimonia di battesimo alla quale lui voleva portarli, e in contemporanea io avevo la cresima di mia nipote, è accaduto questo. Mentre lavavo i bambini, si stava lavando i denti mentre era CP_2 CP_3
sul water, mi ha detto che il papà si è leccato un dito e glielo ha messo nel sederino. ha CP_3 CP_3
detto che ciò era accaduto quel giorno stesso, a casa di […] Ho registrato la bambina mentre CP_1 mi raccontava queste cose, e anche mentre litigava con il fratello”).
Il Giudice conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura in sede per le valutazioni e determinazioni di competenza (procedimento parimenti archiviato, su richiesta del PM dott.ssa Rosati in data 24.9.2024).
All'udienza i difensori hanno insistito nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti, anche in via provvisoria, mentre in via istruttoria hanno richiesto congiuntamente disporsi una CTU sulle capacità genitoriali dei genitori, nonché una presa in carico del nucleo familiare e dei bambini da parte dei servizi sociali e di
NPI, per il disagio manifestato dai figli stessi, emerso anche nelle relazioni versate in atti.
Il Giudice relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22.5.2024, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo (oltre all'affidamento condiviso dei figli con collocazione abituale presso la mamma, all' assegnazione a lei della casa coniugale, ad un certo diritto di visita ed un contributo a carico del padre di euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli, il rimborso del 50% delle spese straordinarie, ed infine euro 100,00 in favore della moglie quale contributo al mantenimento della stessa) la nomina di un curatore speciale per i minori, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e del servizio di NPI, il licenziamento di CTU psicologica sui minori e sui genitori, con rinvio del procedimento al 22.10.2024 per disamina della relazione peritale e delle relazioni sociali depositande, per verifica della situazione e per ogni decisione sulla prosecuzione del giudizio.
Il curatore speciale ha accettato l'incarico in data 29.5.2024 e ha depositato memoria di costituzione in data 11.10.2024.
La relazione peritale è stata depositata dalla dott.ssa Schettino in data 12.9.2024.
pagina 6 di 14 All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno insistito per il deposito di relazione da parte del servizio di
NPI e il Giudice ha sollecitato il Servizio al deposito, rinviando la causa al 10.12.2024.
All'udienza del 10.12.2024 è stato disposto un rinvio al 19.3.2025, poi differito al 20.3.2024, con richiesta di deposito di relazione di aggiornamento da parte di NPI entro il 10.3.2025.
Su memoria congiunta delle parti di differimento dell'udienza del 20.3.2024, memoria depositata in data 19.3.2025, il Giudice relatore ha fissato successiva udienza ex art 473 bis.28 c.p.c. al 24.10.2025, nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c., richiedendo nuovamente ai servizi sociali e di NPI di depositare relazioni di aggiornamento.
Con la memoria congiunta del 19.3.2025 appena citata, la parte ricorrente ha peraltro dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al marito.
All'udienza figurata del 24.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le richieste istruttorie
Il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti. Pertanto, le richieste istruttorie delle parti, per quanto reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, devono intendersi per definitivamente respinte.
La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione, come sopra accennato, è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente con memoria depositata in data 19.3.2025.
L'affidamento, la collocazione, il diritto di visita dei figli e l'assegnazione della casa coniugale
In merito all'affidamento, la collocazione, il diritto di visita dei figli minori e e CP_2 CP_3
l'assegnazione della casa coniugale non vi è contrasto tra le parti.
pagina 7 di 14 L'iniziale domanda di affidamento esclusivo dei minori a sé, formulata dalla madre ricorrente, è stata infatti implicitamente rinunciata nel corso del giudizio, posto che la signora ha precisato le conclusioni domandando – in via principale – disporsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i CP_2 CP_3
genitori, e solo in subordine disporsi l'affidamento esclusivo dei minori a sé.
Può essere dunque senz'altro disposto l'affidamento condiviso dei bambini ai sig.ri e Pt_1 CP_1
che risultano entrambi adeguati quanto alle funzioni genitoriali come indicato anche dalla CTU, trattandosi di soluzione rispondente agli interessi dei bambini stessi e di regime di affidamento favorito dal legislatore, salva la sussistenza di gravi cause ostative, che nella specie non si ravvisano.
Ed invero, il procedimento penale a carico del sig. per i reati di cui all'art. 572 c.p. CP_1
(maltrattamenti in famiglia) e 609 bis c.p. (violenza sessuale ai danni della figlia ), come già CP_3
detto, è stato archiviato. Inoltre, la stessa ricorrente – non senza contraddittorietà rispetto alle allegazioni e richieste iniziali – ha scritto nei propri atti (cfr. in particolare la comparsa conclusionale di replica dell'8.10.2025) che “Il giudizio ha fatto emergere non già la violenza come in origine esposto ma l'aspra conflittualità tra i genitori” e che “Indubbiamente è auspicabile una maggiore presenza del padre nella vita dei minori”. Dal che si evince che la stessa madre ritiene il padre un genitore adeguato.
Anche in merito alla collocazione abituale e residenza anagrafica presso la mamma non si registra contrasto tra le parti, che hanno rassegnato conclusioni praticamente conformi, così come in merito all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, già peraltro disposta in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 22.5.2024. L'assegnazione che va dunque confermata in favore della signora, sussistendo il presupposto di legge della collocazione abituale dei figli minori presso di lei.
Quanto al diritto di visita si osserva che sia la ricorrente, sia il convenuto, sia il curatore speciale hanno precisato le conclusioni domandando darsi attuazione alle indicazioni della CTU dott.ssa
Schettino, che qui di seguito si trascrivono: “Regime di affidamento, collocazione e modalità di frequentazione maggiormente confacenti agli interessi psico-fisici dei bambini Considerate le attuali condizioni psicologiche dei minori;
considerata l'opportunità di un bilanciamento dei tempi di frequentazione con ciascun genitore, si suggeriscono le seguenti condizioni di affido, prevedendo due possibili modalità di frequentazione (entrambe propongono un tempo di frequentazione con il padre non inferiore ad 1/3): • Affido condiviso con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
• a) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (con eventuale supporto della nonna paterna); facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale (da concordare tra i genitori) con pernotto e accompagnamento a scuola. • b) facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend
pagina 8 di 14 alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali con pernotto e accompagnamento a scuola;
• Vacanze natalizie e pasquali divise a metà con alternanza del 24-25/12
e 31/12-1/1; • nel periodo estivo due settimane con ciascun genitore da concordare entro la fine della scuola;
• facoltà per entrambi i genitori di partecipare agli eventi scolastici e sportivi dei figli”.
Come si vede, la dott.ssa Schettino ha indicato due modalità alternative (lettere a e b) per l'articolazione del diritto di visita paterno nei periodi ordinari.
Sul punto, poiché il padre ha espresso una preferenza per le modalità di visita di cui alla lettera a), il curatore speciale ha espresso preferenza a favore della soluzione “che risulti maggiormente compatibile con gli impegni ed oneri lavorativi del sig. allo stato unico occupato con regolarità del nucleo CP_1
familiare”, mentre la madre non ha espresso alcuna preferenza, si può aderire alla richiesta paterna, che pare pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità e conforme all'interesse di e CP_2 CP_3
Infatti, come sottolineato dalla stessa CTU dott.ssa Schettino, entrambe le soluzioni prevedono un tempo di frequentazione padre-figli non inferiore ad un terzo del tempo complessivo.
Resta fermo che trattasi non solo di diritto, ma anche di dovere del sig. sicché in ipotesi di CP_1
comprovato, grave e perdurante mancato rispetto del calendario – come lamentato dalla ricorrente negli scritti conclusionali – ella potrà attivarsi con gli strumenti di legge, per l'attuazione del provvedimento.
Infine, pare necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio della situazione da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e del servizio di NPI, per tutto il tempo ritenuto necessario da parte dei servizi stessi in relazione alla situazione concreta, allo stato psico-fisico dei minori, al rispetto o meno del calendario di visita da parte dei genitori e ad ogni altro elemento ritenuto meritevole di attenzione.
Si osserva infine che la scelta di intraprendere un percorso di mediazione familiare, o psicologico individuale, o di supporto alla genitorialità o di altro tipo non può che restare scelta libera delle parti, non coercibile da parte del Tribunale, che nulla dunque può disporre in merito (cfr. ex multis già Cass.
n. 13506/2015), mentre può senz'altro prescrivere ai genitori di collaborare tra loro, oltre che con i servizi, nell'interesse preminente dei figli minori.
Il contributo al mantenimento della moglie
La sig.ra ha precisato le conclusioni domandando in via principale soltanto un assegno per il Pt_1
mantenimento dei figli, mentre in via subordinata ha altresì domandato che fosse posto a carico del convenuto un assegno di mantenimento in proprio favore, pari ad euro 150,00 mensili.
Al di là della poco chiara scelta processuale, la domanda (si ripete, subordinata) ad ogni modo non merita accoglimento, posto che la signora è giovane (classe 1982), ha titoli (è ragioniera e Pt_1
pagina 9 di 14 perito commerciale, come dichiarato all'udienza del 15.5.2024), ha esperienza in più settori, ha piena capacità lavorativa e svolge diversi lavori non regolarizzati (sicché non è accertata né accertabile – se non a mezzo di dispendiose indagini finanziarie – l'effettiva disparità reddituale).
Già il giudice relatore aveva condivisibilmente evidenziato, con ordinanza del 22.5.2024, che ella
“risulta formalmente disoccupata, ma comunque ha capacità lavorativa e svolge lavoretti occasionali quali ricamatrice o di cake designer che non sono regolarizzati (e dunque con introiti e sperequazione economico-patrimoniale, rispetto al coniuge, non agevolmente verificabili in concreto)”.
Ma v'è di più: la stessa sig.ra ha dichiarato nei successivi scritti difensivi di svolgere “lavori Pt_1 saltuari (pulizie, ricamo, riparazioni sartoriali)”.
E, ancora, dall'esame degli estratti conto prodotti tardivamente in allegato alla comparsa conclusionale di replica depositata in data 8.10.2025, risultano numerosissimi bonifici in favore della Pt_1
provenienti dall'estero. Più precisamente, dal controllo svolto risulta che la sig.ra Parte_1
abbia ricevuto – sul c/c n. CC0022002057 – ben quarantanove bonifici dall'estero, per complessivi €
3.853,30, nel periodo dal 3.1.2024 al 30.9.2025. Rispetto a tali bonifici ella ha ritenuto di fornire, con la comparsa sopra citata, la seguente motivazione: “Si evidenzia che l'esponente percepisce ca. 100
Euro/mese per bonifico estero da parte di una persona che vive all'estero e ha acquistato un immobile in Ceva, la tiene in ordine e fa le pulizie una volta a settimana”. Pt_1
Invero, per il periodo considerato trattasi di quasi duecento euro al mese in media (per la precisione euro 192,66), e non cento come dichiarato (euro 3.853,30/20 mesi).
Anche in questo caso la signora non ha peraltro prodotto alcun contratto, sicché deve ritenersi che si tratti di un ulteriore lavoro non regolarizzato, oltre agli altri lavori già in precedenza citati.
La situazione economico-patrimoniale della ricorrente risulta dunque quantomeno opaca, con la conseguenza che, anche per questa ragione, non può esserle riconosciuto alcun assegno di mantenimento.
Il contributo al mantenimento dei figli
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli minori, naturalmente ciascun genitore deve provvedere alle esigenze di e quando li tiene con sé (mantenimento c.d. diretto). CP_2 CP_3
Inoltre, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione economico patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni rese dalle parti personalmente e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto delle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e al contesto di riferimento, dei periodi di permanenza dei bambini presso ciascun genitore come in questa sede stabiliti, degli oneri dai quali ciascun genitore è gravato, il Collegio stima congruo porre a carico del convenuto un assegno pagina 10 di 14 mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al loro mantenimento che pare equo quantificare in € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Il Collegio non ritiene infatti di dover modificare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente con ordinanza del 22.5.2024, non essendo emersi nella fase di trattazione particolari elementi di novità sotto il profilo economico- patrimoniale.
Lo stesso è a dirsi in relazione all'assegno unico universale, che sarà dunque percepito dai genitori al
50% ciascuno, considerati l'affidamento condiviso dei bambini ma, soprattutto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore (in particolare: presso il padre non meno di un terzo nei periodi ordinari, e un mezzo dei periodi di vacanza).
Il Collegio naturalmente non ignora la giurisprudenza citata da parte ricorrente (cfr. in particolare Cass.
n. 4672 del 2025) secondo cui, in caso di collocazione abituale del/dei minore/i presso un genitore,
l'assegno possa (non debba) essere riconosciuto in capo a quest'ultimo nella misura del 100% anche in ipotesi di affidamento condiviso, senza che tale decisione – ove correttamente e adeguatamente motivata dal giudice del merito – sia censurabile in sede di legittimità. Tuttavia, il Collegio non ritiene che sia questo il caso in cui statuire in tal senso, sicché la domanda di parte ricorrente va rigettata.
Le spese di lite
In mancanza di altre domande devono essere regolate le spese di lite.
Tali spese possono essere compensate nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico della parte ricorrente, che ha formulato domande iniziali infondate, rinunciate in corso di causa, per le quali ha però costretto controparte a difendersi (es. domanda di addebito e di affidamento esclusivo).
Ella, in particolare, ha prospettato condotte violente e vessatorie da parte del marito, rimaste prive di ogni riscontro, con conseguente archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di
(sia per il reato di maltrattamenti in famiglia che per il reato di violenza sessuale ai CP_1
danni della piccola ). CP_3
Ancora, la ricorrente è risultata soccombente sulla domanda – sia pur formulata in via subordinata – di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore e a carico del marito, nonché sulla questione relativa alla ripartizione tra i genitori dell'assegno unico universale per i figli.
Le spese processuali – nella misura dei due terzi – vanno dunque poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto
13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, quali quella in epigrafe, per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale).
pagina 11 di 14 Le spese relative ai compensi del curatore speciale
Quanto alle spese relative ai compensi del curatore speciale, queste vanno poste a carico integrale della ricorrente, che con la sua condotta ha dato causa alla necessità della nomina, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto 13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, La ricorrente dovrà versare dette spese in favore dell'RI, stante l'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese relative ai compensi del CTU
Quanto alle spese di CTU, come liquidate con separato decreto collegiale in pari data, esse possono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (più precisamente, come meglio indicato in dispositivo, per la quota di competenza della ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'RI), tenuto conto che la consulenza è stata espletata – su richiesta di entrambe le parti – nell'interesse preminente dei minori e e non dei genitori, e CP_2 CP_3
che comunque ha consentito ai genitori medesimi di rassegnare conclusioni (tendenzialmente) conformi in merito al regime di affidamento, collocazione e visita padre-figli.
Del resto, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte anche in tempi recenti, la soccombenza
(anche parziale) di una delle parti non preclude al Tribunale la possibilità di compensare le spese della consulenza tecnica, purché la decisione venga adeguatamente motivata (Cass. n. 26849/2019: “Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt.
91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero”; Cass. n. 17739/2016: “Poiché le spese di Ctu rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c, il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa”; Cass. civ. n. 10804/2020; “[…] La liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario non ha nulla a che vedere con la regolazione delle spese di lite. […]
Il secondo corollario è che, quale che sia il modo in cui il giudice, nel decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 169, abbia ripartito le spese tra le parti (previsione che, in quel decreto, per quanto detto potrebbe anche mancare: tutte le parti infatti saranno sempre obbligate in solido verso l'ausiliario), nella sentenza conclusiva del giudizio il giudicante dovrà, sempre e comunque, provvedere ex novo a regolare tra le parti le spese di consulenza: vuoi addossandole al soccombente, vuoi - ricorrendone i
pagina 12 di 14 presupposti - compensandole (da ultimo, ma ex multis, Sez.
6-L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019,
Rv. 655550-01; Sez. 6-2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016, Rv. 640893-01; Sez. 6-2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015, Rv. 635404-01)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (n. Mondovì il 13 dicembre 2017) e (n. CP_2 CP_3
Mondovì il 24 aprile 2020) ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti (relative ad esempio ad istruzione, educazione e salute), mentre potranno esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, secondo i tempi di permanenza;
dispone che i minori mantengano collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre, in
Ceva; assegna la casa coniugale sita in Ceva, Fraz. Malpotremo n. 43, con i mobili e gli arredi che la compongono, alla ricorrente sig.ra Pt_1
dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso più ampio accordo tra i CP_1
genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli stessi, secondo le modalità
e tempistiche indicate dalla CTU alla lettera a) per i periodi ordinari (“facoltà per il padre di tenere con sé i figli a weekend alterni dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (con eventuale supporto della nonna paterna); facoltà per il padre di tenere i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale (da concordare tra i genitori) con pernotto e accompagnamento a scuola), oltre che per i periodi di vacanza (“• Vacanze natalizie e pasquali divise a metà con alternanza del 24-25/12 e 31/12-1/1; • nel periodo estivo due settimane con ciascun genitore da concordare entro la fine della scuola;
• facoltà per entrambi i genitori di partecipare agli eventi scolastici e sportivi dei figli”); dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e dei minori da parte dei Servizi sociali e del Servizio di NPI territorialmente competenti, con finalità di supporto e monitoraggio (anche sul rispetto del calendario di visita padre-figli), per tutto il tempo ritenuto necessario da parte dei
Servizi stessi;
pagina 13 di 14 pone a carico del padre convenuto, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e , un assegno di euro 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile CP_2 CP_3
annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre ricorrente a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate e successivamente documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto sig. i restanti due Parte_1 CP_1
terzi delle spese di lite, per le quattro fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), che si liquidano, ai valori minimi tabellari, in complessivi € 2.539,33 (3.809,00/3=
1.269,66 x 2 = 2539,33), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, per il 50%
a carico dell'RI (per la quota di competenza della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) e per il 50% a carico del convenuto CP_1 condanna la ricorrente a versare in favore dell'RI le spese relative ai compensi Parte_1 del curatore speciale che si liquidano, ai valori minimi tabellari per le quattro fasi, in complessivi €
3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio;
euro 602,00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceva di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
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