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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
IO LO a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 1640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lucia Liburdi – Parte_1
ATTORE
E rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Di Stefano e Controparte_1
DR ER giusta delega in atti – CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_2
CI - CONVENUTO
OGGETTO : risarcimento danni
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 10 febbraio 2020 a mezzo del servizio postale, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato ufficio il Sig. unitamente a Controparte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_2
responsabilità di nella determinazione del sinistro Controparte_3
occorso in data 18.05.2014, e per l'effetto condannare in solido CP_1
, quale proprietario della motocicletta targata DJ 09331, e la
[...] [...]
a risarcire integralmente i danni patrimoniali ed extra- Controparte_2
patrimoniali patiti dal Sig. , al netto dell'offerta inviata, in Parte_1 misura di €.27.487,18 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia..
Premetteva l'attore che: - in data 18.05.2014 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale occorso in Ciciliano, SP 33a all'intersezione con SP47a, in conseguenza del quale riportava lesioni e veniva trasportato a mezzo ambulanza all'ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli.; - il sinistro vedeva coinvolti tre motociclisti, ed in particolare il Sig. , Controparte_3
che decedeva, il Sig. e l'attore; - l'evento si verificava in Persona_1
quanto il Sig. che percorreva la SP33 in direzione Tivoli alla guida CP_1
della motocicletta Yamaha tg. DJ 09331, giunto al km. 16+200 nei pressi del bivio per NO (posto alla sua sinistra), urtava violentemente da tergo la motocicletta Kawasaki ZX 6oo tg. CK 19653 condotta da Persona_1
(che era ferma per svoltare a sinistra direzione NO in attesa di concedere la precedenza ad un gruppo di motociclisti che provenivano dal senso opposto di marcia) e, perdendo il controllo della moto, rovinava a terra scarrocciando per svariati metri e invadendo l'opposta corsia di marcia;
- la motocicletta condotta dal , di proprietà di Controparte_3 CP_1
, in fase di scarrocciamento e sganciata dal conducente, finiva per
[...]
urtare la motocicletta Honda CBR tg. CW 06400 condotta dal Pt_1
(prima che lo stesso impegnasse l'incrocio), il quale veniva sbalzato rispetto alla propria moto e rovinava a terra;
- il procedimento RGNR n.138/17 per omicidio colposo a carico dell'attore veniva archiviato in data 4.10.2018, avendo il Sostituto Procuratore Dott. ritenuto gli elementi Persona_2
insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio e che anche la nuova consulenza tecnica non consentiva di ravvisare profili di responsabilità a carico di . Parte_1
Tanto premesso, nel precisare che si era reso necessario adire le vie legali per ottenere il ristoro del danno residuo, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa il Sig. contestando ed Controparte_1
impugnando integralmente la domanda attrice siccome indeterminata, infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata;
deduceva che la dinamica del sinistro offerta da parte attrice non corrispondeva all'effettivo svolgimento dei fatti ed era tale da non fondare alcuna legittima domanda di risarcimento nei confronti di esso convenuto.
Si costituiva altresì, tardivamente, la Compagnia Assicuratrice
[...]
per contestare la domanda attorea deducendone l'infondatezza CP_2
in fatto ed in diritto.
Nel corso della fase istruttoria venivano escussi i testimoni indicati da parte attrice, e in data 27 marzo 2024 il procedimento veniva trattenuto in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda si palesa fondata.
Al netto di talune divergenze, evidenziate come appresso, il fatto storico non forma oggetto di contestazione tra le parti;
si desume dal verbale redatto dai militi intervenuti sul posto in occasione del sinistro: “in base alle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli Kawasaki Ninja targato CK19653 condotto da indicato al n. 2 dell'elaborato graico si Persona_1
trovava al centro della carreggiata perché doveva svoltare a sinistra in direzione NO, quindi, era in attesa per dare la precedenza ad altri motociclisti che sopraggiungevano in senso opposto, congiuntamente il veicolo proveniente al suo seguito fiat PA targata CR999WT condotta da
indicato al n. 1 dell'elaborato grafico proseguiva la marcia in CP_4
direzione San Vito Romano, in questo frangente sopraggiungeva il veicolo
Yamaha XJ6 targato DJ09331 posto al n. 3 dell'elaborato grafico condotto da il quale in considerazione della velocità non Controparte_3
commisurata urtava il motoveicolo condotto da , quindi Persona_1 perdeva il controllo del proprio veicolo che scarrocciava per mt 41,10 il cui conducente veniva disarcionato dal motociclo e scaraventato dalla parte opposta della propria corsia di marcia. In detta circostanza, sopraggiungeva nel senso opposto motoveicolo Honda CBR targata
CW06400 condotta da in altri atti meglio generalizzato il Parte_1
cui conducente alla vista di quanto sopra enunciato, immediatamente azionava il sistema frenante per evitare la collisione con il veicolo condotto da al momento che scarrocciava. La manovra di frenata Controparte_3
posta in essere dal produceva un sollevamento della parte Parte_1
posteriore del veicolo rimanendo in bilico sulla ruota anteriore e tale da disarcionarlo dalla posizione di guida cadendo rovinosamente a terra”.
Dal decreto di archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del è dato leggere quanto segue: “Ritenuto che possono essere Pt_1
condivise le prospettazioni del P.M, posto che non sono ravvisabili profili di responsabilità penale a carico dell'indagato” … “che , infatti, sia
l'annotazione di servizio dei CC della Stazione di Ciciliano che le due consulenze svolte per conto del PM hanno accertato che la dinamica del sinistro è stata innescata dalla stessa vittima che, procedendo a velocità fuori del limite consentito e in fase di sorpasso della AT PA … in prossimità di un incrocio, impattava violentemente contro il motociclo condotto da che era fermo in procinto di svoltare a Persona_1
sinistra sulla S.P. 47 in direzione NO, invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva che, trovando entrambe le corsie di Parte_1
marcia occupate, perdeva l'equilibrio e il controllo del proprio motociclo e cadeva a terra” .. “Dispone l'archiviazione del procedimento”.
Esclusa la sussistenza di profili di responsabilità penale a carico dell'attore, giova soffermarsi sul fatto che , nel costituirsi in giudizio Controparte_1
ha invece argomentato in ordine alla concorrente responsabilità del Pt_1
il quale si trovava a marciare sulla corsia di opposta percorrenza ad elevata velocità, e ciò nonostante sulla sua direttrice di marcia vi fosse ben visibile un cartello stradale segnalante l'obbligo di mantenere una velocità di 20 km/h per lavori in corso. E' stato dunque a causa dell'alta velocità non consentita che il non riusciva ad arrestare in tempo utile il Pt_1
motociclo da lui condotto.
Negli stessi termini la difesa della Compagnia Assicurativa, secondo cui “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art.
2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attri- buibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'e-vento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi
i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso” (ex multis, Cass.civ.sez.3, 17.12.2007 n.26523).
Non avendo quindi l'attore fornito la prova liberatoria di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ex art.2054,2°co.c.c. nessun indennizzo avrebbe potuto essergli riconosciuto, restando inutile persino l'accertamento negativo della mancata violazione da parte sua delle norme comportamentali circolatorie, necessitando in ogni caso anche la prova positiva in questione:
“In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art.2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla cir-colazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (Cass.civ.sez.III, 5.5.2000 n.5671).
In realtà, le argomentazioni difensive dei convenuti non appaiono fondate.
Quanto alla violazione del limite di velocità di 20 Km per lavori in corso, si osserva che il verbale dei militi non ne dà alcuna notizia, né i testimoni ne hanno fatto cenno e tantomeno le perizie redatte nel corso del procedimento penale ed allegate in atti;
dalla CTU redatta in sede penale dall'Ing.
[...]
risulta che la strada risultava sottoposta ad un limite di velocità di Per_3
50 km/h e non si dà conto di ulteriori limitazioni per lavori in corso.
Quanto alla dinamica dell'urto e alle possibili reazioni che avrebbero potuto porre in essere i conducenti dei veicoli coinvolti, è dato leggere: “La PG non rilevava nemmeno tracce di frenata prodotte dai veicoli AT PA e Honda
CBR nelle fasi che precedono la collisione rispettivamente contro il
Kawasaki e la Yamaha, E' evidente pertanto che le evoluzioni post urto della
Yamaha e del Kawasaki siano state improvvise e talmente repentine da non permettere al al di poter intraprendere reazioni utili per CP_4 Pt_1
scongiurare gli impatti con i due motocicli”: dunque è stata la carambola improvvisa del motociclo Yamaha che, scarrocciando senza il guidatore dopo l'urto con il , andava poi a collidere con la Honda CBR CP_1 Per_1
condotta dal enza che quest'ultimo avesse il tempo di organizzare Pt_1
la benché minima reazione: sulla base di quanto riferito dal perito, il
D non potè quindi disporre del tempo tecnico utile ad evitare l'urto. Pt_1
Il Consulente, quanto alla condotta di guida dei sigg.ri , e Per_1 CP_4
ha quindi concluso nel senso che le loro condotte di guida sono Pt_1
apparse in linea con le norme del codice della strada, laddove al compianto che decedeva in seguito al sinistro, venivano ascritte le violazioni CP_1
di cui all'art. 141 del c.d.s. perché non riusciva ad arrestare il proprio veicolo di fronte alla presenza del motociclo Kawasaki del e dell'art. 148 c.d.s. Per_1 perché effettuava una manovra di sorpasso pur avendo la visuale geometrica occultata dalla presenza del veicolo PA.
Anche la CTU redatta dall'ing. ha concluso nel senso Persona_4
che la condotta di guida del D'Angeli, per quanto concerne l'occupazione della carreggiata, è risultata in linea con le norme del codice della strada.
Lo stesso consulente ha poi evidenziato a carico del la velocità CP_1
eccessiva rispetto al limite di 50 km vigente sulla Strada SP 33 – pari a circa
75,47 km – con conseguente esclusione del concorso di colpa eccepito dalla
Compagnia Assicurativa.
Consegue da quanto sopra che può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_1
Per quanto concerne il quantum del risarcimento, tenuto conto della relazione medica a firma del dott. , perito dell Per_5 CP_2
che ebbe a riconoscere al D una percentuale di invalidità CP_2 Pt_1
del 12%, con una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 25% di giorni 30, con una valutazione di congruità delle spese mediche di Euro 390,00, ritiene il
Tribunale di dover fare applicazione delle tabelle di di Milano, i cui parametri sono divenuti costante riferimento per la quantificazione dei risarcimenti, così pervenendosi al seguente conteggio:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 29.260,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 37.453,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 51.205,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Spese mediche € 390,00
Totale generale: € 41.293,00
Somma cui va detratto l'acconto di Euro 16.600, con conseguente individuazione del quantum in Euro 24.693,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) Accerta e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del sinistro occorso in data 18.05.2014 ;
3) Per l'effetto condanna in solido , quale proprietario Controparte_1
della motocicletta targata DJ 09331, e la Controparte_2
a risarcire integralmente i danni patrimoniali ed extra-patrimoniali patiti dal Sig. , al netto dell'offerta inviata, in misura Parte_1
di Euro 24.693,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro;
4) Condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 590,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 14.10.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
IO LO a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 1640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lucia Liburdi – Parte_1
ATTORE
E rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Di Stefano e Controparte_1
DR ER giusta delega in atti – CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_2
CI - CONVENUTO
OGGETTO : risarcimento danni
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 10 febbraio 2020 a mezzo del servizio postale, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato ufficio il Sig. unitamente a Controparte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_2
responsabilità di nella determinazione del sinistro Controparte_3
occorso in data 18.05.2014, e per l'effetto condannare in solido CP_1
, quale proprietario della motocicletta targata DJ 09331, e la
[...] [...]
a risarcire integralmente i danni patrimoniali ed extra- Controparte_2
patrimoniali patiti dal Sig. , al netto dell'offerta inviata, in Parte_1 misura di €.27.487,18 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia..
Premetteva l'attore che: - in data 18.05.2014 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale occorso in Ciciliano, SP 33a all'intersezione con SP47a, in conseguenza del quale riportava lesioni e veniva trasportato a mezzo ambulanza all'ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli.; - il sinistro vedeva coinvolti tre motociclisti, ed in particolare il Sig. , Controparte_3
che decedeva, il Sig. e l'attore; - l'evento si verificava in Persona_1
quanto il Sig. che percorreva la SP33 in direzione Tivoli alla guida CP_1
della motocicletta Yamaha tg. DJ 09331, giunto al km. 16+200 nei pressi del bivio per NO (posto alla sua sinistra), urtava violentemente da tergo la motocicletta Kawasaki ZX 6oo tg. CK 19653 condotta da Persona_1
(che era ferma per svoltare a sinistra direzione NO in attesa di concedere la precedenza ad un gruppo di motociclisti che provenivano dal senso opposto di marcia) e, perdendo il controllo della moto, rovinava a terra scarrocciando per svariati metri e invadendo l'opposta corsia di marcia;
- la motocicletta condotta dal , di proprietà di Controparte_3 CP_1
, in fase di scarrocciamento e sganciata dal conducente, finiva per
[...]
urtare la motocicletta Honda CBR tg. CW 06400 condotta dal Pt_1
(prima che lo stesso impegnasse l'incrocio), il quale veniva sbalzato rispetto alla propria moto e rovinava a terra;
- il procedimento RGNR n.138/17 per omicidio colposo a carico dell'attore veniva archiviato in data 4.10.2018, avendo il Sostituto Procuratore Dott. ritenuto gli elementi Persona_2
insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio e che anche la nuova consulenza tecnica non consentiva di ravvisare profili di responsabilità a carico di . Parte_1
Tanto premesso, nel precisare che si era reso necessario adire le vie legali per ottenere il ristoro del danno residuo, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa il Sig. contestando ed Controparte_1
impugnando integralmente la domanda attrice siccome indeterminata, infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata;
deduceva che la dinamica del sinistro offerta da parte attrice non corrispondeva all'effettivo svolgimento dei fatti ed era tale da non fondare alcuna legittima domanda di risarcimento nei confronti di esso convenuto.
Si costituiva altresì, tardivamente, la Compagnia Assicuratrice
[...]
per contestare la domanda attorea deducendone l'infondatezza CP_2
in fatto ed in diritto.
Nel corso della fase istruttoria venivano escussi i testimoni indicati da parte attrice, e in data 27 marzo 2024 il procedimento veniva trattenuto in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda si palesa fondata.
Al netto di talune divergenze, evidenziate come appresso, il fatto storico non forma oggetto di contestazione tra le parti;
si desume dal verbale redatto dai militi intervenuti sul posto in occasione del sinistro: “in base alle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli Kawasaki Ninja targato CK19653 condotto da indicato al n. 2 dell'elaborato graico si Persona_1
trovava al centro della carreggiata perché doveva svoltare a sinistra in direzione NO, quindi, era in attesa per dare la precedenza ad altri motociclisti che sopraggiungevano in senso opposto, congiuntamente il veicolo proveniente al suo seguito fiat PA targata CR999WT condotta da
indicato al n. 1 dell'elaborato grafico proseguiva la marcia in CP_4
direzione San Vito Romano, in questo frangente sopraggiungeva il veicolo
Yamaha XJ6 targato DJ09331 posto al n. 3 dell'elaborato grafico condotto da il quale in considerazione della velocità non Controparte_3
commisurata urtava il motoveicolo condotto da , quindi Persona_1 perdeva il controllo del proprio veicolo che scarrocciava per mt 41,10 il cui conducente veniva disarcionato dal motociclo e scaraventato dalla parte opposta della propria corsia di marcia. In detta circostanza, sopraggiungeva nel senso opposto motoveicolo Honda CBR targata
CW06400 condotta da in altri atti meglio generalizzato il Parte_1
cui conducente alla vista di quanto sopra enunciato, immediatamente azionava il sistema frenante per evitare la collisione con il veicolo condotto da al momento che scarrocciava. La manovra di frenata Controparte_3
posta in essere dal produceva un sollevamento della parte Parte_1
posteriore del veicolo rimanendo in bilico sulla ruota anteriore e tale da disarcionarlo dalla posizione di guida cadendo rovinosamente a terra”.
Dal decreto di archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del è dato leggere quanto segue: “Ritenuto che possono essere Pt_1
condivise le prospettazioni del P.M, posto che non sono ravvisabili profili di responsabilità penale a carico dell'indagato” … “che , infatti, sia
l'annotazione di servizio dei CC della Stazione di Ciciliano che le due consulenze svolte per conto del PM hanno accertato che la dinamica del sinistro è stata innescata dalla stessa vittima che, procedendo a velocità fuori del limite consentito e in fase di sorpasso della AT PA … in prossimità di un incrocio, impattava violentemente contro il motociclo condotto da che era fermo in procinto di svoltare a Persona_1
sinistra sulla S.P. 47 in direzione NO, invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva che, trovando entrambe le corsie di Parte_1
marcia occupate, perdeva l'equilibrio e il controllo del proprio motociclo e cadeva a terra” .. “Dispone l'archiviazione del procedimento”.
Esclusa la sussistenza di profili di responsabilità penale a carico dell'attore, giova soffermarsi sul fatto che , nel costituirsi in giudizio Controparte_1
ha invece argomentato in ordine alla concorrente responsabilità del Pt_1
il quale si trovava a marciare sulla corsia di opposta percorrenza ad elevata velocità, e ciò nonostante sulla sua direttrice di marcia vi fosse ben visibile un cartello stradale segnalante l'obbligo di mantenere una velocità di 20 km/h per lavori in corso. E' stato dunque a causa dell'alta velocità non consentita che il non riusciva ad arrestare in tempo utile il Pt_1
motociclo da lui condotto.
Negli stessi termini la difesa della Compagnia Assicurativa, secondo cui “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art.
2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attri- buibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'e-vento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi
i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso” (ex multis, Cass.civ.sez.3, 17.12.2007 n.26523).
Non avendo quindi l'attore fornito la prova liberatoria di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ex art.2054,2°co.c.c. nessun indennizzo avrebbe potuto essergli riconosciuto, restando inutile persino l'accertamento negativo della mancata violazione da parte sua delle norme comportamentali circolatorie, necessitando in ogni caso anche la prova positiva in questione:
“In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art.2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla cir-colazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (Cass.civ.sez.III, 5.5.2000 n.5671).
In realtà, le argomentazioni difensive dei convenuti non appaiono fondate.
Quanto alla violazione del limite di velocità di 20 Km per lavori in corso, si osserva che il verbale dei militi non ne dà alcuna notizia, né i testimoni ne hanno fatto cenno e tantomeno le perizie redatte nel corso del procedimento penale ed allegate in atti;
dalla CTU redatta in sede penale dall'Ing.
[...]
risulta che la strada risultava sottoposta ad un limite di velocità di Per_3
50 km/h e non si dà conto di ulteriori limitazioni per lavori in corso.
Quanto alla dinamica dell'urto e alle possibili reazioni che avrebbero potuto porre in essere i conducenti dei veicoli coinvolti, è dato leggere: “La PG non rilevava nemmeno tracce di frenata prodotte dai veicoli AT PA e Honda
CBR nelle fasi che precedono la collisione rispettivamente contro il
Kawasaki e la Yamaha, E' evidente pertanto che le evoluzioni post urto della
Yamaha e del Kawasaki siano state improvvise e talmente repentine da non permettere al al di poter intraprendere reazioni utili per CP_4 Pt_1
scongiurare gli impatti con i due motocicli”: dunque è stata la carambola improvvisa del motociclo Yamaha che, scarrocciando senza il guidatore dopo l'urto con il , andava poi a collidere con la Honda CBR CP_1 Per_1
condotta dal enza che quest'ultimo avesse il tempo di organizzare Pt_1
la benché minima reazione: sulla base di quanto riferito dal perito, il
D non potè quindi disporre del tempo tecnico utile ad evitare l'urto. Pt_1
Il Consulente, quanto alla condotta di guida dei sigg.ri , e Per_1 CP_4
ha quindi concluso nel senso che le loro condotte di guida sono Pt_1
apparse in linea con le norme del codice della strada, laddove al compianto che decedeva in seguito al sinistro, venivano ascritte le violazioni CP_1
di cui all'art. 141 del c.d.s. perché non riusciva ad arrestare il proprio veicolo di fronte alla presenza del motociclo Kawasaki del e dell'art. 148 c.d.s. Per_1 perché effettuava una manovra di sorpasso pur avendo la visuale geometrica occultata dalla presenza del veicolo PA.
Anche la CTU redatta dall'ing. ha concluso nel senso Persona_4
che la condotta di guida del D'Angeli, per quanto concerne l'occupazione della carreggiata, è risultata in linea con le norme del codice della strada.
Lo stesso consulente ha poi evidenziato a carico del la velocità CP_1
eccessiva rispetto al limite di 50 km vigente sulla Strada SP 33 – pari a circa
75,47 km – con conseguente esclusione del concorso di colpa eccepito dalla
Compagnia Assicurativa.
Consegue da quanto sopra che può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_1
Per quanto concerne il quantum del risarcimento, tenuto conto della relazione medica a firma del dott. , perito dell Per_5 CP_2
che ebbe a riconoscere al D una percentuale di invalidità CP_2 Pt_1
del 12%, con una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 25% di giorni 30, con una valutazione di congruità delle spese mediche di Euro 390,00, ritiene il
Tribunale di dover fare applicazione delle tabelle di di Milano, i cui parametri sono divenuti costante riferimento per la quantificazione dei risarcimenti, così pervenendosi al seguente conteggio:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 29.260,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 37.453,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 51.205,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 3.450,00
Spese mediche € 390,00
Totale generale: € 41.293,00
Somma cui va detratto l'acconto di Euro 16.600, con conseguente individuazione del quantum in Euro 24.693,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) Accerta e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del sinistro occorso in data 18.05.2014 ;
3) Per l'effetto condanna in solido , quale proprietario Controparte_1
della motocicletta targata DJ 09331, e la Controparte_2
a risarcire integralmente i danni patrimoniali ed extra-patrimoniali patiti dal Sig. , al netto dell'offerta inviata, in misura Parte_1
di Euro 24.693,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro;
4) Condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 590,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 14.10.2025
Il Giudice O.P.