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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9773 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 3 ottobre 2025
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 15954 del R.G. per l'anno 2023,
DA
Parte_1 con gli Avv. Giusi Pezzella e Alessandro Aureli ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Maria Carla Attanasio resistente
P.Q.M.
Accerta che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1 Legge 18 del 1980;
Nulla per le spese;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.sa Paola Lucarelli
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato Parte_1 alla verifica dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 29 aprile 2022, con condanna dell' resistente al CP_2 pagamento dei relativi ratei..
Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente ha contestato, le conclusioni cui era pervenuto il CTU facendo notare che il professionista aveva leso il suo diritto di difesa depositando la versione finale della perizia senza dare la possibilità al ricorrente di formulare osservazioni.
In linea con i principi di cui alla ordinanza della Suprema Corte.21984 dell'11 settembre
2018, questo Giudice decideva di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitosi l' , si procedeva alla nomina del CTU. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Il CTU, Dott. seguendo un ier chiaro, logico ed esaustivo ha Persona_1 dichiarato “Per quanto concerne il giudizio clinico riportato nell'ambito della diagnosi medico-legale precedentemente espressa, si deve sottolineare il fatto che l'infermità in diagnosi è indubbiamente espressiva nell'ambito di una valutazione ai fini della concessione dei benefici riservati agli invalidi civili. Per quanto riguarda la valutazione medico-legale di tale patologia, la consultazione delle tabelle annesse al D.M. 25.7.1980 e le esemplificazioni riportare nel più recente D.M. 05. 2. 1992, permette di quantificare nella misura del 100% il grado di invalidità del soggetto. L'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali no ha messi inevidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e o periferico e o locomotore tali da far proporre la perdita dell'autonomia personale per patologie di natura organica. Il soggetto è in grado di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni. Non ha i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Tenuto conto di tutto quanto finora espresso nel caso di cui si discute appare equa una valutazione pari al 100 % di invalidità in soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità, che risale all'epoca della presentazione della domanda, con riferimento alla documentazione sanitaria allegata”.
Conclude il suo elaborato dichiarando che “il ricorrente, , Parte_2 dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa d'invalidità civile in misura pari al 100% e portatore di handicap co connotazione di gravità”
Nulla va disposto in relazione alle spese legali stante la dichiarazione della parte ricorrente risultata soccombente di trovarsi nella condizione di esenzione dalle spese di lite.
Roma, 3 ottobre 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 3 ottobre 2025
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 15954 del R.G. per l'anno 2023,
DA
Parte_1 con gli Avv. Giusi Pezzella e Alessandro Aureli ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. Maria Carla Attanasio resistente
P.Q.M.
Accerta che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1 Legge 18 del 1980;
Nulla per le spese;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.sa Paola Lucarelli
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato Parte_1 alla verifica dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 29 aprile 2022, con condanna dell' resistente al CP_2 pagamento dei relativi ratei..
Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente ha contestato, le conclusioni cui era pervenuto il CTU facendo notare che il professionista aveva leso il suo diritto di difesa depositando la versione finale della perizia senza dare la possibilità al ricorrente di formulare osservazioni.
In linea con i principi di cui alla ordinanza della Suprema Corte.21984 dell'11 settembre
2018, questo Giudice decideva di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitosi l' , si procedeva alla nomina del CTU. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Il CTU, Dott. seguendo un ier chiaro, logico ed esaustivo ha Persona_1 dichiarato “Per quanto concerne il giudizio clinico riportato nell'ambito della diagnosi medico-legale precedentemente espressa, si deve sottolineare il fatto che l'infermità in diagnosi è indubbiamente espressiva nell'ambito di una valutazione ai fini della concessione dei benefici riservati agli invalidi civili. Per quanto riguarda la valutazione medico-legale di tale patologia, la consultazione delle tabelle annesse al D.M. 25.7.1980 e le esemplificazioni riportare nel più recente D.M. 05. 2. 1992, permette di quantificare nella misura del 100% il grado di invalidità del soggetto. L'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali no ha messi inevidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e o periferico e o locomotore tali da far proporre la perdita dell'autonomia personale per patologie di natura organica. Il soggetto è in grado di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni. Non ha i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Tenuto conto di tutto quanto finora espresso nel caso di cui si discute appare equa una valutazione pari al 100 % di invalidità in soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità, che risale all'epoca della presentazione della domanda, con riferimento alla documentazione sanitaria allegata”.
Conclude il suo elaborato dichiarando che “il ricorrente, , Parte_2 dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa d'invalidità civile in misura pari al 100% e portatore di handicap co connotazione di gravità”
Nulla va disposto in relazione alle spese legali stante la dichiarazione della parte ricorrente risultata soccombente di trovarsi nella condizione di esenzione dalle spese di lite.
Roma, 3 ottobre 2025
IlGiudice dott.ssa Paola Lucarelli