Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5049/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ZAVATTA ILARIA
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
ZAVATTA ILARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
05/12/2024 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 28.09.2010, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 5424-2010, con decreto di omologa del 06/10/2010;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
15/10/1994 a Mirandola (MO). (Atto N. 80 parte 2 serie A - anno 1994 - Comune di
Mirandola) ed ordinare al Comune di Mirandola la trascrizione dell'emananda sentenza
2) Al fine di regolamentare e definire tutti i rapporti patrimoniali esistenti fra i coniugi, e da ritenere condizione essenziale del presente accordo si impegna e si Controparte_2
pagina 2 di 5 obbliga a trasferire, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, in favore d che accetta sin da CP_1
ora, la quota di proprietà, pari ad 1/2 dell'immobile già costituente casa coniugale comprendente
- villetta a schiera, facente parte di un complesso di sei villette a schiera, posta in comune di Concordia sulla Secchia (Mo), via Donizetti n. 18, costituita da locali ad uso abitativo al piano terra e primo, locale ad uso soffitta al piano secondo e locale ad uso rimessa al piano terra, con area cortiliva in proprietà esclusiva, in un unico corpo, tra i confini: la via
Vivaldi, la suddetta via, ragion salvo altri. CP_3
Il tutto risulta così distinto al C.F. del comune di Concordia sulla Secchia al
• Fg. 30 mappale 155 sub. 15, cat. C/6, cl 6, consistenza mq 18, rendita €. 42,76, via
Antonio Vivaldi n. 22 Piano T
• Fg. 30 mappale 155 sub 16, cat A/7, cl. 3, consistenza 8 vani, rendita 743, 70, Via
Antonio Vivaldi Piano T-1-2
Le unità immobiliari suindicate sono pervenute ai coniugi in forza di atto a ministero
Notaio Dott. in data 18.12.1998 (Rep. N. 170662-Racc. 9954), reg. a Persona_1
Carpi il 7/1/1999 al N. 43 e trascritto a Modena il 15/1/1999 al N. 906 Reg. Part. (doc. 4)
A titolo di corrispettivo per la vendita si impegna e si obbliga a versare a CP_1
la somma di €. 38.000,00 (trentottomilaeuro/00) in sede di rogito e si Controparte_2
impegna a rilasciare quietanza , a trasferimento avvenuto, per spese di Controparte_2
gestione dell'immobile sino ad ora anticipate dalla stessa in via esclusiva.
Detto trasferimento viene convenuto dalle parti ricorrenti quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
pagina 3 di 5 Le spese notarili dell'atto di compravendita saranno assunte dai signori e CP_2
in egual misura e richiedendo le stesse l'esenzione fiscale trattandosi di atto CP_1
stipulato al fine di dare esecuzione ad accordi assunti in tale sede e ciò in forza della legge
6 marzo 1987, n. 74.
I signor si impegnano e si obbligano a rendere nell'atto notarile tutte CP_2 CP_1
le dichiarazioni fiscali, amministrative, urbanistiche, a richiedere e produrre certificazione energetica da allegare al rogito, oltre all'attestato di regolarità edilizia.
Le spese per il rilascio dell'APE e dell'ARE verranno sostenute dalle parti in egual misura.
3) Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute da
[...]
. CP_2
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MIRANDOLA
(MO) il 15/10/1994 fra nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (MIRANDOLA (MO) n. 80 P. 2 S. A anno 1994)
pagina 4 di 5 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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