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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11709 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 17508/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3215/2024 e vertente tra
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Dott. con sede in Napoli al Via G. Ferraris n. 66, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Migliore
Opponente
e
(C. F. e Partita Iva in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., Sig. Ing. corrente per CP_2 la carica presso la sede legale della società sita in Napoli alla
Via Provinciale Delle Brecce n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ciccarelli
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 3215/2024 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della
[...]
Parte_1
2) Condannare l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento dei compensi e delle spese di lite oltre, oneri come per legge, con attribuzione al procuratore di parte opponente dichiaratosi anticipatario;
Per l'opposta:
1) Rigettare l'atto di citazione in opposizione e per l'effetto confermare il D.I. 3215/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 17.06.2024;
2) In via subordinata, ed ove l'adito Tribunale di Napoli, ritenga non sussistente o valido per qualsivoglia ragione o causa il legame contrattuale tra la società e la Parte_1 società ed accertato l'ingiustificato CP_1 arricchimento della società opponente, condannare la predetta società ai sensi dell'art. 2041 c.c., al Parte_1 pagamento a favore della società opposta dell'indennizzo pari all'importo di € 49.410,00 pari a quello derivante dalla fattura n. 04/2024 del 01.02. oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dì dell'emissione sino al saldo effettivo o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia;
3) Condannare l'opponente al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante riterrà equa ex art. 96 c.p.c.;
4) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato di parte opposta resosene antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo con il quale le Parte_1
è stato imposto il pagamento della somma di euro 49410,00 sostenendo che il contratto di avvalimento, ovvero titolo che l'opposta, ha posto a fondamento dell'istanza CP_1 monitoria, era nullo per indeterminatezza del suo oggetto in quanto nello stesso non erano indicate le risorse che la si CP_1 era impegnata a metterle a disposizione.
Nel contratto di avvalimento del 23.6.2021 in premessa è indicato che la dispone di idonei requisiti e capacità CP_1 economicofinanziaria e tecnico-organizzativa nel settore oggetto della gara e che la intende avvalersi dei requisiti Parte_1 per le opere ricadenti nelle seguenti categorie: OG1, OG3, OG10,
OG11.
In base al contratto la si è impegnata a “mettere a CP_1 disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico ausiliato, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria (elencare le risorse ed i mezzi prestati dettagliatamente come previsto dalla determinazione AVCP n. 2 del
1/8/2012), e che le stesse consistono in”.
Nel contratto manca l'indicazione delle risorse materiali e tecniche messe a disposizione della S.T.A.T..
È violato il disposto dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 nella parte in cui ha previsto che “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliata”
Alla luce di quanto precede deve essere dichiarata la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento proposta dall'opposta non sono stati acquisiti elementi sufficienti a determinare la diminuzione patrimoniale subita dall'opposta e l'arricchimento maturato dall'opponente.
Consegue che anche la domanda subordinata proposta dall'opposta deve essere respinta.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro 52000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per quelle di trattazione e decisione tenuto conto del concreto andamento e sviluppo del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3215/2024 proposta dalla
[...] nei confronti Parte_1 dell'opposta ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3215/2024;
2) Dichiara la nullità del contratto di avvalimento stipulato tra l'opponente e l'opposta e per l'effetto rigetta la pretesa azionata in via monitoria dall'opposta;
3) Rigetta la domanda proposta ex art. 2041 c.c. dall'opposta;
4) Condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro
5261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Luca Migliore.
Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 17508/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3215/2024 e vertente tra
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Dott. con sede in Napoli al Via G. Ferraris n. 66, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Migliore
Opponente
e
(C. F. e Partita Iva in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., Sig. Ing. corrente per CP_2 la carica presso la sede legale della società sita in Napoli alla
Via Provinciale Delle Brecce n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ciccarelli
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 3215/2024 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della
[...]
Parte_1
2) Condannare l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento dei compensi e delle spese di lite oltre, oneri come per legge, con attribuzione al procuratore di parte opponente dichiaratosi anticipatario;
Per l'opposta:
1) Rigettare l'atto di citazione in opposizione e per l'effetto confermare il D.I. 3215/2024, emesso dal Tribunale di Napoli il 17.06.2024;
2) In via subordinata, ed ove l'adito Tribunale di Napoli, ritenga non sussistente o valido per qualsivoglia ragione o causa il legame contrattuale tra la società e la Parte_1 società ed accertato l'ingiustificato CP_1 arricchimento della società opponente, condannare la predetta società ai sensi dell'art. 2041 c.c., al Parte_1 pagamento a favore della società opposta dell'indennizzo pari all'importo di € 49.410,00 pari a quello derivante dalla fattura n. 04/2024 del 01.02. oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dì dell'emissione sino al saldo effettivo o nella somma minore e/o maggiore ritenuta di giustizia;
3) Condannare l'opponente al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante riterrà equa ex art. 96 c.p.c.;
4) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato di parte opposta resosene antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo con il quale le Parte_1
è stato imposto il pagamento della somma di euro 49410,00 sostenendo che il contratto di avvalimento, ovvero titolo che l'opposta, ha posto a fondamento dell'istanza CP_1 monitoria, era nullo per indeterminatezza del suo oggetto in quanto nello stesso non erano indicate le risorse che la si CP_1 era impegnata a metterle a disposizione.
Nel contratto di avvalimento del 23.6.2021 in premessa è indicato che la dispone di idonei requisiti e capacità CP_1 economicofinanziaria e tecnico-organizzativa nel settore oggetto della gara e che la intende avvalersi dei requisiti Parte_1 per le opere ricadenti nelle seguenti categorie: OG1, OG3, OG10,
OG11.
In base al contratto la si è impegnata a “mettere a CP_1 disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico ausiliato, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria (elencare le risorse ed i mezzi prestati dettagliatamente come previsto dalla determinazione AVCP n. 2 del
1/8/2012), e che le stesse consistono in”.
Nel contratto manca l'indicazione delle risorse materiali e tecniche messe a disposizione della S.T.A.T..
È violato il disposto dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 nella parte in cui ha previsto che “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliata”
Alla luce di quanto precede deve essere dichiarata la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento proposta dall'opposta non sono stati acquisiti elementi sufficienti a determinare la diminuzione patrimoniale subita dall'opposta e l'arricchimento maturato dall'opponente.
Consegue che anche la domanda subordinata proposta dall'opposta deve essere respinta.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro 52000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per quelle di trattazione e decisione tenuto conto del concreto andamento e sviluppo del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3215/2024 proposta dalla
[...] nei confronti Parte_1 dell'opposta ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3215/2024;
2) Dichiara la nullità del contratto di avvalimento stipulato tra l'opponente e l'opposta e per l'effetto rigetta la pretesa azionata in via monitoria dall'opposta;
3) Rigetta la domanda proposta ex art. 2041 c.c. dall'opposta;
4) Condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro
5261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Luca Migliore.
Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa