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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/10/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 21 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
ritenuto che
non occorra concedere ulteriore termine per note conclusive posto che ciò veniva già previsto all'udienza del 21.6.2021 e che, infatti, parte ricorrente vi provvedeva con deposito del
9.2.2023; letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 22 ottobre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
COnziosi, vertente tra
(C.F. ), in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. della “ , con sede legale in Villammare, fraz. di CP_1
Vibonati, (SA) al Corso Italia, C.F./ P.IVA , rappresentato e difeso, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Finizola
e CE CO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno alla Via Luigi Guercio n. 197
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da delega in atti, dal funzionario delegato, ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi (Pal. Amato)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2021, il Sig. , in proprio ed in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. della proponeva opposizione CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2657/2399 B del 30.11.2020, emessa dall' , nella persona del Direttore pro tempore Controparte_2
notificata il 23 dicembre 2020, per l'importo complessivo da pagare di € 2.067,00 facente seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00002/2019-366-
01 del 15.11.2019 , notificato con avvisi atti giudiziari in data 23-12-2019 scaturito dall'accesso ispettivo del 18.07.2019 n. 156-180-131 presso il lido balneare “Alta
Marea Beach” gestito dalla società nell'ambito del quale emergevano le CP_1
seguenti violazioni:
a) omessa tempestiva comunicazione da parte del datore di lavoro al competente
Centro per l'impiego del nominativo del lavoratore assunto, della data di assunzione e degli altri elementi del rapporto di lavoro nei termini previsti per il
Sig. , il quale iniziava di fatto il rapporto di lavoro in data Parte_2
15.04.2019 mentre la comunicazione avveniva in data 02.05.2029, in violazione dell'art. 9bis comma 2 d. l. 1 ottobre 1996, n. 510, con applicazione della sanzione per euro 200,00;
b) mancata corresponsione della retribuzione ai dipendenti - Parte_3
per il periodo luglio 2019 e per il periodo luglio 2019 – Parte_4
attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla vigente normativa, in violazione dell'art. 1, co. 910 e 911 L. 27.12.2017 n. 205, con applicazione della sanzione per euro 1.835,00.
Il predetto ricorrente, a sostegno dell'opposizione alla asserita illegittima ordinanza- ingiunzione impugnata, eccepiva: a) l'insussistenza degli illeciti contestati, poiché riferiva di aver correttamente provveduto al pagamento dei propri dipendenti, e , per il mese di luglio 2029 attraverso le modalità Parte_3 Parte_4
previste per legge, come da copie di pagamento allegate in atti al n. IV, nonché di aver correttamente provveduto all'assunzione del Sig. ; b) il difetto di Parte_2
motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata per mancata allegazione dell'atto presupposto, quale il rapporto n. 2399 del 10.03.2020, redatto in seguito all'accertamento effettuato il 14.11.2019 (notificazione del 27.11.2019) alla società solo richiamato nell'ordinanza. CP_1
Pertanto, il Sig. , concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare la predetta ingiunzione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Fissata l'udienza di comparizione con decreto del 04.02.2021, lo stesso veniva correttamente notificato unitamente al ricorso all' Controparte_2
, il quale si costituiva, in qualità di amministrazione resistente, con comparsa
[...]
di costituzione e risposta, depositata in data 11.06.2021, contestando le avverse eccezioni poiché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la predetta amministrazione resistente, deduceva:
- che in data 18.07.2019 veniva effettuato un accesso ispettivo in Vibonati, presso la società società a responsabilità limitata semplificata, esercente attività CP_1
di lido balneare, in presenza dell'amministratore unico della predetta società,
Sig. ; Parte_1
- che come risultava dal verbale di primo accesso ispettivo n. 156-180-131 del 18-
07-2019, in tale data gli ispettori del lavoro, trovavano al lavoro n. 5 lavoratori, indicati alle pagg. 3 e 4 del suddetto verbale, e dall'accesso alle banche dati gli stessi risultavano regolarmente assunti a tempo determinato e part time;
- che con il medesimo verbale di primo accesso la ditta veniva invitata ad esibire una serie di documenti, indicati alla pag. 3, presso l'ufficio in data 17-09-2019, tra cui anche i prospetti con le rispettive ricevute di pagamento, secondo le modalità previste dall'art 1 comma 910 legge n.205/ 2017; - che la documentazione veniva prodotta solo parzialmente e, come da corrispondenza con la ditta allegata agli atti (richiesta del 17-09-2019, richiesta n.31977 del 24-09-2019, richiesta n. 33301 del 03-10-2019,richiesta n. 35630 del 23-10-2019), la ditta veniva invitata diverse volte a produrre per il mese di luglio 2019 le ricevute di pagamento della mensilità di luglio 2019 (bonifico bancario strumento di pagamento elettronico, assegno) per i lavoratori Parte_3
e , ma all'esito di tali richieste venivano prodotte solo
[...] Parte_4
le due buste paga ,ma non le rispettive ricevute di pagamento;
- che, inoltre, per il lavoratore , a seguito dell'esibizione della Parte_2
documentazione aziendale, risultava che la rispettiva comunicazione di assunzione, che doveva essere preventiva, veniva effettuata in ritardo, poiché
l'assunzione aveva inizio in data 15.04.2019 mentre la comunicazione avveniva in data 02.05.2019;
- che, pertanto, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
SA00002/2019-366-01 del 15-11-2019, notificato con avvisi atti giudiziari in data 23-12-2019, venivano sanzionate le ipotesi di violazione sopra descritte;
- che in data 10/03/2020 veniva redatto rapporto ai sensi dell'art. 17 legge 689 al dirigente dell'ufficio, ai fini della successiva emissione ordinanza di ingiunzione e/o archiviazione, ai sensi del successivo art 18 L. 689/81 ed in data 30/11/02020 veniva emessa l'ordinanza di ingiunzione n. 2657/2399 B, notificata in data
23/12/2020, oggetto dell'odierna impugnazione.
Così rappresentati i fatti, l'amministrazione resistente, in ordine al primo motivo di ricorso, faceva rilevare che la violazione emergeva in quanto la ditta, nonostante fosse stata invitata a fornire la documentazione in sede di primo accesso ed anche poi successivamente, produceva i documenti richiesti solo parzialmente, ed in particolare, per i due lavoratori e forniva i cedolini paga luglio 2019, ma Parte_5 Parte_6
non anche prova della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte ai due lavoratori, secondo le modalità indicate dall'art 1 co 910 e 911 Legge 27 dicembre 2017, provando solo in sede di ricorso di aver correttamente pagato le predette retribuzioni. In ordine alla seconda violazione sanzionata, consistente nel ritardo nell'assunzione del dipendente , invece, l' rappresentava che emergeva Parte_2 CP_2
documentalmente che nonostante l'attività lavorativa avesse avuto inizio in data
15.04.2019, la comunicazione era stata effettuata solo in data 02.05.2019, anziché il giorno prima dell'assunzione.
Quanto poi al secondo motivo di ricorso, riguardante la paventata violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di cui all'art. 3 L. 241/1990,
l'amministrazione resistente, riferiva che al fine di assolvere l'obbligo di motivazione risultava sufficiente l'indicazione nel provvedimento della norma violata, della condotta illecita e degli elementi probatori posti a fondamento degli accertamenti, come di fatto era avvenuto.
Pertanto, l' resistente, concludeva Controparte_2
chiedendo all'adito Tribunale, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, in via principale di rigettare il ricorso e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese ai sensi dell'art.
9. comma 2
D.Lvo n.149/2015 (che riconosce all' le spese giudiziale con la Controparte_2
riduzione del 20%); ed, in via subordinata, all'esito del controllo della congruità dei presunti pagamenti allegati al ricorso, di confermare la violazione di cui al punto 1 del modello M1 allegato all'ordinanza ingiunzione, con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.06.2021, resa all'esito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare nella medesima data, il Giudice, rilevato che, quanto al secondo motivo di opposizione, risultava avere corrisposto le retribuzioni spettanti ai lavoratori CP_1 Parte_3
e con bonifico bancario, in conformità alle disposizioni di
[...] Parte_4
cui alla l. n. 205/2017 (docc. 4 e 5 fasc. ric.), sospendeva l'ordinanza di ingiunzione impugnata limitatamente alla somma di euro 1835,00 relativa alla sanzione comminata per la violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. n. 205/2017, rinviando all'udienza del
14.11.2022 per la discussione, con termine alle parti per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza. Mutata la persona fisica del giudicante, la causa viene sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione – tempestivamente proposta – è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Come è noto, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione e sul verbale di accertamento si svolge non sulla legittimità dell'atto amministrativo sotteso, ma sul rapporto, ovvero sull'effettiva sussistenza dell'illecito risultante dalla conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge.
Dunque, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Ne consegue che incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, ossia la responsabilità dell'opponente; mentre restano a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03/03/2011, n. 5122).
Venendo al merito, l'art. 1, commi 910 e 911, della l. n. 205/2017 stabilisce che: “910.
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
Ciò posto, va osservato che l'odierno opponente ha depositato in atti idonea documentazione (doc. nn. 4 e 5 in fascicolo parte ricorrente) comprovante di aver corrisposto le retribuzioni spettanti ai lavoratori e Parte_3 Parte_4
con bonifico bancario, in conformità alle disposizioni di cui alla l. n. 205/2017 sopra riportate.
È quindi evidente che l'opponente abbia dato sufficiente dimostrazione dell'insussistenza di fatto della violazione addebitata a seguito dell'accesso ispettivo poi sfociato nell'ingiunzione oggetto di causa.
Quanto poi alla violazione dell'art. 9 bis comma 2, 2 bis e 2 ter d.l. 1 ottobre 1996, n.
510, asseritamente accertata a seguito dell'accesso ispettivo del 18.07.2019, come si evince dalla documentazione allegata dall'amministrazione resistente (all. 6 in fascicolo resistente), consistente nella tardiva comunicazione di assunzione del lavoratore avvenuta in data 02.05.2019 a fronte dell'inizio di fatto del Parte_2
rapporto di lavoro in data 15.04.2019, occorre osservare quanto segue.
L'art. 9 bis co. 2 d.l. 510/1996, conv. in l. 608/1996, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare al centro per l'impiego un'apposita comunicazione preventiva di assunzione, entro le ore 24,00 del giorno precedente all'adibizione al lavoro, obbligo ribadito anche dal successivo co 2-bis, dove si prevede che “in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
Orbene, il contenuto precettivo della norma non si limita all'obbligatorietà della comunicazione, ma si estende anche alla sua anteriorità rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro. Dunque, ai fini del rispetto della norma in esame ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Pertanto, nel caso di specie risulta documentalmente provato (all. n. 6 in fascicolo parte resistente) che tale norma sia stata violata, considerato che la comunicazione è stata inviata in data 02.05.2019 ed è stata indicata quale data di inizio del rapporto lavorativo il 15.04.2019.
Quanto, infine, alla eccepita omessa motivazione dell'atto impugnato, va evidenziato che la L. n. 241/1990 all'art. 3 sancisce l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi (esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi), per cui può ritenersi pacifico che il citato obbligo riguardi anche le ordinanze-ingiunzione, cui, peraltro, si affianca la disciplina di carattere speciale della L. n. 689/1981, che all'art. 18 richiede espressamente che l'ordinanza ingiunzione sia motivata.
Di conseguenza, alla luce di tali inequivocabili elementi normativi, l'ordinanza ingiunzione quale provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento sanzionatorio è soggetta all'obbligo di motivazione (sul punto anche Corte Cost. n.
311/94).
Qualora l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché egli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. In tal caso si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 241/1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento siano legittimi, atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (ex multis Cass. 30/5/00 n. 7186- Cass. civ. sez I 21/9/1998 n. 9433 -
Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898 - Cass. civ. sez. I 3/7/1998 n. 6529).
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, risulta correttamente assolto l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, posto che nella stessa sono analiticamente indicate le norme violate ed è fatto preciso riferimento al rapporto ispettivo ex art. 17 L. 689/1981, notificato al trasgressore, dal quale si evince che a seguito di accertamenti ispettivi iniziati in data 18.07.2019 e definiti in data 14.11.2019 venivano rilevate le violazioni sopra meglio descritte, tutte, all'epoca dell'accertamento sussistenti in base alla documentazione cui aveva avuto accesso l'amministrazione odierna resistente.
Pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni l'opposizione deve essere parzialmente accolta.
Tali considerazioni consento al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione, queste vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione n. 2657/2399 B del 30.11.2020, emessa dall'
[...]
, limitatamente alla somma di € 1835,00, relativa alla Controparte_2
sanzione comminata per la violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. n. 205/2017
• Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 21 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
ritenuto che
non occorra concedere ulteriore termine per note conclusive posto che ciò veniva già previsto all'udienza del 21.6.2021 e che, infatti, parte ricorrente vi provvedeva con deposito del
9.2.2023; letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 22 ottobre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
COnziosi, vertente tra
(C.F. ), in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. della “ , con sede legale in Villammare, fraz. di CP_1
Vibonati, (SA) al Corso Italia, C.F./ P.IVA , rappresentato e difeso, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Finizola
e CE CO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno alla Via Luigi Guercio n. 197
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da delega in atti, dal funzionario delegato, ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi (Pal. Amato)
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2021, il Sig. , in proprio ed in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. della proponeva opposizione CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2657/2399 B del 30.11.2020, emessa dall' , nella persona del Direttore pro tempore Controparte_2
notificata il 23 dicembre 2020, per l'importo complessivo da pagare di € 2.067,00 facente seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00002/2019-366-
01 del 15.11.2019 , notificato con avvisi atti giudiziari in data 23-12-2019 scaturito dall'accesso ispettivo del 18.07.2019 n. 156-180-131 presso il lido balneare “Alta
Marea Beach” gestito dalla società nell'ambito del quale emergevano le CP_1
seguenti violazioni:
a) omessa tempestiva comunicazione da parte del datore di lavoro al competente
Centro per l'impiego del nominativo del lavoratore assunto, della data di assunzione e degli altri elementi del rapporto di lavoro nei termini previsti per il
Sig. , il quale iniziava di fatto il rapporto di lavoro in data Parte_2
15.04.2019 mentre la comunicazione avveniva in data 02.05.2029, in violazione dell'art. 9bis comma 2 d. l. 1 ottobre 1996, n. 510, con applicazione della sanzione per euro 200,00;
b) mancata corresponsione della retribuzione ai dipendenti - Parte_3
per il periodo luglio 2019 e per il periodo luglio 2019 – Parte_4
attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla vigente normativa, in violazione dell'art. 1, co. 910 e 911 L. 27.12.2017 n. 205, con applicazione della sanzione per euro 1.835,00.
Il predetto ricorrente, a sostegno dell'opposizione alla asserita illegittima ordinanza- ingiunzione impugnata, eccepiva: a) l'insussistenza degli illeciti contestati, poiché riferiva di aver correttamente provveduto al pagamento dei propri dipendenti, e , per il mese di luglio 2029 attraverso le modalità Parte_3 Parte_4
previste per legge, come da copie di pagamento allegate in atti al n. IV, nonché di aver correttamente provveduto all'assunzione del Sig. ; b) il difetto di Parte_2
motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata per mancata allegazione dell'atto presupposto, quale il rapporto n. 2399 del 10.03.2020, redatto in seguito all'accertamento effettuato il 14.11.2019 (notificazione del 27.11.2019) alla società solo richiamato nell'ordinanza. CP_1
Pertanto, il Sig. , concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare la predetta ingiunzione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Fissata l'udienza di comparizione con decreto del 04.02.2021, lo stesso veniva correttamente notificato unitamente al ricorso all' Controparte_2
, il quale si costituiva, in qualità di amministrazione resistente, con comparsa
[...]
di costituzione e risposta, depositata in data 11.06.2021, contestando le avverse eccezioni poiché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la predetta amministrazione resistente, deduceva:
- che in data 18.07.2019 veniva effettuato un accesso ispettivo in Vibonati, presso la società società a responsabilità limitata semplificata, esercente attività CP_1
di lido balneare, in presenza dell'amministratore unico della predetta società,
Sig. ; Parte_1
- che come risultava dal verbale di primo accesso ispettivo n. 156-180-131 del 18-
07-2019, in tale data gli ispettori del lavoro, trovavano al lavoro n. 5 lavoratori, indicati alle pagg. 3 e 4 del suddetto verbale, e dall'accesso alle banche dati gli stessi risultavano regolarmente assunti a tempo determinato e part time;
- che con il medesimo verbale di primo accesso la ditta veniva invitata ad esibire una serie di documenti, indicati alla pag. 3, presso l'ufficio in data 17-09-2019, tra cui anche i prospetti con le rispettive ricevute di pagamento, secondo le modalità previste dall'art 1 comma 910 legge n.205/ 2017; - che la documentazione veniva prodotta solo parzialmente e, come da corrispondenza con la ditta allegata agli atti (richiesta del 17-09-2019, richiesta n.31977 del 24-09-2019, richiesta n. 33301 del 03-10-2019,richiesta n. 35630 del 23-10-2019), la ditta veniva invitata diverse volte a produrre per il mese di luglio 2019 le ricevute di pagamento della mensilità di luglio 2019 (bonifico bancario strumento di pagamento elettronico, assegno) per i lavoratori Parte_3
e , ma all'esito di tali richieste venivano prodotte solo
[...] Parte_4
le due buste paga ,ma non le rispettive ricevute di pagamento;
- che, inoltre, per il lavoratore , a seguito dell'esibizione della Parte_2
documentazione aziendale, risultava che la rispettiva comunicazione di assunzione, che doveva essere preventiva, veniva effettuata in ritardo, poiché
l'assunzione aveva inizio in data 15.04.2019 mentre la comunicazione avveniva in data 02.05.2019;
- che, pertanto, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
SA00002/2019-366-01 del 15-11-2019, notificato con avvisi atti giudiziari in data 23-12-2019, venivano sanzionate le ipotesi di violazione sopra descritte;
- che in data 10/03/2020 veniva redatto rapporto ai sensi dell'art. 17 legge 689 al dirigente dell'ufficio, ai fini della successiva emissione ordinanza di ingiunzione e/o archiviazione, ai sensi del successivo art 18 L. 689/81 ed in data 30/11/02020 veniva emessa l'ordinanza di ingiunzione n. 2657/2399 B, notificata in data
23/12/2020, oggetto dell'odierna impugnazione.
Così rappresentati i fatti, l'amministrazione resistente, in ordine al primo motivo di ricorso, faceva rilevare che la violazione emergeva in quanto la ditta, nonostante fosse stata invitata a fornire la documentazione in sede di primo accesso ed anche poi successivamente, produceva i documenti richiesti solo parzialmente, ed in particolare, per i due lavoratori e forniva i cedolini paga luglio 2019, ma Parte_5 Parte_6
non anche prova della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte ai due lavoratori, secondo le modalità indicate dall'art 1 co 910 e 911 Legge 27 dicembre 2017, provando solo in sede di ricorso di aver correttamente pagato le predette retribuzioni. In ordine alla seconda violazione sanzionata, consistente nel ritardo nell'assunzione del dipendente , invece, l' rappresentava che emergeva Parte_2 CP_2
documentalmente che nonostante l'attività lavorativa avesse avuto inizio in data
15.04.2019, la comunicazione era stata effettuata solo in data 02.05.2019, anziché il giorno prima dell'assunzione.
Quanto poi al secondo motivo di ricorso, riguardante la paventata violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di cui all'art. 3 L. 241/1990,
l'amministrazione resistente, riferiva che al fine di assolvere l'obbligo di motivazione risultava sufficiente l'indicazione nel provvedimento della norma violata, della condotta illecita e degli elementi probatori posti a fondamento degli accertamenti, come di fatto era avvenuto.
Pertanto, l' resistente, concludeva Controparte_2
chiedendo all'adito Tribunale, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, in via principale di rigettare il ricorso e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese ai sensi dell'art.
9. comma 2
D.Lvo n.149/2015 (che riconosce all' le spese giudiziale con la Controparte_2
riduzione del 20%); ed, in via subordinata, all'esito del controllo della congruità dei presunti pagamenti allegati al ricorso, di confermare la violazione di cui al punto 1 del modello M1 allegato all'ordinanza ingiunzione, con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.06.2021, resa all'esito dell'udienza tenutasi in modalità cartolare nella medesima data, il Giudice, rilevato che, quanto al secondo motivo di opposizione, risultava avere corrisposto le retribuzioni spettanti ai lavoratori CP_1 Parte_3
e con bonifico bancario, in conformità alle disposizioni di
[...] Parte_4
cui alla l. n. 205/2017 (docc. 4 e 5 fasc. ric.), sospendeva l'ordinanza di ingiunzione impugnata limitatamente alla somma di euro 1835,00 relativa alla sanzione comminata per la violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. n. 205/2017, rinviando all'udienza del
14.11.2022 per la discussione, con termine alle parti per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza. Mutata la persona fisica del giudicante, la causa viene sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione – tempestivamente proposta – è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Come è noto, il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione e sul verbale di accertamento si svolge non sulla legittimità dell'atto amministrativo sotteso, ma sul rapporto, ovvero sull'effettiva sussistenza dell'illecito risultante dalla conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge.
Dunque, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Ne consegue che incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, ossia la responsabilità dell'opponente; mentre restano a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03/03/2011, n. 5122).
Venendo al merito, l'art. 1, commi 910 e 911, della l. n. 205/2017 stabilisce che: “910.
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
Ciò posto, va osservato che l'odierno opponente ha depositato in atti idonea documentazione (doc. nn. 4 e 5 in fascicolo parte ricorrente) comprovante di aver corrisposto le retribuzioni spettanti ai lavoratori e Parte_3 Parte_4
con bonifico bancario, in conformità alle disposizioni di cui alla l. n. 205/2017 sopra riportate.
È quindi evidente che l'opponente abbia dato sufficiente dimostrazione dell'insussistenza di fatto della violazione addebitata a seguito dell'accesso ispettivo poi sfociato nell'ingiunzione oggetto di causa.
Quanto poi alla violazione dell'art. 9 bis comma 2, 2 bis e 2 ter d.l. 1 ottobre 1996, n.
510, asseritamente accertata a seguito dell'accesso ispettivo del 18.07.2019, come si evince dalla documentazione allegata dall'amministrazione resistente (all. 6 in fascicolo resistente), consistente nella tardiva comunicazione di assunzione del lavoratore avvenuta in data 02.05.2019 a fronte dell'inizio di fatto del Parte_2
rapporto di lavoro in data 15.04.2019, occorre osservare quanto segue.
L'art. 9 bis co. 2 d.l. 510/1996, conv. in l. 608/1996, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare al centro per l'impiego un'apposita comunicazione preventiva di assunzione, entro le ore 24,00 del giorno precedente all'adibizione al lavoro, obbligo ribadito anche dal successivo co 2-bis, dove si prevede che “in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
Orbene, il contenuto precettivo della norma non si limita all'obbligatorietà della comunicazione, ma si estende anche alla sua anteriorità rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro. Dunque, ai fini del rispetto della norma in esame ciò che rileva è che la data di comunicazione sia antecedente a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa.
Pertanto, nel caso di specie risulta documentalmente provato (all. n. 6 in fascicolo parte resistente) che tale norma sia stata violata, considerato che la comunicazione è stata inviata in data 02.05.2019 ed è stata indicata quale data di inizio del rapporto lavorativo il 15.04.2019.
Quanto, infine, alla eccepita omessa motivazione dell'atto impugnato, va evidenziato che la L. n. 241/1990 all'art. 3 sancisce l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi (esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi), per cui può ritenersi pacifico che il citato obbligo riguardi anche le ordinanze-ingiunzione, cui, peraltro, si affianca la disciplina di carattere speciale della L. n. 689/1981, che all'art. 18 richiede espressamente che l'ordinanza ingiunzione sia motivata.
Di conseguenza, alla luce di tali inequivocabili elementi normativi, l'ordinanza ingiunzione quale provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento sanzionatorio è soggetta all'obbligo di motivazione (sul punto anche Corte Cost. n.
311/94).
Qualora l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché egli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. In tal caso si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 241/1990, dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento siano legittimi, atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (ex multis Cass. 30/5/00 n. 7186- Cass. civ. sez I 21/9/1998 n. 9433 -
Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898 - Cass. civ. sez. I 3/7/1998 n. 6529).
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, risulta correttamente assolto l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, posto che nella stessa sono analiticamente indicate le norme violate ed è fatto preciso riferimento al rapporto ispettivo ex art. 17 L. 689/1981, notificato al trasgressore, dal quale si evince che a seguito di accertamenti ispettivi iniziati in data 18.07.2019 e definiti in data 14.11.2019 venivano rilevate le violazioni sopra meglio descritte, tutte, all'epoca dell'accertamento sussistenti in base alla documentazione cui aveva avuto accesso l'amministrazione odierna resistente.
Pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni l'opposizione deve essere parzialmente accolta.
Tali considerazioni consento al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione, queste vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione n. 2657/2399 B del 30.11.2020, emessa dall'
[...]
, limitatamente alla somma di € 1835,00, relativa alla Controparte_2
sanzione comminata per la violazione dell'art. 1 commi 910 e 911 l. n. 205/2017
• Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco