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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14660/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14660 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Giuseppe Russi e l'avv. Alberto Parte_1
Vescovini.
PARTE ATTRICE
E
Petrha s.r.l.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“Voglia questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) condannare la convenuta per i motivi ed i titoli esposti esposti in narrativa a corrispondere alla ricorrente l'importo di lordi €
8.147,37, di cui € 1.078,14 a titolo di TFR, ovvero il diverso importo che risultasse dovuti in corso di causa, anche all'esito di espletanda CTU tecnico contabile;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità
e/o annullare il “licenziamento per riduzione del personale” intimato con lettera datata 20.5.2024 e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015, nella misura di 36 mensilità, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, al tallone retributivo di
€ 1.742,80, ovvero al diverso tallone che risultasse applicabile
1 in corso di causa.
°°°°
Con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi;
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso gli altri;
Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
La società convenuta, seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita rimanendo contumace.
***
1. Le domande attoree così come proposte sono fondate e vanno accolte.
*
2. Con riferimento alla domanda di pagamento delle retribuzioni e competenze di fine rapporto, la stessa deve trovare accoglimento.
2.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali
2 fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
2.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
2.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
*
3. Per ciò che concerne la domanda con cui è stato impugnato il licenziamento intimato, si osserva quanto segue.
3.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
Ora, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della
3 sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
A tale conclusione non osta neppure la lettera dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che si limita a stabilire che “Salvo quando disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro (…)”; con una formulazione legislativa che non allude ad alcuna inversione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del fatto sotteso al giustificato motivo oggettivo di licenziamento (cfr.
Trib. Roma n. 2503/2020).
I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato alla parte attrice e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
3.2. Nel caso in esame, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha allegato né provato la sussistenza di una qualsiasi ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda che abbia determinato l'esigenza di soppressione del posto di lavoro occupato dall'attore e neppure ha dimostrato l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni anche diverse da quelle precedentemente svolte.
L'esistenza dei presupposti dal giustificato motivo non può peraltro nemmeno desumersi dalla lettera di licenziamento.
Premesso che l'indicazione dei motivi del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, e che pertanto non è sufficiente la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze, appare chiaro che il riferimento alla
“crisi economica che attanaglia il settore” (cfr. all. n. 4 al ricorso introduttivo) non vale ex se a rappresentare l'esistenza di fatti fonte del giustiziato motivo oggettivo.
I presupposti del giustificato motivo oggettivo non emergono neppure dalle altre risultanze istruttorie: manca la prova dell'inutilità sopravvenuta della mansione svolta dall'attore e non vi è nemmeno riscontro in ordine all'insussistenza di posti di lavoro ove avrebbe potuto essere utilmente collocato l'attore, essendo rimaste sfornite di corroboro circostanze, di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione dell'organico aziendale, concernenti la struttura del personale della società.
3.3. Accertata dunque l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di entrambi i presupposti del giustificato motivo oggettivo, la stessa deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n.
23/2015.
Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
Con riferimento al quantum indennizzabile, tenuto conto dell'esito della controversia, delle dimensioni
4 dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali.
*
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
8.147,37 (di cui euro 1.078,14 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori richiedenti ex art. 93 c.p.c.
Milano, 11.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
5
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14660 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Giuseppe Russi e l'avv. Alberto Parte_1
Vescovini.
PARTE ATTRICE
E
Petrha s.r.l.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“Voglia questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) condannare la convenuta per i motivi ed i titoli esposti esposti in narrativa a corrispondere alla ricorrente l'importo di lordi €
8.147,37, di cui € 1.078,14 a titolo di TFR, ovvero il diverso importo che risultasse dovuti in corso di causa, anche all'esito di espletanda CTU tecnico contabile;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità
e/o annullare il “licenziamento per riduzione del personale” intimato con lettera datata 20.5.2024 e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015, nella misura di 36 mensilità, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, al tallone retributivo di
€ 1.742,80, ovvero al diverso tallone che risultasse applicabile
1 in corso di causa.
°°°°
Con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi;
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso gli altri;
Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
La società convenuta, seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita rimanendo contumace.
***
1. Le domande attoree così come proposte sono fondate e vanno accolte.
*
2. Con riferimento alla domanda di pagamento delle retribuzioni e competenze di fine rapporto, la stessa deve trovare accoglimento.
2.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali
2 fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
2.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
2.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
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3. Per ciò che concerne la domanda con cui è stato impugnato il licenziamento intimato, si osserva quanto segue.
3.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
Ora, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della
3 sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
A tale conclusione non osta neppure la lettera dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che si limita a stabilire che “Salvo quando disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro (…)”; con una formulazione legislativa che non allude ad alcuna inversione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del fatto sotteso al giustificato motivo oggettivo di licenziamento (cfr.
Trib. Roma n. 2503/2020).
I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato alla parte attrice e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
3.2. Nel caso in esame, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha allegato né provato la sussistenza di una qualsiasi ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda che abbia determinato l'esigenza di soppressione del posto di lavoro occupato dall'attore e neppure ha dimostrato l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni anche diverse da quelle precedentemente svolte.
L'esistenza dei presupposti dal giustificato motivo non può peraltro nemmeno desumersi dalla lettera di licenziamento.
Premesso che l'indicazione dei motivi del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, e che pertanto non è sufficiente la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze, appare chiaro che il riferimento alla
“crisi economica che attanaglia il settore” (cfr. all. n. 4 al ricorso introduttivo) non vale ex se a rappresentare l'esistenza di fatti fonte del giustiziato motivo oggettivo.
I presupposti del giustificato motivo oggettivo non emergono neppure dalle altre risultanze istruttorie: manca la prova dell'inutilità sopravvenuta della mansione svolta dall'attore e non vi è nemmeno riscontro in ordine all'insussistenza di posti di lavoro ove avrebbe potuto essere utilmente collocato l'attore, essendo rimaste sfornite di corroboro circostanze, di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione dell'organico aziendale, concernenti la struttura del personale della società.
3.3. Accertata dunque l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di entrambi i presupposti del giustificato motivo oggettivo, la stessa deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n.
23/2015.
Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
Con riferimento al quantum indennizzabile, tenuto conto dell'esito della controversia, delle dimensioni
4 dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali.
*
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
8.147,37 (di cui euro 1.078,14 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori richiedenti ex art. 93 c.p.c.
Milano, 11.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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