Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.8120/2013 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
___________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Bartolomeo Ietto, ha pronunciato, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e senza la concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., la presente
SENTENZA nella causa civile contraddistinta dal n.8120/2013 R.G. e promossa da:
- , nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1
Olevano sul Tusciano (SA), in via Mensa n.7, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Marco Notari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno (SA), alla via Settimio Mobilio, n.111 – ATTORE,
nei confronti della :
- , in persona del legale rappresentante “ pro Controparte_1
tempore “, rappresentata e difesa - in virtù di procura rilasciata in calce al notificato atto di citazione - dall'avv. Giancarlo Mariniello, del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Salerno (SA), in via M. Schipa n.21 –
CONVENUTA,
nonché della :
- “ “, in persona del legale rappresentante “ pro Controparte_2
tempore “ e con sede in Salerno (SA), al viale Andrea De Luca n.22/I, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta
e della :
- “ “, già “ “, in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante “ pro tempore “, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di chiamata in causa del terzo notificato, dall'avv. Beniamino Spirito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Salerno (SA), al Corso Vittorio
Emanuele n.126, - TERZA CHIAMATA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il libello introduttivo notificato alla convenuta il 2.10.2013, Controparte_1
ha esposto che “ in data 04 … Ottobre 2011, verso le ore 14.00 ca., in Parte_1
Battipaglia “, lo stesso “ attore, alla guida della propria bicicletta “, “ percorreva la
Strada Provinciale n.29, in direzione di Olevano sul Tusciano “, allorquando, “ a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, … perdeva il controllo della … bicicletta “ medesima “ e cadeva in terra, unitamente al suo veicolo “, riportando
“ notevoli lesioni personali “.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“ 1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
, in persona del suo legale rapp.te p.t., nella causazione del sinistro Controparte_1
de quo ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2) in via gradata e nell'ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della nella Controparte_1
causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
3) per l'effetto, condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t. e nella descritta qualità, al risarcimento dei danni tutti patiti et patiendi dal Sig. Pt_1
per le descritte lesioni di cui in premessa nella misura e mediante il pagamento della somma di € 14.745,97, o comunque di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, anche a mezzo di CTU medico legale che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, mantenendosi le domande tutte quivi articolate entro il limite di € 26.000,00;
4) condannare la , in persona del legale rapp.te p.t. e nella qualità di cui in P_
premessa, al risarcimento dei danni materiali patiti dal Sig. alla bicicletta di Pt_1
sua proprietà, con importo da definirsi in via equitativa e comunque entro e non oltre i limiti di cui al precedente punto 3) delle conclusioni;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, ponendo a carico della convenuta
Amministrazione le eventuali spese di CTU “.
Di qui la citazione, dinanzi al Tribunale di Salerno e per l'udienza del 30.1.2014, rimandata d'ufficio ex art.168 bis co.4° c.p.c. al 5.2.2014, della , la Controparte_1
quale – costituitasi in giudizio il 10.1.2014 con la comparsa di risposta all'uopo presentata - ha innanzitutto eccepito la propria “ carenza di legittimazione passiva “, in quanto avrebbe “ affidato la gestione e la manutenzione della S.P. 29 alla Arechi
Multiservice S.p.A. … con contratto di appalto del 09.6.2011 repertorio n. 3127 “.
Ha, inoltre, instato per la “ nullità dell'atto di citazione “, la “ contestazione del fatto storico “, la “ mancanza di responsabilità dell'Ente convenuto “, la “ colpa esclusiva
o “ il “ concorso di colpa del danneggiato “ e, sotto il profilo del “ quantum “, la “ eccessiva quantificazione del preteso danno “.
Ne è conseguita la sollecitazione dell'investita autorità giudiziaria a:
“ 1) in via pregiudiziale: autorizzare la chiamata in causa della Controparte_2
…, differendo all'uopo la prima udienza di comparizione per consentire la
[...]
citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
2) in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con conseguente estromissione di quest'ultima dal presente Controparte_1
giudizio; 3) in rito: dichiarare nullo l'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, comma secondo nn. 3) e 4), e 164, comma quarto,
c.p.c.;
4) nel merito ed in via principale: rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di prova;
5) in via subordinata e sempre nel merito: accertare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in favore di quest'ultimo dalla;
Controparte_1
6) in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che l'evento lesivo per cui si controverte è stato determinato per esclusiva responsabilità della
[...]
… e per l'effetto condannare solo la terza chiamata in causa … al Controparte_2
risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di Giustizia all'esito dell'istruttoria a farsi;
7) sempre in via subordinata …: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della per i fatti di causa condannare la Controparte_1 Controparte_2
… a tenere indenne il concludente Ente di tutte le somme ed oneri che dovesse pagare
o comunque sostenere in favore dell'attore;
8) in via gradata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della P_
condannare quest'ultima al risarcimento delle sole lesioni dimostrate e
[...]
provate e, ad ogni modo, ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. “.
Autorizzata l'invocata chiamata in causa per la successiva udienza del 28.1.2015 e notificato il relativo atto al legale rappresentante della “ “, Controparte_2
quest'ultima si è costituita in giudizio con la comparsa depositata il 5.1.2015, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di essere, a sua volta, abilitata alla chiamata in causa della compagnia “ Unipol Assicurazioni S.p.A. ”, che, all'epoca dei fatti, garantiva la stessa “ “ per i danni procurati a terzi. Controparte_2
Nel merito, la società terza chiamata ha asserito che non potesse esserle imputata alcuna forma di responsabilità né ai sensi dell'art.2051 c.c. - stante la mancanza di un rapporto di custodia diretto con la strada interessata -, né ai sensi dell'art.2043 c.c., non essendo stata, invece, dimostrata dalla parte attrice l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare:
a) autorizzare la chiamata in causa della “Unipol Assicurazioni S.p.A.” … quale
Compagnia di Assicurazioni che garantisce la per i danni a Controparte_2
terzi; in via principale:
b) dichiarare la nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione per la indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto;
c) rigettare la domanda “.
Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa per la successiva udienza del 17.9.2015 e notificato il relativo atto alla “ “, quest'ultima si è, a sua volta, Controparte_4
costituita in giudizio con la comparsa depositata il 9.9.2015 e con la nuova denominazione di “ “. Controparte_3
Nel contesto dell'atto or ora specificato la predetta compagnia di assicurazioni ha sottolineato l'infondatezza sia della chiamata in causa compiuta dalla P_
, sia della stessa domanda attorea, riportandosi a tutte le difese, le eccezioni e
[...]
le richieste formulate dalla “ “ e rassegnando, per l'effetto, Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“ 1. nel merito, rigettare la domanda attorea così come formulata nei confronti dell' e, quindi, de plano nei confronti della comparente Controparte_2
Compagnia, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, in quanto non suffragata da elementi probatori idonei a delineare la responsabilità della stessa nella verificazione dell'evento “;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il risarcimento nei limiti del provato e, sempre, in misura proporzionale al grado di colpa delle altre parti del giudizio e comunque nei limiti di operatività della polizza;
3. condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario “.
Escusso, quindi, il testimone , è stata disposta una C.T.U. Testimone_1
medico-legale affidata al dott. il quale ha depositato Persona_1
telematicamente il proprio elaborato peritale.
La controversia è stata successivamente rinviata, prima, per la precisazione delle conclusioni e, poi, per la decisione ex art.281 sexies c.p.c., abilitando le parti all'invio di note conclusionali e di replica.
Infine lo scrivente – preso atto dell'espressa rinuncia, da parte di tutti i soggetti in lite, all'attribuzione dei termini contemplati dall'art.190 c.p.c. per la predisposizione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – ha revocato l'ordinanza con cui aveva disposto la discussione orale e la pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. ed ha assegnato la causa a sentenza senza, per l'appunto, concedere i medesimi termini di cui all'art.190 c.p.c. (sulla legittimità della revoca dell'ordinanza e dell'assegnazione a sentenza “ de quibus “ vedi Cass.civ., sez.II, 22.1.2019, n.1637).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, atteso che il libello introduttivo in questione contiene un'esposizione sufficientemente chiara e dettagliata sia della cosa oggetto della domanda che dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa domanda, così come prescritto dall'art.163 co.1° nn.3) e 4) c.p.c.
Si consideri, in particolare, in una simile prospettiva, che, tra l'altro, l'idonea specificazione del luogo del sinistro è ravvisabile – oltre che sulla scorta delle indicazioni all'uopo contenute nello stesso libello introduttivo (l'ubicazione sulla Strada
Provinciale n.29, in agro del Comune di Battipaglia (SA) ed in direzione di Olevano sul Tusciano (SA), n.d.r.) - anche in virtù della produzione, proprio in uno all'atto di citazione, di sette fotografie raffiguranti il medesimo luogo del sinistro, atteso che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ i documenti “ di cui al “ numero 5) del terzo comma dell'art.163 cod. proc. civ. … rivestono “, sì, “ funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti “, ma possono, comunque, “ nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 21.3.2013, n.7115).
Ciò posto, è doveroso prendere le mosse dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa in oggetto e, segnatamente, dal contributo conoscitivo fornito, durante l'udienza dell'11.7.2018, dal testimone , il quale ha, in primo Testimone_1
luogo, chiarito di aver “ conosciuto … il in occasione dell'incidente in Parte_1
oggetto “, “ avvenuto all'inizio di ottobre del 2011, nel primo pomeriggio, intorno alle ore
14 ”, in quanto egli circolava “ sulla strada che da Battipaglia (SA) conduce ad Olevano sul Tusciano (SA) “.
Ha, altresì, aggiunto che, “ dinanzi all'autovettura su cui “ si trovava, “ a distanza di circa 6-7 metri, procedeva, nello stesso senso di marcia “ e “ sulla semicarreggiata di “ sua “ pertinenza “, “ una bicicletta sulla quale c'era un ragazzo ”, il quale,
“ improvvisamente “, è caduto “ per terra “ insieme alla bicicletta stessa.
Ha ancora rammentato che, avvicinatosi “ al punto in cui “ il predetto Parte_1
“ era caduto “, ha “ notato una buca della quale non “ ha saputo “ precisare né la
[...]
grandezza, né la profondità, anche perché al suo interno c'era dell'acqua in quanto aveva piovuto fino a poco prima ”, e ciò per quanto, “ nel momento in cui è avvenuto l'incidente, non “ piovesse, “ anche se era una giornata nuvolosa “.
Ha, quindi, sottolineato che “ non vi erano segnali o cartelli che indicassero la presenza della buca “, mentre non è riuscito, invece, a ricordare se sulla strada ci fossero anche altre buche o irregolarità (vedi il verbale telematico dell'udienza dell'11.7.2018). E queste dichiarazioni sono pienamente credibili, in quanto – oltre ad essere state rese con intrinseca coerenza logica, sufficiente analiticità, palese verosimiglianza e tangibile genuinità da una persona sulla cui attendibilità non si possono muovere riserve
(tra l'altro è del tutto indifferente rispetto alle parti in causa, n.d.r.) – hanno trovato significativi riscontri nelle altre emergenze processuali, per quanto di carattere squisitamente documentale.
Ci si riferisce – oltre che alle foto del luogo del sinistro, a partire da quella che è stata riconosciuta dal testimone e che è la quarta delle sette Testimone_1
costituenti l'allegato n.11 all'atto di citazione inviato telematicamente sia il 21.9.2015 che l'8.9.2017 - alla documentazione medica acquisita ed innanzitutto al primo referto
(in ordine di tempo, n.d.r.) redatto, alle ore 14:30 del 4.10.2011, dal sanitario di guardia del Pronto Soccorso dell'ospedale “ Santa Maria della Speranza ” di Battipaglia (SA) e dal quale si evince non solo che il era affetto da “ trauma contusivo Parte_1
del ginocchio sinistro e ferita lacero contusa del ginocchio con perdita di sostanza ” con prognosi di sette giorni, ma anche che l'evento all'origine delle lesioni accertate nell'occasione è un infortunio “ accidentale “ (vedi l'allegato n.1 all'atto di citazione,
n.d.r.): espressione – quest'ultima - da intendersi, secondo il linguaggio comune, nel suo significato corrente di esclusione di una genesi legata ad un intento lesivo da parte di terzi.
Non vanno, infine, tralasciate – sempre a titolo di conferme - le emergenze probatorie di cui all'elaborato peritale depositato telematicamente il 10.11.2019 del dott. , il quale è pervenuto, più precisamente, alle seguenti conclusioni: Persona_1
1) “ a seguito del sinistro del 04/10/2011 il ebbe a patire un trauma Pt_1
contusivo del ginocchio sinistro con ferita lacero contusa dello stesso “ ginocchio
“ suturata al P.S. del S. Maria della Speranza di Battipaglia “;
2) “ la dinamica del sinistro è compatibile con le lesioni riportate (sussiste nesso di causalità materiale fra evento traumatico e lesioni riportate) “; 3) “ allo stato, avvenuta la guarigione clinica, non si è verificata una restitutio ad integrum, persistendo sintomi soggettivi ed obiettivi a carico del ginocchio sinistro consistenti in esiti cicatriziali deturpanti e una meniscopatia mediale secondaria “;
4) “ tali lesioni hanno determinato una: inabilità temporanea totale (ITT) al
100% di giorni 07 (sette), inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 20gg
(venti), inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni 20gg (venti) “;
5) “ al sinistro sono residuati i seguenti postumi permanenti: danno biologico permanente valutato in misura del 4.5% (quattro e mezzo per cento) concordato in sede di operazioni peritali “;
6) “ i postumi non determinano pregiudizio delle attività lavorative eventualmente svolgibili dal per titolo di studio ed attitudini “; Pt_1
7) “ non sono state documentate spese “ e “ non sono prevedibili, allo stato “,
“ spese sanitarie future “.
E queste tesi sono tutte condivisibili, in quanto – oltre a tenere correttamente conto dei dati oggettivi emersi dalle acquisizioni istruttorie e dall'attività peritale - risultano essere il frutto di apprezzabili itinerari argomentativi, immuni da vizi logici, fondati su robuste cognizioni tecniche e percorsi da un ausiliario del giudice che non solo è stato scelto ai sensi dell'art.61 co.2° c.p.c. ed ha, pertanto, un'indiscutibile competenza professionale, ma ha anche assunto, all'atto del conferimento e dell'accettazione dell'incarico, il solenne impegno di correttezza, lealtà ed imparzialità di cui all'art.193 c.p.c.
Di qui la veridicità della ricostruzione del sinistro desumibile, per l'appunto, dalla deposizione di , nonché suffragata dalle prodotte fotografie dello Testimone_1
stato dei luoghi, dall'esibita documentazione medica e dal contributo peritale fornito dal dott. Per_1
Questa stessa veridicità non può, d'altro canto, reputarsi inficiata, né tanto meno confutata, dalla relazione redatta il 31.5.2012 dal per. ass. e Persona_2 allegata dall'ente convenuto alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
10.1.2014.
Tale relazione, infatti, non solo è il frutto di un sopralluogo che, compiuto qualche giorno prima del 31.5.2012, risale a circa sette mesi dopo il sinistro ed ha ad oggetto uno stato dei luoghi che potrebbe essere, quindi, nelle more, cambiato rispetto a quello del 4.10.2011, ma contiene anche delle palesi valutazioni non utilizzabili ai fini della decisione in quanto non demandabili ai testimoni (tali devono, invero, considerarsi le asserzioni secondo cui “ date le caratteristiche tutte del tratto di strada esaminato, è possibile che l'accaduto descritto si sia verificato anche a causa dell'andatura distratta
e frettolosa della ctp “, n.d.r.).
Ne consegue, per l'appunto, il processuale accertamento della dinamica dell'incidente così come riferita dal : dinamica che permette di Testimone_1
individuare un innegabile rapporto eziologico tra le lesioni fisiche patite dall'odierno attore ed analiticamente enucleate dal dott. e l'evento verificatosi secondo la Per_1
dinamica medesima, ivi compresa la sua causale riconducibilità alla presenza di una buca che - seppur dal riscontro fotografico non risulti di piccole dimensioni - non era facilmente visibile sia in virtù della difficoltà di percepirne la profondità, essendovi al suo interno dell'acqua piovana, sia in ragione della sua omessa indicazione (il teste ha dichiarato che “ non vi erano segnali o cartelli che indicassero la presenza della “ stessa
“ buca ” n.d.r.).
Ciò posto, occorre verificare se sia configurabile, o meno, la responsabilità dell'evento in questione in capo alla , quale ente proprietario della Controparte_1
strada teatro dello stesso evento (questo aspetto – oltre a essere emerso pacificamente dalla documentazione allegata dall' convenuto alla comparsa di CP_5
costituzione e risposta e dalla richiamata relazione del 31.5.2012 a cura del per. ass.
– non è stato, in ogni caso, specificamente contestato dal soggetto Persona_2
evocato in giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano ex art.115 co.1° c.p.c.,
n.d.r.), tenuto, per l'effetto, ex art.14 co.1° del Codice della Strada, alla manutenzione, alla gestione ed alla vigilanza della strada medesima (vedi, in proposito, anche Cass.civ., sez.III, 11.11.2011, n.23562, la quale ha affermato che “ in tema di circolazione stradale
è dovere primario dell'ente proprietario della strada (…) garantire la sicurezza mediante
l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari “, con l'effetto che “ sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare “).
Ed in questa prospettiva va innanzitutto rimarcato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura
o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione “: una responsabilità che “ è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 20.11.2009, n.24529; conformi
Cass.civ., sez.III, 25.7.2008, n.20427; Cass.civ., sez.III, 3.4.2009, n.8157; Cass.civ., sez.III, 19.11.1999, n.24419 e Cass.civ., sez.III, 25.5.2010, n.12695).
Occorre, tuttavia, verificare se, nel caso di specie, la responsabilità dell'evento in questione in capo alla , proprietaria della strada, debba essere Controparte_1
esclusa, o meno, sulla base del prodotto contratto stipulato il 9.6.2011 con la “
[...]
“ ed inserito nel fascicolo predisposto nell'interesse del predetto Controparte_2
ente territoriale (vedi il documento n.2, n.d.r.), e se questo stesso contratto sia idoneo a legittimare, o meno, la responsabilità concorrente o esclusiva della medesima “
[...]
“. Controparte_2
Ed, in una simile ottica, è doveroso preliminarmente chiarire che la convenzione
“ de qua “ aveva ad oggetto l'affidamento del “ servizio per la manutenzione delle strade provinciali e delle strade regionali gestite dalla “ ed indicate negli Controparte_1
elenchi “A” e “B” allegati alla convenzione stessa.
Si aggiunga che, sulla base di quanto concordato in tale atto e nel relativo disciplinare tecnico ugualmente allegato agli atti, l'impresa appaltatrice era tenuta, in particolare, – oltre che allo svolgimento periodico di attività di manutenzione ordinaria delle strade riportate nei suddetti elenchi (ad esempio la pulizia del piano viabile e delle sue pertinenze, la pulizia di pozzetti, caditoie, cunette ecc., lo sfalcio di erba ed arbusti ecc.) – a “ rappezzare il tappetino di usura delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso in presenza di buche (massimo 3 mq) e/o di piccoli cedimenti del sottofondo
(massimo 5 cm di media) con ripristino secondo figura geometrica regolare e taglio netto delle giunture - frequenza di intervento su ciascuna strada: al massimo ogni 30 gg. e, comunque, entro 24 ore dalla chiamata dei responsabili dell'Ente “ (vedi l'art.
5.1 del richiamato disciplinare tecnico, n.d.r.).
Ne consegue che - siccome la prestazione del servizio di manutenzione, proprio con riguardo alle buche, comportava una modalità di intervento periodica (“ al massimo ogni 30 gg. “, n.d.r.) o successiva alla segnalazione della (“ entro 24 Controparte_1
ore dalla chiamata dei responsabili dell'Ente “, n.d.r.) - non si è realizzato, nei confronti dell'appaltatore, il trasferimento totale del potere di fatto esercitato dalla stessa sulle strade di sua proprietà (a questo proposito è appena il caso di Controparte_1
ricordare che – come giustamente sostenuto dalla Suprema Corte ed, in special modo, da ultimo, da Cass.civ., sez.III, 27.4.2023, n.11152 -, affinché una persona fisica o giuridica acquisisca la qualità di custode, è necessario che sussista una “ relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali… e viene meno esclusivamente nelle ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite “, n.d.r.).
Di qui l'assunto secondo cui la prestazione manutentiva alla quale era obbligata la
“ “ non abbia comportato il venir meno del controllo Controparte_2
esercitato dalla sulla via su cui si è verificato il sinistro in questione. Controparte_1 D'altro canto, sulla scorta di un altro condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza “ (così Cass.civ., sez.II,
26.2.2019, n.5609; conforme Cass.civ., sez.III, 10.9.2021, n.41435).
Senza dimenticare che – come si è già accennato – la “ Controparte_2
“ era tenuta a riparare, periodicamente o su segnalazione della
[...] P_
stessa, solo le buche che non superassero i 3 mq. di estensione: una limitazione
[...]
che ancora di più permette di affermare che, con il contratto del 9.6.2011 in questione e con il relativo disciplinare tecnico, non si sia attribuita alla predetta società terza chiamata una sfera di controllo sulla strada in grado di escludere la custodia da parte della . P_ P_
Tanto chiarito, occorre rimarcare che, proprio ai sensi del più volte citato art.2051
c.c., – se, da un lato, il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia il dato secondo cui il danno medesimo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa – dall'altro lato resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “ iuris tantum “ della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.civ., sez.III, 13.7.2011, n.15389; vedi, più di recente, anche
Cass.civ., SS.UU., ordinanza n.20943 del 30.6.2022, che ha, in particolare, sottolineato il “ carattere oggettivo “ della “ responsabilità di cui all'art.2051 c.c. “, nonché il fatto che “ sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ medesimo;
e, nello stesso senso, da ultimo, Cass.civ., sez.III, 27.4.2023, n.11152).
E, tornando alla fattispecie concreta in esame, - se è di tutta evidenza che, sulla base delle illustrate risultanze ricavabili dalla deposizione del testimone ascoltato, dalle prodotte foto, dall'allegata documentazione medica e dal contributo peritale fornito dal dott. siano stati provati sia il verificarsi dell'evento del 4.10.2011, sia il Per_1
collegamento eziologico, registratosi in questa stessa occasione, tra i pregiudizi fisici subìti dal ed il tratto di strada di proprietà della Parte_1 Controparte_1
che è stato destinato al normale traffico veicolare senza che fosse stata, per l'appunto, eliminata la buca che era ivi presente (e che è stata evidentemente all'origine della perdita di equilibrio del mezzo dell'attore, nonché, per l'effetto, della sua caduta,
n.d.r.) - altrettanto non può dirsi con riferimento all'onere probatorio posto a carico dell'ente convenuto con riguardo al caso fortuito.
Il medesimo ente convenuto non ha, infatti, innanzitutto, dimostrato che l'anomalìa in questione si fosse creata immediatamente prima del passaggio dell'odierno attore.
Ne deriva che la presenza di questa stessa anomalìa potrebbe essersi protratta, prima del sinistro oggetto di causa, per un arco temporale non certo trascurabile e, comunque, idoneo a permettere alla – con quel minimo di diligenza P_ P_
esigibile anche in considerazione delle peculiarità del tratto viario in esame (aperto al transito e, quindi, abitualmente frequentato, n.d.r.) e della pericolosità della buca – di prendere contezza di tale alterazione e di porvi rimedio attraverso l'esecuzione di un normale intervento di manutenzione diretto ad eliminare la stessa alterazione o, quanto meno, ad indicarne idoneamente la presenza agli utenti della strada medesima
(indicazione che non è risultata esistente all'atto dell'incidente “ de quo “, n.d.r.).
Va aggiunto che, in virtù del più volte citato contratto stipulato il 9.6.2011 tra la e la “ “, nonché del relativo disciplinare Controparte_1 Controparte_2
tecnico, il predetto ente territoriale avrebbe dovuto segnalare all'impresa manutentrice la presenza della buca affinché - ove fosse stata inferiore ai 3 mq. - l'impresa medesima potesse porvi rimedio entro 24 ore: una segnalazione della quale non vi è traccia nelle emergenze processuali, con la conseguenza che, in ogni caso, non si sarebbero verificati i presupposti che avrebbero imposto l'intervento della “ “ Controparte_2
sulla base della menzionata convenzione del 9.6.2011 e del relativo disciplinare.
Senza tralasciare che non è stata nemmeno fornita la prova diretta ad attestare che la presenza delle anomalìe in oggetto non sia stata comunicata al nominato ente provinciale prima del sinistro al centro della presente controversia.
Ne consegue, per l'appunto, la mancata prova di un fatto del terzo che fosse completamente estraneo alla sfera di custodia della e che avesse Controparte_1
impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Così come non vi sono agli atti elementi sufficienti per poter imputare, in via esclusiva, il sinistro in questione al comportamento di Parte_1
Costui, invero, – alla luce di alcune specifiche acquisizioni istruttorie già rimarcate in precedenza e, segnatamente, dell'orario delle ore 14:00 circa di una giornata di ottobre, che, comunque, gli garantiva una buona visibilità del manto stradale, per quanto la buca fosse nascosta, almeno parzialmente, dall'acqua piovana - con un maggiore grado di attenzione avrebbe potuto avvedersi, almeno in ultimo, della presenza dell'alterazione
“ de qua “ e cercare, pertanto, di porre in essere una condotta di guida più prudente e, in ogni caso, di attutire gli effetti pregiudizievoli dell'accadimento.
L'entità di tale disattenzione - pure in virtù dell'assoluta assenza di segnali e cartelli - non è stata, tuttavia, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ma ha solo contribuito, nella misura reputata equa del 40%, al verificarsi dello stesso evento lesivo e, dunque, alla produzione delle sue conseguenze
(sulla possibilità che il comportamento colposo del danneggiato, anche nell'ipotesi della responsabilità per fatto illecito cosiddetta “ oggettiva “ e, segnatamente, di quella del custode ex art.2051 c.c., integri un concorso colposo ai sensi dell'art.1227 co.1° c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato medesimo, cfr. Cass.civ., n.17471/2007 e Cass.civ.,
n.11227/'08).
Si impongono, pertanto, innanzitutto - alla stregua delle argomentazioni che precedono ed in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda all'uopo formulata –
l'accertamento della responsabilità ex art.2051 c.c. della in Controparte_1
relazione al sinistro per cui è causa, seppure con il concorso del fatto colposo del nella misura congruamente quantificata nel 40%, nonché la Parte_1
conseguente condanna della medesima al risarcimento del 60% dei Controparte_1
danni arrecati allo stesso il quale li ha richiesti, invero, sia per le Parte_1
lesioni fisiche patite (vedi il punto sub 3) delle conclusioni di cui all'atto di citazione,
n.d.r.) che per i pregiudizi materiali subìti dalla bicicletta su cui circolava (vedi il punto sub 4) delle medesime conclusioni, n.d.r.).
E con riferimento ai pregiudizi materiali or ora enucleati è appena il caso di rilevare che l'espletata istruttoria non ha fornito alcun, seppur minimo, elemento probatorio idoneo a dimostrare che il mezzo a due ruote in oggetto abbia, per l'appunto, subìto dei danni.
Si consideri, infatti, che nessuna indicazione in proposito è stata data dall'unico testimone escusso, (vedi il verbale telematico dell'udienza Testimone_1
dell'11.7.2018, n.d.r.), né sono state prodotte eventuali fotografie raffiguranti la bicicletta in questione subito dopo il sinistro al centro della presente controversia.
Di qui il rigetto della richiesta risarcitoria all'attenzione del Tribunale, limitatamente, per l'appunto, al già citato punto sub 4) delle conclusioni rassegnate nell'ambito del libello introduttivo del procedimento “ de quo “.
Per ciò che concerne, invece, la quantificazione dei pregiudizi da lesioni personali patiti dal , occorre naturalmente tener conto delle condivisibili e già Parte_1
illustrate risultanze di cui alla C.T.U. del dott. Per_1
E a questo proposito bisogna, invero, in primo luogo, ribadire che lo stesso dott.
– come si è già messo in risalto più sopra - ha giustamente quantificato 7 giorni Per_1 di inabilità temporanea totale (100%), 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%,
20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e postumi menomativi configuranti motivi di danno biologico nella misura del 4,5%.
L'acclarato ammontare allo stesso 4,5% fa rientrare le lesioni accertate in quelle di lieve entità, ovvero micropermanenti.
Tuttavia – trattandosi di postumi di lieve entità non direttamente conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (la responsabilità dell'evento in esame è stata posta a carico della p.a., e non del conducente di uno di questi stessi veicoli,
n.d.r.) – non si può ricorrere, nel caso di specie, all'art.139 del d.l.vo 7.9.2005, n.209 (il cosiddetto codice delle assicurazioni private, n.d.r.), che è stato ritenuto insuscettibile di applicazione analogica dalla giurisprudenza di legittimità, che ha, per l'effetto, optato per l'utilizzazione delle eque tabelle del Tribunale di IL (cfr. Cass.civ., sez.III,
7.6.2011, n.12408 e Cass.civ., sez.III, 6.5.2020, n.8532, la quale ultima ha attribuito a queste stesse tabelle una “ efficacia para-normativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c. “, nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito e con specifico riferimento alla mancata applicazione analogica dell'art.139 cod. ass. al di fuori dei casi di danni derivanti da sinistri stradali, Trib.
Firenze, 23.1.2014, n.185, e Trib. Grosseto, 26.3.2015, n.302).
Di qui l'uso, nella vicenda che ci occupa, delle tabelle di IL del 2024, le quali – oltre ad essere cronologicamente le ultime ad essere state redatte - sono state elaborate alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26972 dell'11.11.2008 e con le altre cosiddette “ sentenze gemelle”, allorquando l'Osservatorio per la giustizia civile dello stesso Tribunale di IL, preso atto dell'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del cosiddetto
“ danno biologico “, ha giustamente proposto la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato determinati a titolo di “ danno biologico standard “, “ personalizzazione del danno biologico “ e “ danno morale “ (nelle tabelle attuali si parla di “ valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore “, n.d.r.).
Ne deriva che a (che è nato il [...] e, pertanto, nel momento Parte_1
in cui si è infortunato, aveva compiuto da poco più di un mese ventuno anni, n.d.r.) possono essere riconosciuti, a titolo di risarcimento, gli importi di € 805,00 per ITT al
100% (€ 115,00 x 7 = € 805,00, n.d.r.), di € 1.150,00 per ITP al 50% (€ 57,50 x 20 = €
1.150,00, n.d.r.), di € 575,00 per ITP al 25% (€ 28,75 x 20 = € 575,00, n.d.r.) e di €
8.621,00 per il danno biologico pari al 4,5% (€ 8.621,00 è la media tra gli € 7.445,00 riferiti in tabella al 4% e gli € 9.797,00 indicati, sempre in tabella, per il 5%, n.d.r.).
Di qui un totale di € 11.151,00: totale dal quale va detratto il 40% corrispondente alla misura del concorso del fatto colposo dell'attore e pari, invero, ad € 4.460,40, consentendo di pervenire alla cifra finale di € 6.690,60 (€ 11.151,00 - € 4.460,40 = €
6.690,60, n.d.r.) spettante allo stesso attore a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite a seguito del sinistro in esame.
Rispetto a tale cifra finale, inoltre, non va apportato alcun “aumento personalizzato “, atteso che non si ravvisano, nella vicenda che ci occupa, pregiudizi specifici e peculiari in grado di legittimare un simile incremento, e ciò considerato pure che – come si è già rimarcato – il C.T.U. dott. ha affermato che “ i postumi non Per_1
determinano pregiudizio delle attività lavorative eventualmente svolgibili dal Pt_1
per titolo di studio ed attitudini “.
D'altro canto, sulla scorta di una tesi ermeneutica meritevole di piena adesione,
“ il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale “, ragion per cui
“soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 7.11.2014, n.23778).
Ed è appena il caso di rilevare che il né in citazione, né nella memoria Pt_1
ex art.183 co.6° n.1) c.p.c. entro la quale poteva precisare e/o modificare la propria domanda e le proprie allegazioni prima del maturare delle preclusioni assertive, ha individuato qualcuna delle suddette circostanze specifiche ed eccezionali.
Trattandosi di un'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito e, dunque, di un debito di valore (vedi, in proposito, “ ex multis “, Cass.civ., sez.I, 6.3.2009, n.556), ai suddetti € 6.690,60 dovrebbero essere, invero, aggiunti la sollecitata rivalutazione monetaria, da calcolarsi, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del 4.10.2011 in cui si è verificato il sinistro e fino all'effettivo soddisfo, nonché i richiesti interessi, nella misura legale,
“ computati … sulla somma originaria rivalutata anno per anno “ (cfr. Cass.civ., sez.I,
25.2.2009, n.4587) e calcolati sempre dal giorno dell'evento e sino al saldo.
Se la prima “ costituisce “, infatti, “ il necessario mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali “ (cfr. Cass.civ., sez.III,
29.9.2005, n.19167), i secondi – in base ai princìpi più volte affermati dalla Suprema
Corte (vedi – oltre alla già citata Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587 - Cass.civ., SS.UU.,
17.2.1995, n.1712 e Cass.civ., sez.III, n.5234/'06) – rappresentano la tecnica per liquidare il nocumento (lucro cessante) subìto dallo stesso creditore in virtù del ritardato conseguimento dell'importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno.
Ma poiché, nel caso di specie, in virtù dell'utilizzazione delle ultime tabelle di
IL che sono state predisposte (quelle del 2024, n.d.r.), la somma di € 6.690,60 è stata già rivalutata all'attualità, è doveroso condannare la al Controparte_1
pagamento della somma medesima, oltre che degli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data di accadimento del sinistro del
4.10.2011, e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 4.10.2011 e fino al momento della presente decisione, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra precisata, nonché degli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sulla somma totale così come liquidata all'attualità, da oggi e sino all'effettivo soddisfo.
Si impone, pertanto, - previo l'accertamento della responsabilità ex art.2051 c.c. della in relazione al sinistro per cui è causa, seppure con il concorso Controparte_1
del fatto colposo del promotore della controversia in una misura Parte_1
congruamente quantificata nel 40% - la condanna della medesima , Controparte_1
in persona del Presidente o, comunque, del legale rappresentante “ pro tempore “, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal suddetto evento del
4.10.2011, dell'importo e degli interessi sopra precisati.
Da quanto sopra argomentato risultano con evidenza sia la mancata configurazione, in capo alla “ “, di qualsivoglia forma di responsabilità ai sensi Controparte_2
dell'art.2051 c.c. (il contratto di appalto stipulato il 9.6.2011 con la Controparte_1
ed il relativo disciplinare non hanno comportato alcun trasferimento dal committente all'appaltatore del potere di fatto esercitato sul bene oggetto di appalto e, pertanto, nel caso di specie, l'impresa appaltatrice non ha acquistato la qualità di “custode” necessaria ai fini della operatività della stessa responsabilità ex art.2051 c.c., n.d.r.), sia l'omessa perpetrazione, da parte della medesima “ “, di Controparte_2
eventuali violazioni della convenzione e del disciplinare “ de quibus “ che abbiano potuto contribuire eziologicamente all'inosservanza, ad opera dell'ente territoriale convenuto, dell'obbligo di custodia rimasto a suo carico, e che possano, in ogni caso, suffragare l'accoglimento, anche solo parziale, della domanda di manleva proposta dallo stesso ente convenuto nei confronti dell'impresa appaltatrice terza chiamata.
Si consideri, infatti, a questo proposito, che – sebbene il già citato e riportato art.
5.1 lettera d) del disciplinare tecnico allegato al suddetto contratto del 9.6.2011, prescrivesse di “ rappezzare il tappetino di usura delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso in presenza di buche (massimo 3 mq) e/o di piccoli cedimenti del sottofondo
(massimo 5 cm di media) con ripristino secondo figura geometrica regolare e taglio netto delle giunture - frequenza di intervento su ciascuna strada: al massimo ogni 30 gg. e, comunque, entro 24 ore dalla chiamata dei responsabili dell'Ente “ – non vi è agli atti la prova né che la buca, nella quale è andato a finire il per quanto Parte_1
di estensione non superiore ai 3 mq., fosse stata segnalata dalla Provincia di P_
alla “ “, né che la medesima buca si sia venuta a creare più di Controparte_2
trenta giorni prima del sinistro del 4.10.2011 all'attenzione del Tribunale e che, quindi, la predetta società addetta alla manutenzione, non avendo posto rimedio all'alterazione in questione, abbia omesso di intervenire su quella strada entro il concordato termine massimo pari, per l'appunto, a trenta giorni.
E', d'altro canto, innegabile che, ai sensi dell'art.2697 c.c., il soggetto convenuto – per essere tenuto indenne dalla stessa società addetta alla manutenzione, così come richiesto al punto 7) delle conclusioni di cui alla sua comparsa di costituzione del
10.1.2014 – avrebbe dovuto, invero, dimostrare che tale società, nella vicenda che ci occupa, abbia effettivamente violato qualche specifica disposizione del contratto e/o del disciplinare tecnico del 9.6.2011, apportando un contributo eziologicamente rilevante all'acclarata inosservanza, da parte della , dell'obbligo di Controparte_1
custodia ex art.2051 c.c.
Di qui il rigetto della domanda di manleva in esame.
Tale rigetto – in uno all'esclusione, in capo alla “ “, della CP_2 Controparte_2
responsabilità ex art.2051 c.c. – impedisce naturalmente l'adozione di qualsivoglia statuizione di condanna anche nei confronti della “ “, che era Controparte_3
stata chiamata in causa proprio per garantire gli eventuali danni procurati a terzi dalla medesima “ “. Controparte_2
Passando agli oneri di lite riguardanti il rapporto processuale tra il e la Pt_1
, sussistono i presupposti previsti dall'art.92 co.2° c.p.c. per Controparte_1
disporne la compensazione sempre nella misura del 40%, ovvero dei due quinti, fatta eccezione per le somme attribuite al C.T.U. dott. con separato decreto del Per_1
18.2.2020 e da imputare esclusivamente alla in uno al residuo 60%, Controparte_1 ovvero ai tre quinti, degli stessi oneri di lite riferibili all'attività professionale svolta dal legale dell'attore, e ciò in virtù del principio della soccombenza sancìto dall'art.91
c.p.c.
Depongono, infatti, per la suddetta compensazione proprio la parziale soccombenza reciproca legata al riconoscimento del fatto colposo dell'attore medesimo nella misura del 40%, nonché l'obiettiva controvertibilità di alcune delle questioni affrontate.
D'altro canto la prevalente giurisprudenza di legittimità e la più autorevole dottrina - soffermandosi sui “ giusti motivi “ idonei a legittimare la compensazione ai sensi del comma 2° dell'art.92 c.p.c., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n.69/'09 – hanno sostenuto che gli stessi “ giusti motivi “ non solo sfuggono a qualsiasi elencazione che non sia meramente esemplificativa (cfr. Cass.civ.,
6.12.2003, n.18705; Cass.civ., 22.4.2000, n.5305), ma possono riguardare tanto il merito della controversia, come nel caso della controvertibilità, della novità, della particolarità
o della complessità delle questioni trattate (cfr. Cass.civ., 1.12.2003, n.18352; Cass.civ.,
23.5.2003, n.8210), quanto aspetti processuali o di condotta processuale (vedi Cass.civ.,
5.4.2003, n.5373) o preprocessuale delle parti con riguardo alla necessità o meno della lite: elementi che, a parere dello scrivente, possono essere, invero, ricondotti anche nell'ambito della diversa nozione delle “ gravi ed eccezionali ragioni “ riportata nell'art.92 co.2° c.p.c., quale modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n.69/'09 e, quindi, nella versione “ ratione temporis “ applicabile nella vicenda che ci occupa, e ciò stante pure la difficoltà di scorgere delle peculiari differenze tra le due distinte formulazioni normative, per quanto di non identico tenore letterale, difficoltà che probabilmente ha impedito alla richiamata “ novella “ di raggiungere il suo chiaro obiettivo di ridurre il potere di compensazione attribuito in materia al giudice.
Per ciò che concerne, poi, l'entità del 60%, ovvero dei tre quinti, delle spese riguardanti specificamente l'attività professionale svolta nell'interesse del Pt_1
questi medesimi tre quinti – tenuto conto dei criteri previsti dalla legge, e, segnatamente, dal d.m. n.55/2014, così come modificato dal d.m. n.37/2018 e dal d.m.
n.147/2022, per le singole fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisoria, n.d.r.) ed in relazione ai procedimenti ordinari di tribunale che, come quello in oggetto, hanno un valore che rientra nello scaglione che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00 al quale è riconducibile la somma in concreto attribuita alla parte attrice
(sulla necessità di adottare il criterio del “ decisum “, ossia del contenuto effettivo della decisione del giudice, in caso di “ accoglimento solo in parte della domanda “ e
“ salvo che la riduzione della somma … non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice “, vedi Cass.civ., SS.UU., 11.9.2007,
n.19014), nonché dell'intrinseca difficoltà delle prestazioni che sono state eseguite dal procuratore dell'attore, dichiaratosi pure antistatario, e che non legittimano né aumenti, né diminuzioni dei parametri medi previsti in tabella – vanno quantificati nei sensi di cui in dispositivo e devono essere distratti ex art.93 c.p.c.
Soffermandosi ancora, sempre sotto il profilo degli oneri di lite, sugli altri due rapporti processuali instauratisi tra la e la “ Controparte_1 Controparte_2
“ e, di conseguenza, tra la stessa “ “ e la “
[...] Controparte_2 [...]
“, occorre preliminarmente chiarire che, secondo una tesi ermeneutica CP_3
meritevole di piena adesione, “ in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto … rimane … a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa “ (così Cass.civ., sez.III, ordinanza n.31889 del 6.12.2019; conformi Cass.civ., sez.6-3, ordinanza n.18710 dell'1.7.2021 e Cass.civ., sez.I, ordinanza n.10364 del 18.4.2023).
Orbene, venendo alla fattispecie concreta in esame, la scelta della convenuta di instare per la chiamata in causa della “ Controparte_1 Controparte_2
“ – in virtù del più volte citato contratto del 9.6.2011 e del relativo disciplinare
[...] tecnico, nonché dell'obiettiva controvertibilità della questione legata alle eventuali violazioni della convenzione e del disciplinare “ de quibus “ da parte della stessa “
[...]
“ – non può certo reputarsi manifestamente infondata o palesemente Controparte_2
arbitraria.
Altrettanto può dirsi per la decisione della “ “ di Controparte_2
sollecitare l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della “ Unipol Assicurazioni
S.p.A. “, costituitasi in giudizio il 9.9.2015 con la nuova denominazione di “
[...]
“: una decisione, a sua volta, giustificata dall'allegata polizza n.80041141 CP_3
stipulata dalla predetta chiamante con la nominata compagnia assicurativa e rispetto alla cui operatività, peraltro, la stessa compagnia assicurativa non ha mosso alcuna specifica obiezione.
Di qui, per l'appunto, la totale compensazione ex art.92 co.2° c.p.c. degli oneri di lite riferiti ai due rapporti processuali “ de quibus “: compensazione che - suffragata, in special modo, dalla già sottolineata controvertibilità obiettiva della problematica delle eventuali inosservanze del contratto e del disciplinare tecnico del 9.6.2011 da parte della “ “ – trova conforto anche negli orientamenti Controparte_2
giurisprudenziali e dottrinali in tema di compensazione che sono stati in precedenza illustrati e che devono intendersi integralmente richiamati anche in questa sede.
L'accertata fondatezza della pretesa attorea – seppure con il riconoscimento del concorso del fatto colposo del nella misura del 40% - impedisce, Parte_1
d'altro canto, di applicare, nel caso di specie, il principio di causazione e di porre, quindi,
a carico del medesimo il rimborso delle spese sostenute dalle società Parte_1
terze chiamate (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, ordinanza n.31899 del 6.12.2019
e Cass.civ., sez.6-3, ordinanza n.18710 dell'1.7.2021).
Va, da ultimo, affrontata la problematica del governo degli oneri di lite con riguardo all'ulteriore rapporto processuale instauratosi tra il promotore della controversia e la “ “. Controparte_2 In relazione a questo aspetto occorre, infatti, preliminarmente chiarire che, anche alla luce di un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ nella eventualità della chiamata del terzo in garanzia la … estensione automatica “ della domanda operante nel caso “ in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore “, “ non si verifica … in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo “ (così Cass.civ., sez.III, 15.1.2020, n.516; conforme, “ ex multis “, Cass.civ., sez.VI, ordinanza n.15232 del 1.6.2021).
Ciò vuol dire che, nella vicenda che ci occupa, - in virtù del fatto che la P_
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiamato in causa
[...]
la “ “ come soggetto tenuto a rispondere della pretesa del Controparte_2
– si è automaticamente venuto a creare un diretto rapporto Parte_1
processuale anche tra il predetto attore e la stessa “ “. Controparte_2
Pure in questo caso, tuttavia, è doverosa l'integrale compensazione ex art.92 co.2°
c.p.c. degli oneri di lite: compensazione che - dettata, in special modo, dalla più volte rimarcata controvertibilità obiettiva della problematica delle eventuali inosservanze del contratto e del disciplinare tecnico del 9.6.2011 da parte della “ Controparte_2
“ – trova ugualmente riscontro anche negli orientamenti giurisprudenziali e
[...]
dottrinali che sono stati in precedenza delineati e che ugualmente devono intendersi totalmente richiamati in questa sede.
Nessun rapporto processuale diretto si è, invece, instaurato tra il promotore della controversia e la “ “. Controparte_3
Alla luce della tesi ermeneutica sopra messa in risalto, infatti, - trattandosi di una chiamata in garanzia - occorre verificare se sia stata, o meno, effettuata la suddetta richiesta di estensione, la quale risulta, sì, formulata dal ma solo con Parte_1
la memoria conclusionale depositata il 31.10.2020 e, dunque, non entro il termine perentorio ex art.183 co.6° n.1) c.p.c. che segna – come è noto – il maturare delle preclusioni assertive (nella memoria ex art.183 co.6° n.1) c.p.c. che è stata depositata il 7.1.2016 l'attore si è limitato a reiterare le conclusioni così come esposte nell'atto di citazione, n.d.r.).
Di qui l'inammissibilità della stessa richiesta, atteso, peraltro, che la necessità di procedere alla enucleata estensione della domanda entro il termine ex art.183 co.6° n.1)
c.p.c. si desume, anche se in via logica, pure da alcune pronunce della Suprema Corte meritevoli di piena adesione.
Si pensi, ad esempio, a quella secondo cui la manifestazione della volontà di procedere all'estensione medesima non è assoggettata ad alcun termine perentorio solo quando è nei confronti del terzo chiamato “ iussu iudicis “, in quanto l'intervento ex art.107 c.p.c. può essere disposto, a differenza della chiamata in causa del terzo ex art.106 c.p.c., in ogni momento del processo (cfr. Cass.civ., sez.III, ordinanza n.4724 del 19.2.2019), nonché all'altra in base alla quale all'attore è preclusa la facoltà di estendere la domanda condannatoria nei confronti del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art.345 c.p.c.
(cfr. Cass.civ., sez.III, 16.1.2009, n.998).
Ne deriva, per l'appunto, che nessun rapporto processuale diretto si è instaurato tra il promotore della controversia e la costituita compagnia di assicurazioni, donde la mancata necessità di adottare qualsivoglia statuizione sui relativi oneri di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'attore Parte_1
nei confronti della convenuta , che ha pure chiamato in
[...] Controparte_1
causa la “ “, la quale ha, a sua volta, chiamato in CP_2 Controparte_2
garanzia la “ “, respinta ogni diversa e contraria istanza, Controparte_3
eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, la suddetta domanda attorea e, per
l'effetto, - previo l'accertamento della responsabilità ex art.2051 c.c. della in relazione al sinistro per cui è causa, seppure con il concorso Controparte_1
del fatto colposo dello stesso nella misura congruamente Parte_1
quantificata del 40% - condanna la medesima , in persona del Controparte_1
Presidente o, comunque, del legale rappresentante “ pro tempore “, al risarcimento dei danni da lesioni personali patiti dal più volte nominato e Parte_1
determinati, tenuto conto del precisato concorso, nella somma liquidata all'attualità di € 6.690,60, oltre gli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data di accadimento del sinistro del 4.10.2011,
e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 4.10.2011 e fino al momento della presente decisione, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra indicata, nonché gli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sulla somma di € 6.690,60 così come liquidata all'attualità, da oggi e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna, altresì, sempre la , in persona del Controparte_1
Presidente o, comunque, del legale rappresentante “ pro tempore “, alla rifusione dell'intero compenso attribuito al C.T.U. dott. con separato Persona_1
provvedimento, nonché – con specifico riguardo all'attività professionale svolta nell'interesse della parte attrice dal suo legale e previa la compensazione dei due quinti dei relativi oneri – al pagamento, in favore della stessa parte attrice, dei residui tre quinti, che vengono determinati in € 179,58 per esborsi (compresi quelli riferiti all'allegata valutazione medico-legale del consulente dott. , n.d.r.) Per_3
ed in € 3.046,20 per compenso, oltre il rimborso forfettario pari al 15% del compenso medesimo, l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marco Notari;
c) con riguardo agli ulteriori rapporti processuali instauratisi tra la
e la “ “ e, di conseguenza, tra la Controparte_1 Controparte_2
stessa “ “ e la “ “, nonché tra Controparte_2 Controparte_3 l'attore e la più volte citata “ “, Parte_1 Controparte_2
dichiara interamente compensati gli oneri di lite.
Salerno, 3.1.2025 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)