Art. 1. Articolo unico
Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151 , e' prorogato al 31 dicembre 1972.
Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151 , e' prorogato al 31 dicembre 1972.