Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 02/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2608/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
LO AR, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio
D'Andrea, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Arenaccia n. 67;
ricorrente
C O N T R O
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale INPS di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.04.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS esponendo di aver presentato in data 20.06.2022 domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità, atteso il proprio stato di inabilità al momento del decesso del genitore
LO RM, avvenuto in data 14.07.2019, già titolare di pensione cat. IO n. 15045216, ma che, ciò nonostante, la prestazione non gli era stata concessa non essendo stato riconosciuto inabile alla data della morte del proprio congiunto.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici esistenti sin da tale momento davano diritto alla prestazione previdenziale, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “… 3) accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, dichiarare l'istante totalmente inabile sin dall'epoca del decesso del dante causa;
4) condannare, di conseguenza, l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei ratei di pensione di riversibilità già in godimento del defunto genitore, sin dalla domanda amministrativa, oltre gli interessi legali come per legge;
5) condannare l'I.N.P.S. al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con con attribuzione ad esso AVV. SERGIO D'ANDREA anticipatario;
…”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'INPS si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Ai sensi dell'art. 13 RDL n. 636/1939, così come ripetutamente modificato, la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
In caso di morte del genitore, è necessario che l'interessato sia orfano minore o studente fino a
26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso.
Si considerano inabili “le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” (art. 8, comma 1, Legge n. 222/1984).
Quanto al requisito del carico, questo non è richiesto per i figli minori, mentre i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ed i figli studenti si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Occorre altresì che il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 della
L. n. 222/1984, ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla L. n. 222/1984, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Infine, la misura della prestazione è condizionata alla situazione reddituale del superstite;
difatti, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla tabella F, Legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Ciò posto, deve premettersi che, secondo la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, c.p.c., è onere del ricorrente dedurre e provare la sussistenza dei presupposti di legge per il conseguimento della prestazione richiesta.
Tale onere non può dirsi soddisfatto dalla mera allegazione della motivazione del diniego espressa in sede amministrativa, non potendosi ritenere che dall'acclarata insussistenza del requisito sanitario discenda l'ammissione circa la sussistenza degli altri requisiti necessari per l'insorgenza del diritto alla prestazione previdenziale richiesta.
Nella specie, parte istante non ha dedotto né provato il possesso del requisito della vivenza a carico del pensionato, né ha allegato e documentato il proprio eventuale reddito;
né tali carenze sono state sanate successivamente alla costituzione dell'ente convenuto che, nella propria memoria, ha contestato tutti i presupposti di legge e non solo quello sanitario di cui la parte ha chiesto l'accertamento.
L'assenza di specifica allegazione prova del possesso in capo al ricorrente di tutti i requisiti di legge per l'insorgenza del diritto alla pensione di reversibilità non può che condurre che alla reiezione della domanda.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 02/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno