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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Dott.ssa Alessia TROVATO, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 2.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6569/2021 R.G
SA
, nata a [...] [...], Codice Fiscale , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Camporotondo Etneo (CT), Via Risorgimento n 12, elettivamente domiciliata in Catania Piazza
Ariosto n. 13, presso lo studio dell'Avv Riccardo Todaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...] Codice Fiscale e CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
nata a [...], il [...], Codice Fiscale , entrambi residenti
[...] CodiceFiscale_3
in Vimercate(MB) via Francesco Crispi n. 10, elettivamente domiciliati in Catania via Cervignano
n. 22 , presso lo studio dell'Avv Tiziana Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del leg. rapp.te pro- Controparte_2
tempore, con sede in San Pietro Clarenza, via Leonardo da Vinci 13/A-15 (c.f. ); contumace P.IVA_1
Con atto di citazione notificato in data 13-14/05/2021, la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice del Tribunale adìto, i sigg. ed , per sentirli CP_1 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, alla “riduzione del Prezzo della compravendita immobiliare del
24.9.2019 (originariamente pattuito in Euro 185.000,00) nella misura di euro 10.309,00”,
conseguente l'asserita responsabilità dei venditori, odierni convenuti, per vizi della cosa venduta.
Nell'atto introduttivo parte attrice premetteva che “il 30.09.2019…la Dott.ssa acquistava dai Pt_1
Sig.ri e il diritto di proprietà su alcune unità immobiliari facenti parte di un CP_1 CP_3
complesso residenziale sito nei Comune di Camporotondo Etneo (CT), Via Risorgimento n.12-14;
che il corrispettivo del prezzo stabilito dalle parti per la superiore vendita veniva fissato in complessivi €185.000,00; che le prime due unità immobiliari suindicate, ovverosia appartamento e lastrico solare, sono poste – come detto – rispettivamente al piano secondo e terzo del complesso edilizio, e risultano entrambe asservite da un ascensore;
che l'ascensore in questione – i cui lavori di realizzazione venivano ultimati ad opera della ditta installatrice già nel maggio 2011 – non risulta tuttavia essere mai stato messo in funzione (…); che tale problematica, pur nota all'odierna attrice per aver condotto dal 2017 in locazione i predetti immobili, veniva meglio affrontata in fase di trattative precontrattuali (…); che Il Sig. , più volte nel corso CP_1
delle trattative, assicurava che la causa del mancato funzionamento fosse dovuta all'assenza dell'esame finale dell'ascensore (c.d. collaudo), e che avrebbe potuto essere messo in funzione semplicemente commissionando ad una ditta competente l'esecuzione di tale collaudo, il tutto per un costo irrisorio, peraltro da suddividere con gli altri condomini…”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano e chiedendo in via CP_1 Controparte_3
preliminare, disporre lo spostamento dell'udienza fissata, sì da poter consentire la chiamata in causa della
[...]
in persona del leg. rapp.te pro-tempore, con sede in San Pietro Clarenza, via Leonardo da Vinci Controparte_2
13/A-15 (c.f. , con assegnazione di termini per la citazione del terzo;
sempre in via preliminare, P.IVA_1 dichiarare esclusa la garanzia del bene venduto per intervenuta decadenza e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare prescritto il diritto azionato decorso oltre un anno dalla consegna del bene acquistato e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea.; nel merito,
respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarare la carenza di prova di tutti gli elementi propri della domanda avanzata, l'insussistenza dei medesimi e di ogni valido nesso di causalità tra condotta e il supposto danno. In ogni caso, dichiarare infondate, pretestuose ed eccessive tutte le pretese formulate. In via ulteriormente gradata, limitare la condanna di quanto effettivamente accertato e riconducibile alla quota di responsabilità accertata dei convenuti, rapportato alla quota, in millesimi, della comproprietà
dell'ascensore acquistato dalla sig.ra e non al valore complessivo del bene indiviso. Nella non temuta ipotesi Pt_1
di accoglimento delle domande attoree, dichiarare il chiamato in causa, in persona del leg. Controparte_2
rapp.te pro-tempore, con sede in San Pietro Clarenza, via Leonardo da Vinci 13/A-15 (C.F. ), tenuto P.IVA_1
a manlevare e/o garantire i convenuti e da ogni pretesa attorea, condannando la CP_1 Controparte_3
stessa a risarcire l'eventuale diminuito valore delle unità immobiliari ed, in ogni caso, rifondere agli stessi quanto saranno eventualmente tenuti a pagare all'attrice.
Il Giudice visto l'art 269 c.p.c. differiva la prima udienza al 28.03. 2022 al fine di consentire la chiesta chiamata del terzo.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale della signora e la prova Controparte_4
per testi di mentre ritenuta l'irrilevanza della prova per testi dedotta da parte attrice Testimone_1
in quanto volta a provare circostanze in parte non contestate ed in parte inammissibili veniva rigettata.
Espletato l'interrogatorio formale di e la prova per testi cosi come ammessa la causa Controparte_4
ritenuta matura per la decisione senza la necessità di ammettere altri mezzi istruttori compresa la consulenza tecnica d'ufficio il Giudice rinviava per la decisione nelle forme di cui all'art 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
La domanda attorea è infondata e pertanto non viene accolta.
Ed invero a fondamento della domanda attorea viene posto l'art 1490 c.c. a mente del quale “ “il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e richiesto in applicazione dell'art 1492 e 1494 c.c., la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Dall'esito dell'espletata attività istruttoria e dall'esame della documentazione versata in atti è risultato che parte attrice era a conoscenza dello stato di fatto dell'immobile compravenduto peraltro per aver condotto dal 2017 in locazione i predetti immobili e dall'email trasmessa al di lei marito prodotta in atti.
Posto che in applicazione dei principi generali in tema di vizi della cosa a mente dell'art 1491 c.c. “non è
dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa parimenti non è
dovuta…”.
In corso di causa è stato infatti acclarato che l'odierna attrice era a conoscenza dello stato di fatto dell'ascensore condominiale prima dell'acquisto del 2019 poiché, a far data dal 15 aprile 2017, aveva condotto in locazione, con il di lei marito, , le tre unità immobiliari oggetto di Testimone_1
compravendita (all.4); durante gli anni di residenza nello stabile l'attrice era venuta a conoscenza della inutilizzabilità dell'elevatore per non averne potuto fare uso, in assenza di collaudo e, ciononostante, si propose di acquistare le tre unità immobiliari, ritenendolo – di fatto – elemento non essenziale;
che già
in data 30/10/2017, il sig. aveva informato, a mezzo mail (allegato memorie ex art. 183, co.6 CP_1
c.p.c., parte convenuta), il marito dell'odierna attrice della necessità di apportare modificare all'impianto di elevazione da parte del condominio, fornendo lui tutti i chiarimenti richiesti, che egli stesso - a sua volta - aveva ottenuto da una ditta installatrice interpellata, OTIS S.r.l.; in detta circostanza, inoltre, il aveva indicato al le modalità per recuperare il numero di matricola dell'ascensore e la CP_1 Tes_1
documentazione afferente la sua installazione, eseguita nel 2011 a cura della ditta CEAM S.r.l.
Il sign ha confermato tale ultima circostanza, sentito in sede di dichiarazione testimoniale Tes_1
all'udienza del 13/11/2023 dichiarando sotto giuramento “…di avere ricevuto una email da parte del sign. (…) all'epoca ero da poco in affitto e cercavo casa da acquistare. Ricordo che essendo CP_1
in affitto ho chiesto al proprietario informazioni sull'ascensore che era dentro la palazzina…”,pur affermando di “non avere prestato attenzione alla cosa”; affermazione che appare verosimilmente in contrasto con l'email inoltrata al in riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine al collaudo CP_1
dell'ascensore.
In disparte comunque l'art. 1491 c.c., secondo il quale la garanzia non è, altresì, dovuta “…se i vizi erano
facilmente riconoscibili…”.
Sul punto giurisprudenza ormai consolidata ha affermato il principio secondo cui: “L'esclusione della garanzia
nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del
principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine
alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza
esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto,
avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente,
è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il
ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di
individuare il vizio.” (Cass. Civ. 2756/2020).
Ed ancora: “…L'esclusione della garanzia nell'ipotesi di semplice riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, di
cui all'art. 1491 cod. civ., discende dall'inosservanza di un onere di diligenza dell'acquirente relativamente alla
rilevazione dei vizi che si presentino di facile percezione, anche se il grado della diligenza richiedibile non può
essere predicato in astratto, ma deve essere apprezzato con riferimento al caso concreto, tenuto conto delle
particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità del compratore…”(Corte appello
Roma n. 6716/2022).
Pertanto, lo stato di fatto dei luoghi, compreso il non funzionamento dell'ascensore , era facilmente riconoscibile sia dai compratori che da terzi.
In tal caso, nuoce al compratore la grave negligenza per cui egli non conobbe vizi che tutti potevano riconoscere, attesa la facile conoscibilità, e per ciò solo il venditore è da ritenersi esonerato da qualsivoglia garanzia. Per tali ragioni, si può affermare che l'immobile venduto non presentava un vizio occulto e, soprattutto, che le difformità lamentate erano ben conosciute o comunque conoscibili dall'acquirente.
Il compratore, infatti, consapevole delle difettose condizioni dei beni che il venditore consegnerà, non può
pretendere beni di migliore qualità e condizioni, dando in tal modo rilevanza allo stato effettivo dei beni nell'accordo delle parti.
La Suprema Corte, in fattispecie assimilabile alla presente, ha statuito che “ai sensi dell'art. 1491 c.c., non era dovuta la garanzia, atteso che al momento del contratto il compratore conosceva (o poteva conoscete) non solo la mancanza della documentazione antincendio, ma che l'impianto esistente era così come si presentava al momento della stipula del contratto senza alcuna garanzia che fosse a norma” (Cass. Civ. Sez II, sent.n.10209 del 30/04/2013).
Pertanto la domanda attorea va rigettata in assenza di idonea prova incombente su parte attrice, dei fatti posti a fondamento della domanda.
Anche in ordine al lamentato danno sussiste carenza di prova posto che l'asserito “grave pregiudizio economico subito coincidente con il decremento del valore dell'immobile acquistato, non più corrispondente col valore d'acquisto”, non può certamente costituire elemento probatorio il preventivo rilasciato dalla
[...]
, giacché questo non riferisce affatto dell'impossibilità di procedere al collaudo, quanto piuttosto CP_5
della circostanza che “il costo di un eventuale aggiornamento dell'impianto alla nuova normativa (entrata in vigore per tutti gli impianti da collaudare successivamente al 31/08/2017) sarebbe superiore al costo di una nuova installazione”.
Anche questa affermazione appare indimostrata, atteso che il preventivo manca del tutto della indicazione dei costi per le modifiche da apportare per la messa in funzione dell'ascensore già presente, indicando esclusivamente quelli per il suo smontaggio e l'installazione di un nuovo impianto, così impedendo una comparazione tra le spese e la verifica della effettiva antieconomicità dell'una rispetto all'altra.
Non va altresì trascurato che parte attrice non fornisce nessun elemento utile a determinare il criterio di ripartizione, tra i condomini, delle asserite spese per la messa in funzione dell'ascensore, perché in atti mancano i documenti atti a determinare il numero delle unità immobiliari, il loro valore e le altezze di ciascun piano dal suolo, giusti i riferimenti assegnati dal legislatore nella fattispecie in esame (art. 1124 c.c.).
In conclusione, si insiste nel rigetto della domanda proposta dalla , dichiarando la carenza di prova di Pt_1
tutti gli elementi propri della domanda avanzata, l'insussistenza dei medesimi e di ogni valido nesso di causalità tra condotta e il supposto danno. In ordine alle spese processuali queste vengono poste a carico di parte soccombente ed in favore di e per come liquidate in dispositivo di sentenza. CP_1 Controparte_3
PQM
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 6569/2021 RG disattesa ogni altra contraria istanza e difesa cosi statuisce:
rigetta la domanda attorea;
per il principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e , nella misura di euro € 3.000,00 oltre spese generali, C.p.a. e I.v.a. come per CP_1 Controparte_3
legge; nulla invece nei confronti del terzo Chiamato rimasto contumace;
Controparte_2
Così deciso all'udienza del 12.01.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Dott.ssa Alessia TROVATO, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 2.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6569/2021 R.G
SA
, nata a [...] [...], Codice Fiscale , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Camporotondo Etneo (CT), Via Risorgimento n 12, elettivamente domiciliata in Catania Piazza
Ariosto n. 13, presso lo studio dell'Avv Riccardo Todaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...] Codice Fiscale e CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
nata a [...], il [...], Codice Fiscale , entrambi residenti
[...] CodiceFiscale_3
in Vimercate(MB) via Francesco Crispi n. 10, elettivamente domiciliati in Catania via Cervignano
n. 22 , presso lo studio dell'Avv Tiziana Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del leg. rapp.te pro- Controparte_2
tempore, con sede in San Pietro Clarenza, via Leonardo da Vinci 13/A-15 (c.f. ); contumace P.IVA_1
Con atto di citazione notificato in data 13-14/05/2021, la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice del Tribunale adìto, i sigg. ed , per sentirli CP_1 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, alla “riduzione del Prezzo della compravendita immobiliare del
24.9.2019 (originariamente pattuito in Euro 185.000,00) nella misura di euro 10.309,00”,
conseguente l'asserita responsabilità dei venditori, odierni convenuti, per vizi della cosa venduta.
Nell'atto introduttivo parte attrice premetteva che “il 30.09.2019…la Dott.ssa acquistava dai Pt_1
Sig.ri e il diritto di proprietà su alcune unità immobiliari facenti parte di un CP_1 CP_3
complesso residenziale sito nei Comune di Camporotondo Etneo (CT), Via Risorgimento n.12-14;
che il corrispettivo del prezzo stabilito dalle parti per la superiore vendita veniva fissato in complessivi €185.000,00; che le prime due unità immobiliari suindicate, ovverosia appartamento e lastrico solare, sono poste – come detto – rispettivamente al piano secondo e terzo del complesso edilizio, e risultano entrambe asservite da un ascensore;
che l'ascensore in questione – i cui lavori di realizzazione venivano ultimati ad opera della ditta installatrice già nel maggio 2011 – non risulta tuttavia essere mai stato messo in funzione (…); che tale problematica, pur nota all'odierna attrice per aver condotto dal 2017 in locazione i predetti immobili, veniva meglio affrontata in fase di trattative precontrattuali (…); che Il Sig. , più volte nel corso CP_1
delle trattative, assicurava che la causa del mancato funzionamento fosse dovuta all'assenza dell'esame finale dell'ascensore (c.d. collaudo), e che avrebbe potuto essere messo in funzione semplicemente commissionando ad una ditta competente l'esecuzione di tale collaudo, il tutto per un costo irrisorio, peraltro da suddividere con gli altri condomini…”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano e chiedendo in via CP_1 Controparte_3
preliminare, disporre lo spostamento dell'udienza fissata, sì da poter consentire la chiamata in causa della
[...]
in persona del leg. rapp.te pro-tempore, con sede in San Pietro Clarenza, via Leonardo da Vinci Controparte_2
13/A-15 (c.f. , con assegnazione di termini per la citazione del terzo;
sempre in via preliminare, P.IVA_1 dichiarare esclusa la garanzia del bene venduto per intervenuta decadenza e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare prescritto il diritto azionato decorso oltre un anno dalla consegna del bene acquistato e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea.; nel merito,
respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarare la carenza di prova di tutti gli elementi propri della domanda avanzata, l'insussistenza dei medesimi e di ogni valido nesso di causalità tra condotta e il supposto danno. In ogni caso, dichiarare infondate, pretestuose ed eccessive tutte le pretese formulate. In via ulteriormente gradata, limitare la condanna di quanto effettivamente accertato e riconducibile alla quota di responsabilità accertata dei convenuti, rapportato alla quota, in millesimi, della comproprietà
dell'ascensore acquistato dalla sig.ra e non al valore complessivo del bene indiviso. Nella non temuta ipotesi Pt_1
di accoglimento delle domande attoree, dichiarare il chiamato in causa, in persona del leg. Controparte_2
rapp.te pro-tempore, con sede in San Pietro Clarenza, via Leonardo da Vinci 13/A-15 (C.F. ), tenuto P.IVA_1
a manlevare e/o garantire i convenuti e da ogni pretesa attorea, condannando la CP_1 Controparte_3
stessa a risarcire l'eventuale diminuito valore delle unità immobiliari ed, in ogni caso, rifondere agli stessi quanto saranno eventualmente tenuti a pagare all'attrice.
Il Giudice visto l'art 269 c.p.c. differiva la prima udienza al 28.03. 2022 al fine di consentire la chiesta chiamata del terzo.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale della signora e la prova Controparte_4
per testi di mentre ritenuta l'irrilevanza della prova per testi dedotta da parte attrice Testimone_1
in quanto volta a provare circostanze in parte non contestate ed in parte inammissibili veniva rigettata.
Espletato l'interrogatorio formale di e la prova per testi cosi come ammessa la causa Controparte_4
ritenuta matura per la decisione senza la necessità di ammettere altri mezzi istruttori compresa la consulenza tecnica d'ufficio il Giudice rinviava per la decisione nelle forme di cui all'art 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
La domanda attorea è infondata e pertanto non viene accolta.
Ed invero a fondamento della domanda attorea viene posto l'art 1490 c.c. a mente del quale “ “il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e richiesto in applicazione dell'art 1492 e 1494 c.c., la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Dall'esito dell'espletata attività istruttoria e dall'esame della documentazione versata in atti è risultato che parte attrice era a conoscenza dello stato di fatto dell'immobile compravenduto peraltro per aver condotto dal 2017 in locazione i predetti immobili e dall'email trasmessa al di lei marito prodotta in atti.
Posto che in applicazione dei principi generali in tema di vizi della cosa a mente dell'art 1491 c.c. “non è
dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa parimenti non è
dovuta…”.
In corso di causa è stato infatti acclarato che l'odierna attrice era a conoscenza dello stato di fatto dell'ascensore condominiale prima dell'acquisto del 2019 poiché, a far data dal 15 aprile 2017, aveva condotto in locazione, con il di lei marito, , le tre unità immobiliari oggetto di Testimone_1
compravendita (all.4); durante gli anni di residenza nello stabile l'attrice era venuta a conoscenza della inutilizzabilità dell'elevatore per non averne potuto fare uso, in assenza di collaudo e, ciononostante, si propose di acquistare le tre unità immobiliari, ritenendolo – di fatto – elemento non essenziale;
che già
in data 30/10/2017, il sig. aveva informato, a mezzo mail (allegato memorie ex art. 183, co.6 CP_1
c.p.c., parte convenuta), il marito dell'odierna attrice della necessità di apportare modificare all'impianto di elevazione da parte del condominio, fornendo lui tutti i chiarimenti richiesti, che egli stesso - a sua volta - aveva ottenuto da una ditta installatrice interpellata, OTIS S.r.l.; in detta circostanza, inoltre, il aveva indicato al le modalità per recuperare il numero di matricola dell'ascensore e la CP_1 Tes_1
documentazione afferente la sua installazione, eseguita nel 2011 a cura della ditta CEAM S.r.l.
Il sign ha confermato tale ultima circostanza, sentito in sede di dichiarazione testimoniale Tes_1
all'udienza del 13/11/2023 dichiarando sotto giuramento “…di avere ricevuto una email da parte del sign. (…) all'epoca ero da poco in affitto e cercavo casa da acquistare. Ricordo che essendo CP_1
in affitto ho chiesto al proprietario informazioni sull'ascensore che era dentro la palazzina…”,pur affermando di “non avere prestato attenzione alla cosa”; affermazione che appare verosimilmente in contrasto con l'email inoltrata al in riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine al collaudo CP_1
dell'ascensore.
In disparte comunque l'art. 1491 c.c., secondo il quale la garanzia non è, altresì, dovuta “…se i vizi erano
facilmente riconoscibili…”.
Sul punto giurisprudenza ormai consolidata ha affermato il principio secondo cui: “L'esclusione della garanzia
nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del
principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine
alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza
esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto,
avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente,
è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il
ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di
individuare il vizio.” (Cass. Civ. 2756/2020).
Ed ancora: “…L'esclusione della garanzia nell'ipotesi di semplice riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, di
cui all'art. 1491 cod. civ., discende dall'inosservanza di un onere di diligenza dell'acquirente relativamente alla
rilevazione dei vizi che si presentino di facile percezione, anche se il grado della diligenza richiedibile non può
essere predicato in astratto, ma deve essere apprezzato con riferimento al caso concreto, tenuto conto delle
particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità del compratore…”(Corte appello
Roma n. 6716/2022).
Pertanto, lo stato di fatto dei luoghi, compreso il non funzionamento dell'ascensore , era facilmente riconoscibile sia dai compratori che da terzi.
In tal caso, nuoce al compratore la grave negligenza per cui egli non conobbe vizi che tutti potevano riconoscere, attesa la facile conoscibilità, e per ciò solo il venditore è da ritenersi esonerato da qualsivoglia garanzia. Per tali ragioni, si può affermare che l'immobile venduto non presentava un vizio occulto e, soprattutto, che le difformità lamentate erano ben conosciute o comunque conoscibili dall'acquirente.
Il compratore, infatti, consapevole delle difettose condizioni dei beni che il venditore consegnerà, non può
pretendere beni di migliore qualità e condizioni, dando in tal modo rilevanza allo stato effettivo dei beni nell'accordo delle parti.
La Suprema Corte, in fattispecie assimilabile alla presente, ha statuito che “ai sensi dell'art. 1491 c.c., non era dovuta la garanzia, atteso che al momento del contratto il compratore conosceva (o poteva conoscete) non solo la mancanza della documentazione antincendio, ma che l'impianto esistente era così come si presentava al momento della stipula del contratto senza alcuna garanzia che fosse a norma” (Cass. Civ. Sez II, sent.n.10209 del 30/04/2013).
Pertanto la domanda attorea va rigettata in assenza di idonea prova incombente su parte attrice, dei fatti posti a fondamento della domanda.
Anche in ordine al lamentato danno sussiste carenza di prova posto che l'asserito “grave pregiudizio economico subito coincidente con il decremento del valore dell'immobile acquistato, non più corrispondente col valore d'acquisto”, non può certamente costituire elemento probatorio il preventivo rilasciato dalla
[...]
, giacché questo non riferisce affatto dell'impossibilità di procedere al collaudo, quanto piuttosto CP_5
della circostanza che “il costo di un eventuale aggiornamento dell'impianto alla nuova normativa (entrata in vigore per tutti gli impianti da collaudare successivamente al 31/08/2017) sarebbe superiore al costo di una nuova installazione”.
Anche questa affermazione appare indimostrata, atteso che il preventivo manca del tutto della indicazione dei costi per le modifiche da apportare per la messa in funzione dell'ascensore già presente, indicando esclusivamente quelli per il suo smontaggio e l'installazione di un nuovo impianto, così impedendo una comparazione tra le spese e la verifica della effettiva antieconomicità dell'una rispetto all'altra.
Non va altresì trascurato che parte attrice non fornisce nessun elemento utile a determinare il criterio di ripartizione, tra i condomini, delle asserite spese per la messa in funzione dell'ascensore, perché in atti mancano i documenti atti a determinare il numero delle unità immobiliari, il loro valore e le altezze di ciascun piano dal suolo, giusti i riferimenti assegnati dal legislatore nella fattispecie in esame (art. 1124 c.c.).
In conclusione, si insiste nel rigetto della domanda proposta dalla , dichiarando la carenza di prova di Pt_1
tutti gli elementi propri della domanda avanzata, l'insussistenza dei medesimi e di ogni valido nesso di causalità tra condotta e il supposto danno. In ordine alle spese processuali queste vengono poste a carico di parte soccombente ed in favore di e per come liquidate in dispositivo di sentenza. CP_1 Controparte_3
PQM
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 6569/2021 RG disattesa ogni altra contraria istanza e difesa cosi statuisce:
rigetta la domanda attorea;
per il principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e , nella misura di euro € 3.000,00 oltre spese generali, C.p.a. e I.v.a. come per CP_1 Controparte_3
legge; nulla invece nei confronti del terzo Chiamato rimasto contumace;
Controparte_2
Così deciso all'udienza del 12.01.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato