Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 757/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Americo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, via Cosseria n. 2, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro.
All'udienza di discussione la procuratrice di parte ricorrente concludeva come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.12.2023 Pt_1
ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un contratto a tempo determinato per completamento su spezzone orario maggiore con preferenza rispetto ai canditati collocatisi in posizione inferiore, nel primo turno di nomina ovvero, in subordine, nei turni di nomina successivi. 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
ovvero, in subordine, le differenze retributive spettanti in conseguenza della mancata attribuzione della supplenza a decorrere dal primo giorno di conferimento dell'incarico spettante e fino a cessazione dello stesso, per complessive 17 ore settimanali di servizio. 4)
Condannare, altresì, le Amministrazioni resistenti ad attribuire alla ricorrente il punteggio che le sarebbe spettato in caso di corretta attribuzione dell'incarico di completamento per il maggior numero di ore. 5)
Con vittoria di spese, onorari e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 02.05.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 20.03.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura del dispositivo ed indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
***
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte e già affrontate in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, alle cui motivazioni si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - v. tra le altre: Tribunale di Velletri, sent. n. 1174/2023; Tribunale di Roma, sentt. n. 7733/2023 e 6720/2024; Tribunale di Cassino, sent. n. 555/2024.
ha allegato l'illegittimità degli esiti della procedura Parte_1 informatizzata del conferimento della supplenza annuale sino al termine delle attività didattiche di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 per l'anno scolastico 2023-2024 come previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, con conseguente “grave danno economico (…) consistente nelle differenze retributive derivanti dal minor numero di ore lavorative alla stessa assegnate e nel minor
2 punteggio nelle graduatorie GPS che la ricorrente riporterà per l'anno successivo” (punto 15) ricorso).
In particolare, ha riferito che nel caso di specie sia stato violato il sistema di conferimento ivi delineato che prevede, per la parte che interessa (si veda comma 3 cit. art 12) che “attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. Comma 4. (…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. (…) Comma 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di essere stata pretermessa nella sede di preferenza per la classe di concorso A060 rispetto a docenti collocati nella medesima Fascia II GPS, ma con punteggio inferiore.
In particolare, la ricorrente ha fornito la seguente ricostruzione dei fatti:
(…) 5) Nel primo turno di nomina la docente veniva parzialmente soddisfatta alla sua 17esima preferenza, ottenendo così uno spezzone da
8 ore su classe di concorso A060 presso l'IC di Castell'Arquato (PC), incluso nel Distretto 3 di AC (All. 2).
3 Tuttavia, già in tale sede, la preferenza non veniva applicata come dovuto. Contr Infatti, come si evince dal prospetto delle disponibilità (All. 3), l avrebbe potuto assegnarle un ulteriore spezzone da 7 ore su Sostegno presso ricadente nel Distretto 3. Tale incarico, Controparte_3 invece, veniva assegnato al docente (attestatosi in Persona_1 posizione 580 con 58 pt in graduatoria incrociata sostegno), il quale riportava un punteggio inferiore rispetto alla docente (69 punti nelle Pt_1 stesse graduatorie incrociate sostegno) (All. 4).
6) Per tale ragione, la ricorrente inviava un primo reclamo all'
[...]
, dal quale tuttavia non riceveva alcun Controparte_4 riscontro.
7) Nel secondo turno di nomina, come in tutti gli altri successivi, alla docente non veniva assegnato nessun completamento, nonostante Pt_1 la disponibilità di diversi spezzoni compatibili con le preferenze dalla stessa espresse in sede di istanza.
● In particolare, nel Primo Turno di nomina del 28/08/2023, vi era una possibilità di completamento su I grado (All.5):
- 7 h cdc ADMM (Sostegno), presso di (PC). CP_5
Assegnata a da GPS graduatorie incrociate Sostegno, Persona_1 pos.580, punti 58; e tre possibilità di completamento su II grado (All. 6):
- 9 h cdc A037, presso IS Raineri-Marcora di AC. Assegnata a da GPS 2 Fascia, pos.76, punti 61. Persona_2
- 9 h cdc ADSS (Sostegno), presso IS Raineri-Marcora di AC.
Assegnata a da GPS 2 Fascia, pos. 202, punti 85. Persona_3
- 7 h cdc A054, presso IS Tramello-Cassinari di AC. Assegnata a da GPS 2 Fascia, pos.51, punti 61,50 (All. 7). Persona_4
● Nel Secondo turno di nomina del 06/09/2023, vi era una possibilità di completamento su I grado (All. 8): - 8 h cdc A060, presso IC Parini di
Podenzano (PC). Assegnata a da GPS 2 Fascia, Controparte_6 pos.201, punti 44,50; e nessuna possibilità di completamento in base alle disponibilità sul II grado (All. 9 e 10).
● Nel Terzo Turno di nomina del 13/09/2023, vi era una possibilità di completamento su I grado (All. 11):
- 9 h cdc ADMM (Sostegno), presso SMS I.Calvino di AC.
Assegnata a da GPS graduatorie incrociate Sostegno, CP_7 pos.813, punti 40,5; e due possibilità di completamento su II grado (All.
12): - 9 h cdc ADSS (Sostegno), presso IS Tramello-Cassinari di
AC. Assegnata a da GPS graduatorie incrociate CP_8
Sostegno, pos.948, punti 50. - 8 h cdc A017, presso Liceo M.Gioia di
AC. Assegnata a da GPS 2 Fascia, pos.142, punti CP_9
45,5 (All. 13).
4 ● Nel Quarto Turno di nomina del 18/09/2023, vi era una possibilità di completamento su II grado: 8 h cdc A017, presso Liceo M.Gioia di
AC. Assegnata a da GPS 2 Fascia, pos.145, punti Controparte_10
45 (All. 14) e nessuna possibilità di completamento in base alle disponibilità sul I grado (All. 15 e 16).
● Dal in poi, non vi era più nessuna possibilità di Parte_2 completamento in base alle disponibilità su nessuno dei due gradi.
8) In data 15/09/2023, la ricorrente, dopo essersi recata di persona presso l di AC (UAT) per sollecitare un riscontro ai Controparte_4 chiarimenti richiesti, riceveva risposta dall'Ufficio adito, con la quale le veniva comunicato che il sistema, come da normativa, processa una sola preferenza sul completamento (All. 17).
9) Tuttavia, ella, non convinta dei chiarimenti ricevuti, formulava il Cont medesimo quesito al , ricevendo il seguente riscontro: “Al riguardo del completamento, la docente ottiene la nomina per la 17° preferenza espressa, per la classe di concorso A060 ed è da qui che l'algoritmo verifica i completamenti compatibili UNICAMENTE con quanto da lei indicato nella preferenza 17”, ovvero completamento su scuola. Pertanto, si evince che il sistema, fondato su algoritmi, non ha processato la preferenza 18, con la quale la candidata inseriva anche la preferenza su distretto.
10) In ragione dei numerosissimi reclami presentati, il
[...]
ha comunicato che avrebbe provveduto a Controparte_1 modificare il funzionamento dell'algoritmo affinché provvedesse automaticamente alla ricerca del completamento sulla scuola ed in assenza sul distretto, sì da consentire ai candidati l'inserimento di un'unica Cont preferenza su distretto. Tuttavia il ha, altresì, specificato che le eventuali modifiche avrebbero avuto effetto solo sulle future assegnazioni.
11) La docente medio tempore, riceveva una nuova assegnazione Pt_1 tramite le Graduatorie d'Istituto ed accettava un incarico per la classe di concorso A060 per uno spezzone orario di 6 ore presso l'IC di Pianello, vale a dire nella parte opposta della Provincia rispetto alla sede di prima assegnazione, arrivando così al totale di 14 ore di servizio settimanali.
12) In aggiunta, la ricorrente, in data 15 settembre 2023, riceveva, in base alle Graduatorie d'Istituto, un'ulteriore convocazione per una Supplenza sino al termine delle attività didattica dalla Dirigente Scolastica dell'
[...]
, per 6 ore settimanali in Arte e Immagine A001 Controparte_3 presso il plesso di Gropparello (All. 18).
Ella rispondeva alla convocazione entro il termine fissato (All. 19), ivi tuttavia dichiarando i ruoli già assegnateli presso l ed Controparte_12
. Di talchè, nonostante la docente avesse ricevuto Parte_3 Pt_1
5 conferma per via telefonica dalla segreteria dell' che per CP_3 ordine di risposta alla convocazione e graduatoria sarebbe stata preferita agli altri aspiranti, le veniva negato l'ulteriore incarico di 6 ore ai sensi dell'art. 13, co. 21, dell'Ordinanza del n. 60 del 11 Controparte_1 luglio 2020.
Tale norma dispone, infatti, che: “il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità”.
13) La docente accettava, in data 16/10/2023 un ulteriore spezzone Pt_1 orario di n. 2 ore su insegnamento alternativo alla religione, conferitole CP_ dalle Graduatorie d'Istituto presso l' Castell'Arquato
Ebbene, occorre osservare che da tale puntuale ricostruzione, corroborata da copiosa e pertinente produzione documentale (docc.
2-17 ric.), è emerso che la ricorrente, nell'anno scolastico 2023-2024, ha prestato servizio per sedici ore settimanali complessive, piuttosto che per l'orario complessivo massimo di diciotto ore, nonostante il diritto al completamento orario degli aspiranti cui è attribuita, in assenza di posti interi, una supplenza ad orario non completo, di cui all'art. 4 D.M.
131/2007, con ciò dovendosi osservare altresì come detto completamento possa essere attuato mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità.
Nello specifico, infatti, parte ricorrente ha allegato e provato (docc. 15-17 Cont ric.) che in concreto, in ragione dell'algoritmo adottato dal , è stata esclusa dall'assegnazione di incarico, su spezzone orario e fino al termine delle attività didattiche, rispetto ad altro candidato senza alcun diritto di precedenza e con posizione in graduatoria recessiva rispetto alla sua.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'illegittimità del conferimento degli incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (posto che tale era, nello specifico, l'incarico assegnato al candidato preferito) per la classe di concorso dedotta, nella parte in cui la ricorrente è risultata pretermessa rispetto ad altri candidati collocati nella II fascia delle GPS con minore punteggio e non beneficiari di titoli di riserva già dal primo turno di nomina, ovvero dal primo momento in cui avrebbe potuto ricevere incarico per completare l'orario di lavoro.
6 Quanto al denunciato danno patrimoniale la Suprema Corte, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (v. Cass.14/5/2020,
n. 11737).
Nel caso di specie, parte resistente, rimasta contumace, non ha assolto a tale onere probatorio,.
Il danno patrimoniale in oggetto non potrà pertanto che essere pari alla differenza stipendiale tra l'ammontare di retribuzione spettante sulla base dell'incarico cui aveva diritto e quella effettivamente percepita.
Le domande di parte ricorrente devono pertanto trovare accoglimento, con consequenziale condanna del convenuto al riconoscimento ai CP_1 fini giuridici dell'incarico di supplenza annuale cui la ricorrente aveva diritto, all'attribuzione dei punti corrispondenti e al risarcimento del danno patrimoniale.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di AC, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza per completamento su spezzone orario maggiore con preferenza rispetto ai candidati collocatisi in posizione inferiore nel primo turno di nomina per l'a.s. 2023/2024 in quanto collocata in graduatoria con maggiore punteggio rispetto al candidato individuato quale destinatario dell'incarico su Sostegno presso Controparte_3 Cont
e per l'effetto condanna il in persona del Ministro pro
[...]
7 tempore al riconoscimento ai fini giuridici dell'incarico di supplenza annuale cui la ricorrente aveva diritto, con la conseguente attribuzione dei punti corrispondenti;
Cont condanna altresì il in persona del Ministro pro tempore a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito per la mancata assegnazione dell'incarico di supplenza cui aveva diritto, da quantificarsi nelle differenze retributive spettanti in conseguenza della mancata attribuzione della supplenza dal primo giorno del mancato conferimento dell'incarico spettante fino alla cessazione dello stesso e fino ad un massimo di complessive 18 ore di servizio oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
Cont condanna il in persona del Ministro pro tempore al rimborso, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
AC, 20/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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