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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3461/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a ANTA DI LL (ME), in [...] Parte_1
01/09/1972, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA TORQUATO TASSO
n. 14, presso lo studio dell'Avv. DELL'OGLIO ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA NOTARBARTOLO n. 5, presso lo studio dell'Avv.
RD EN, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 19/09/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove desidererà, dandone preventiva comunicazione all'altro;
2) La figlia minore della coppia, , resterà affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, fissandone il domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
3) La casa coniugale, sita in Via VA NA n. 61- Palermo, di proprietà esclusiva della sig.ra su cui grava un mutuo cointestato CP_1 acceso presso BNL, resterà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili CP_1 che l'arredano;
4) Con riferimento all'esercizio del diritto di visita il sig. Pt_1 quest'ultimo avrà facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
I SETTIMANA
- il giovedì, dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina, con pernottamento e con onere in capo al padre di accompagnare la figlia a scuola ovvero nei periodi extrascolastici e di vacanza presso il domicilio materno;
II SETTIMANA
- il martedì dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina, con pernottamento e con onere in capo al padre di accompagnare la figlia a scuola, nonché nel weekend, dalle ore 19,30 del venerdì fino al lunedì mattina, con pernottamento nelle notti intermedie e onere in capo al padre di accompagnare la minore a scuola ovvero nei periodi extrascolastici e di vacanza presso il domicilio materno.
5) Con riferimento alle festività natalizie, pasquali e le ulteriori civili e religiose, salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione annuale, il giorno della Vigilia
o del Natale, il 31 dicembre o il Capodanno, applicandosi per il restante
2 periodo il calendario ordinario. La minore trascorrerà, sempre ad anni alterni e salvo diverso accordo, con il padre e con la madre, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e tutte le ulteriori festività civili e religiose (Immacolata, 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, Commemorazione dei defunti);
6) Con riferimento al periodo estivo la minore trascorrerà, salvo diverso accordo, con il padre in via esclusiva un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Analogamente, la sig.ra trascorrerà con la figlia minore un periodo di 15 CP_1 giorni, con sospensione del diritto di visita paterno. In difetto di accordo, a partire dall'anno 2025, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre la prima e la terza settimana di agosto, mentre con la madre la seconda e la quarta settimana di agosto, con sospensione del diritto di visita paterno.
7) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 del mese, la Pt_1 CP_1 somma di euro 700,00 mensili, rivalutabili ISTAT, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge ed euro 400,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore;
8) L'assegno unico universale delle figlie resterà a totale beneficio della sig.ra impegnandosi il sig. a sottoscrivere ogni e qualsivoglia CP_1 Pt_1 documento necessario ai fini dell'erogazione di tale beneficio in favore del coniuge;
9) Le spese straordinarie della minore verranno ripartite tra le parti nella seguente proporzione: 70% in capo al sig. e 30% in capo alla sig.ra Pt_1
e saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui CP_1 di seguito si riporta:
VOCI DI SPESA DA RITENERSI COMPRESE ENTRO L'ASSEGNO MENSILE
DI MANTENIMENTO
- Vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali, carburante, ricarica telefono cellulare, spese barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludico o ricreative (cinema, feste, etc..);
SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD
ALIQUOTA DOVUTA DA ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA
3 PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese di istruzione relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO
AL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese di istruzione relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi
4 contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO-ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico del genitore che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5 MODALITA' DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
10) La sig.ra si impegna a perfezionare la vendita dell'immobile di Via CP_1
VA NA n. 61 – Palermo di cui è proprietaria entro 10 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
11) Le parti convengono che la rata del mutuo cointestato BNL acceso sulla casa coniugale, pari ad euro 902,00 mensili, verrà pagata dalla sig.ra CP_1 attingendo alle somme detenute nel c/c cointestato n. 10170 presso BNL, che il sig. si impegna a non utilizzare;
Pt_1
12) Le parti convengono, altresì, che qualora l'immobile di Via G. NA
n. 61 – Palermo venga venduto prima del termine di 10 mesi di cui al precedente punto 10), il saldo residuo del c/c n. 10170, fatto salvo quanto appresso specificato, verrà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Qualora, invece, l'immobile non venga venduto nel termine di 10 mesi, esaurita la provvista del c/c n. 10170 BNL, la sig.ra si farà integralmente CP_1 carico del pagamento della rata, manlevando il sig. da ogni e Pt_1 qualsivoglia onere nei confronti dell'Istituto bancario;
13) Le parti convengono che il carico del debito TARI relativo all'immobile di
Via L. Ariosto n.
1 - Palermo (ove i coniugi hanno vissuto per un periodo di otto anni), compresi gli interessi di mora maturati alla data odierna, nonché il carico del debito TARI e i debiti condominiali relativi all'immobile di Via G.
NA n. 61 – Palermo, maturati dal mese di novembre 2022 al
30/06/2024 (fatti salvi eventuali conguagli che perverranno dall'amministrazione condominiale relativamente ad oneri maturati alla data sopra indicata), verranno saldati utilizzando l'eventuale saldo residuo del c/c n. 10170 ovvero, ove lo stesso fosse stato interamente già utilizzato per il pagamento della rata del mutuo, verranno sopportati dai coniugi in misura pari al 50 % ciascuno.
Il pagamento della TARI verrà effettuato solo ed esclusivamente ove il tributo fosse effettivamente dovuto, rimanendo onere a totale carico dell'Avv. Pt_1
l'eventuale impugnativa degli avvisi di pagamento che dovessero
[...]
6 notificati dall'ente impositore. Le parti convengono, altresì, che sarà il sig.
a farsi carico del pagamento degli interessi di mora, maturati Pt_1 successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, in relazione al debito
TARI, che siano conseguenza di ritardato pagamento, anche per effetto di un'eventuale impugnativa.
14) Le parti rilasciano reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi documenti di identità e dei passaporti, nonché di quelli della figlia minore;
15) Le parti dichiarano che le superiori condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione;
16) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento si intendono reciprocamente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 79 P. 2, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3461/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a ANTA DI LL (ME), in [...] Parte_1
01/09/1972, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA TORQUATO TASSO
n. 14, presso lo studio dell'Avv. DELL'OGLIO ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA NOTARBARTOLO n. 5, presso lo studio dell'Avv.
RD EN, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 19/09/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove desidererà, dandone preventiva comunicazione all'altro;
2) La figlia minore della coppia, , resterà affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, fissandone il domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
3) La casa coniugale, sita in Via VA NA n. 61- Palermo, di proprietà esclusiva della sig.ra su cui grava un mutuo cointestato CP_1 acceso presso BNL, resterà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili CP_1 che l'arredano;
4) Con riferimento all'esercizio del diritto di visita il sig. Pt_1 quest'ultimo avrà facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
I SETTIMANA
- il giovedì, dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina, con pernottamento e con onere in capo al padre di accompagnare la figlia a scuola ovvero nei periodi extrascolastici e di vacanza presso il domicilio materno;
II SETTIMANA
- il martedì dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina, con pernottamento e con onere in capo al padre di accompagnare la figlia a scuola, nonché nel weekend, dalle ore 19,30 del venerdì fino al lunedì mattina, con pernottamento nelle notti intermedie e onere in capo al padre di accompagnare la minore a scuola ovvero nei periodi extrascolastici e di vacanza presso il domicilio materno.
5) Con riferimento alle festività natalizie, pasquali e le ulteriori civili e religiose, salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione annuale, il giorno della Vigilia
o del Natale, il 31 dicembre o il Capodanno, applicandosi per il restante
2 periodo il calendario ordinario. La minore trascorrerà, sempre ad anni alterni e salvo diverso accordo, con il padre e con la madre, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e tutte le ulteriori festività civili e religiose (Immacolata, 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, Commemorazione dei defunti);
6) Con riferimento al periodo estivo la minore trascorrerà, salvo diverso accordo, con il padre in via esclusiva un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Analogamente, la sig.ra trascorrerà con la figlia minore un periodo di 15 CP_1 giorni, con sospensione del diritto di visita paterno. In difetto di accordo, a partire dall'anno 2025, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre la prima e la terza settimana di agosto, mentre con la madre la seconda e la quarta settimana di agosto, con sospensione del diritto di visita paterno.
7) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 del mese, la Pt_1 CP_1 somma di euro 700,00 mensili, rivalutabili ISTAT, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge ed euro 400,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore;
8) L'assegno unico universale delle figlie resterà a totale beneficio della sig.ra impegnandosi il sig. a sottoscrivere ogni e qualsivoglia CP_1 Pt_1 documento necessario ai fini dell'erogazione di tale beneficio in favore del coniuge;
9) Le spese straordinarie della minore verranno ripartite tra le parti nella seguente proporzione: 70% in capo al sig. e 30% in capo alla sig.ra Pt_1
e saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui CP_1 di seguito si riporta:
VOCI DI SPESA DA RITENERSI COMPRESE ENTRO L'ASSEGNO MENSILE
DI MANTENIMENTO
- Vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali, carburante, ricarica telefono cellulare, spese barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludico o ricreative (cinema, feste, etc..);
SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD
ALIQUOTA DOVUTA DA ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA
3 PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese di istruzione relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO
AL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese di istruzione relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi
4 contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO-ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico del genitore che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5 MODALITA' DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
10) La sig.ra si impegna a perfezionare la vendita dell'immobile di Via CP_1
VA NA n. 61 – Palermo di cui è proprietaria entro 10 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
11) Le parti convengono che la rata del mutuo cointestato BNL acceso sulla casa coniugale, pari ad euro 902,00 mensili, verrà pagata dalla sig.ra CP_1 attingendo alle somme detenute nel c/c cointestato n. 10170 presso BNL, che il sig. si impegna a non utilizzare;
Pt_1
12) Le parti convengono, altresì, che qualora l'immobile di Via G. NA
n. 61 – Palermo venga venduto prima del termine di 10 mesi di cui al precedente punto 10), il saldo residuo del c/c n. 10170, fatto salvo quanto appresso specificato, verrà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Qualora, invece, l'immobile non venga venduto nel termine di 10 mesi, esaurita la provvista del c/c n. 10170 BNL, la sig.ra si farà integralmente CP_1 carico del pagamento della rata, manlevando il sig. da ogni e Pt_1 qualsivoglia onere nei confronti dell'Istituto bancario;
13) Le parti convengono che il carico del debito TARI relativo all'immobile di
Via L. Ariosto n.
1 - Palermo (ove i coniugi hanno vissuto per un periodo di otto anni), compresi gli interessi di mora maturati alla data odierna, nonché il carico del debito TARI e i debiti condominiali relativi all'immobile di Via G.
NA n. 61 – Palermo, maturati dal mese di novembre 2022 al
30/06/2024 (fatti salvi eventuali conguagli che perverranno dall'amministrazione condominiale relativamente ad oneri maturati alla data sopra indicata), verranno saldati utilizzando l'eventuale saldo residuo del c/c n. 10170 ovvero, ove lo stesso fosse stato interamente già utilizzato per il pagamento della rata del mutuo, verranno sopportati dai coniugi in misura pari al 50 % ciascuno.
Il pagamento della TARI verrà effettuato solo ed esclusivamente ove il tributo fosse effettivamente dovuto, rimanendo onere a totale carico dell'Avv. Pt_1
l'eventuale impugnativa degli avvisi di pagamento che dovessero
[...]
6 notificati dall'ente impositore. Le parti convengono, altresì, che sarà il sig.
a farsi carico del pagamento degli interessi di mora, maturati Pt_1 successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, in relazione al debito
TARI, che siano conseguenza di ritardato pagamento, anche per effetto di un'eventuale impugnativa.
14) Le parti rilasciano reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi documenti di identità e dei passaporti, nonché di quelli della figlia minore;
15) Le parti dichiarano che le superiori condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione;
16) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento si intendono reciprocamente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 79 P. 2, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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