Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1 giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1 giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.