Articolo 79 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 78Articolo 80
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
19 settembre 2018
Art. 79. (( (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie) ))

(( 1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta ((informazione)) con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. ((39)) 3. Le modalita' ((particolari di cui all'articolo 78)) possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita' ((particolari)) possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni»".
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente