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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14/04/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10315/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Anzalone Antonino Giacomo;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000604010 e n. OI-000602888 deducendo l'illegittimità degli atti opposti per essere già stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, avente ad oggetto la medesima fattispecie sanzionatoria (Tribunale di Catania n. 4700/2023) ed eccependo, in ogni caso, la decadenza ex art 14 L. 689/1981 e il difetto di motivazione delle ordinanze opposte, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “previa sospensione
1 cautelare dell'efficacia esecutiva e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare le ordinanze – ingiunzione impugnate per i motivi esposti.
Rendere le statuizioni relative e conseguenti anche in punto alle spese e compensi dell'odierno giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.-”.
Con memoria del 24.3.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1
in autotutela le ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note scritte dell'11.4.2025 parte ricorrente, preso atto dell'annullamento, ha chiesto condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 14.4.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_1
documentazione allegata alla memoria).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in CP_1
dispositivo, avuto riguardo al valore delle sanzioni di cui alle ordinanze opposte, applicando i
2 parametri di cui allo scaglione tabellare fino ad € 26.000,00. Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10315/2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 14/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14/04/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10315/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Anzalone Antonino Giacomo;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000604010 e n. OI-000602888 deducendo l'illegittimità degli atti opposti per essere già stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, avente ad oggetto la medesima fattispecie sanzionatoria (Tribunale di Catania n. 4700/2023) ed eccependo, in ogni caso, la decadenza ex art 14 L. 689/1981 e il difetto di motivazione delle ordinanze opposte, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “previa sospensione
1 cautelare dell'efficacia esecutiva e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare le ordinanze – ingiunzione impugnate per i motivi esposti.
Rendere le statuizioni relative e conseguenti anche in punto alle spese e compensi dell'odierno giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.-”.
Con memoria del 24.3.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1
in autotutela le ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note scritte dell'11.4.2025 parte ricorrente, preso atto dell'annullamento, ha chiesto condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 14.4.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_1
documentazione allegata alla memoria).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in CP_1
dispositivo, avuto riguardo al valore delle sanzioni di cui alle ordinanze opposte, applicando i
2 parametri di cui allo scaglione tabellare fino ad € 26.000,00. Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10315/2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 14/04/2025
La giudice del lavoro
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