Art. 19.
Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, e' richiesto:
a) sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dai direttori di servizio stessi, salva la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 17;
c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, sempreche' si tratti di appalti formali retti dalla sede centrale;
d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c);
e) sulle contestazioni con le Imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso di opera;
f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonche' sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.
Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, e' richiesto:
a) sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dai direttori di servizio stessi, salva la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 17;
c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, sempreche' si tratti di appalti formali retti dalla sede centrale;
d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c);
e) sulle contestazioni con le Imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso di opera;
f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonche' sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.