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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1050/2023 promossa da:
(c.f./p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Sig. (c.f. ), con sede legale in Parte_2 C.F._1
BU di OL (MB), via Enrico Fermi 3/5;
(c.f. ), nato ad [...] il 26 Parte_2 C.F._1 settembre 1964, residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ruben Croci
(c.f. ) e Umberto Prete (c.f. ) e domiciliati C.F._2 C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in via Savoia n. 33;
- parte attrice opponente -
Nei confronti di:
(p. iva e c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Dott. con sede legale sita in San Controparte_2
GI AN (MI) – Via Carducci n. 41/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah
Folloni (c.f. ) del Foro di LO, presso il cui studio in San GI C.F._4
AN (MI) - Via Carducci n. 41/a ha eletto domicilio;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte opponente
“- in via preliminare ed assorbente, eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale
Civile di LO dichiarando competente il Tribunale Civile di Milano;
- sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor
per inesistenza del negozio giuridico, in quanto egli non ha mai Parte_2 sottoscritto alcun contratto con la Controparte_1
- in via principale, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare e darsi atto che nessuna somma è dovuta dalla opponente alla e, per l'effetto Controparte_1 dichiarare nullo, inefficace, annullabile o comunque revocarsi l'opposto Decreto
Ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.64/2023, emesso il 12.01.2023 dal Tribunale Ordinario
pagina 1 di 15 di LO (giudice Dott.ssa Giulia Isadora Loi – R.G. n. 2883/2022) notificato il giorno
21.01.2023;
- sempre in via principale, dichiarare nulla e/o annullabile e/o di nessun effetto la clausola penale del contratto sottoscritto e/o ridurre secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1348 c.c., il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso alla refusione delle spese processuali da Controparte_1 distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari come D.M.”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di LO, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 64/2023, R.G. 2383/2022 pronunciato dal Tribunale di LO in data 12/01/2023 e depositato in cancelleria in data 20/01/2023, nella misura di
Euro 5.215,63= (cinquemiladuecentoquindici/63), oltre interessi come da domanda;
- dichiarare il decreto ingiuntivo n. 64/2023, R.G. 2383/2022 pronunciato dal Tribunale di
LO in data 12/01/2023 e depositato in cancelleria in data 20/01/2023, nella misura di
Euro 5.215,63=(cinquemiladuecentoquindici/63), oltre interessi come da domanda, provvisoriamente esecutivo sussistendo gravi motivi ex art. 642 c.p.c., nonché stante
l'assenza di prova scritta dell'opposizione e non risultando l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via subordinata:
- accertato il credito della nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti del SI
[...] personalmente, in solido tra loro, nei limiti dell'importo ingiunto oltre interessi Pt_2 come da domanda, ovvero di quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché il SI personalmente in solido tra Parte_2 loro, per i motivi indicati in atti, a pagare alla la somma di Controparte_1
5.215,63= (cinquemiladuecentoquindici/63), oltre interessi come da domanda, o la diversa somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo nonché i compensi e le spese liquidate nella procedura monitoria;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito ed in via ulteriormente subordinata:
- dato atto dell'adesione di alla proposta conciliativa formulata Controparte_1 dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 2/11/2023, e la mancata adesione alla stessa da parte degli odierni attori opponenti, condannare in persona del Parte_1
pagina 2 di 15 legale rappresentante pro tempore, nonché il SI personalmente al Parte_2 pagamento in solido tra loro in favore della della somma di Controparte_1
3.500,00= ( Euro tremilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio.
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: […]”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 64/2023 emesso dal Tribunale di LO il 12.1.2023 e pubblicato il 20.1.2023 (RG 2883/2022), con cui è stato loro ingiunto il pagamento di euro 5.215,63, oltre interessi e spese di ingiunzione (liquidate in euro
526,00, di cui euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA) a titolo di corrispettivo non saldato per la fornitura di servizi contabili.
Nello specifico, l'importo domandato con ricorso monitorio è stato così quantificato:
- euro 626,00 per omesso pagamento della nota proforma n. 321/2021 (cfr. doc. 4 ricorrente fascicolo monitorio);
- euro 3.294,00 a titolo di clausola penale, pari al 90% del valore del contratto;
- euro 1.295,63 per interessi convenzionali, calcolati dalla scadenza delle prestazioni dovute.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
- di aver conferito ad in data 13.2.2018 l'incarico di tenuta Controparte_1 della contabilità (cfr. contratto 2018 – doc. 1 ricorrente fascicolo monitorio);
- che, in particolare, la società di consulenza ha ricevuto il mandato per svolgere i servizi di:
• registrazione delle fatture di “acquisto” e “vendita”;
• compilazione dei registri IVA;
• liquidazione periodica IVA;
• codificazione della prima nota;
• registrazione della prima nota in contabilità;
• scritture contabili di apertura e chiusura;
• registrazione in contabilità direttamente da documenti forniti;
• stampa giornale di contabilità generale;
• predisposizione bilancio di esercizio;
• predisposizione della relazione sulla gestione;
• predisposizione della nota integrativa;
• predisposizione di documenti, prospetti e dettagli integrativi ed esplicativi pagina 3 di 15 indispensabili alla corretta predisposizione della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
• predisposizione del verbale di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio;
• deposito del bilancio di esercizio alla CCIAA;
• aggiornamento annuale di deposito sui seguenti libri: verbali di assemblea – verbali consiglio di amministrazione;
• predisposizione ed invio telematico Mod. Unico (contenente dichiarazione iva – dichiarazione dei redditi – IRAP);
- di aver puntualmente riconosciuto il corrispettivo pattuito, pari ad euro 5.000,00 annui (cfr. dettaglio pagamenti – doc. 3 parte opponente);
- di aver inoltrato in data 8.5.2018 una comunicazione di recesso dal contratto con decorrenza dall'1.1.2020 (cfr. missiva – doc. 10 ricorrente fascicolo monitorio);
- di aver quindi sottoscritto con la società opposta un nuovo mandato, novativo del precedente e limitato alla redazione e al deposito del bilancio societario (cfr. contratto 2020 – doc. 2 ricorrente fascicolo monitorio);
- che, in particolare, ha ricevuto il mandato per svolgere i Controparte_1 soli servizi di:
• predisposizione bilancio di esercizio su dati forniti dalla mandante;
• predisposizione della nota integrativa;
• deposito del bilancio di esercizio alla CCIAA;
• predisposizione ed invio telematico Mod. UNICO;
- che non ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali, Controparte_1 costringendo la società opponente ad incaricare della redazione del bilancio 2011-22 il commercialista dott. (cfr. ricevuta telematica presentazione bilancio Per_1 dell'11.11.2021 – doc. 4 parte opponente);
- di aver esercitato con raccomandata del 27.4.2021 il recesso dal contratto stipulato nel 2020 (cfr. missiva – doc. 3 ricorrente fascicolo monitorio).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte opponente in via preliminare ha eccepito:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano: l'introduzione del giudizio monitorio, oltre che nei confronti di Parte_1 anche nei riguardi del sig. , determina l'applicazione dell'art.
[...] Parte_2
66 bis del Codice del consumo, che radica la competenza del Tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio (Lissone).
La competenza del Tribunale meneghino verrebbe radicata altresì in applicazione dei criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. e 1182, ultimo comma c.c.;
- la carenza di legittimazione passiva del sig. : la documentazione depositata Pt_2 dalla ricorrente in fase monitoria postula la sottoscrizione di un contratto tra e senza che tra quest'ultima ed il Pt_1 Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 15 sig. sia intercorso alcun rapporto professionale. Ne consegue il difetto di Pt_2 legittimazione passiva del legale rappresentante della società, che, in quanto S.r.l., gode di un'autonomia patrimoniale perfetta con esclusione della responsabilità dei soci.
Nel merito, l'opponente assume l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto per i seguenti motivi:
- inadempimento di la società opposta non ha adempiuto Controparte_1 alle obbligazioni contrattuali, omettendo di redigere il bilancio di esercizio e di eseguire le ulteriori attività pattuite e, pertanto, non vanta alcun diritto ad ottenere la corresponsione della penale, né della nota proforma 321/2021, che menziona prestazioni non dovute;
- ammissibilità del recesso e carattere novativo dell'accordo del 2020: nel 2019
ed il sig. hanno receduto dal contratto del 2018 e, in esito Parte_1 Pt_2 all'inadempimento di controparte, nel 2021 hanno esercitato la stessa facoltà rispetto all'accordo novativo del 2020. Tali decisioni sono state adottate nel rispetto delle previsioni contrattuali ed escludono qualsiasi responsabilità o risarcimento danni in capo agli opponenti, atteso che anche nei contratti d'opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà per il cliente di recesso ad nutum ai sensi dell'art. 2237 c.c.;
- vessatorietà delle clausole contrattuali: le clausole con cui le parti hanno (i) predeterminato la misura del risarcimento dovuto ex art. 1382 c.c. in misura pari al
90% del canone annuale, (ii) pattuito il rinnovo tacito e (iii) concordato l'applicazione degli interessi convenzionali, oltre che inique, sono nulle in quanto non specificamente sottoscritte (cfr. contratto 2020, pag. 2, lett. c – doc. 2 ricorrente fascicolo monitorio);
- eccessiva onerosità della clausola penale: la clausola pattuita appare manifestamente eccessiva e, in ogni caso, pur avendo concordato una penale pari al 90% dell'importo contrattuale, il calcolo applicato è risultato maggiore, pari a circa il
150% del corrispettivo;
- omessa annotazione nel registro iva delle fatture n. 1102/2021 e 59/2022: le fatture di incasso degli importi delle penali non sono state regolarmente contabilizzate nei registri iva e non riportano neppure gli estremi dei mandati a cui si riferiscono, in violazione del principio di analiticità delle fatture (cfr. fatture – doc.
5-6 ricorrente fascicolo monitorio);
- errato calcolo degli interessi convenzionali: parte opposta ha calcolato gli interessi, comunque non dovuti, applicando la formula Capitale + Iva x Saggio x Tempo/100, in luogo della corretta formula Capitale x Saggio x Tempo/100;
- inidoneità delle fatture a provare l'asserito credito dell'opposta: in quanto documenti di formazione unilaterale, le fatture non sono idonee a dimostrare l'altrui credito, tanto più che non è chiaro se trattasi di documenti riferiti al primo ovvero al secondo contratto concluso inter partes.
pagina 5 di 15 Con comparsa di risposta depositata il 7.9.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree e domandando –
[...] previa concessione della provvisoria esecuzione – la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ribadita la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – quale foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta, nonché in cui la stessa deve eseguirsi, ovvero al domicilio del creditore – parte opposta ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni di controparte ravvisando che:
- come si desume dai documenti versati in atti, il sig. ha sottoscritto Parte_2
i contratti di mandato in proprio e in qualità di legale rappresentante di
[...]
Di conseguenza, egli è legittimato passivo dell'obbligazione dedotta Parte_1 in sede monitoria (cfr. contratti – doc.
1-2 ricorrente fascicolo monitorio);
- il calcolo della penale è stato rapportato al compenso pattuito col mandato del 2020, pertanto nessun pregio ha la circostanza per cui il mandato del 2020 dovrebbe considerarsi novativo di quello del 2018;
- le clausole relative alla penale e al rinnovo tacito sono state specificamente sottoscritte in entrambi i mandati stipulati, senza che sia ravvisabile alcuna vessatorietà;
- gli interessi moratori sono stati calcolati correttamente dall'opposta;
- ha regolarmente eseguito tutte le attività pattuite con la Controparte_1 controparte (cfr. doc. 11 parte opposta);
- le contabili di pagamento e l'avvenuto deposito del bilancio ad opera di altro professionista non dimostrano l'asserito inadempimento di Controparte_1 né escludono la doverosità della penale pattuita.
Alla prima udienza dell'8.9.2023 il G.I. ha invitato le parti a discutere in merito al rito applicabile e, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, ha accordato un termine all'opponente per prendere posizione sull'eventuale disconoscimento della sottoscrizione del sig. apposta ai doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio. Pt_2
Con ordinanza del 2.11.2023 il G.I. – ritenute infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente – ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa: “parte opponente verserà a parte opposta, a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio, l'importo di euro 3.500,00 oltre a euro 1.000,00 a titolo di concorso nelle spese legali”. All'udienza del 12.12.2023 la proposta conciliativa è stata accettata solo dall'opposta e, pertanto, il G.I. ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Con le memorie le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni e insistito per le rispettive conclusioni. Con provvedimento del 24.7.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni concedendo termine alle parti per depositare brevi note conclusionali e fogli di p.c.
pagina 6 di 15
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale Parte opponente ha, in primo luogo, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
LO in favore del Tribunale di Milano, ritenuto competente:
- ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del consumo, quale Tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio (Lissone, nel caso del sig. ); Pt_2
- ai sensi dell'art. 18 c.p.c., quale Tribunale del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza o domicilio;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, ultimo comma c.c., atteso che, per i crediti da compenso professionale, il luogo di esecuzione della prestazione andrebbe individuato nel domicilio del debitore.
Parte opposta ha ribadito la competenza del Tribunale adito quale forum destinatae solutionis.
L'eccezione è infondata e non merita, dunque, accoglimento per le seguenti ragioni. L'eccezione si qualifica innanzitutto come generica e ciò basterebbe a determinarne il rigetto (“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.” così Cass. civ. Sez. VI-2, ord.
n. 17311 del 3.7.2018).
In ogni caso, si osserva come nella fattispecie non trovi applicazione la disciplina del
Codice del consumo, dovendosi qualificare consumatore o utente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Nel caso di specie, a fronte di contratti di mandato sottoscritti tra due società, il sig. ha operato non già come consumatore, bensì in Pt_2 qualità di legale rappresentante di Parte_1
Peraltro, quand'anche trovasse applicazione il Codice del consumo, verrebbe radicata la competenza del Tribunale di Monza, nel cui circondario si trova il Comune di Lissone.
Ciò premesso, il presente procedimento è stato correttamente instaurato dinanzi all'ufficio giudiziario competente per territorio, atteso che, in relazione alla natura del diritto azionato
(diritto di credito), può farsi applicazione del foro facoltativo dettato dall'art. 20 c.p.c. Infatti, per le cause relative ai diritti di obbligazione, tale norma accorda all'attore la possibilità di scelta tra due fori alternativi e speciali, che si aggiungono al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. Trattasi di fori elettivamente concorrenti, liberamente opzionabili dall'attore senza obbligo di motivazione della scelta, rispetto ai quali il convenuto è tenuto ad adeguarsi.
In particolare, i criteri di collegamento indicati all'art. 20 cit. sono: (i) il luogo in cui è sorta l'obbligazione; (ii) il luogo in cui quest'ultima deve eseguirsi.
pagina 7 di 15 Quanto al primo dei summenzionati criteri, per le obbligazioni contrattuali la competenza territoriale è quella del luogo in cui il contratto è stato sottoscritto o si è perfezionato mediante il meccanismo della proposta-accettazione (cd. forum contractus).
Diversamente, il luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita può essere individuato dallo stesso contratto, oppure, in mancanza di accordo, facendo applicazione delle regole codicistiche e, nello specifico, dell'art. 1182 c.c.
Con particolare riferimento alle obbligazioni pecuniarie, la norma da applicare non è quella di cui all'ultimo comma della disposizione in parola (cfr. pag. 3 citazione), che individua il criterio residuale del domicilio del debitore, bensì quella espressa dal terzo comma dell'art. 1182 c.c., che individua il forum destinatae solutionis nel domicilio del creditore. Supporta in tal senso la più recente giurisprudenza di legittimità: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare […]” (cfr.
Cass. civ. Sez. VI-3, ord. n. 4792 del 23.2.2021).
Ebbene, nel caso di specie, il luogo di sottoscrizione del contratto e la sede legale della società opposta coincidono nel Comune di San GI AN, rientrante nel circondario del Tribunale adito.
Per le esposte ragioni, l'eccezione di incompetenza territoriale va, dunque, rigettata.
3. Sulla carenza di legittimazione passiva in capo al sig. Parte_2
Parte opponente ha eccepito altresì la carenza di legittimazione passiva del sig. , Pt_2 adducendo come questi non abbia mai sottoscritto alcun contratto con Controparte_1
con conseguente inesistenza del negozio giuridico.
[...]
Parte opposta ha eccepito la piena legittimazione passiva del sig. , che ha sottoscritto Pt_2 entrambi i contratti di mandato del 2018 e 2020, su cui si è fondata l'obbligazione dedotta in sede monitoria, sia in proprio, che in qualità di legale rappresentante di Parte_1
[...]
Per delibare in ordine all'eccezione, occorre richiamare la nozione e i principi relativi alla legittimazione a resistere in giudizio.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché
pagina 8 di 15 il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi
e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez.
L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La legittimazione ad agire/resistere, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2091 del
14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento, avendo parte opposta chiaramente prospettato di agire in giudizio nei confronti di e del suo rappresentante legale in relazione ai Parte_1 corrispettivi non saldati per la fornitura di servizi contabili, pattuita in esito alla sottoscrizione del legale rappresentante della controparte.
Tale allegazione fonda la legittimazione passiva del sig. a subire il giudizio Pt_2 promosso dall'opponente, fermo il successivo vaglio nel merito della domanda, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
4. Sulla parziale fondatezza del credito vantato da Controparte_1
Venendo ora al merito dell'opposizione, preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ.
Sez. I, sent. n. 4103 del 21.2.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito pagina 9 di 15 incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Com'è noto, qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ.
26.1.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.9.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.7.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.2.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.9.2013, n. 21678).
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata
(“l'allegazione concernente l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” cfr. Tribunale di Milano 8.4.2019 n. 3442). Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione (“Quanto all'onere di allegazione dell'inadempimento eccepito ex art. 1460 c.c., va precisato che, soprattutto con riguardo alle obbligazioni di facere, rimane a carico della parte che si assume insoddisfatta l'allegazione dello specifico profilo di esecuzione (mancata o inesatta) che ritenga di addebitare alla parte obbligata.”, così Tribunale di
Torino, sent. n. 838/2023 del 27.2.2023).
4.1. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie occorre rilevare che in sede monitoria ha domandato il pagamento di euro 5.215,63, così Controparte_1 ripartiti:
- euro 626,00 per omesso pagamento della nota proforma n. 321/2021;
- euro 3.294,00 a titolo di clausola penale, pari al 90% del valore del contratto;
- euro 1.295,63 per interessi convenzionali, calcolati dalla scadenza delle prestazioni dovute.
pagina 10 di 15 4.2. Rispetto alla nota proforma con cui l'opposta ha domandato il pagamento per attività di
“elaborazione dati”, l'opponente ha eccepito come tale prestazione non rientrasse nell'elenco delle attività pattuite nel contratto del 2020 e come, in ogni caso,
[...] non abbia reso alcuna prestazione in tal senso, in concreto mai svolta. Controparte_1
L'eccezione non è fondata e non può trovare accoglimento, con le precisazioni di seguito esposte.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'attività di elaborazione dati risultava puntualmente pattuita nel contratto 2020, quale atto prodromico alla redazione del bilancio
(“predisposizione bilancio di esercizio su dati forniti dalla mandante”). In tale contesto, dunque, l'elaborazione dei dati, benché non costituente un'autonoma obbligazione contrattuale, rientrava nelle attività delegate ad Controparte_1
L'eccezione sollevata da risulta così del tutto generica e dimostra Parte_1 come la società abbia eccepito la mancata esecuzione delle prestazioni solo dopo che la società convenuta ne abbia sollecitato il pagamento.
In ogni caso, anche a voler ritenere l'eccezione sufficientemente specifica, l'opposta a propria volta ha provato di aver fornito tale attività e di vantare il conseguente credito.
Com'è noto, infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che vuole valersene, per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 8126 del 28.04.2004).
Nondimeno, a fronte di un rapporto contrattuale non contestato, le stesse assumono rilievo, ben potendo “costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11736 del 15.05.2018).
Ebbene, nel caso di specie, non ha contestato le prestazioni dedotte, Parte_1 di cui non ha mai eccepito la non debenza prima del presente giudizio.
pagina 11 di 15 Inoltre, pur a fronte del recesso esercitato il 27.4.2021, il pagamento della nota proforma risulta dovuto, trattandosi di documento emesso anteriormente a tale data – e, nello specifico, il 21.04.2021 (cfr. doc. 4 ricorrente fascicolo monitorio) – a titolo di acconto sulle spese complessive.
4.3. Per quanto attiene al presunto difetto di legittimazione passiva in capo al sig. , Pt_2 da riqualificare (alla luce delle considerazioni sopra esposte) in eccezione di difetto di titolarità nel merito della posizione debitoria oggetto di causa, la stessa risulta infondata.
Infatti, parte opponente afferma che il sig. non avrebbe mai sottoscritto alcun Pt_2 contratto con Tuttavia, entrambi i mandati (doc. 1 e 2 fascicolo Controparte_1 monitorio) sono stati conferiti ad da Controparte_1 Parte_1 rappresentata da In proprio e nella sua qualità di Parte_2
Amministratore Unico o Presidente del C.d. A.”, né a tal fine parte opponente ha formalmente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione dei predetti contratti.
4.4. Quanto alla clausola penale, l'opponente ne ha eccepito la vessatorietà per mancata specifica sottoscrizione e ne ha chiesto la riduzione ad equità ad opera del Giudice.
Ebbene, com'è noto, la clausola penale rappresenta una forfettizzazione convenzionale e anticipata del risarcimento danni dovuto dal debitore in caso di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento. L'importo indicato nella penale deve ritenersi dovuto indipendentemente dalla prova del pregiudizio effettivamente patito, ma non può risolversi in una cifra irrisoria, né manifestamente eccessiva, atteso che la disciplina codicistica riconosce al Giudice un potere d'ufficio finalizzato a ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, tenuto conto dell'interesse del creditore. Nel caso di specie occorre avere riguardo al contratto efficace a far data dall'1.1.2020, rispetto al quale l'opponente ha comunicato il recesso con raccomandata del 27.4.2021, non contestata dall'opposta.
Ai sensi della lett. c) delle Condizioni pattuite inter partes (cfr. pag. 2, doc. 2 ricorrente fascicolo monitorio), “il presente mandato avrà durata fino al deposito del bilancio 2022 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta almeno 90 giorni prima della scadenza a mezzo raccomandata R.R.
In caso di interruzione del presente mandato senza regolare disdetta si riconosce un compenso pari al 90% dell'importo del mandato per il periodo fino al 2022 a titolo di risarcimento danno.
Tale importo avrà quale scadenza la data della lettera di disdetta o la data di interruzione del mandato comunicato da una delle due parti”.
Di conseguenza, nel rispetto dei criteri di interpretazione degli atti negoziali, a cui il giudicante deve attenersi, emerge per tabulas come la penale sia stata pattuita tra le parti esclusivamente per l'ipotesi di disdetta non regolare, ossia non comunicata con raccomandata A/R nel rispetto delle tempistiche indicate. Tali circostanze non ricorrono nel caso concreto, ove ha inoltrato formale disdetta scritta in data Parte_1
pagina 12 di 15 27.4.2021, con grande anticipo rispetto al termine contrattuale di 90 giorni prima della scadenza del deposito del bilancio 2022, ossia il 30.4.2023.
Peraltro, nelle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 la stessa ha formulato capitoli di prova che – seppur non ammessi – erano Controparte_1 volti a dimostrare come la clausola penale fosse stata concordemente pattuita “solo a titolo di risarcimento del danno in caso di interruzione del mandato senza regolare disdetta nei termini stabiliti” (cfr. pag. 2).
Non si rileva, dunque, alcun vizio nelle modalità e tempistiche di esercizio del recesso, tali da legittimare il diritto dell'opposta ad ottenere l'importo della penale. Risulta, così, superflua qualsiasi ulteriore considerazione in relazione all'eccessiva onerosità dell'importo pattuito, che in ogni caso non risulta dovuto.
Né è possibile escludere che le parti abbiano rinunciato alla facoltà di recesso. Com'è noto, nei contratti di prestazione d'opera professionale, il cliente può recedere ad nutum, come previsto a suo favore dall'art. 2237, comma 1 c.c., anche in presenza di un termine finale;
l'apposizione del suddetto termine, infatti, non esclude automaticamente la facoltà di recesso, ma vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 25668 del 15.10.2018; in termini,
Cass. civ. Sez. L, sent. n. 5775 dell'11.6.1999).
La presenza di un termine, quindi, elimina la facoltà di recesso solo qualora si dimostri che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, fosse nel senso di escludere appunto la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. Tale circostanza, tuttavia, non emerge nel caso di specie e, dunque, il recesso esercitato è da intendersi pienamente legittimo.
Conseguentemente l'importo azionato a titolo di clausola penale (pari a euro 3.294,00) risulta non dovuto da parte opponente.
4.5. Quanto agli interessi convenzionali, infine, l'opponente ha eccepito la vessatorietà della clausola che li contiene, in quanto non specificamente sottoscritta, e, in ogni caso,
l'errato calcolo degli importi, avendo controparte applicato la formula Capitale + Iva x
Saggio x Tempo/100, in luogo della corretta formula Capitale x Saggio x Tempo/100.
L'eccezione risulta infondata in quanto genericamente formulata: l'opponente non ha motivato per quali ragioni la predetta clausola sarebbe vessatoria né ha indicato in modo specifico l'importo di interessi in concreto dovuto, applicando la formula ritenuta corretta.
Pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 1.921,63
(pari alla sommatoria tra l'importo di euro 626,00 per omesso pagamento della nota proforma n. 321/2021, ed euro 1.295,63 per interessi convenzionali), oltre interessi dal dovuto al saldo.
5. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite – liquidate in base al decisum alla luce dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte pagina 13 di 15 opponente per metà e compensate tra le parti per la restante metà, tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione. Infatti, secondo l'arresto reso dalla Cassazione Civ. a
Sezioni Unite, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022: “l'accoglimento della domanda in un unico capo, pur se in misura molto ridotta, comporta la condanna della controparte alle spese del giudizio. La compensazione delle spese è invece disposta in caso di soccombenza reciproca che si configura col parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi,
o in caso di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo, dalle stesse parti.”
Per quanto attiene alle spese del giudizio monitorio ritiene questo Giudice di condannare parte opponente al pagamento della metà delle stesse, già liquidate in sede monitoria.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017, in termini, Cass. n. 11606/2018 e n.
14764/2007). Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito. Pertanto, nel caso di specie tutti gli opponenti devono essere condannati al pagamento della metà delle spese legali riguardanti la fase monitoria, in ragione della loro parziale soccombenza.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c. formulata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2023, emesso il 12.01.2023 dal Tribunale di LO, e condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare ad la somma di euro 1.921,63,
[...] Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) condanna altresì parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta metà le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida complessivamente in euro 2.552,00 e pertanto euro 1.276,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa la restante metà tra le parti;
pagina 14 di 15 3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta metà delle spese della fase monitoria, già liquidate nella somma di euro 526,00, di cui euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA.
Così deciso in LO, il 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1050/2023 promossa da:
(c.f./p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Sig. (c.f. ), con sede legale in Parte_2 C.F._1
BU di OL (MB), via Enrico Fermi 3/5;
(c.f. ), nato ad [...] il 26 Parte_2 C.F._1 settembre 1964, residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ruben Croci
(c.f. ) e Umberto Prete (c.f. ) e domiciliati C.F._2 C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in via Savoia n. 33;
- parte attrice opponente -
Nei confronti di:
(p. iva e c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Dott. con sede legale sita in San Controparte_2
GI AN (MI) – Via Carducci n. 41/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah
Folloni (c.f. ) del Foro di LO, presso il cui studio in San GI C.F._4
AN (MI) - Via Carducci n. 41/a ha eletto domicilio;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte opponente
“- in via preliminare ed assorbente, eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale
Civile di LO dichiarando competente il Tribunale Civile di Milano;
- sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor
per inesistenza del negozio giuridico, in quanto egli non ha mai Parte_2 sottoscritto alcun contratto con la Controparte_1
- in via principale, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare e darsi atto che nessuna somma è dovuta dalla opponente alla e, per l'effetto Controparte_1 dichiarare nullo, inefficace, annullabile o comunque revocarsi l'opposto Decreto
Ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.64/2023, emesso il 12.01.2023 dal Tribunale Ordinario
pagina 1 di 15 di LO (giudice Dott.ssa Giulia Isadora Loi – R.G. n. 2883/2022) notificato il giorno
21.01.2023;
- sempre in via principale, dichiarare nulla e/o annullabile e/o di nessun effetto la clausola penale del contratto sottoscritto e/o ridurre secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1348 c.c., il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso alla refusione delle spese processuali da Controparte_1 distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari come D.M.”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di LO, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 64/2023, R.G. 2383/2022 pronunciato dal Tribunale di LO in data 12/01/2023 e depositato in cancelleria in data 20/01/2023, nella misura di
Euro 5.215,63= (cinquemiladuecentoquindici/63), oltre interessi come da domanda;
- dichiarare il decreto ingiuntivo n. 64/2023, R.G. 2383/2022 pronunciato dal Tribunale di
LO in data 12/01/2023 e depositato in cancelleria in data 20/01/2023, nella misura di
Euro 5.215,63=(cinquemiladuecentoquindici/63), oltre interessi come da domanda, provvisoriamente esecutivo sussistendo gravi motivi ex art. 642 c.p.c., nonché stante
l'assenza di prova scritta dell'opposizione e non risultando l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via subordinata:
- accertato il credito della nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti del SI
[...] personalmente, in solido tra loro, nei limiti dell'importo ingiunto oltre interessi Pt_2 come da domanda, ovvero di quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché il SI personalmente in solido tra Parte_2 loro, per i motivi indicati in atti, a pagare alla la somma di Controparte_1
5.215,63= (cinquemiladuecentoquindici/63), oltre interessi come da domanda, o la diversa somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo nonché i compensi e le spese liquidate nella procedura monitoria;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito ed in via ulteriormente subordinata:
- dato atto dell'adesione di alla proposta conciliativa formulata Controparte_1 dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 2/11/2023, e la mancata adesione alla stessa da parte degli odierni attori opponenti, condannare in persona del Parte_1
pagina 2 di 15 legale rappresentante pro tempore, nonché il SI personalmente al Parte_2 pagamento in solido tra loro in favore della della somma di Controparte_1
3.500,00= ( Euro tremilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio.
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: […]”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 64/2023 emesso dal Tribunale di LO il 12.1.2023 e pubblicato il 20.1.2023 (RG 2883/2022), con cui è stato loro ingiunto il pagamento di euro 5.215,63, oltre interessi e spese di ingiunzione (liquidate in euro
526,00, di cui euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA) a titolo di corrispettivo non saldato per la fornitura di servizi contabili.
Nello specifico, l'importo domandato con ricorso monitorio è stato così quantificato:
- euro 626,00 per omesso pagamento della nota proforma n. 321/2021 (cfr. doc. 4 ricorrente fascicolo monitorio);
- euro 3.294,00 a titolo di clausola penale, pari al 90% del valore del contratto;
- euro 1.295,63 per interessi convenzionali, calcolati dalla scadenza delle prestazioni dovute.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
- di aver conferito ad in data 13.2.2018 l'incarico di tenuta Controparte_1 della contabilità (cfr. contratto 2018 – doc. 1 ricorrente fascicolo monitorio);
- che, in particolare, la società di consulenza ha ricevuto il mandato per svolgere i servizi di:
• registrazione delle fatture di “acquisto” e “vendita”;
• compilazione dei registri IVA;
• liquidazione periodica IVA;
• codificazione della prima nota;
• registrazione della prima nota in contabilità;
• scritture contabili di apertura e chiusura;
• registrazione in contabilità direttamente da documenti forniti;
• stampa giornale di contabilità generale;
• predisposizione bilancio di esercizio;
• predisposizione della relazione sulla gestione;
• predisposizione della nota integrativa;
• predisposizione di documenti, prospetti e dettagli integrativi ed esplicativi pagina 3 di 15 indispensabili alla corretta predisposizione della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
• predisposizione del verbale di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio;
• deposito del bilancio di esercizio alla CCIAA;
• aggiornamento annuale di deposito sui seguenti libri: verbali di assemblea – verbali consiglio di amministrazione;
• predisposizione ed invio telematico Mod. Unico (contenente dichiarazione iva – dichiarazione dei redditi – IRAP);
- di aver puntualmente riconosciuto il corrispettivo pattuito, pari ad euro 5.000,00 annui (cfr. dettaglio pagamenti – doc. 3 parte opponente);
- di aver inoltrato in data 8.5.2018 una comunicazione di recesso dal contratto con decorrenza dall'1.1.2020 (cfr. missiva – doc. 10 ricorrente fascicolo monitorio);
- di aver quindi sottoscritto con la società opposta un nuovo mandato, novativo del precedente e limitato alla redazione e al deposito del bilancio societario (cfr. contratto 2020 – doc. 2 ricorrente fascicolo monitorio);
- che, in particolare, ha ricevuto il mandato per svolgere i Controparte_1 soli servizi di:
• predisposizione bilancio di esercizio su dati forniti dalla mandante;
• predisposizione della nota integrativa;
• deposito del bilancio di esercizio alla CCIAA;
• predisposizione ed invio telematico Mod. UNICO;
- che non ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali, Controparte_1 costringendo la società opponente ad incaricare della redazione del bilancio 2011-22 il commercialista dott. (cfr. ricevuta telematica presentazione bilancio Per_1 dell'11.11.2021 – doc. 4 parte opponente);
- di aver esercitato con raccomandata del 27.4.2021 il recesso dal contratto stipulato nel 2020 (cfr. missiva – doc. 3 ricorrente fascicolo monitorio).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte opponente in via preliminare ha eccepito:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano: l'introduzione del giudizio monitorio, oltre che nei confronti di Parte_1 anche nei riguardi del sig. , determina l'applicazione dell'art.
[...] Parte_2
66 bis del Codice del consumo, che radica la competenza del Tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio (Lissone).
La competenza del Tribunale meneghino verrebbe radicata altresì in applicazione dei criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. e 1182, ultimo comma c.c.;
- la carenza di legittimazione passiva del sig. : la documentazione depositata Pt_2 dalla ricorrente in fase monitoria postula la sottoscrizione di un contratto tra e senza che tra quest'ultima ed il Pt_1 Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 15 sig. sia intercorso alcun rapporto professionale. Ne consegue il difetto di Pt_2 legittimazione passiva del legale rappresentante della società, che, in quanto S.r.l., gode di un'autonomia patrimoniale perfetta con esclusione della responsabilità dei soci.
Nel merito, l'opponente assume l'infondatezza della pretesa oggetto di decreto per i seguenti motivi:
- inadempimento di la società opposta non ha adempiuto Controparte_1 alle obbligazioni contrattuali, omettendo di redigere il bilancio di esercizio e di eseguire le ulteriori attività pattuite e, pertanto, non vanta alcun diritto ad ottenere la corresponsione della penale, né della nota proforma 321/2021, che menziona prestazioni non dovute;
- ammissibilità del recesso e carattere novativo dell'accordo del 2020: nel 2019
ed il sig. hanno receduto dal contratto del 2018 e, in esito Parte_1 Pt_2 all'inadempimento di controparte, nel 2021 hanno esercitato la stessa facoltà rispetto all'accordo novativo del 2020. Tali decisioni sono state adottate nel rispetto delle previsioni contrattuali ed escludono qualsiasi responsabilità o risarcimento danni in capo agli opponenti, atteso che anche nei contratti d'opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà per il cliente di recesso ad nutum ai sensi dell'art. 2237 c.c.;
- vessatorietà delle clausole contrattuali: le clausole con cui le parti hanno (i) predeterminato la misura del risarcimento dovuto ex art. 1382 c.c. in misura pari al
90% del canone annuale, (ii) pattuito il rinnovo tacito e (iii) concordato l'applicazione degli interessi convenzionali, oltre che inique, sono nulle in quanto non specificamente sottoscritte (cfr. contratto 2020, pag. 2, lett. c – doc. 2 ricorrente fascicolo monitorio);
- eccessiva onerosità della clausola penale: la clausola pattuita appare manifestamente eccessiva e, in ogni caso, pur avendo concordato una penale pari al 90% dell'importo contrattuale, il calcolo applicato è risultato maggiore, pari a circa il
150% del corrispettivo;
- omessa annotazione nel registro iva delle fatture n. 1102/2021 e 59/2022: le fatture di incasso degli importi delle penali non sono state regolarmente contabilizzate nei registri iva e non riportano neppure gli estremi dei mandati a cui si riferiscono, in violazione del principio di analiticità delle fatture (cfr. fatture – doc.
5-6 ricorrente fascicolo monitorio);
- errato calcolo degli interessi convenzionali: parte opposta ha calcolato gli interessi, comunque non dovuti, applicando la formula Capitale + Iva x Saggio x Tempo/100, in luogo della corretta formula Capitale x Saggio x Tempo/100;
- inidoneità delle fatture a provare l'asserito credito dell'opposta: in quanto documenti di formazione unilaterale, le fatture non sono idonee a dimostrare l'altrui credito, tanto più che non è chiaro se trattasi di documenti riferiti al primo ovvero al secondo contratto concluso inter partes.
pagina 5 di 15 Con comparsa di risposta depositata il 7.9.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree e domandando –
[...] previa concessione della provvisoria esecuzione – la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ribadita la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – quale foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta, nonché in cui la stessa deve eseguirsi, ovvero al domicilio del creditore – parte opposta ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni di controparte ravvisando che:
- come si desume dai documenti versati in atti, il sig. ha sottoscritto Parte_2
i contratti di mandato in proprio e in qualità di legale rappresentante di
[...]
Di conseguenza, egli è legittimato passivo dell'obbligazione dedotta Parte_1 in sede monitoria (cfr. contratti – doc.
1-2 ricorrente fascicolo monitorio);
- il calcolo della penale è stato rapportato al compenso pattuito col mandato del 2020, pertanto nessun pregio ha la circostanza per cui il mandato del 2020 dovrebbe considerarsi novativo di quello del 2018;
- le clausole relative alla penale e al rinnovo tacito sono state specificamente sottoscritte in entrambi i mandati stipulati, senza che sia ravvisabile alcuna vessatorietà;
- gli interessi moratori sono stati calcolati correttamente dall'opposta;
- ha regolarmente eseguito tutte le attività pattuite con la Controparte_1 controparte (cfr. doc. 11 parte opposta);
- le contabili di pagamento e l'avvenuto deposito del bilancio ad opera di altro professionista non dimostrano l'asserito inadempimento di Controparte_1 né escludono la doverosità della penale pattuita.
Alla prima udienza dell'8.9.2023 il G.I. ha invitato le parti a discutere in merito al rito applicabile e, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, ha accordato un termine all'opponente per prendere posizione sull'eventuale disconoscimento della sottoscrizione del sig. apposta ai doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio. Pt_2
Con ordinanza del 2.11.2023 il G.I. – ritenute infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente – ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa: “parte opponente verserà a parte opposta, a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio, l'importo di euro 3.500,00 oltre a euro 1.000,00 a titolo di concorso nelle spese legali”. All'udienza del 12.12.2023 la proposta conciliativa è stata accettata solo dall'opposta e, pertanto, il G.I. ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Con le memorie le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni e insistito per le rispettive conclusioni. Con provvedimento del 24.7.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni concedendo termine alle parti per depositare brevi note conclusionali e fogli di p.c.
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2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale Parte opponente ha, in primo luogo, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
LO in favore del Tribunale di Milano, ritenuto competente:
- ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del consumo, quale Tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio (Lissone, nel caso del sig. ); Pt_2
- ai sensi dell'art. 18 c.p.c., quale Tribunale del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza o domicilio;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, ultimo comma c.c., atteso che, per i crediti da compenso professionale, il luogo di esecuzione della prestazione andrebbe individuato nel domicilio del debitore.
Parte opposta ha ribadito la competenza del Tribunale adito quale forum destinatae solutionis.
L'eccezione è infondata e non merita, dunque, accoglimento per le seguenti ragioni. L'eccezione si qualifica innanzitutto come generica e ciò basterebbe a determinarne il rigetto (“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.” così Cass. civ. Sez. VI-2, ord.
n. 17311 del 3.7.2018).
In ogni caso, si osserva come nella fattispecie non trovi applicazione la disciplina del
Codice del consumo, dovendosi qualificare consumatore o utente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Nel caso di specie, a fronte di contratti di mandato sottoscritti tra due società, il sig. ha operato non già come consumatore, bensì in Pt_2 qualità di legale rappresentante di Parte_1
Peraltro, quand'anche trovasse applicazione il Codice del consumo, verrebbe radicata la competenza del Tribunale di Monza, nel cui circondario si trova il Comune di Lissone.
Ciò premesso, il presente procedimento è stato correttamente instaurato dinanzi all'ufficio giudiziario competente per territorio, atteso che, in relazione alla natura del diritto azionato
(diritto di credito), può farsi applicazione del foro facoltativo dettato dall'art. 20 c.p.c. Infatti, per le cause relative ai diritti di obbligazione, tale norma accorda all'attore la possibilità di scelta tra due fori alternativi e speciali, che si aggiungono al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. Trattasi di fori elettivamente concorrenti, liberamente opzionabili dall'attore senza obbligo di motivazione della scelta, rispetto ai quali il convenuto è tenuto ad adeguarsi.
In particolare, i criteri di collegamento indicati all'art. 20 cit. sono: (i) il luogo in cui è sorta l'obbligazione; (ii) il luogo in cui quest'ultima deve eseguirsi.
pagina 7 di 15 Quanto al primo dei summenzionati criteri, per le obbligazioni contrattuali la competenza territoriale è quella del luogo in cui il contratto è stato sottoscritto o si è perfezionato mediante il meccanismo della proposta-accettazione (cd. forum contractus).
Diversamente, il luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita può essere individuato dallo stesso contratto, oppure, in mancanza di accordo, facendo applicazione delle regole codicistiche e, nello specifico, dell'art. 1182 c.c.
Con particolare riferimento alle obbligazioni pecuniarie, la norma da applicare non è quella di cui all'ultimo comma della disposizione in parola (cfr. pag. 3 citazione), che individua il criterio residuale del domicilio del debitore, bensì quella espressa dal terzo comma dell'art. 1182 c.c., che individua il forum destinatae solutionis nel domicilio del creditore. Supporta in tal senso la più recente giurisprudenza di legittimità: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare […]” (cfr.
Cass. civ. Sez. VI-3, ord. n. 4792 del 23.2.2021).
Ebbene, nel caso di specie, il luogo di sottoscrizione del contratto e la sede legale della società opposta coincidono nel Comune di San GI AN, rientrante nel circondario del Tribunale adito.
Per le esposte ragioni, l'eccezione di incompetenza territoriale va, dunque, rigettata.
3. Sulla carenza di legittimazione passiva in capo al sig. Parte_2
Parte opponente ha eccepito altresì la carenza di legittimazione passiva del sig. , Pt_2 adducendo come questi non abbia mai sottoscritto alcun contratto con Controparte_1
con conseguente inesistenza del negozio giuridico.
[...]
Parte opposta ha eccepito la piena legittimazione passiva del sig. , che ha sottoscritto Pt_2 entrambi i contratti di mandato del 2018 e 2020, su cui si è fondata l'obbligazione dedotta in sede monitoria, sia in proprio, che in qualità di legale rappresentante di Parte_1
[...]
Per delibare in ordine all'eccezione, occorre richiamare la nozione e i principi relativi alla legittimazione a resistere in giudizio.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché
pagina 8 di 15 il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi
e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez.
L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La legittimazione ad agire/resistere, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2091 del
14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento, avendo parte opposta chiaramente prospettato di agire in giudizio nei confronti di e del suo rappresentante legale in relazione ai Parte_1 corrispettivi non saldati per la fornitura di servizi contabili, pattuita in esito alla sottoscrizione del legale rappresentante della controparte.
Tale allegazione fonda la legittimazione passiva del sig. a subire il giudizio Pt_2 promosso dall'opponente, fermo il successivo vaglio nel merito della domanda, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
4. Sulla parziale fondatezza del credito vantato da Controparte_1
Venendo ora al merito dell'opposizione, preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ.
Sez. I, sent. n. 4103 del 21.2.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito pagina 9 di 15 incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Com'è noto, qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ.
26.1.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.9.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.7.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.2.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.9.2013, n. 21678).
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata
(“l'allegazione concernente l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” cfr. Tribunale di Milano 8.4.2019 n. 3442). Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione (“Quanto all'onere di allegazione dell'inadempimento eccepito ex art. 1460 c.c., va precisato che, soprattutto con riguardo alle obbligazioni di facere, rimane a carico della parte che si assume insoddisfatta l'allegazione dello specifico profilo di esecuzione (mancata o inesatta) che ritenga di addebitare alla parte obbligata.”, così Tribunale di
Torino, sent. n. 838/2023 del 27.2.2023).
4.1. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie occorre rilevare che in sede monitoria ha domandato il pagamento di euro 5.215,63, così Controparte_1 ripartiti:
- euro 626,00 per omesso pagamento della nota proforma n. 321/2021;
- euro 3.294,00 a titolo di clausola penale, pari al 90% del valore del contratto;
- euro 1.295,63 per interessi convenzionali, calcolati dalla scadenza delle prestazioni dovute.
pagina 10 di 15 4.2. Rispetto alla nota proforma con cui l'opposta ha domandato il pagamento per attività di
“elaborazione dati”, l'opponente ha eccepito come tale prestazione non rientrasse nell'elenco delle attività pattuite nel contratto del 2020 e come, in ogni caso,
[...] non abbia reso alcuna prestazione in tal senso, in concreto mai svolta. Controparte_1
L'eccezione non è fondata e non può trovare accoglimento, con le precisazioni di seguito esposte.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'attività di elaborazione dati risultava puntualmente pattuita nel contratto 2020, quale atto prodromico alla redazione del bilancio
(“predisposizione bilancio di esercizio su dati forniti dalla mandante”). In tale contesto, dunque, l'elaborazione dei dati, benché non costituente un'autonoma obbligazione contrattuale, rientrava nelle attività delegate ad Controparte_1
L'eccezione sollevata da risulta così del tutto generica e dimostra Parte_1 come la società abbia eccepito la mancata esecuzione delle prestazioni solo dopo che la società convenuta ne abbia sollecitato il pagamento.
In ogni caso, anche a voler ritenere l'eccezione sufficientemente specifica, l'opposta a propria volta ha provato di aver fornito tale attività e di vantare il conseguente credito.
Com'è noto, infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che vuole valersene, per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 8126 del 28.04.2004).
Nondimeno, a fronte di un rapporto contrattuale non contestato, le stesse assumono rilievo, ben potendo “costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11736 del 15.05.2018).
Ebbene, nel caso di specie, non ha contestato le prestazioni dedotte, Parte_1 di cui non ha mai eccepito la non debenza prima del presente giudizio.
pagina 11 di 15 Inoltre, pur a fronte del recesso esercitato il 27.4.2021, il pagamento della nota proforma risulta dovuto, trattandosi di documento emesso anteriormente a tale data – e, nello specifico, il 21.04.2021 (cfr. doc. 4 ricorrente fascicolo monitorio) – a titolo di acconto sulle spese complessive.
4.3. Per quanto attiene al presunto difetto di legittimazione passiva in capo al sig. , Pt_2 da riqualificare (alla luce delle considerazioni sopra esposte) in eccezione di difetto di titolarità nel merito della posizione debitoria oggetto di causa, la stessa risulta infondata.
Infatti, parte opponente afferma che il sig. non avrebbe mai sottoscritto alcun Pt_2 contratto con Tuttavia, entrambi i mandati (doc. 1 e 2 fascicolo Controparte_1 monitorio) sono stati conferiti ad da Controparte_1 Parte_1 rappresentata da In proprio e nella sua qualità di Parte_2
Amministratore Unico o Presidente del C.d. A.”, né a tal fine parte opponente ha formalmente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione dei predetti contratti.
4.4. Quanto alla clausola penale, l'opponente ne ha eccepito la vessatorietà per mancata specifica sottoscrizione e ne ha chiesto la riduzione ad equità ad opera del Giudice.
Ebbene, com'è noto, la clausola penale rappresenta una forfettizzazione convenzionale e anticipata del risarcimento danni dovuto dal debitore in caso di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento. L'importo indicato nella penale deve ritenersi dovuto indipendentemente dalla prova del pregiudizio effettivamente patito, ma non può risolversi in una cifra irrisoria, né manifestamente eccessiva, atteso che la disciplina codicistica riconosce al Giudice un potere d'ufficio finalizzato a ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, tenuto conto dell'interesse del creditore. Nel caso di specie occorre avere riguardo al contratto efficace a far data dall'1.1.2020, rispetto al quale l'opponente ha comunicato il recesso con raccomandata del 27.4.2021, non contestata dall'opposta.
Ai sensi della lett. c) delle Condizioni pattuite inter partes (cfr. pag. 2, doc. 2 ricorrente fascicolo monitorio), “il presente mandato avrà durata fino al deposito del bilancio 2022 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta almeno 90 giorni prima della scadenza a mezzo raccomandata R.R.
In caso di interruzione del presente mandato senza regolare disdetta si riconosce un compenso pari al 90% dell'importo del mandato per il periodo fino al 2022 a titolo di risarcimento danno.
Tale importo avrà quale scadenza la data della lettera di disdetta o la data di interruzione del mandato comunicato da una delle due parti”.
Di conseguenza, nel rispetto dei criteri di interpretazione degli atti negoziali, a cui il giudicante deve attenersi, emerge per tabulas come la penale sia stata pattuita tra le parti esclusivamente per l'ipotesi di disdetta non regolare, ossia non comunicata con raccomandata A/R nel rispetto delle tempistiche indicate. Tali circostanze non ricorrono nel caso concreto, ove ha inoltrato formale disdetta scritta in data Parte_1
pagina 12 di 15 27.4.2021, con grande anticipo rispetto al termine contrattuale di 90 giorni prima della scadenza del deposito del bilancio 2022, ossia il 30.4.2023.
Peraltro, nelle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 la stessa ha formulato capitoli di prova che – seppur non ammessi – erano Controparte_1 volti a dimostrare come la clausola penale fosse stata concordemente pattuita “solo a titolo di risarcimento del danno in caso di interruzione del mandato senza regolare disdetta nei termini stabiliti” (cfr. pag. 2).
Non si rileva, dunque, alcun vizio nelle modalità e tempistiche di esercizio del recesso, tali da legittimare il diritto dell'opposta ad ottenere l'importo della penale. Risulta, così, superflua qualsiasi ulteriore considerazione in relazione all'eccessiva onerosità dell'importo pattuito, che in ogni caso non risulta dovuto.
Né è possibile escludere che le parti abbiano rinunciato alla facoltà di recesso. Com'è noto, nei contratti di prestazione d'opera professionale, il cliente può recedere ad nutum, come previsto a suo favore dall'art. 2237, comma 1 c.c., anche in presenza di un termine finale;
l'apposizione del suddetto termine, infatti, non esclude automaticamente la facoltà di recesso, ma vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 25668 del 15.10.2018; in termini,
Cass. civ. Sez. L, sent. n. 5775 dell'11.6.1999).
La presenza di un termine, quindi, elimina la facoltà di recesso solo qualora si dimostri che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, fosse nel senso di escludere appunto la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. Tale circostanza, tuttavia, non emerge nel caso di specie e, dunque, il recesso esercitato è da intendersi pienamente legittimo.
Conseguentemente l'importo azionato a titolo di clausola penale (pari a euro 3.294,00) risulta non dovuto da parte opponente.
4.5. Quanto agli interessi convenzionali, infine, l'opponente ha eccepito la vessatorietà della clausola che li contiene, in quanto non specificamente sottoscritta, e, in ogni caso,
l'errato calcolo degli importi, avendo controparte applicato la formula Capitale + Iva x
Saggio x Tempo/100, in luogo della corretta formula Capitale x Saggio x Tempo/100.
L'eccezione risulta infondata in quanto genericamente formulata: l'opponente non ha motivato per quali ragioni la predetta clausola sarebbe vessatoria né ha indicato in modo specifico l'importo di interessi in concreto dovuto, applicando la formula ritenuta corretta.
Pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 1.921,63
(pari alla sommatoria tra l'importo di euro 626,00 per omesso pagamento della nota proforma n. 321/2021, ed euro 1.295,63 per interessi convenzionali), oltre interessi dal dovuto al saldo.
5. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite – liquidate in base al decisum alla luce dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte pagina 13 di 15 opponente per metà e compensate tra le parti per la restante metà, tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione. Infatti, secondo l'arresto reso dalla Cassazione Civ. a
Sezioni Unite, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022: “l'accoglimento della domanda in un unico capo, pur se in misura molto ridotta, comporta la condanna della controparte alle spese del giudizio. La compensazione delle spese è invece disposta in caso di soccombenza reciproca che si configura col parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi,
o in caso di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo, dalle stesse parti.”
Per quanto attiene alle spese del giudizio monitorio ritiene questo Giudice di condannare parte opponente al pagamento della metà delle stesse, già liquidate in sede monitoria.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017, in termini, Cass. n. 11606/2018 e n.
14764/2007). Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito. Pertanto, nel caso di specie tutti gli opponenti devono essere condannati al pagamento della metà delle spese legali riguardanti la fase monitoria, in ragione della loro parziale soccombenza.
Il parziale accoglimento dell'opposizione determina il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c. formulata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2023, emesso il 12.01.2023 dal Tribunale di LO, e condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare ad la somma di euro 1.921,63,
[...] Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) condanna altresì parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta metà le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida complessivamente in euro 2.552,00 e pertanto euro 1.276,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa la restante metà tra le parti;
pagina 14 di 15 3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta metà delle spese della fase monitoria, già liquidate nella somma di euro 526,00, di cui euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA.
Così deciso in LO, il 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
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