CASS
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2025, n. 26707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26707 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16952/2019 R.G. proposto da: CANNONE TEODORO SRL, rappresentata e difesa dall’avv.to NZ FA unitamente all'avvocato FRANCO FANUZZI;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente LIQUIDAZIONE CTU Dott. PATRIZIA PAPA Consigliere Dott. RICCARDO GUIDA Consigliere Ud. 22/05/2025 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 26707 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 03/10/2025 Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 2 Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1629/2012 depositata il 26/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. ALDO CENNICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del solo ricorso incidentale. uditi gli avvocati EMMANUEL TOSI DEL PIANO per la ricorrente e IO TI per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex artt. 15 d. lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 la SR CA Teodoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brindisi - commissione per l’alienazione dei veicoli 1.311/2004 D.M. G.G. Del 26/9/2005 - in data 12/6/2012, con cui veniva rigettata la richiesta di pagamento posta in essere in data 21/5/2012 da essa CA SR per l'attività di custode. Premessa l'attività di custode giudiziario, espletata nell'ambito di vari procedimenti penali, tutti indicati nella documentazione allegata all’istanza, la ricorrente aveva richiesto al Tribunale il pagamento delle spese maturate per tale attività, indicando tutti i dati relativi: ai veicoli custoditi;
all’autorità che aveva provveduto all'affidamento in custodia;
alla data dei sequestro;
alla data delia demolizione;
al totale dei giorni di custodia ed al dettaglio delle spese comprensive della voce "trasporto" e "custodia". In particolare aveva precisato che : - con richiesta del 18/10/2005 il Tribunale - cancelleria corpi di reato - aveva invitato essa SR a Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 3 compilare l'elenco delle autovetture presenti nella sede e oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini della rottamazione;
con comunicazione dell'11/4/2006 essa SR aveva trasmesso gli elenchi e con provvedimenti del 2/7/20076 e del 2/10/2007 la commissione per l'alienazione dci veicoli aveva predisposto gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni custode, individuando prima quelli destinati alla rottamazione e inserendoli nel prospetto approvato da essa SR, che quindi aveva provveduto alla demolizione dei veicoli interessati;
poi la CA SR aveva rivolto alla commissione varie richieste di pagamento per la custodia dei veicoli, rimaste senza esito, e con istanza del 21/5/2012 aveva formulato nuovamente richiesta di pagamento, richiamandosi agli elenchi predisposti dalla commissione, ma la stessa era stata rigettata perché il credito era prescritto. Tanto premesso la ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per il maturarsi della prescrizione e l’interruzione dei relativi termini, e chiedeva che fosse accertato il suo diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 723.315,36, oltre interessi, o dell'altra somma a determinarsi, con vittoria di spese. 2. Il Tribunale, disposta CTU, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel senso del pagamento, a carico delle parti resistenti, della somma di € 335.000,00 (derivante dalla media tra le due somme calcolate dal CTU, e più esattamente la somma di €.265.383,00, maggiorata di €. 70.000,00, derivanti dalla differenza tra le somme di cui al prospetto allegato al detto verbale di udienza): proposta che veniva accettata dalla SR CA (v. verbale di udienza dell’8/5/2017) Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 4 ma che, nonostante vari rinvii, anche per una definizione più esatta della stessa proposta, non veniva accettata dalle parti resistenti. 3. Il giudice di primo grado, pertanto, sulla base dell’approfondita istruttoria, accoglieva in parte la domanda di pagamento dichiarando prescritti tutti i compensi per i quali erano inutilmente decorsi dieci anni ex art.2945 e segg. c.c. senza che nelle more fosse stato richiesto il compenso, o comunque senza che fosse stato posto in essere un atto interruttivo. In proposito, il Tribunale si rifaceva alle risultanze della consulenza tecnica ed ai calcoli ivi svolti frutto di un ragionamento approfondito e completo, operato per ogni singolo veicolo, a decorrere dalla data di inizio della custodia giudiziale, coincidente con la data di affidamento del veicolo al custode, e fino alla data finale, coincidente con la data di notifica del provvedimento di alienazione, come da prospetto riportato e tenendo conto dei giorni di custodia del veicolo, dell'importo del compenso determinato ai sensi del D.M. 265/2006 e con l'indicazione di quelli per i quali non era stato rinvenuto alcun atto interruttivo o richiesta di compenso, e con l'ulteriore puntualizzazione, in questa seconda ipotesi, delle modalità di invio di detta richiesta, e se cioè pervenuta con semplice lettera oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, considerando come effettivamente pervenute e, quindi, complete di tutti gli elementi idonei ad interrompere il termine prescrizionale, solo queste ultime. Oltre all’esclusione delle richieste relative a veicoli per i quali era maturato il termine prescrizionale andavano altresì esclusi dal computo i veicoli per i quali il provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia aveva avuto natura amministrativa, nonché Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 5 quelli per i quali, a fronte di una richiesta di pagamento di compensi di custodia giudiziale, fosse già intervenuto un provvedimento di rigetto da parte del Tribunale. Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, andava riconosciuto alla SR CA, a titolo di spettanze quale custode giudiziario dei veicoli specificamente indicati nei prospetti di cui alla CTU e al netto di tutte le esclusioni evidenziate, la somma complessiva di € 200.730,22, oltre interessi al saggio legale su detta somma, a partire dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo, ma con esclusione della rivalutazione, peraltro tardivamente richiesta, trattandosi di debito di valuta e non di valore. 4. La CA SR ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 5. Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e Finanze hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. 6. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e per l’assorbimento di quello principale. 7. La ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il collegio ritiene di dover esaminare in via preliminare il primo motivo del ricorso incidentale in quanto lo stesso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del ricorso principale. 1.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Omessa pronuncia sull’eccezione formulata dall’amministrazione Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 6 sul difetto di legittimazione passiva (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.). I ministeri ricorrenti nelle note conclusive del giudizio di merito avevano evidenziato che la disciplina dei beni soggetti a sequestro amministrativo e quella dei beni sottoposti a sequestro penale sono differenti differenziano e che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell'ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero, e tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso. Di conseguenza, con riferimento alle spese relative a beni derivanti da sequestro penale, esse non possono essere poste a carico dell'Amministrazione, che difetta sul punto di legittimazione passiva e, in ogni caso, è necessaria la partecipazione al procedimento di tutte le parti necessarie, tra cui il pubblico ministero e gli altri soggetti processuali. Pertanto, poiché nel caso di specie l'atto introduttivo del giudizio non è stato notificato a nessuno dei soggetti obbligati al pagamento il procedimento è nullo così come la relativa decisione. Ciò precisato, i Ministeri ricorrenti osservano come l'ordinanza impugnata non tenga in alcun conto l’eccezione sollevata di difetto di legittimazione passiva. 1.2 Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale con assorbimento del ricorso principale. Egli ha evidenziato che si tratta di un giudizio di opposizione avverso il decreto del Tribunale di Brindisi, Commissione per l'alienazione dei veicoli ex l. n. 311 del 2004, che aveva rigettato la richiesta Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 7 avanzata dalla ricorrente per il pagamento delle somme maturate a seguito dell'espletamento dell'attività di custodia giudiziaria dei veicoli sequestrati nel corso di diversi procedimenti penali. In sede di opposizione, il Tribunale, in parziale accoglimento della stessa, ha condannato il Ministero dell'Economia e quello della Giustizia al pagamento della somma di € 200.730,22, oltre accessori. Secondo il P.G. la censura proposta dall’amministrazione è fondata, venendo in rilievo un diritto soggettivo patrimoniale anticipato dallo Stato per il quale è previsto, però, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali il recupero nei confronti dell'imputato, e ciò sia nei casi di assoluzione che in quelli di non doversi procedere così come in quelli di condanna ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 691 e ss. c.p.p. e 181, 199 e 200 disp. att. c.p.p., artt. 340, 542 c.p.p.), anche quest'ultimo deve essere ritenuto parte necessaria del procedimento, ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002, di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice nel procedimento penale (Cass. n. 13784 del 2022, n. 10742 del 2019, n. 28711 del 2013 e n. 24786 del 2010). 1.3 Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. Il Collegio concorda con le conclusioni del P.G. circa la violazione del contraddittorio in relazione ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Deve premettersi che la richiesta della società ricorrente riguardava un cospicuo numero di veicoli affidati in custodia a seguito di provvedimenti di sequestro giudiziale. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso dal computo dei veicoli per i quali va riconosciuto il compenso di custodia quelli per i quali il Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 8 provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia avrebbe avuto natura amministrativa. Gli stessi ricorrenti principali con il quinto motivo si lamentano del fatto che tutti i veicoli oggetto della richiesta di compenso per la custodia erano oggetto di sequestro giudiziario con affidamento in custodia giudiziale alla società ricorrente. Pertanto, nel caso di specie il giudizio verte sulla richiesta di indennità per i veicoli sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali. Orbene con riferimento a tale categoria di beni in custodia è fondata l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario. La normativa contenuta nell'art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311 del 2004, ha modificato la disciplina in materia di compenso da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati dall'autorità giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni (connesse alla vetustà dei veicoli e al tempo di giacenza), l'alienazione "forzosa" dei veicoli giacenti presso il custode, anche se non confiscati, e la corresponsione al custode di un importo complessivo forfetario, che originariamente era determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318 del citato art. 1, espressamente «in deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». Quest’ultima norma è stata poi dichiarata incostituzionale limitatamente alla sua portata retroattiva con la sentenza n. 267 del 2017 della Corte Costituzionale. La restante parte dei commi da 312 a 320, dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 è rimasta in vigore. La ratio dell'intervento legislativo risiedeva nell'esigenza di risolvere il problema della Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 9 lunga giacenza dei veicoli sequestrati (confiscati o non) presso i custodi, con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo più da rottamare o comunque di irrisorio valore, e produzione di costi esorbitanti per l'Amministrazione, tenuta a remunerare l'attività di custodie inutilmente protratte. A questo scopo, l'art. 1, comma 312 prevedeva che : «I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni: a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002; d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro». Ciò premesso, deve richiamarsi il seguente principio cui il Collegio intende dare continuità: Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo". (Cass. Sez. 6, 02/05/2022, n. 13784, Rv. 664914 - 01). D’altra parte al fine di individuare i soggetti obbligati al pagamento e, dunque, la legittimazione passiva con altra pronuncia questa Corte ha anche precisato che: In tema di recupero delle spese di conservazione e custodia di beni sottoposti a sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, sicché le relative spese sono a carico dell'avente diritto alla restituzione. Ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, infatti, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, in quanto la funzione di tale adempimento, introdotto dall'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002 (anche nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla l. n. 168 del 2005), è solo quella di consentire al custode di attivarsi efficacemente nei confronti dell'avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. (Cass. Sez. 2, 24/06/2019, n. 16850, Rv. 654552 - 01) nello stesso senso deve richiamarsi anche altra precedente Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 11 pronuncia secondo cui: In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, così che la relativa indennità è dovuta dal soggetto indicato nel summenzionato provvedimento che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. Inoltre, ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, poiché tanto l'abrogato art. 84, comma 2, disp. att. c.p.p., applicabile "ratione temporis" nella specie, quanto il successivo art. 150, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 collegano l'estinzione dell'obbligo di anticipazione dell'erario alla comunicazione di tale provvedimento al solo avente diritto (Sez. 2, Sent. n. 22362 del 13/09/2018, Rv. 650321 - 02). Nel caso in esame, dunque, dovevano essere convenuti in giudizio il Pubblico ministero e gli originari aventi diritto alla restituzione che sono coloro che rispondono della custodia quantomeno per la fase successiva al provvedimento di restituzione e, in ogni caso, del pagamento delle spese processuali, comprensive di quelle di custodia qualora al sequestro del veicolo segua una condanna penale. Nella specie, a pag. 7 della sentenza impugnata si legge che nell’ultima relazione di chiarimenti, il CTU ha svolto un incarico ancora più analitico del precedente, controllando, veicolo per veicolo, tutte le date di inizio custodia e fine custodia, ai fini del computo esatto del termine prescrizionale. Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 12 La Corte d’Appello avrebbe dovuto, pertanto, tenere conto dei provvedimenti di fine custodia nel senso sopra indicato non solo al fine della prescrizione del diritto all’indennità ma prima ancora alla verifica del soggetto legittimato passivo dopo la sua regolare citazione in giudizio. 2. L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale che per esigenze di sintesi si riportano solo nella rubrica formulata dalla parte ricorrente. 2.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 2938 e 2697 c.c.; degli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. nonché dell'art.15 d.lgs. n.150/11, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 2944 e 2945 codice civile, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2.3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d. lgs. N.150/2011 in relazione all'art. 170, comma 3, del d.lgs. n. 115/2002, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento. 2.4 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.p.r. n. 115/2002, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 13 2.5 Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 168, comma 2, d.p.r. 115/2002, degli artt. 24 e 111 cost., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione. 2.6 Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2.7 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 codice civile, art. 111, comma 6, Cost. ed art. 132 c.p.c., comma 4 e 5, con riferimento all'art. 111, comma 6, della Costituzione, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 3. La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti tutti i motivi del ricorso principale, dichiara la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, assorbiti tutti i motivi del ricorso principale, dichiara la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato e rinvia, al Tribunale di Brindisi in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 maggio 2025. Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 14 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC AR MI HI
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente LIQUIDAZIONE CTU Dott. PATRIZIA PAPA Consigliere Dott. RICCARDO GUIDA Consigliere Ud. 22/05/2025 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 26707 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 03/10/2025 Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 2 Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1629/2012 depositata il 26/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. ALDO CENNICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del solo ricorso incidentale. uditi gli avvocati EMMANUEL TOSI DEL PIANO per la ricorrente e IO TI per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex artt. 15 d. lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 la SR CA Teodoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brindisi - commissione per l’alienazione dei veicoli 1.311/2004 D.M. G.G. Del 26/9/2005 - in data 12/6/2012, con cui veniva rigettata la richiesta di pagamento posta in essere in data 21/5/2012 da essa CA SR per l'attività di custode. Premessa l'attività di custode giudiziario, espletata nell'ambito di vari procedimenti penali, tutti indicati nella documentazione allegata all’istanza, la ricorrente aveva richiesto al Tribunale il pagamento delle spese maturate per tale attività, indicando tutti i dati relativi: ai veicoli custoditi;
all’autorità che aveva provveduto all'affidamento in custodia;
alla data dei sequestro;
alla data delia demolizione;
al totale dei giorni di custodia ed al dettaglio delle spese comprensive della voce "trasporto" e "custodia". In particolare aveva precisato che : - con richiesta del 18/10/2005 il Tribunale - cancelleria corpi di reato - aveva invitato essa SR a Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 3 compilare l'elenco delle autovetture presenti nella sede e oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini della rottamazione;
con comunicazione dell'11/4/2006 essa SR aveva trasmesso gli elenchi e con provvedimenti del 2/7/20076 e del 2/10/2007 la commissione per l'alienazione dci veicoli aveva predisposto gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni custode, individuando prima quelli destinati alla rottamazione e inserendoli nel prospetto approvato da essa SR, che quindi aveva provveduto alla demolizione dei veicoli interessati;
poi la CA SR aveva rivolto alla commissione varie richieste di pagamento per la custodia dei veicoli, rimaste senza esito, e con istanza del 21/5/2012 aveva formulato nuovamente richiesta di pagamento, richiamandosi agli elenchi predisposti dalla commissione, ma la stessa era stata rigettata perché il credito era prescritto. Tanto premesso la ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per il maturarsi della prescrizione e l’interruzione dei relativi termini, e chiedeva che fosse accertato il suo diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 723.315,36, oltre interessi, o dell'altra somma a determinarsi, con vittoria di spese. 2. Il Tribunale, disposta CTU, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel senso del pagamento, a carico delle parti resistenti, della somma di € 335.000,00 (derivante dalla media tra le due somme calcolate dal CTU, e più esattamente la somma di €.265.383,00, maggiorata di €. 70.000,00, derivanti dalla differenza tra le somme di cui al prospetto allegato al detto verbale di udienza): proposta che veniva accettata dalla SR CA (v. verbale di udienza dell’8/5/2017) Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 4 ma che, nonostante vari rinvii, anche per una definizione più esatta della stessa proposta, non veniva accettata dalle parti resistenti. 3. Il giudice di primo grado, pertanto, sulla base dell’approfondita istruttoria, accoglieva in parte la domanda di pagamento dichiarando prescritti tutti i compensi per i quali erano inutilmente decorsi dieci anni ex art.2945 e segg. c.c. senza che nelle more fosse stato richiesto il compenso, o comunque senza che fosse stato posto in essere un atto interruttivo. In proposito, il Tribunale si rifaceva alle risultanze della consulenza tecnica ed ai calcoli ivi svolti frutto di un ragionamento approfondito e completo, operato per ogni singolo veicolo, a decorrere dalla data di inizio della custodia giudiziale, coincidente con la data di affidamento del veicolo al custode, e fino alla data finale, coincidente con la data di notifica del provvedimento di alienazione, come da prospetto riportato e tenendo conto dei giorni di custodia del veicolo, dell'importo del compenso determinato ai sensi del D.M. 265/2006 e con l'indicazione di quelli per i quali non era stato rinvenuto alcun atto interruttivo o richiesta di compenso, e con l'ulteriore puntualizzazione, in questa seconda ipotesi, delle modalità di invio di detta richiesta, e se cioè pervenuta con semplice lettera oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, considerando come effettivamente pervenute e, quindi, complete di tutti gli elementi idonei ad interrompere il termine prescrizionale, solo queste ultime. Oltre all’esclusione delle richieste relative a veicoli per i quali era maturato il termine prescrizionale andavano altresì esclusi dal computo i veicoli per i quali il provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia aveva avuto natura amministrativa, nonché Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 5 quelli per i quali, a fronte di una richiesta di pagamento di compensi di custodia giudiziale, fosse già intervenuto un provvedimento di rigetto da parte del Tribunale. Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, andava riconosciuto alla SR CA, a titolo di spettanze quale custode giudiziario dei veicoli specificamente indicati nei prospetti di cui alla CTU e al netto di tutte le esclusioni evidenziate, la somma complessiva di € 200.730,22, oltre interessi al saggio legale su detta somma, a partire dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo, ma con esclusione della rivalutazione, peraltro tardivamente richiesta, trattandosi di debito di valuta e non di valore. 4. La CA SR ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 5. Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e Finanze hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. 6. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e per l’assorbimento di quello principale. 7. La ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il collegio ritiene di dover esaminare in via preliminare il primo motivo del ricorso incidentale in quanto lo stesso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del ricorso principale. 1.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Omessa pronuncia sull’eccezione formulata dall’amministrazione Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 6 sul difetto di legittimazione passiva (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.). I ministeri ricorrenti nelle note conclusive del giudizio di merito avevano evidenziato che la disciplina dei beni soggetti a sequestro amministrativo e quella dei beni sottoposti a sequestro penale sono differenti differenziano e che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell'ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero, e tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso. Di conseguenza, con riferimento alle spese relative a beni derivanti da sequestro penale, esse non possono essere poste a carico dell'Amministrazione, che difetta sul punto di legittimazione passiva e, in ogni caso, è necessaria la partecipazione al procedimento di tutte le parti necessarie, tra cui il pubblico ministero e gli altri soggetti processuali. Pertanto, poiché nel caso di specie l'atto introduttivo del giudizio non è stato notificato a nessuno dei soggetti obbligati al pagamento il procedimento è nullo così come la relativa decisione. Ciò precisato, i Ministeri ricorrenti osservano come l'ordinanza impugnata non tenga in alcun conto l’eccezione sollevata di difetto di legittimazione passiva. 1.2 Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale con assorbimento del ricorso principale. Egli ha evidenziato che si tratta di un giudizio di opposizione avverso il decreto del Tribunale di Brindisi, Commissione per l'alienazione dei veicoli ex l. n. 311 del 2004, che aveva rigettato la richiesta Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 7 avanzata dalla ricorrente per il pagamento delle somme maturate a seguito dell'espletamento dell'attività di custodia giudiziaria dei veicoli sequestrati nel corso di diversi procedimenti penali. In sede di opposizione, il Tribunale, in parziale accoglimento della stessa, ha condannato il Ministero dell'Economia e quello della Giustizia al pagamento della somma di € 200.730,22, oltre accessori. Secondo il P.G. la censura proposta dall’amministrazione è fondata, venendo in rilievo un diritto soggettivo patrimoniale anticipato dallo Stato per il quale è previsto, però, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali il recupero nei confronti dell'imputato, e ciò sia nei casi di assoluzione che in quelli di non doversi procedere così come in quelli di condanna ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 691 e ss. c.p.p. e 181, 199 e 200 disp. att. c.p.p., artt. 340, 542 c.p.p.), anche quest'ultimo deve essere ritenuto parte necessaria del procedimento, ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002, di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice nel procedimento penale (Cass. n. 13784 del 2022, n. 10742 del 2019, n. 28711 del 2013 e n. 24786 del 2010). 1.3 Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. Il Collegio concorda con le conclusioni del P.G. circa la violazione del contraddittorio in relazione ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Deve premettersi che la richiesta della società ricorrente riguardava un cospicuo numero di veicoli affidati in custodia a seguito di provvedimenti di sequestro giudiziale. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso dal computo dei veicoli per i quali va riconosciuto il compenso di custodia quelli per i quali il Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 8 provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia avrebbe avuto natura amministrativa. Gli stessi ricorrenti principali con il quinto motivo si lamentano del fatto che tutti i veicoli oggetto della richiesta di compenso per la custodia erano oggetto di sequestro giudiziario con affidamento in custodia giudiziale alla società ricorrente. Pertanto, nel caso di specie il giudizio verte sulla richiesta di indennità per i veicoli sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali. Orbene con riferimento a tale categoria di beni in custodia è fondata l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario. La normativa contenuta nell'art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311 del 2004, ha modificato la disciplina in materia di compenso da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati dall'autorità giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni (connesse alla vetustà dei veicoli e al tempo di giacenza), l'alienazione "forzosa" dei veicoli giacenti presso il custode, anche se non confiscati, e la corresponsione al custode di un importo complessivo forfetario, che originariamente era determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318 del citato art. 1, espressamente «in deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». Quest’ultima norma è stata poi dichiarata incostituzionale limitatamente alla sua portata retroattiva con la sentenza n. 267 del 2017 della Corte Costituzionale. La restante parte dei commi da 312 a 320, dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 è rimasta in vigore. La ratio dell'intervento legislativo risiedeva nell'esigenza di risolvere il problema della Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 9 lunga giacenza dei veicoli sequestrati (confiscati o non) presso i custodi, con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo più da rottamare o comunque di irrisorio valore, e produzione di costi esorbitanti per l'Amministrazione, tenuta a remunerare l'attività di custodie inutilmente protratte. A questo scopo, l'art. 1, comma 312 prevedeva che : «I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni: a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002; d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro». Ciò premesso, deve richiamarsi il seguente principio cui il Collegio intende dare continuità: Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo". (Cass. Sez. 6, 02/05/2022, n. 13784, Rv. 664914 - 01). D’altra parte al fine di individuare i soggetti obbligati al pagamento e, dunque, la legittimazione passiva con altra pronuncia questa Corte ha anche precisato che: In tema di recupero delle spese di conservazione e custodia di beni sottoposti a sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, sicché le relative spese sono a carico dell'avente diritto alla restituzione. Ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, infatti, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, in quanto la funzione di tale adempimento, introdotto dall'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002 (anche nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla l. n. 168 del 2005), è solo quella di consentire al custode di attivarsi efficacemente nei confronti dell'avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. (Cass. Sez. 2, 24/06/2019, n. 16850, Rv. 654552 - 01) nello stesso senso deve richiamarsi anche altra precedente Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 11 pronuncia secondo cui: In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, così che la relativa indennità è dovuta dal soggetto indicato nel summenzionato provvedimento che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene. Inoltre, ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, poiché tanto l'abrogato art. 84, comma 2, disp. att. c.p.p., applicabile "ratione temporis" nella specie, quanto il successivo art. 150, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 collegano l'estinzione dell'obbligo di anticipazione dell'erario alla comunicazione di tale provvedimento al solo avente diritto (Sez. 2, Sent. n. 22362 del 13/09/2018, Rv. 650321 - 02). Nel caso in esame, dunque, dovevano essere convenuti in giudizio il Pubblico ministero e gli originari aventi diritto alla restituzione che sono coloro che rispondono della custodia quantomeno per la fase successiva al provvedimento di restituzione e, in ogni caso, del pagamento delle spese processuali, comprensive di quelle di custodia qualora al sequestro del veicolo segua una condanna penale. Nella specie, a pag. 7 della sentenza impugnata si legge che nell’ultima relazione di chiarimenti, il CTU ha svolto un incarico ancora più analitico del precedente, controllando, veicolo per veicolo, tutte le date di inizio custodia e fine custodia, ai fini del computo esatto del termine prescrizionale. Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 12 La Corte d’Appello avrebbe dovuto, pertanto, tenere conto dei provvedimenti di fine custodia nel senso sopra indicato non solo al fine della prescrizione del diritto all’indennità ma prima ancora alla verifica del soggetto legittimato passivo dopo la sua regolare citazione in giudizio. 2. L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale che per esigenze di sintesi si riportano solo nella rubrica formulata dalla parte ricorrente. 2.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 2938 e 2697 c.c.; degli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. nonché dell'art.15 d.lgs. n.150/11, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 2944 e 2945 codice civile, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2.3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d. lgs. N.150/2011 in relazione all'art. 170, comma 3, del d.lgs. n. 115/2002, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento. 2.4 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.p.r. n. 115/2002, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 13 2.5 Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 168, comma 2, d.p.r. 115/2002, degli artt. 24 e 111 cost., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione. 2.6 Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2.7 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 codice civile, art. 111, comma 6, Cost. ed art. 132 c.p.c., comma 4 e 5, con riferimento all'art. 111, comma 6, della Costituzione, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 3. La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti tutti i motivi del ricorso principale, dichiara la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, assorbiti tutti i motivi del ricorso principale, dichiara la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato e rinvia, al Tribunale di Brindisi in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 maggio 2025. Ric. 2019 n.16952 sez. S2 - ud. 22/05/2025 14 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC AR MI HI