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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NI TI Presidente
SS NE Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2855/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA AMERIGO Parte_1 C.F._1
VESPUCCI N.23 47841 CATTOLICA presso lo studio dell'avv. STACCOLI LOREDANA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TONTI MARCO
( ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
rappresentata dalla procuratrice (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in VIA N. SAURO, 26 40121 BOLOGNA presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. BITELLI FEDERICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BITELLI BARBARA ) C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 7 Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 3888/2023 in quanto emessa in violazione del D. Lgs n. 28/2010 e successive modifiche stante il mancato esperimento nel giudizio di primo grado del tentativo obbligatorio di mediazione;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti della Sig.ra
e, per gli effetti, rigettare la domanda svolta nei suoi confronti e revocare e/o dichiarare Parte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il saldo esatto del rapporto debitorio nei confronti della convenuta opposta in considerazione della invalidità delle condizioni pattizie applicate a titolo di interessi convenzionali moratori, limitando la condanna dell'attrice opponente nella misura ritenuta equa e di giustizia;
revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, dichiarare infondato l'appello proposto nei confronti di
e di avverso la sentenza n.3888/2023, resa dal Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Milano in data 10-12/05/2023 nell'ambito del giudizio n. 820/2022 RG e, conseguentemente, respingere le domande della parte appellante.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3888/23, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da contro che aveva agito monitoriamente per ottenere Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 il pagamento di euro 17.025,29 a titolo di canoni di leasing dovuti da società Parte_2 nell'interesse della quale aveva prestato fideiussione. Parte_1
Il Tribunale, per quanto ancora rileva, aveva ritenuto inapplicabile, per effetto della deroga pattizia contenuta nelle condizioni generali di fideiussione (che la garante aveva confessoriamente dichiarato di aver ricevuto), la previsione di cui all'art. 1957 c.c.: secondo il Tribunale, pertanto, la fideiussione non poteva considerarsi estinta per le pretese mancate iniziative della creditrice verso i debitori nel termine previsto dall'art. 1957 c.c.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due motivi. Parte_1
ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Si è, invece, costituita cessionaria del credito, già intervenuta in primo grado ex art. Controparte_2
111 c.p.c., ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Nel merito dei motivi di appello va osservato quanto segue.
Primo motivo
VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTITA NELL'AVER OMESSO DI PRONUNCIA RSI IN SENTENZA
SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILTA' DELLA DOMANDA
L'appellante fa rilevare che il Tribunale ha omesso di riportare nell'epigrafe della sentenza l'eccezione di improcedibilità, espressamente richiamata da essa opponente in sede di precisazione delle conclusioni, e non si è pronunciato su tale eccezione.
Nel merito, secondo l'appellante, posto che la fideiussione oggetto di causa è stata prestata in favore di una Banca, “anche se la fideiussione non è un contratto bancario, essa rappresenta una garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale, e sarebbe sperequato applicare una diversa regola processuale ai due rapporti” (testualmente in atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
Va rilevato, preliminarmente, che seppure il Tribunale non ha riportato nelle conclusioni trascritte in sentenza l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione (eccezione che l'odierna appellante aveva ribadito nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.2.2023) e non pagina 3 di 7 si è pronunciato espressamente in sentenza su tale eccezione, purtuttavia il primo giudice aveva già indicato in corso di giudizio i motivi per i quali riteneva inapplicabile la mediazione obbligatoria alla presente controversia (v. ordinanza a verbale del 20.12.2022 “…rilevato altresì che il titolo posto a fondamento della domanda monitoria è un contratto di fideiussione, che non rientra tra i contratti bancari o finanziari rispetto ai quali è prescritto dall'art. 5 d.l.gs. 28/2010 di dare corso a procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda”).
In ogni caso, ad avviso della Corte, la lamentata omissione non determina la nullità della sentenza, posto che l'eccezione, sulla quale, attesa l'omessa pronuncia del primo giudice, deve pronunciarsi il giudice d'appello, risulta infondata.
Le norme sulla mediazione obbligatoria, ponendo vincoli all'esercizio delle azioni giudiziali, devono essere interpretate restrittivamente e, pertanto, risulta preferibile l'interpretazione che esclude l'applicabilità di tali norme alle controversie in materia di fideiussione, anche se la fideiussione è prestata in favore di una Banca [v. Cass. 31209/22 “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs.
n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico”].
Secondo motivo
VIZIO DI MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI E' STATA RITENUTA SUFFICIENTE AI FINI
DELLA PROVA DELLA CONSEGNA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO LA
DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA LETTERA DI FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA/ OMESSA
VALUTAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI DECISIVI AI FINI DEL GIUDIZIO/ VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2732, 2733, 2735 C.C. E DELL'ART. 2722 C.C.
Secondo l'appellante la decisione del Tribunale, di attribuire efficacia di confessione stragiudiziale alla dichiarazione (contenuta nell'atto fideiussorio sottoscritto dalla garante), di aver ricevuto le condizioni generali della fideiussione (contenenti la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), sarebbe erronea per le seguenti testuali ragioni.
pagina 4 di 7 Il giudice avrebbe “omesso di valutare due circostanze documentali decisive ai fine del giudizio, in quanto idonee di per sé a screditare la portata della dichiarazione contenuta nella “lettera di fideiussione”. Nel contratto di fideiussione, prima della dichiarazione asseritamente confessoria, è riportata la seguente precisazione: “La presente fideiussione è regolata altresì dalle Condizioni
Generali di fideiussione, riportate in allegato, che costituiscono parte integrante di questo atto (SI
BADI BENE: PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO!) Questa dichiarazione, unitamente all'autenticazione presente in calce al contratto, attribuita con timbro postale del 08.02.2010 volto a conferire al contratto data certa, ove si legge “documento unico formato da n. pagine 2”, costituisce piena prova del fatto che nel documento negoziale non fossero affatto allegate, a far parte integrante le menzionate condizioni generali di contratto! (cfr. doc. 1 e doc. 7 fascicolo controparte). Va da sé, dunque, che il fac simile delle condizioni generali di fideiussione prodotto dalla controparte, che l' attrice opponente ha tempestivamente disconosciuto con le note di trattazione scritta del 12.09.2022, non possa in alcun modo considerarsi quale parte integrante della lettera di fideiussione sottoscritta dalla signora dunque costituire un valido elemento di prova nel presente giudizio (cfr. doc. 11 Pt_1 fascicolo controparte). Ma v'è di più! La asserita confessione stragiudiziale avrebbe comunque ad oggetto la verità del seguente fatto: aver ricevuto le “Condizioni generali di fideiussione“ relative al contratto 00935949.001, condizioni generali riferite al contratto della che però controparte Pt_1 non è stata in grado di produrre in giudizio, essendosi limitata all'esibizione di un “fac simile di modello”, presumendone l'identicità nei suoi contenuti rispetto al documento effettivamente consegnato alla cliente (MAI PRODOTTO IN GIUDIZIO DALLA CONTROPARTE PROPRIO
PERCHE' INESISTENTE). Di conseguenza, la valenza probatoria di tale dichiarazione confessoria sarebbe in ogni caso nulla, in quanto essa non varrebbe a dimostrare quale fosse il contenuto delle condizioni generali effettivamente consegnate alla signora Per di più, il contratto di Pt_1 fideiussione è stato sottoscritto non già dinnanzi all'originaria parte negoziale, ossia la società
Leasing Spa, bensì dinnanzi ad un funzionario di filiale della banca intermediaria, la Controparte_1
di Monza, che, lungi dall'avere poteri di rappresentanza (che in ogni caso avrebbe dovuto
[...] manifestare all'interno del contratto), aveva il solo compito di raccogliere la sottoscrizione della cliente ed autenticarla ( cfr. doc. 1, pagina 2 contratto di fideiussione). Il che significa che la presunta confessione stragiudiziale sarebbe stata fatta ad un terzo ragion per cui, ai sensi dell'art. 2735 c.c., essa non può costituire piena prova contro colui che l'ha fatta, ma, al più, può essere liberamente apprezzata dal Giudice”.
pagina 5 di 7 Ritiene la Corte che neppure tale motivo possa essere accolto.
La dichiarazione dell'appellante, apposta sul doc. 7 appellata, di aver ricevuto le condizioni generali di fideiussione (nelle quali è contenuta la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) deve essere qualificata, come ha fatto il Tribunale, come dichiarazione confessoria stragiudiziale fatta alla parte, essendo alla stessa rivolta, come risulta dall'intestazione del documento “Spett.le . Parte_3
La dichiarazione è, pertanto, dotata dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2735 c.c.
La natura confessoria della dichiarazione non è smentita, come vorrebbe l'appellante, dalla contestuale dichiarazione, in essa contenuta, che le condizioni generali costituiscono parte integrante della dichiarazione sottoscritta, poiché tale riferimento vale ad indicare che il contenuto negoziale è integrato dalle condizioni generali e non che le condizioni generali sono materialmente congiunte al testo sottoscritto.
Allo stesso modo il timbro postale, che fornisce data certa alle due pagine che contengono la sottoscrizione, non vale ad escludere che le condizioni generali esistano e vadano ad integrare il contenuto negoziale, anche se non sono materialmente congiunte, essendo sufficiente, a tal fine, che siano richiamate.
Sul “disconoscimento” delle condizioni generali prodotte dall'appellata sub doc. 11, si può osservare che non si tratta di disconoscimento in senso proprio, poiché su tale documento non sono apposte sottoscrizioni.
Tale “disconoscimento” non può essere considerato neppure un disconoscimento della conformità della copia all'originale perché l'appellante nega in radice l'esistenza di un originale.
Se, quindi, la difesa sul punto deve intendersi quale negazione da parte dell'appellante di aver ricevuto tale documento, vale quanto si è già detto sulla natura confessoria della dichiarazione, che rimane ferma, non ricorrendo, neppure sul piano delle allegazioni, i presupposti dell'errore di fatto o della violenza, che sono gli unici suscettibili di determinare la revoca della confessione (v. art. 2735 c.c.).
Dovendosi ritenere accertato che l'appellante abbia ricevuto le condizioni generali, si deve, pertanto, ritenere che con la (doppia) sottoscrizione apposta sulla fideiussione di cui al doc. 7, l'appellante abbia validamente acconsentito alla deroga all'art. 1957 c.c.
L'accettazione di tale clausola impedisce, quindi, all'appellante di dolersi della mancanza di iniziative tempestive da parte della Banca ai fini del recupero del credito.
Per completezza va osservato che l'appellante non reitera in appello la prospettazione della propria qualifica di consumatore (questione prospettata in primo grado, sulla quale la Banca si era difesa pagina 6 di 7 deducendo che l'opponente al tempo della prestazione della garanzia era socia unica oltre che amministratrice della società debitrice principale).
Sempre per completezza, va rilevato che in appello non è stata riproposta neppure la questione della violazione della normativa antitrust, sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale sul rilievo della natura specifica e non omnibus della fideiussione.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SS NE NI TI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NI TI Presidente
SS NE Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2855/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA AMERIGO Parte_1 C.F._1
VESPUCCI N.23 47841 CATTOLICA presso lo studio dell'avv. STACCOLI LOREDANA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TONTI MARCO
( ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
rappresentata dalla procuratrice (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in VIA N. SAURO, 26 40121 BOLOGNA presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. BITELLI FEDERICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BITELLI BARBARA ) C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 7 Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 3888/2023 in quanto emessa in violazione del D. Lgs n. 28/2010 e successive modifiche stante il mancato esperimento nel giudizio di primo grado del tentativo obbligatorio di mediazione;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti della Sig.ra
e, per gli effetti, rigettare la domanda svolta nei suoi confronti e revocare e/o dichiarare Parte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il saldo esatto del rapporto debitorio nei confronti della convenuta opposta in considerazione della invalidità delle condizioni pattizie applicate a titolo di interessi convenzionali moratori, limitando la condanna dell'attrice opponente nella misura ritenuta equa e di giustizia;
revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, dichiarare infondato l'appello proposto nei confronti di
e di avverso la sentenza n.3888/2023, resa dal Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Milano in data 10-12/05/2023 nell'ambito del giudizio n. 820/2022 RG e, conseguentemente, respingere le domande della parte appellante.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3888/23, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da contro che aveva agito monitoriamente per ottenere Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 il pagamento di euro 17.025,29 a titolo di canoni di leasing dovuti da società Parte_2 nell'interesse della quale aveva prestato fideiussione. Parte_1
Il Tribunale, per quanto ancora rileva, aveva ritenuto inapplicabile, per effetto della deroga pattizia contenuta nelle condizioni generali di fideiussione (che la garante aveva confessoriamente dichiarato di aver ricevuto), la previsione di cui all'art. 1957 c.c.: secondo il Tribunale, pertanto, la fideiussione non poteva considerarsi estinta per le pretese mancate iniziative della creditrice verso i debitori nel termine previsto dall'art. 1957 c.c.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due motivi. Parte_1
ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Si è, invece, costituita cessionaria del credito, già intervenuta in primo grado ex art. Controparte_2
111 c.p.c., ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Nel merito dei motivi di appello va osservato quanto segue.
Primo motivo
VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTITA NELL'AVER OMESSO DI PRONUNCIA RSI IN SENTENZA
SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILTA' DELLA DOMANDA
L'appellante fa rilevare che il Tribunale ha omesso di riportare nell'epigrafe della sentenza l'eccezione di improcedibilità, espressamente richiamata da essa opponente in sede di precisazione delle conclusioni, e non si è pronunciato su tale eccezione.
Nel merito, secondo l'appellante, posto che la fideiussione oggetto di causa è stata prestata in favore di una Banca, “anche se la fideiussione non è un contratto bancario, essa rappresenta una garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale, e sarebbe sperequato applicare una diversa regola processuale ai due rapporti” (testualmente in atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
Va rilevato, preliminarmente, che seppure il Tribunale non ha riportato nelle conclusioni trascritte in sentenza l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione (eccezione che l'odierna appellante aveva ribadito nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.2.2023) e non pagina 3 di 7 si è pronunciato espressamente in sentenza su tale eccezione, purtuttavia il primo giudice aveva già indicato in corso di giudizio i motivi per i quali riteneva inapplicabile la mediazione obbligatoria alla presente controversia (v. ordinanza a verbale del 20.12.2022 “…rilevato altresì che il titolo posto a fondamento della domanda monitoria è un contratto di fideiussione, che non rientra tra i contratti bancari o finanziari rispetto ai quali è prescritto dall'art. 5 d.l.gs. 28/2010 di dare corso a procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda”).
In ogni caso, ad avviso della Corte, la lamentata omissione non determina la nullità della sentenza, posto che l'eccezione, sulla quale, attesa l'omessa pronuncia del primo giudice, deve pronunciarsi il giudice d'appello, risulta infondata.
Le norme sulla mediazione obbligatoria, ponendo vincoli all'esercizio delle azioni giudiziali, devono essere interpretate restrittivamente e, pertanto, risulta preferibile l'interpretazione che esclude l'applicabilità di tali norme alle controversie in materia di fideiussione, anche se la fideiussione è prestata in favore di una Banca [v. Cass. 31209/22 “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs.
n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico”].
Secondo motivo
VIZIO DI MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI E' STATA RITENUTA SUFFICIENTE AI FINI
DELLA PROVA DELLA CONSEGNA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO LA
DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA LETTERA DI FIDEIUSSIONE SOTTOSCRITTA/ OMESSA
VALUTAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI DECISIVI AI FINI DEL GIUDIZIO/ VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2732, 2733, 2735 C.C. E DELL'ART. 2722 C.C.
Secondo l'appellante la decisione del Tribunale, di attribuire efficacia di confessione stragiudiziale alla dichiarazione (contenuta nell'atto fideiussorio sottoscritto dalla garante), di aver ricevuto le condizioni generali della fideiussione (contenenti la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), sarebbe erronea per le seguenti testuali ragioni.
pagina 4 di 7 Il giudice avrebbe “omesso di valutare due circostanze documentali decisive ai fine del giudizio, in quanto idonee di per sé a screditare la portata della dichiarazione contenuta nella “lettera di fideiussione”. Nel contratto di fideiussione, prima della dichiarazione asseritamente confessoria, è riportata la seguente precisazione: “La presente fideiussione è regolata altresì dalle Condizioni
Generali di fideiussione, riportate in allegato, che costituiscono parte integrante di questo atto (SI
BADI BENE: PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO!) Questa dichiarazione, unitamente all'autenticazione presente in calce al contratto, attribuita con timbro postale del 08.02.2010 volto a conferire al contratto data certa, ove si legge “documento unico formato da n. pagine 2”, costituisce piena prova del fatto che nel documento negoziale non fossero affatto allegate, a far parte integrante le menzionate condizioni generali di contratto! (cfr. doc. 1 e doc. 7 fascicolo controparte). Va da sé, dunque, che il fac simile delle condizioni generali di fideiussione prodotto dalla controparte, che l' attrice opponente ha tempestivamente disconosciuto con le note di trattazione scritta del 12.09.2022, non possa in alcun modo considerarsi quale parte integrante della lettera di fideiussione sottoscritta dalla signora dunque costituire un valido elemento di prova nel presente giudizio (cfr. doc. 11 Pt_1 fascicolo controparte). Ma v'è di più! La asserita confessione stragiudiziale avrebbe comunque ad oggetto la verità del seguente fatto: aver ricevuto le “Condizioni generali di fideiussione“ relative al contratto 00935949.001, condizioni generali riferite al contratto della che però controparte Pt_1 non è stata in grado di produrre in giudizio, essendosi limitata all'esibizione di un “fac simile di modello”, presumendone l'identicità nei suoi contenuti rispetto al documento effettivamente consegnato alla cliente (MAI PRODOTTO IN GIUDIZIO DALLA CONTROPARTE PROPRIO
PERCHE' INESISTENTE). Di conseguenza, la valenza probatoria di tale dichiarazione confessoria sarebbe in ogni caso nulla, in quanto essa non varrebbe a dimostrare quale fosse il contenuto delle condizioni generali effettivamente consegnate alla signora Per di più, il contratto di Pt_1 fideiussione è stato sottoscritto non già dinnanzi all'originaria parte negoziale, ossia la società
Leasing Spa, bensì dinnanzi ad un funzionario di filiale della banca intermediaria, la Controparte_1
di Monza, che, lungi dall'avere poteri di rappresentanza (che in ogni caso avrebbe dovuto
[...] manifestare all'interno del contratto), aveva il solo compito di raccogliere la sottoscrizione della cliente ed autenticarla ( cfr. doc. 1, pagina 2 contratto di fideiussione). Il che significa che la presunta confessione stragiudiziale sarebbe stata fatta ad un terzo ragion per cui, ai sensi dell'art. 2735 c.c., essa non può costituire piena prova contro colui che l'ha fatta, ma, al più, può essere liberamente apprezzata dal Giudice”.
pagina 5 di 7 Ritiene la Corte che neppure tale motivo possa essere accolto.
La dichiarazione dell'appellante, apposta sul doc. 7 appellata, di aver ricevuto le condizioni generali di fideiussione (nelle quali è contenuta la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) deve essere qualificata, come ha fatto il Tribunale, come dichiarazione confessoria stragiudiziale fatta alla parte, essendo alla stessa rivolta, come risulta dall'intestazione del documento “Spett.le . Parte_3
La dichiarazione è, pertanto, dotata dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2735 c.c.
La natura confessoria della dichiarazione non è smentita, come vorrebbe l'appellante, dalla contestuale dichiarazione, in essa contenuta, che le condizioni generali costituiscono parte integrante della dichiarazione sottoscritta, poiché tale riferimento vale ad indicare che il contenuto negoziale è integrato dalle condizioni generali e non che le condizioni generali sono materialmente congiunte al testo sottoscritto.
Allo stesso modo il timbro postale, che fornisce data certa alle due pagine che contengono la sottoscrizione, non vale ad escludere che le condizioni generali esistano e vadano ad integrare il contenuto negoziale, anche se non sono materialmente congiunte, essendo sufficiente, a tal fine, che siano richiamate.
Sul “disconoscimento” delle condizioni generali prodotte dall'appellata sub doc. 11, si può osservare che non si tratta di disconoscimento in senso proprio, poiché su tale documento non sono apposte sottoscrizioni.
Tale “disconoscimento” non può essere considerato neppure un disconoscimento della conformità della copia all'originale perché l'appellante nega in radice l'esistenza di un originale.
Se, quindi, la difesa sul punto deve intendersi quale negazione da parte dell'appellante di aver ricevuto tale documento, vale quanto si è già detto sulla natura confessoria della dichiarazione, che rimane ferma, non ricorrendo, neppure sul piano delle allegazioni, i presupposti dell'errore di fatto o della violenza, che sono gli unici suscettibili di determinare la revoca della confessione (v. art. 2735 c.c.).
Dovendosi ritenere accertato che l'appellante abbia ricevuto le condizioni generali, si deve, pertanto, ritenere che con la (doppia) sottoscrizione apposta sulla fideiussione di cui al doc. 7, l'appellante abbia validamente acconsentito alla deroga all'art. 1957 c.c.
L'accettazione di tale clausola impedisce, quindi, all'appellante di dolersi della mancanza di iniziative tempestive da parte della Banca ai fini del recupero del credito.
Per completezza va osservato che l'appellante non reitera in appello la prospettazione della propria qualifica di consumatore (questione prospettata in primo grado, sulla quale la Banca si era difesa pagina 6 di 7 deducendo che l'opponente al tempo della prestazione della garanzia era socia unica oltre che amministratrice della società debitrice principale).
Sempre per completezza, va rilevato che in appello non è stata riproposta neppure la questione della violazione della normativa antitrust, sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale sul rilievo della natura specifica e non omnibus della fideiussione.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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