Articolo 994 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 993Articolo 981
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9 ottobre 2010
Art. 994. Obblighi del militare in ausiliaria 1. Il militare in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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