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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai signori magistrati: dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr.ssa Valeria Josephine Mandalà Componente privato dr. Vincenzo Cicala Componente privato nel procedimento iscritto al n. 383 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra
N.Q. DI MADRE DEL MINORE Parte_1 Pt_1 Parte_2
, assistito e difeso dall'avv. Sabrina Polizzi
[...]
CONTRO
, , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa CP_1 Controparte_2
Maria Sciortino
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Di Controparte_3
Marco
E NEI CONFRONTI del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
− visto il ricorso depositato in data 30/12/2024, proposto nell'interesse di , con cui è stata chiesta la pronuncia di Controparte_3 estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. e che venga disposta nuovamente la rettifica del cognome del minore Persona_1
, nato a [...] il [...], medio tempore
[...] eseguita;
− sentite le parti all'udienza del 21/3/2025;
− rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25073/24 dei 5/6-18/09/2024, accogliendo il ricorso proposto dalla odierna ricorrente , ha cassato la sentenza n. Controparte_3
3/2023, emessa da questa Corte d'Appello il 20/01/2023, pubblicata il 13/03/2023 a definizione del presente giudizio, disponendo il rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione;
− rilevato che nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione dinanzi a questa Corte entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c.; − considerato che, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 184 del 1983 il Pubblico Ministero è parte sostanziale del giudizio, avendo potere autonomo di impugnazione e che, pertanto, anche in assenza di un rappresentante del minore, come nel caso di specie, il processo può essere comunque riassunto dalla parte pubblica;
− visto l'art. 393 c.p.c. e ritenuto che, alla luce della natura della pronuncia della Corte di Cassazione, che ha accertato la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio a causa dell'omessa nomina del curatore speciale, non può ritenersi che alcuna delle pronunce emesse nel corso del giudizio sia coperta da giudicato interno;
− rilevato che la pronuncia di estinzione dell'intero giudizio assorbe la richiesta di rettifica del cognome del minore formulata dalla parte istante;
− rilevato che il minore , alla luce delle Persona_1 pronunce di decadenza dalla responsabilità genitoriale già precedenemente pronunciate a carico della madre, si trova attualmente privo di rappresentanza legale, come già evidenziato dalla menzionata ordinanza della Corte di Cassazione;
− visto l'art. 473-bis.7 c.p.c., dal quale si evince il generale principio della obbligatorietà della nomina provvisoria di un tutore del minore, ogniqualvolta in un procedimento civile venga acclarato che lo stesso sia privo di rappresentanza legale;
− ritenuta, pertanto, la necessità di nominare in via provvisoria e urgente un tutore al minore e di disporre, conseguentemente, la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare, perché si provveda alla nomina definitiva;
− rilevato che alla declaratoria di estinzione del processo, con conseguente necessaria caducazione di tutte le pronunce in esso adottate, consegue la necessità di disporre la trasmissione urgente degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo;
P.Q.M.
− dichiara estinto il processo;
− nomina in via provvisoria e urgente l'avv. Francesca Salvia quale tutore del minore , nato a [...] il Persona_1
14/9/2015 e dispone trasmettersi gli atti all'ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Palermo;
− dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni
N.Q. DI MADRE DEL MINORE Parte_1 Pt_1 Parte_2
, assistito e difeso dall'avv. Sabrina Polizzi
[...]
CONTRO
, , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa CP_1 Controparte_2
Maria Sciortino
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Di Controparte_3
Marco
E NEI CONFRONTI del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
− visto il ricorso depositato in data 30/12/2024, proposto nell'interesse di , con cui è stata chiesta la pronuncia di Controparte_3 estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. e che venga disposta nuovamente la rettifica del cognome del minore Persona_1
, nato a [...] il [...], medio tempore
[...] eseguita;
− sentite le parti all'udienza del 21/3/2025;
− rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25073/24 dei 5/6-18/09/2024, accogliendo il ricorso proposto dalla odierna ricorrente , ha cassato la sentenza n. Controparte_3
3/2023, emessa da questa Corte d'Appello il 20/01/2023, pubblicata il 13/03/2023 a definizione del presente giudizio, disponendo il rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione;
− rilevato che nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione dinanzi a questa Corte entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c.; − considerato che, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 184 del 1983 il Pubblico Ministero è parte sostanziale del giudizio, avendo potere autonomo di impugnazione e che, pertanto, anche in assenza di un rappresentante del minore, come nel caso di specie, il processo può essere comunque riassunto dalla parte pubblica;
− visto l'art. 393 c.p.c. e ritenuto che, alla luce della natura della pronuncia della Corte di Cassazione, che ha accertato la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio a causa dell'omessa nomina del curatore speciale, non può ritenersi che alcuna delle pronunce emesse nel corso del giudizio sia coperta da giudicato interno;
− rilevato che la pronuncia di estinzione dell'intero giudizio assorbe la richiesta di rettifica del cognome del minore formulata dalla parte istante;
− rilevato che il minore , alla luce delle Persona_1 pronunce di decadenza dalla responsabilità genitoriale già precedenemente pronunciate a carico della madre, si trova attualmente privo di rappresentanza legale, come già evidenziato dalla menzionata ordinanza della Corte di Cassazione;
− visto l'art. 473-bis.7 c.p.c., dal quale si evince il generale principio della obbligatorietà della nomina provvisoria di un tutore del minore, ogniqualvolta in un procedimento civile venga acclarato che lo stesso sia privo di rappresentanza legale;
− ritenuta, pertanto, la necessità di nominare in via provvisoria e urgente un tutore al minore e di disporre, conseguentemente, la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Tutelare, perché si provveda alla nomina definitiva;
− rilevato che alla declaratoria di estinzione del processo, con conseguente necessaria caducazione di tutte le pronunce in esso adottate, consegue la necessità di disporre la trasmissione urgente degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo;
P.Q.M.
− dichiara estinto il processo;
− nomina in via provvisoria e urgente l'avv. Francesca Salvia quale tutore del minore , nato a [...] il Persona_1
14/9/2015 e dispone trasmettersi gli atti all'ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Palermo;
− dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni