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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
5651/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5651/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesa dall'avv. Scotto Parte_1
attore
e
, rappr. e difeso dagli avv.ti Coticelli e Controparte_1 Parte_1
convenuto
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
convenuti contumaci
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
, titolare di credito (anche risarcitorio, per reati vari ascritti a tutti Parte_1
i convenuti, da liquidarsi in sede civile) nei confronti di di cui Controparte_1
all'ordinanza emessa in data 21 novembre 2018 (di ammontare pari a ca € 15mila, cui aggiungere la condanna alle spese di lite) nonché alle sentenze emesse in sede penale 1 in data 24 febbraio 2014 (389/2014) e 17 febbraio 2016 (1302/2016), impugna, ex art. 2901 cc, l'atto di disposizione compiuto dal debitore in data 2 maggio 2019, a mezzo del notaio , avente ad oggetto la donazione tanto i) dell'azienda commerciale Per_1
esercitata sotto forma di impresa individuale, corrente in Torre del Greco alla via
Roma 42, in favore di (coniuge), quanto ii) dell'appartamento (NCEU Controparte_2
fg 3, part. 593, sub 3) con annesso locale – deposito (salvo riserva di usufrutto) (NCEU fg 3, part. 593, sub 6) e del lastrico solare (fg 3, part. 593, sub 4) in favore di e CP_3
(figlie). In allegato copia del verbale di pignoramento negativo Controparte_4
del 19 ottobre 2019. Si costituisce che rileva l'assenza di Controparte_1
pregiudizio alla pretesa creditoria stante la titolarità di trattamento previdenziale oltre che di un conto corrente attivo presso (“ampiamente capiente Controparte_5
del non ingente credito vantato controparte”) - omettendo, tuttavia, di allegare la documentazione comprovante all'affermazione difensiva – allegando, altresì, la circostanza secondo cui “controparte, nella pure accurata ricostruzione storico- processuale effettuata, dimentica di rilevare il credito vantato dal comparente sig.
nei confronti dell'attrice-sorella , Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 5.485,00, oltre interessi e rivalutazione, giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 604/2020, pubbl. il 10.02.2020, resa all'esito del giudizio n. R.G.
1735/2013” (che, in ogni caso, non elide, integralmente, le ragioni di credito della controparte) – importo indicato nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli da rettificarsi nella ben diversa cifra dovuta di € 560,00, stante l'errore materiale commesso dal giudice del gravame, come sostenuto da -. Parte_1
All'udienza del 5 giugno 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è fondata.
2 Ciò posto, nel merito della domanda proposta, sussistono, invero, tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi
(qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito/liberalità - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi
(eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
La posizione creditoria di , in particolar modo, è compendiata Parte_1
dalla pronuncia di condanna emessa in suo favore (e a carico di ) Controparte_1
dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21 novembre 2018 nell'ambito del giudizio
7214/207 pari a € 16mila (oltre interessi legali), cui aggiungere le spese legali di quel giudizio, cui si aggiungono ulteriori pronunce di condanna emesse in sede penale salvo la determinazione del quantum in sede civile (a mezzo di separati giudizi) per cui è appena il caso di evidenziare come costituisca principio consolidato quello secondo cui, ai fini dell'esperibilita' dell'azione revocatoria, non e' necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria atteso che, infatti, l'art. 2901 cc accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue come detta azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o
3 facilmente liquidabili o contestati dal debitore per i quali la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, e, dunque, a fortiori, per i crediti risarcitori cui il giudice penale ha statuito (in particolar modo nel 2014 e nel 2016), salva la rimessione alla sede civile per la concreta determinazione. La circostanza, allegata da di essere egli stesso creditore verso Controparte_1 [...]
dell'importo di € 5.485,00, oltre interessi e rivalutazione (“giusta sentenza Parte_1
della Corte di Appello di Napoli n. 604/2020, pubbl. il 10.02.2020, resa all'esito del giudizio n. R.G. 1735/2013”) costituisce fatto irrilevante in quanto, in ogni caso, non elide le ragioni di credito di quest'ultima ben maggiori (salvo, poi, la compensazione nella eventuale fase esecutiva), indipendentemente dal rilievo opposto da controparte circa l'esistenza di un errore materiale di cui sarebbe affetta la statuizione del giudice di quel gravame.
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel
4 caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, asserisce Controparte_1
la titolarità di beni costituiti da trattamento previdenziale di cui egli beneficerebbe
5 nonché di un conto corrente attivo presso (ritenuto “ampiamente Controparte_5
capiente”) di cui non allega gli elementi essenziali da cui evincere l'ammontare della pensione nonché l'esistenza di un saldo, attivo, per cui l'argomentazione spesa è tamquan non esset e non senza rilevare come il trattamento previdenziale goduto può essere gravato da vincoli in favore del ceto creditorio solamente nella misura massima stabilita per legge, rendendo più dispendioso il recupero coattivo del credito rispetto al risultato ottenuto dal creditore con la proposizione dell'azione esecutiva a valle di quella intentata in questo giudizio, di talchè è possibile arguire circa l'inesistenza di residualità patrimoniali tali da soddisfare il credito azionato, per cui, in assenza di prova liberatoria, la domanda, anche sotto questo profilo, è fondata.
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga
6 consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass.
09/5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene,
Cass. 08/11577, Cass. 07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App. Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile
- esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale
7 condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”): nel caso in esame, stante la natura di atto di liberalità dell'atto contestato, che rende irrilevanti i profili soggettivo in capo ai beneficiari, alcun dubbio sussiste circa la scientia damni in capo a
[...]
che ha disposto del proprio patrimonio successivamente alle statuizioni di CP_1
condanna, anche per fatti di reato, poste a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014, secondo il parametro di cui all'art. 5 dispone che “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e'
8 diretta”), nella fattispecie pari a oltre € 20mila, per cui appare equo liquidare l'importo in base alla soglia di valore compresa tra € 5mila e € 26mila, ed in base ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria stante la redazione di memorie istruttorie nonché decisoria), nella misura pari a €
4.835,00 oltre voci accessorie. Importo da devolvere allo Stato, stante l'ammissione di al gratuito patrocinio, stante l'art. 133 DPR 30 maggio 2002 n. Parte_1
115 (secondo cui “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”) di talché la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di
, attore, dell'atto di disposizione compiuto da Parte_1 [...]
, convenuto, in data 2 maggio 2019, a mezzo del notaio , CP_1 Per_1
avente ad oggetto la donazione tanto i) dell'azienda commerciale esercitata sotto forma di impresa individuale, corrente in Torre del Greco alla via Roma
42, in favore di (coniuge), quanto ii) dell'appartamento (NCEU Controparte_2
fg 3, part. 593, sub 3) con annesso locale – deposito (salvo riserva di usufrutto)
(NCEU fg 3, part. 593, sub 6) e del lastrico solare (fg 3, part. 593, sub 4) in favore di e (figlie), con condanna di tutti i convenuti, in CP_3 Controparte_4
solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.835,00 oltre voci accessorie, in favore dell'erario
9 - ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei predetti beni.
Torre Annunziata, 30 giugno 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
10
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5651/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
, rappr. e difesa dall'avv. Scotto Parte_1
attore
e
, rappr. e difeso dagli avv.ti Coticelli e Controparte_1 Parte_1
convenuto
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
convenuti contumaci
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
, titolare di credito (anche risarcitorio, per reati vari ascritti a tutti Parte_1
i convenuti, da liquidarsi in sede civile) nei confronti di di cui Controparte_1
all'ordinanza emessa in data 21 novembre 2018 (di ammontare pari a ca € 15mila, cui aggiungere la condanna alle spese di lite) nonché alle sentenze emesse in sede penale 1 in data 24 febbraio 2014 (389/2014) e 17 febbraio 2016 (1302/2016), impugna, ex art. 2901 cc, l'atto di disposizione compiuto dal debitore in data 2 maggio 2019, a mezzo del notaio , avente ad oggetto la donazione tanto i) dell'azienda commerciale Per_1
esercitata sotto forma di impresa individuale, corrente in Torre del Greco alla via
Roma 42, in favore di (coniuge), quanto ii) dell'appartamento (NCEU Controparte_2
fg 3, part. 593, sub 3) con annesso locale – deposito (salvo riserva di usufrutto) (NCEU fg 3, part. 593, sub 6) e del lastrico solare (fg 3, part. 593, sub 4) in favore di e CP_3
(figlie). In allegato copia del verbale di pignoramento negativo Controparte_4
del 19 ottobre 2019. Si costituisce che rileva l'assenza di Controparte_1
pregiudizio alla pretesa creditoria stante la titolarità di trattamento previdenziale oltre che di un conto corrente attivo presso (“ampiamente capiente Controparte_5
del non ingente credito vantato controparte”) - omettendo, tuttavia, di allegare la documentazione comprovante all'affermazione difensiva – allegando, altresì, la circostanza secondo cui “controparte, nella pure accurata ricostruzione storico- processuale effettuata, dimentica di rilevare il credito vantato dal comparente sig.
nei confronti dell'attrice-sorella , Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 5.485,00, oltre interessi e rivalutazione, giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 604/2020, pubbl. il 10.02.2020, resa all'esito del giudizio n. R.G.
1735/2013” (che, in ogni caso, non elide, integralmente, le ragioni di credito della controparte) – importo indicato nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli da rettificarsi nella ben diversa cifra dovuta di € 560,00, stante l'errore materiale commesso dal giudice del gravame, come sostenuto da -. Parte_1
All'udienza del 5 giugno 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è fondata.
2 Ciò posto, nel merito della domanda proposta, sussistono, invero, tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi
(qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito/liberalità - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi
(eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
La posizione creditoria di , in particolar modo, è compendiata Parte_1
dalla pronuncia di condanna emessa in suo favore (e a carico di ) Controparte_1
dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21 novembre 2018 nell'ambito del giudizio
7214/207 pari a € 16mila (oltre interessi legali), cui aggiungere le spese legali di quel giudizio, cui si aggiungono ulteriori pronunce di condanna emesse in sede penale salvo la determinazione del quantum in sede civile (a mezzo di separati giudizi) per cui è appena il caso di evidenziare come costituisca principio consolidato quello secondo cui, ai fini dell'esperibilita' dell'azione revocatoria, non e' necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria atteso che, infatti, l'art. 2901 cc accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue come detta azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o
3 facilmente liquidabili o contestati dal debitore per i quali la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, e, dunque, a fortiori, per i crediti risarcitori cui il giudice penale ha statuito (in particolar modo nel 2014 e nel 2016), salva la rimessione alla sede civile per la concreta determinazione. La circostanza, allegata da di essere egli stesso creditore verso Controparte_1 [...]
dell'importo di € 5.485,00, oltre interessi e rivalutazione (“giusta sentenza Parte_1
della Corte di Appello di Napoli n. 604/2020, pubbl. il 10.02.2020, resa all'esito del giudizio n. R.G. 1735/2013”) costituisce fatto irrilevante in quanto, in ogni caso, non elide le ragioni di credito di quest'ultima ben maggiori (salvo, poi, la compensazione nella eventuale fase esecutiva), indipendentemente dal rilievo opposto da controparte circa l'esistenza di un errore materiale di cui sarebbe affetta la statuizione del giudice di quel gravame.
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel
4 caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, asserisce Controparte_1
la titolarità di beni costituiti da trattamento previdenziale di cui egli beneficerebbe
5 nonché di un conto corrente attivo presso (ritenuto “ampiamente Controparte_5
capiente”) di cui non allega gli elementi essenziali da cui evincere l'ammontare della pensione nonché l'esistenza di un saldo, attivo, per cui l'argomentazione spesa è tamquan non esset e non senza rilevare come il trattamento previdenziale goduto può essere gravato da vincoli in favore del ceto creditorio solamente nella misura massima stabilita per legge, rendendo più dispendioso il recupero coattivo del credito rispetto al risultato ottenuto dal creditore con la proposizione dell'azione esecutiva a valle di quella intentata in questo giudizio, di talchè è possibile arguire circa l'inesistenza di residualità patrimoniali tali da soddisfare il credito azionato, per cui, in assenza di prova liberatoria, la domanda, anche sotto questo profilo, è fondata.
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga
6 consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass.
09/5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene,
Cass. 08/11577, Cass. 07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App. Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile
- esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale
7 condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”): nel caso in esame, stante la natura di atto di liberalità dell'atto contestato, che rende irrilevanti i profili soggettivo in capo ai beneficiari, alcun dubbio sussiste circa la scientia damni in capo a
[...]
che ha disposto del proprio patrimonio successivamente alle statuizioni di CP_1
condanna, anche per fatti di reato, poste a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014, secondo il parametro di cui all'art. 5 dispone che “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e'
8 diretta”), nella fattispecie pari a oltre € 20mila, per cui appare equo liquidare l'importo in base alla soglia di valore compresa tra € 5mila e € 26mila, ed in base ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria stante la redazione di memorie istruttorie nonché decisoria), nella misura pari a €
4.835,00 oltre voci accessorie. Importo da devolvere allo Stato, stante l'ammissione di al gratuito patrocinio, stante l'art. 133 DPR 30 maggio 2002 n. Parte_1
115 (secondo cui “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”) di talché la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di
, attore, dell'atto di disposizione compiuto da Parte_1 [...]
, convenuto, in data 2 maggio 2019, a mezzo del notaio , CP_1 Per_1
avente ad oggetto la donazione tanto i) dell'azienda commerciale esercitata sotto forma di impresa individuale, corrente in Torre del Greco alla via Roma
42, in favore di (coniuge), quanto ii) dell'appartamento (NCEU Controparte_2
fg 3, part. 593, sub 3) con annesso locale – deposito (salvo riserva di usufrutto)
(NCEU fg 3, part. 593, sub 6) e del lastrico solare (fg 3, part. 593, sub 4) in favore di e (figlie), con condanna di tutti i convenuti, in CP_3 Controparte_4
solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.835,00 oltre voci accessorie, in favore dell'erario
9 - ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei predetti beni.
Torre Annunziata, 30 giugno 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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