TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1113 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.4.2021, , bracciante Parte_1 agricolo, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 595 CP_1
20210000007590000 del 9.3.2021, per l'importo complessivo di € 1.156,01
(comprensivo di sorte, accessori e oneri di riscossione), riferito all'anno 2013 per
“revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”, chiedendone la declaratoria di nullità e/o illegittimità.
Deduce il ricorrente di avere regolarmente prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura alle dipendenze della ditta Trusso Alò Mariella Soc.
Coop. Agricola per 51 giornate nell'anno 2013, di essere stato iscritto negli elenchi anagrafici comunali e di avere, per tale anno, percepito le prestazioni di disoccupazione agricola;
contesta, inoltre, l'indeterminatezza dell'avviso di addebito e, in via subordinata, chiede l'accertamento del diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi per l'anno 2013, nonché al riconoscimento e pagamento della DS agricola per il medesimo anno, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria di accertamento del rapporto di lavoro agricolo e del correlato diritto alla reiscrizione negli elenchi, ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 n. 7, conv. in L. 11.3.1970 n. 83, in relazione alla cancellazione delle giornate 2013 disposta con elenco n. 4VD2016, pubblicato dal
10.3.2017 al 25.3.2017.
Espone l'Istituto che, a seguito di verbale unico di accertamento ispettivo del
3.11.2015, è stata accertata la parziale insussistenza del rapporto di lavoro denunciato in favore del ricorrente dall'azienda Trusso Alò Mariella, con conseguente cancellazione delle giornate dagli elenchi dei lavoratori agricoli e successiva riliquidazione e reiezione, in data 17.10.2019, della domanda di disoccupazione agricola 2013, da cui è scaturito l'indebito n. 15227360 per €
1.118,35, poi oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
L' evidenzia che il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo CP_1
avverso l'elenco di variazione nei termini di legge, sicché la cancellazione Pt_2
è divenuta definitiva il 24.4.2017; il successivo ricorso giudiziario per l'iscrizione/reiscrizione delle giornate 2013 (RG 1142/2021 Tribunale di Patti) risulta depositato solo il 9.4.2021, oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 citato. Conclude chiedendo dichiararsi la decadenza dall'azione e, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., chiedendo l'esonero dalle spese di lite in caso di soccombenza.
In diritto
1. Qualificazione della domanda e onere della prova
L'azione proposta da avverso l'avviso di addebito Parte_1
va qualificata, secondo il consolidato orientamento della Corte di CP_1 Cassazione, come azione di accertamento negativo dell'indebito previdenziale, con la quale il percettore di una prestazione contestata chiede l'accertamento della insussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme percepite.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di indebito, anche previdenziale, “ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, sicché ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Nel caso di specie, il ricorrente, oltre a contestare la legittimità dell'avviso di addebito, ha espressamente chiesto l'accertamento del diritto:
– alla iscrizione/reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013;
– alla corresponsione della disoccupazione agricola per lo stesso anno.
Tali domande implicano, dunque, un accertamento positivo del rapporto di lavoro agricolo subordinato asseritamente prestato e dei presupposti per l'erogazione della prestazione, con conseguente applicazione, oltre alle regole sull'onere della prova, anche della disciplina speciale in tema di decadenza dei lavoratori agricoli.
2. Sulla dedotta nullità dell'avviso di addebito
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di addebito per asserita indeterminatezza della causale e delle somme richieste, lamentando di non poter individuare con precisione la prestazione revocata e le somme effettivamente erogate.
L'eccezione è infondata.
L'avviso di addebito impugnato reca:
– il numero identificativo dell'atto e la data di formazione (09/03/2021);
– l'importo complessivo richiesto (€ 1.156,01);
– il periodo di riferimento (01/2013 – 12/2013);
– la causale (“revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 4 elenco var-10/03/2017”).
Tali elementi consentono di individuare, con sufficiente determinatezza, il titolo della pretesa creditoria, il periodo oggetto di ripetizione e il provvedimento amministrativo presupposto (revoca della DS/agr 2013 per effetto della cancellazione parziale delle giornate dagli elenchi). La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'atto di recupero (avviso di addebito o cartella) sia sufficientemente motivato quando pone il destinatario in condizione di identificare la prestazione contestata e di articolare una difesa consapevole, non essendo necessaria l'analitica indicazione di ogni singolo pagamento, ben potendo l'interessato accedere al fascicolo amministrativo.
Nel caso concreto, il ricorrente ha impostato la propria difesa proprio sulla contestazione della revoca della DS/agr 2013 e sulla legittimità dell'iscrizione in elenco per tale anno, segno che l'atto era idoneo a consentire pieno esercizio del diritto di difesa.
La dedotta nullità per indeterminatezza va, pertanto, rigettata.
3. Sulla decadenza dall'azione di accertamento del rapporto di lavoro agricolo e dei diritti previdenziali consequenziali
La questione dirimente concerne l'eccezione di decadenza sollevata dall' in relazione all'azione di accertamento del rapporto agricolo e del CP_1 diritto alla reiscrizione negli elenchi e, per conseguenza, al diritto alle prestazioni previdenziali.
L'art. 22 D.L.
3.2.1970 n. 7, conv. in L. 11.3.1970 n. 83, stabilisce che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la decadenza prevista dalla citata disposizione ha natura sostanziale ed opera in relazione a tutte le azioni giudiziarie dirette a contestare la cancellazione dai relativi elenchi o ad ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione e ai correlati trattamenti previdenziali, non potendosi eludere il termine perentorio mediante domande formalmente diverse ma sostanzialmente fondate sul medesimo presupposto
(accertamento del rapporto di lavoro agricolo).
Nel caso di specie, risulta documentalmente che:
– il ricorrente è stato cancellato parzialmente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 con elenco 4VD2016, pubblicato dal 10.3.2017 al 25.3.2017;
– il termine per proporre ricorso amministrativo alla Commissione (CISOA) scadeva il 24.4.2017;
– il ricorrente non ha proposto alcun ricorso amministrativo per l'anno 2013, con conseguente definitività del provvedimento di cancellazione alla data indicata dall' ; CP_1
– la domanda giudiziale di reiscrizione delle giornate 2013 è stata proposta solo con ricorso RG 1142/2021, depositato il 9.4.2021, e dunque ben oltre il termine di
120 giorni dalla definitività del provvedimento.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi prevista dall'art. 22 D.L. 7/1970 – fermo quanto disposto dalle successive modifiche legislative – mantiene natura perentoria e, una volta maturata, preclude ogni azione giudiziaria diretta ad ottenere il riconoscimento o la reiscrizione negli elenchi stessi, nonché le pretese previdenziali che da tali iscrizioni traggono fondamento.
Ne discende che:
– è ormai preclusa ogni contestazione giudiziale del provvedimento di cancellazione delle giornate 2013;
– la domanda di accertamento del diritto alla iscrizione/reiscrizione negli elenchi per l'anno 2013 è inammissibile per intervenuta decadenza sostanziale;
– restano, per ciò stesso, precluse le domande dirette al riconoscimento della disoccupazione agricola per il medesimo anno, essendo esse fondate sul medesimo presupposto (iscrizione negli elenchi e validità delle giornate cancellate).
L'eccezione di decadenza sollevata dall' va, pertanto, accolta con CP_1 valenza assorbente rispetto alle ulteriori questioni relative alla sussistenza in fatto del rapporto di lavoro e alla prova dello stesso.
4. Sull'opposizione all'avviso di addebito e sull'indebito previdenziale
Una volta accertata l'intervenuta decadenza dall'azione diretta all'accertamento del rapporto di lavoro agricolo e alla reiscrizione negli elenchi, il provvedimento di cancellazione e la correlata revoca della DS/agr 2013 devono ritenersi definitivamente consolidati nell'ordinamento.
L'avviso di addebito oggetto di opposizione costituisce atto meramente consequenziale alla riliquidazione e reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2013, intervenuta in data 17.10.2019 a seguito della cancellazione parziale delle giornate.
In tale contesto, l'azione di accertamento negativo dell'indebito proposta dal ricorrente non può essere utilizzata per rimettere in discussione, in via indiretta, un provvedimento di cancellazione ormai coperto da decadenza.
Per quanto sopra, l'opposizione avverso l'avviso di addebito va rigettata, risultando il credito azionato dall' fondato su un provvedimento di revoca CP_1 legittimamente adottato e non più sindacabile.
5. Sulle spese di lite
Le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Tuttavia, il ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., attestando il possesso di un reddito inferiore ai limiti di legge e chiedendo l'esonero dalle spese in caso di soccombenza;
detta dichiarazione non è stata specificamente contestata dall' . CP_1
Pertanto, avuto riguardo alla speciale disciplina dei giudizi in materia previdenziale, deve dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l , così provvede: Parte_1 CP_1
1. rigetta il ricorso proposto da avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 595 20210000007590000 del 9.3.2021; CP_1
2. dichiara l'intervenuta decadenza di dall'azione Parte_1 diretta all'accertamento del rapporto di lavoro agricolo e del diritto alla iscrizione/reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla è dovuto da a titolo di spese di lite. Parte_1
Così deciso in Patti 12/12/2025. Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo