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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1752/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1752/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dall'Avv. Francesca Rossi, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via
XXV Aprile n. 112, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato CP_1 C.F._2
alla memoria integrativa, dall'Avv. Michela Guerrini, presso il cui studio in Sovicille (SI), Via
Valli 11/A, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, 2 / 10
per l'Avv. Francesca Rossi e per l'Avv. Michela Parte_1 CP_1
Guerrini così concludono: “Voglia il Tribunale di Siena pronunciare la separazione fra i IGg.ri e alle seguenti CONDIZIONI Parte_1 CP_1
1. I ricorrenti vivranno separatamente, nel reciproco rispetto l'uno dell'altro, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, fermo restando l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza entro i termini previsti dalla legge.
2. Il signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Casole d'Elsa in Via delle Fonti, CP_1
37 ed a pagare il canone di locazione/mutuo ed ogni onere relativo all'immobile avendo da tempo la IG.ra trasferito altrove la propria residenza Parte_1
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1
residenza presso la mamma che, attualmente, vive in Camaiore Via Provinciale est 5527. I genitori avranno la facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria residenza, purchè ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore e lo stesso ne darà notizia comunque con congruo anticipo di preavviso.
4. Le visite del padre con la figlia avverranno secondo il calendario proposto dalla Ctu e dai Per_1
medesimi già concordato ed attuato che di seguito si riporta:
A) I genitori si impegnano a portare avanti il calendario di visite di seguito esplicitato in tabella: (
A : madre;
B : padre;
Giorno A/B : passaggio da uno all'altro genitore)
[...]
L M M G V S D Parte_2
1 A A A A A A A
2 A A A A A A/B B/A
3 A A A A A A A
4 A A A A A A/B B/A
Il padre potrà recarsi a prendere la minore il venerdì pomeriggio, oppure il sabato mattina tra le ore 09.00 e le ore 11.00, presso un luogo comodo ad entrambi che verrà tra i genitori concordato.
La bambina rientrerà presso l'abitazione materna entro le ore 21.30 della domenica sera.
I genitori concordano sulla possibilità di recuperare fine settimana di visita mancati per eventuali impegni di , nel fine settimana successivo. Per_1
‐ I genitori concordano nel definire questo calendario considerando che la frequenza non dovrà creare disagio o pregiudizio per le necessità scolastiche di;
Per_1 3 / 10
‐ Dal punto di vista organizzativo gli interessati specificano che durante l'anno accademico scolastico: la minore permarrà a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera.
‐ Gli orari di passaggio tra i genitori nel periodo estivo restano invariati, a meno di accordi ulteriori tra i genitori.
‐ Per le vacanze natalizie la figlia trascorrerà il periodo dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal
31/12 al 6/01 con l'altro, ad anni alterni.
‐ I genitori forniscono reciproco consenso affinchè ognuno possa effettuare viaggi all'estero con la minore, avendo cura di recarsi in luoghi di destinazione sicuri, informandosi attraverso i canali ufficiali del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (es. ).
‐ Nel caso in cui fossero necessari periodi di visita prolungati da parte della madre all'estero con la minore, il padre esprime il consenso favorevole, e recupererà i propri giorni di visita nelle settimane precedenti o successive, oppure trascorrendo insieme alla minore le festività successive
( ad esempio la settimana Pasquale)
Viene segnalato, dato lo stato attuale di conflitto presso il paese d'origine della sig.ra Parte_1
che per tale destinazione, fino al termine dello stato di allarme e generale allerta, i genitori si accorderanno di volta in volta, verificando insieme lo stato dell'arte e della effettiva pericolosità per , secondo un piano di visita accurato che la signora predisporrà e condividerà con il Per_1
padre, indicando numero di giorni, date di arrivo e partenza, e luoghi visitati dalla stessa. Qualora il viaggio fosse di pregiudizio evidente per la minore, la stessa sarà affidata al padre per tutto il periodo di assenza della madre. In ogni caso sarà compito della sig.ra organizzarsi in Parte_1
periodi di viaggio adeguati, per garantire a la frequenza scolastica. Per_1
In caso di necessità di variazione (emergenze, oppure vacanze organizzate), i genitori concorderanno le date di visita e collocamento, garantendo ad entrambi un medesimo numero di giorni di vacanza da trascorrere con la figlia.
Nel periodo estivo la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) di vacanza con ognuno dei genitori, da stabilirsi d'accordo con congruo anticipo (entro il 31 maggio), nonché avendo cura dei reciproci impegni professionali.
Le vacanze Pasquali, di carnevale e i ponti festivi saranno concordati tra i genitori, ricercando un'equa alternanza (ad esempio per anni alterni). Le vacanze inizieranno dall'uscita di scuola, fino alla sera antecedente alla ripresa scolastica. 4 / 10
Quanto al compleanno della minore, si seguirà il calendario di frequentazione, garantendo la possibilità all'altro genitore di poter visitare la bambina per festeggiarla.
In caso di malattia della minore, il genitore collocatario del pernottamento si prenderà cura della figlia nell'assenza scolastica e fino alla sua guarigione effettiva.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore, nonché nel rispetto delle volontà di questa nel corso della crescita, interessi e frequentazione dei pari.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento per la figlia, l'importo mensile di euro 250,00 da versarsi sulla carta postale – poste pay evolution alla stessa intestata n. 5333171171869551 entro il giorno 10 di ogni mese.
6. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. La madre percepirà al 100% l'assegno unico per la figlia corrisposto dall'INPS.
8. Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e tutte le spese scolastiche verranno sostenute dai genitori a metà, così come a metà verranno sostenute le altre spese straordinarie (es. per attività sportive, musicali, culturali, ludiche, viaggi d'istruzione, cerimonie quali comunione, cresima etc…) per la figlia, preventivamente concordate tra le parti, previa esibizione della relativa documentazione di spesa.
9. Per le spese straordinarie ci si riporta al protocollo del Tribunale di Siena che integralmente si trascrive. Si specifica dunque che non sono da considerarsi spese straordinarie ricomprese nel mantenimento quelle che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: occasionalità e/o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) voluttuarietà, imprevedibilità
e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previa esibizione della documentazione giustificativa. I ricorrenti precisano che nell'ambito delle spese straordinarie, dovranno essere distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che devono invece considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da 5 / 10
urgenza tale da non permettere la previa concertazione od ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori (scelte già effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e attività svolte dal minore comunque già in corso che non necessitano di nuova concertazione tra i genitori). Rientrano tra le spese straordinarie che non prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
le spese Extrascolastiche: a) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
b) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
le spese Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della minore, non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. Rientrano tra le Spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia 6 / 10
essa istituto privato ovvero statale;
le spese Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorni estivi di studio e sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dalla figlia;
e) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della minore, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa.
10. I coniugi danno atto di godere di redditi propri che consentono loro adeguato mantenimento e, pertanto, nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altra.
11. I coniugi dichiarano che alla data della firma del presente ricorso restano da ottemperare gli impegni fra loro assunti con la scrittura privata del 15/3/2024 agli atti di causa.
12. Le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia e della Per_1
documentazione equipollente e per gli eventuali successivi rinnovi.”.
Pubblico Ministero: visto in data 9.3.2024 e 15.3.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.7.2022 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio civile con in Casole D'Elsa (SI), in data CP_1
11.4.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I,
Anno 2015, stabilendo la casa familiare in Casole d'Elsa, loc. Mensano, Via delle Fonti n. 37, che dal matrimonio era nata la figlia l'11.4.2012 a Poggibonsi ma che successivamente era Per_1
venuta meno la affectio maritalis e la prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile;
in particolare, evidenziava che, in seguito alla condotta persecutoria del marito (condotta per la quale era stato aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Siena 751/2022 R.G.N.R e un procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze n. 872/2022 V.G.), era stata costretta a lasciare la casa familiare ed a trasferirsi in una casa rifugio insieme alla figlia minore;
concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale, disponendo l'affidamento 7 / 10
esclusivo a sé della figlia minore, con ripresa del diritto di visita della minore con il padre solo ove l'indagine socio-familiare in corso presso il Tribunale per i Minorenni avesse accertato le capacità genitoriali del e, comunque, inizialmente, incontri protetti padre-figlia in luogo CP_1
neutro sotto la supervisione dei servizi sociali, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento della figlia a carico del marito nella somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva all'epoca rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pletto per mandato allegato CP_1
alla comparsa di costituzione;
contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, evidenziando che verso la fine del 2020 aveva scoperto una chat della moglie con un altro uomo, che nel 2021 e nel 2022 la moglie aveva fatto rientro in Ucraina per alcuni mesi, per esigenze familiari, e che, nell'assenza della stessa, egli si era occupato delle esigenze della figlia;
si opponeva alle richieste avversarie e concludeva chiedendo la separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie, con regolamentazione del diritto di visita in forma libera.
Il Presidente del Tribunale, sentiti personalmente i coniugi, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'udienza del 9.11.2022 e acquisite le relazioni già redatte dal
Servizio Sociale, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, affidando in via esclusiva la figlia minore alla madre, con diritto di visita del padre in modalità protetta e sotto supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, attribuiva alla la somma mensile di € Parte_1
350,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con le memorie integrative ex art. 709-ter c.p.c., le parti ribadivano le proprie richieste;
per il resistente, a seguito della morte dell'originario difensore, si costituiva l'Avv. Michela Guerrini quale nuovo difensore;
chiedeva pronunciarsi l'interruzione del giudizio e, nel merito, di ridurre l'assegno di mantenimento a favore della figlia nella somma di € 200,00, oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie e di ristabilire il regolare diritto di visita padre - figlia.
Con ordinanza del 26.5.2023, il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di interruzione del processo e di modifica del provvedimento presidenziale e, quindi, concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c..
La causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, con l'acquisizione di 8 / 10
ulteriori relazioni dei Servizi sociali, per come disposto dal Giudice istruttore con la citata ordinanza del 19.10.2023, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio, disposta con ulteriore ordinanza del 15.1.2024, al fine di verificare le competenze genitoriali delle parti e la formula di affidamento e frequentazione più idonea.
Con sentenza n. 174/24 del 23.2.2024, il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava sentenza non definitiva sullo status.
Nel frattempo, il Tribunale dei Minori di Firenze dava mandato ai Servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare ed avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Inoltre, il Giudice, con ordinanza del 17.7.2023, pur evidenziando che la scelta della residenza era una decisione di maggiore interesse per il minore che richiedeva il consenso dell'altro genitore, rigettava un'istanza di modifica avanzata da parte resistente. Con ordinanze del
19.10.2023, del 15.1.2024 e del 21.2.2024, il Giudice rigettava nuovamente le richieste di modifica delle condizioni di frequentazioni tra il padre e la figlia ma ne regolava le modalità in modo da consentire al di incontrare la figlia anche dopo la revoca della patente, nel CP_1
frattempo intervenuta. Intanto, la e la figlia, che già erano state a lungo in una casa Parte_1
rifugio a Lucca, si trasferivano a Camaiore, ove la prima aveva trovato lavoro;
quindi, il CP_1
dopo essersi inizialmente opposto, preso atto delle garanzie sulla sicurezza, acconsentiva ad un viaggio della minore in Ucraina con la madre ed il Giudice dichiarava cessata la materia del contendere rispetto al contrasto che si era venuto a creare tra le parti sul punto.
Con ordinanza del 9.7.2024, il Giudice Istruttore disponeva la modifica del regime di frequentazione sulla base delle indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio.
Quindi, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e ferma la pronuncia di omologa della separazione già Parte_1 CP_1 intervenuta, a seguito dell'accordo raggiunto nel corso del processo nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate contenute nelle conclusioni indicate supra.
Tali conclusioni, per come supra richiamate, possono essere accolte dal Tribunale, in quanto non risultano contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare ed 9 / 10
appaiono legittime e conformi all'interesse della figlia minorenne.
In effetti, le parti sono giunte alla concorde determinazione delle condizioni di separazione, poi trasfuse nelle conclusioni congiunte, a seguito della presa in carico da parte dei Servizi sociali ed all'esito di un lungo percorso svolto nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, anche a seguito di un periodo di monitoraggio. In particolare, nel rispondere ai quesiti relativi all'affidamento ed al collocamento, il perito, dopo avere evidenziato la sussistenza delle capacità genitoriali in ciascuna delle parti in causa, ha rilevato “l'adeguata ripresa e permanenza delle continuità relazionali e di reciproca apertura parentale”, evidenziando che “i genitori hanno manifestato fin dall'inizio della consulenza la volontà a collaborare nell'interesse di , e a Per_1 perseguire gli obiettivi della bi-genitorialità” ed ha quindi concluso nel senso che “il regime migliore di affidamento sia quello condiviso, dove le decisioni preminenti siano prese congiuntamente dai genitori”; a tal proposito, ha sottolineato che “il rapporto tra i genitori è presente e scevro da dinamiche di criticità, ma di reciproco sostegno e collaborazione”, evidenziando che “la presenza del padre risulta ad oggi fondamentale per cogliere le necessità della figlia e supportare l'attuazione degli interventi di miglioramento per il suo benessere (a livello scolastico, educativo e sanitario), anche in virtù delle fragilità riscontrate nell'atteggiamento genitoriale materno”; ha quindi ulteriormente sottolineato che tale regime
“consentirebbe la possibilità ai genitori di contemperare i propri obblighi, con maggior consapevolezza e validazione reciproca… [e] supporterebbe una maggior stabilità e regolazione di , soprattutto nella costruzione di una linea solida e stabile di comportamento e di guida Per_1 per la sua crescita”.
Quanto poi al collocamento, “data la lontananza dei genitori, il perdurare delle criticità di autonomia nello spostamento del padre e degli interventi predisposti di concerto ai servizi sociali ben avviati presso la residenza materna, oltre alle possibilità generali della madre di essere presente e più attiva nel seguire la quotidiana gestione della minore, e riconosciuto il bisogno di stabilità della minore nel mantenimento del rapporto con la madre, quale punto di riferimento residenziale”, ha ritenuto “opportuno il mantenimento del collocamento prevalente presso la sig.ra ”, con la previsione del diritto di frequentazione e visita da parte del padre Parte_1
secondo lo schema indicato nelle conclusioni congiunte.
In questo contesto, peraltro, conformemente a quanto specificato nella relazione peritale, tenuto conto di “quanto valutato e sostenuto dalla collaborazione del servizio Sociale di Camaiore, si 10 / 10
ritiene opportuna la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare già in essere con obiettivi primari di supporto e sostegno alla crescita armoniosa di , …intervento … volto Per_1 anche al supporto e al rinforzo delle capacità educative e regolative materne, ed … improntato alla risoluzione delle criticità del percorso evolutivo osservate nella minore”, in prosecuzione secondo le esigenze riscontrate dal servizio nei prossimi dodici mesi, con relazione finale al
Giudice Tutelare.
Per quanto riguarda i profili economici, poi, non resta che rinviare alle condizioni concordate tra le parti.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa le condizioni della separazione tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), per come C.F._1 CP_1 C.F._2
congiuntamente indicate supra; dispone che i Servizi sociali proseguano negli interventi in atto per dodici mesi, relazionando all'esito al Giudice tutelare;
compensa integralmente le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casole d'Elsa di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di legge e per le comunicazioni, da effettuare anche ai
Servizi Sociali del Comune di Camaiore.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1752/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dall'Avv. Francesca Rossi, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via
XXV Aprile n. 112, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato CP_1 C.F._2
alla memoria integrativa, dall'Avv. Michela Guerrini, presso il cui studio in Sovicille (SI), Via
Valli 11/A, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, 2 / 10
per l'Avv. Francesca Rossi e per l'Avv. Michela Parte_1 CP_1
Guerrini così concludono: “Voglia il Tribunale di Siena pronunciare la separazione fra i IGg.ri e alle seguenti CONDIZIONI Parte_1 CP_1
1. I ricorrenti vivranno separatamente, nel reciproco rispetto l'uno dell'altro, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, fermo restando l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza entro i termini previsti dalla legge.
2. Il signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Casole d'Elsa in Via delle Fonti, CP_1
37 ed a pagare il canone di locazione/mutuo ed ogni onere relativo all'immobile avendo da tempo la IG.ra trasferito altrove la propria residenza Parte_1
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1
residenza presso la mamma che, attualmente, vive in Camaiore Via Provinciale est 5527. I genitori avranno la facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria residenza, purchè ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore e lo stesso ne darà notizia comunque con congruo anticipo di preavviso.
4. Le visite del padre con la figlia avverranno secondo il calendario proposto dalla Ctu e dai Per_1
medesimi già concordato ed attuato che di seguito si riporta:
A) I genitori si impegnano a portare avanti il calendario di visite di seguito esplicitato in tabella: (
A : madre;
B : padre;
Giorno A/B : passaggio da uno all'altro genitore)
[...]
L M M G V S D Parte_2
1 A A A A A A A
2 A A A A A A/B B/A
3 A A A A A A A
4 A A A A A A/B B/A
Il padre potrà recarsi a prendere la minore il venerdì pomeriggio, oppure il sabato mattina tra le ore 09.00 e le ore 11.00, presso un luogo comodo ad entrambi che verrà tra i genitori concordato.
La bambina rientrerà presso l'abitazione materna entro le ore 21.30 della domenica sera.
I genitori concordano sulla possibilità di recuperare fine settimana di visita mancati per eventuali impegni di , nel fine settimana successivo. Per_1
‐ I genitori concordano nel definire questo calendario considerando che la frequenza non dovrà creare disagio o pregiudizio per le necessità scolastiche di;
Per_1 3 / 10
‐ Dal punto di vista organizzativo gli interessati specificano che durante l'anno accademico scolastico: la minore permarrà a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera.
‐ Gli orari di passaggio tra i genitori nel periodo estivo restano invariati, a meno di accordi ulteriori tra i genitori.
‐ Per le vacanze natalizie la figlia trascorrerà il periodo dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal
31/12 al 6/01 con l'altro, ad anni alterni.
‐ I genitori forniscono reciproco consenso affinchè ognuno possa effettuare viaggi all'estero con la minore, avendo cura di recarsi in luoghi di destinazione sicuri, informandosi attraverso i canali ufficiali del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (es. ).
‐ Nel caso in cui fossero necessari periodi di visita prolungati da parte della madre all'estero con la minore, il padre esprime il consenso favorevole, e recupererà i propri giorni di visita nelle settimane precedenti o successive, oppure trascorrendo insieme alla minore le festività successive
( ad esempio la settimana Pasquale)
Viene segnalato, dato lo stato attuale di conflitto presso il paese d'origine della sig.ra Parte_1
che per tale destinazione, fino al termine dello stato di allarme e generale allerta, i genitori si accorderanno di volta in volta, verificando insieme lo stato dell'arte e della effettiva pericolosità per , secondo un piano di visita accurato che la signora predisporrà e condividerà con il Per_1
padre, indicando numero di giorni, date di arrivo e partenza, e luoghi visitati dalla stessa. Qualora il viaggio fosse di pregiudizio evidente per la minore, la stessa sarà affidata al padre per tutto il periodo di assenza della madre. In ogni caso sarà compito della sig.ra organizzarsi in Parte_1
periodi di viaggio adeguati, per garantire a la frequenza scolastica. Per_1
In caso di necessità di variazione (emergenze, oppure vacanze organizzate), i genitori concorderanno le date di visita e collocamento, garantendo ad entrambi un medesimo numero di giorni di vacanza da trascorrere con la figlia.
Nel periodo estivo la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) di vacanza con ognuno dei genitori, da stabilirsi d'accordo con congruo anticipo (entro il 31 maggio), nonché avendo cura dei reciproci impegni professionali.
Le vacanze Pasquali, di carnevale e i ponti festivi saranno concordati tra i genitori, ricercando un'equa alternanza (ad esempio per anni alterni). Le vacanze inizieranno dall'uscita di scuola, fino alla sera antecedente alla ripresa scolastica. 4 / 10
Quanto al compleanno della minore, si seguirà il calendario di frequentazione, garantendo la possibilità all'altro genitore di poter visitare la bambina per festeggiarla.
In caso di malattia della minore, il genitore collocatario del pernottamento si prenderà cura della figlia nell'assenza scolastica e fino alla sua guarigione effettiva.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore, nonché nel rispetto delle volontà di questa nel corso della crescita, interessi e frequentazione dei pari.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento per la figlia, l'importo mensile di euro 250,00 da versarsi sulla carta postale – poste pay evolution alla stessa intestata n. 5333171171869551 entro il giorno 10 di ogni mese.
6. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. La madre percepirà al 100% l'assegno unico per la figlia corrisposto dall'INPS.
8. Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e tutte le spese scolastiche verranno sostenute dai genitori a metà, così come a metà verranno sostenute le altre spese straordinarie (es. per attività sportive, musicali, culturali, ludiche, viaggi d'istruzione, cerimonie quali comunione, cresima etc…) per la figlia, preventivamente concordate tra le parti, previa esibizione della relativa documentazione di spesa.
9. Per le spese straordinarie ci si riporta al protocollo del Tribunale di Siena che integralmente si trascrive. Si specifica dunque che non sono da considerarsi spese straordinarie ricomprese nel mantenimento quelle che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: occasionalità e/o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) voluttuarietà, imprevedibilità
e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previa esibizione della documentazione giustificativa. I ricorrenti precisano che nell'ambito delle spese straordinarie, dovranno essere distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che devono invece considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da 5 / 10
urgenza tale da non permettere la previa concertazione od ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori (scelte già effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e attività svolte dal minore comunque già in corso che non necessitano di nuova concertazione tra i genitori). Rientrano tra le spese straordinarie che non prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
le spese Extrascolastiche: a) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
b) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
le spese Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della minore, non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. Rientrano tra le Spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia 6 / 10
essa istituto privato ovvero statale;
le spese Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorni estivi di studio e sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dalla figlia;
e) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della minore, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa.
10. I coniugi danno atto di godere di redditi propri che consentono loro adeguato mantenimento e, pertanto, nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altra.
11. I coniugi dichiarano che alla data della firma del presente ricorso restano da ottemperare gli impegni fra loro assunti con la scrittura privata del 15/3/2024 agli atti di causa.
12. Le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia e della Per_1
documentazione equipollente e per gli eventuali successivi rinnovi.”.
Pubblico Ministero: visto in data 9.3.2024 e 15.3.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.7.2022 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio civile con in Casole D'Elsa (SI), in data CP_1
11.4.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I,
Anno 2015, stabilendo la casa familiare in Casole d'Elsa, loc. Mensano, Via delle Fonti n. 37, che dal matrimonio era nata la figlia l'11.4.2012 a Poggibonsi ma che successivamente era Per_1
venuta meno la affectio maritalis e la prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile;
in particolare, evidenziava che, in seguito alla condotta persecutoria del marito (condotta per la quale era stato aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Siena 751/2022 R.G.N.R e un procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze n. 872/2022 V.G.), era stata costretta a lasciare la casa familiare ed a trasferirsi in una casa rifugio insieme alla figlia minore;
concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale, disponendo l'affidamento 7 / 10
esclusivo a sé della figlia minore, con ripresa del diritto di visita della minore con il padre solo ove l'indagine socio-familiare in corso presso il Tribunale per i Minorenni avesse accertato le capacità genitoriali del e, comunque, inizialmente, incontri protetti padre-figlia in luogo CP_1
neutro sotto la supervisione dei servizi sociali, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento della figlia a carico del marito nella somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva all'epoca rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pletto per mandato allegato CP_1
alla comparsa di costituzione;
contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, evidenziando che verso la fine del 2020 aveva scoperto una chat della moglie con un altro uomo, che nel 2021 e nel 2022 la moglie aveva fatto rientro in Ucraina per alcuni mesi, per esigenze familiari, e che, nell'assenza della stessa, egli si era occupato delle esigenze della figlia;
si opponeva alle richieste avversarie e concludeva chiedendo la separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie, con regolamentazione del diritto di visita in forma libera.
Il Presidente del Tribunale, sentiti personalmente i coniugi, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'udienza del 9.11.2022 e acquisite le relazioni già redatte dal
Servizio Sociale, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, affidando in via esclusiva la figlia minore alla madre, con diritto di visita del padre in modalità protetta e sotto supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, attribuiva alla la somma mensile di € Parte_1
350,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con le memorie integrative ex art. 709-ter c.p.c., le parti ribadivano le proprie richieste;
per il resistente, a seguito della morte dell'originario difensore, si costituiva l'Avv. Michela Guerrini quale nuovo difensore;
chiedeva pronunciarsi l'interruzione del giudizio e, nel merito, di ridurre l'assegno di mantenimento a favore della figlia nella somma di € 200,00, oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie e di ristabilire il regolare diritto di visita padre - figlia.
Con ordinanza del 26.5.2023, il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di interruzione del processo e di modifica del provvedimento presidenziale e, quindi, concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c..
La causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, con l'acquisizione di 8 / 10
ulteriori relazioni dei Servizi sociali, per come disposto dal Giudice istruttore con la citata ordinanza del 19.10.2023, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio, disposta con ulteriore ordinanza del 15.1.2024, al fine di verificare le competenze genitoriali delle parti e la formula di affidamento e frequentazione più idonea.
Con sentenza n. 174/24 del 23.2.2024, il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava sentenza non definitiva sullo status.
Nel frattempo, il Tribunale dei Minori di Firenze dava mandato ai Servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare ed avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Inoltre, il Giudice, con ordinanza del 17.7.2023, pur evidenziando che la scelta della residenza era una decisione di maggiore interesse per il minore che richiedeva il consenso dell'altro genitore, rigettava un'istanza di modifica avanzata da parte resistente. Con ordinanze del
19.10.2023, del 15.1.2024 e del 21.2.2024, il Giudice rigettava nuovamente le richieste di modifica delle condizioni di frequentazioni tra il padre e la figlia ma ne regolava le modalità in modo da consentire al di incontrare la figlia anche dopo la revoca della patente, nel CP_1
frattempo intervenuta. Intanto, la e la figlia, che già erano state a lungo in una casa Parte_1
rifugio a Lucca, si trasferivano a Camaiore, ove la prima aveva trovato lavoro;
quindi, il CP_1
dopo essersi inizialmente opposto, preso atto delle garanzie sulla sicurezza, acconsentiva ad un viaggio della minore in Ucraina con la madre ed il Giudice dichiarava cessata la materia del contendere rispetto al contrasto che si era venuto a creare tra le parti sul punto.
Con ordinanza del 9.7.2024, il Giudice Istruttore disponeva la modifica del regime di frequentazione sulla base delle indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio.
Quindi, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e ferma la pronuncia di omologa della separazione già Parte_1 CP_1 intervenuta, a seguito dell'accordo raggiunto nel corso del processo nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate contenute nelle conclusioni indicate supra.
Tali conclusioni, per come supra richiamate, possono essere accolte dal Tribunale, in quanto non risultano contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare ed 9 / 10
appaiono legittime e conformi all'interesse della figlia minorenne.
In effetti, le parti sono giunte alla concorde determinazione delle condizioni di separazione, poi trasfuse nelle conclusioni congiunte, a seguito della presa in carico da parte dei Servizi sociali ed all'esito di un lungo percorso svolto nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, anche a seguito di un periodo di monitoraggio. In particolare, nel rispondere ai quesiti relativi all'affidamento ed al collocamento, il perito, dopo avere evidenziato la sussistenza delle capacità genitoriali in ciascuna delle parti in causa, ha rilevato “l'adeguata ripresa e permanenza delle continuità relazionali e di reciproca apertura parentale”, evidenziando che “i genitori hanno manifestato fin dall'inizio della consulenza la volontà a collaborare nell'interesse di , e a Per_1 perseguire gli obiettivi della bi-genitorialità” ed ha quindi concluso nel senso che “il regime migliore di affidamento sia quello condiviso, dove le decisioni preminenti siano prese congiuntamente dai genitori”; a tal proposito, ha sottolineato che “il rapporto tra i genitori è presente e scevro da dinamiche di criticità, ma di reciproco sostegno e collaborazione”, evidenziando che “la presenza del padre risulta ad oggi fondamentale per cogliere le necessità della figlia e supportare l'attuazione degli interventi di miglioramento per il suo benessere (a livello scolastico, educativo e sanitario), anche in virtù delle fragilità riscontrate nell'atteggiamento genitoriale materno”; ha quindi ulteriormente sottolineato che tale regime
“consentirebbe la possibilità ai genitori di contemperare i propri obblighi, con maggior consapevolezza e validazione reciproca… [e] supporterebbe una maggior stabilità e regolazione di , soprattutto nella costruzione di una linea solida e stabile di comportamento e di guida Per_1 per la sua crescita”.
Quanto poi al collocamento, “data la lontananza dei genitori, il perdurare delle criticità di autonomia nello spostamento del padre e degli interventi predisposti di concerto ai servizi sociali ben avviati presso la residenza materna, oltre alle possibilità generali della madre di essere presente e più attiva nel seguire la quotidiana gestione della minore, e riconosciuto il bisogno di stabilità della minore nel mantenimento del rapporto con la madre, quale punto di riferimento residenziale”, ha ritenuto “opportuno il mantenimento del collocamento prevalente presso la sig.ra ”, con la previsione del diritto di frequentazione e visita da parte del padre Parte_1
secondo lo schema indicato nelle conclusioni congiunte.
In questo contesto, peraltro, conformemente a quanto specificato nella relazione peritale, tenuto conto di “quanto valutato e sostenuto dalla collaborazione del servizio Sociale di Camaiore, si 10 / 10
ritiene opportuna la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare già in essere con obiettivi primari di supporto e sostegno alla crescita armoniosa di , …intervento … volto Per_1 anche al supporto e al rinforzo delle capacità educative e regolative materne, ed … improntato alla risoluzione delle criticità del percorso evolutivo osservate nella minore”, in prosecuzione secondo le esigenze riscontrate dal servizio nei prossimi dodici mesi, con relazione finale al
Giudice Tutelare.
Per quanto riguarda i profili economici, poi, non resta che rinviare alle condizioni concordate tra le parti.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa le condizioni della separazione tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), per come C.F._1 CP_1 C.F._2
congiuntamente indicate supra; dispone che i Servizi sociali proseguano negli interventi in atto per dodici mesi, relazionando all'esito al Giudice tutelare;
compensa integralmente le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casole d'Elsa di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di legge e per le comunicazioni, da effettuare anche ai
Servizi Sociali del Comune di Camaiore.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi