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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 11073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11073 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. OV LA, all'udienza del 30 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 18897/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA s.r.l., in persona dell'avv. Francesco Parte_1
Elia, e dall'avv. Daniela De Salvatore giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
Convenuto-contumace
Conclusioni: come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 23/5/2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
-era titolare con decorrenza dal mese di ottobre 2014 di pensione di invalidità civile, che dal novembre
2023, al raggiungimento del 67° anno di età nel novembre 2023 era stata trasformata in assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, che costituiva il suo unico reddito;
-in data 5/11/2024 le era stata comunicata la liquidazione, in qualità di erede di , Persona_1 dei ratei arretrati e non riscossi di trattamento pensionistico spettante alla predetta, ivi evidenziandosi che in ragione delle somme trattenute per i debiti del dante causa e dall'erede, non risultavano importi da corrispondere;
-con successiva nota del 1°novembre 2024 le era stato comunicato che la pensione di invalidità civile era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2022 con rideterminazione della maggiorazione sociale prevista
1 dall'art. 38 legge n. 448/2001, pensione che a decorrere dal 1° novembre 2023 era stata trasformata in assegno sociale, evidenziandosi che a seguito del ricalcolo era emersa la corresponsione indebita della somma di € 1.157,00.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto la insussistenza dell'indebito, atteso che non risultavano superati i limiti di reddito previsti per la prestazione in godimento, che costituiva la sua unica fonte di reddito, dovendo tali limiti essere individuati avendo riguardo a quelli stabili per la prestazione di invalidità civile poi trasformata in assegno sociale;
che, in ogni caso, trattandosi di indebito assistenziale, esso, in assenza di dolo, non era ripetibile se non dal provvedimento che ne accertava la sussistenza.
Non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai senesi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.La domanda è fondata.
Rileva il Tribunale che la Suprema Corte, con orientamento risalente e consolidato ( v. Cass
23/1/2008, n.1446), ha affermato che “nel settore della previdenza ed assistenza obbligatorie, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Tale principio è posto a fondamento anche delle pronunzie in materia della Corte costituzionale, allorchè, pur affermando (v ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" .
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
- della loro destinazione alimentare ( v. sentenze n. 39/1993 e n. 431/1993).
Sulla specifica questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che viene in rilievo nel caso di specie, la Suprema Corte ha più volte ribadito che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che
2 dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato “ ( v. Cass 15/10/2019, n. 26036),
“come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" ( v. Cass. 9/11/2018, n. 28771).
3.Applicando i principi anzidetti al caso di specie, ritiene il Tribunale che le somme erogate alla ricorrente, di cui nella nota neppure risulta chiarita la ragione per cui sarebbero indebite, devono CP_1 considerarsi non ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al “dolo comprovato”, tanto più ove si consideri che l'assegno sociale, comprensivo della maggiorazione sociale ex art.38, rappresenta l'unico reddito percepito.
4.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche e tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria e/o trattazione, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non ripetibili le somme richieste dall' alla ricorrente CP_1 con la nota del 1° novembre 2024, pari ad € 1.157,00.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 886,00 per compensi oltre rimborso CP_1 spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025 Il Giudice
OV LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. OV LA, all'udienza del 30 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 18897/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA s.r.l., in persona dell'avv. Francesco Parte_1
Elia, e dall'avv. Daniela De Salvatore giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
Convenuto-contumace
Conclusioni: come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 23/5/2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
-era titolare con decorrenza dal mese di ottobre 2014 di pensione di invalidità civile, che dal novembre
2023, al raggiungimento del 67° anno di età nel novembre 2023 era stata trasformata in assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, che costituiva il suo unico reddito;
-in data 5/11/2024 le era stata comunicata la liquidazione, in qualità di erede di , Persona_1 dei ratei arretrati e non riscossi di trattamento pensionistico spettante alla predetta, ivi evidenziandosi che in ragione delle somme trattenute per i debiti del dante causa e dall'erede, non risultavano importi da corrispondere;
-con successiva nota del 1°novembre 2024 le era stato comunicato che la pensione di invalidità civile era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2022 con rideterminazione della maggiorazione sociale prevista
1 dall'art. 38 legge n. 448/2001, pensione che a decorrere dal 1° novembre 2023 era stata trasformata in assegno sociale, evidenziandosi che a seguito del ricalcolo era emersa la corresponsione indebita della somma di € 1.157,00.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto la insussistenza dell'indebito, atteso che non risultavano superati i limiti di reddito previsti per la prestazione in godimento, che costituiva la sua unica fonte di reddito, dovendo tali limiti essere individuati avendo riguardo a quelli stabili per la prestazione di invalidità civile poi trasformata in assegno sociale;
che, in ogni caso, trattandosi di indebito assistenziale, esso, in assenza di dolo, non era ripetibile se non dal provvedimento che ne accertava la sussistenza.
Non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai senesi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.La domanda è fondata.
Rileva il Tribunale che la Suprema Corte, con orientamento risalente e consolidato ( v. Cass
23/1/2008, n.1446), ha affermato che “nel settore della previdenza ed assistenza obbligatorie, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Tale principio è posto a fondamento anche delle pronunzie in materia della Corte costituzionale, allorchè, pur affermando (v ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" .
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
- della loro destinazione alimentare ( v. sentenze n. 39/1993 e n. 431/1993).
Sulla specifica questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che viene in rilievo nel caso di specie, la Suprema Corte ha più volte ribadito che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che
2 dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato “ ( v. Cass 15/10/2019, n. 26036),
“come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" ( v. Cass. 9/11/2018, n. 28771).
3.Applicando i principi anzidetti al caso di specie, ritiene il Tribunale che le somme erogate alla ricorrente, di cui nella nota neppure risulta chiarita la ragione per cui sarebbero indebite, devono CP_1 considerarsi non ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al “dolo comprovato”, tanto più ove si consideri che l'assegno sociale, comprensivo della maggiorazione sociale ex art.38, rappresenta l'unico reddito percepito.
4.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche e tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria e/o trattazione, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non ripetibili le somme richieste dall' alla ricorrente CP_1 con la nota del 1° novembre 2024, pari ad € 1.157,00.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 886,00 per compensi oltre rimborso CP_1 spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025 Il Giudice
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