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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 459 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria, passata in decisione nell'udienza del 2 ottobre 2024, vertente
TRA
e dom.to presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Andrea Feo, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
E
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Mario Izzo, Controparte_1
che la rappresenta e difende giusta mandato a marine della comparsa di costituzione
Convenuta
E
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Antonio Castiello, Controparte_2
che la rappresenta e difende giusta mandato a marine della comparsa di costituzione pagina 1 di 9 Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2 ottobre 2024, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La esponeva che, con Parte_2
atto notarile del 27.1.16, la (poi fallita), trasferiva Parte_1
la piena proprietà del bene immobile catastalmente identificato al foglio
12, particella 553 sub 1, alla , al prezzo di € Controparte_1
200.000,00 oltre IVA, da versarsi, per compensazione, per l'importo di €
226.342,44, di crediti che l'acquirente vantava nei confronti della società venditrice. La restante somma di € 17.657,56 doveva essere corrisposta entro la data del 30/06/2016.
La parte venditrice rinunciava all'ipoteca legale e rilasciava quietanza di saldo della parte di prezzo pagata per complessivi € 230.342,44.
Esponeva altresì che, con successivo atto di compravendita, la All Rent
Service spa vendeva a sua volta il medesimo bene alla società
[...]
al prezzo di € 200.000,00 oltre IVA, da corrispondersi, per € CP_2
80.000,00, entro il 5/01/2020 e per il residuo entro il 31/12/2022.
Riteneva che la compravendita intercorsa tra l' e la Parte_1
fosse simulata relativamente, dissimulando una Controparte_1
donazione ed in ogni caso revocabile ex art. 2901 c.c., con le necessarie conseguenze in riferimento alla compravendita alla
Si costituivano le convenute contestando le domande.
All'esito dell'istruttoria la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Con riferimento al primo atto di compravendita, la domanda di simulazione è sfornita di prova, atteso che le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa gratuità dell'atto appaiono indimostrate. pagina 2 di 9 Deve premettersi che la donazione dissimulata da una compravendita costituisce una simulazione relativa, poiché le parti, nella prospettazione di parte attrice, apparentemente hanno adottato lo schema della compravendita, mentre la regolamentazione contrattuale effettivamente voluta è quella della donazione: la curatela sostiene quindi che le parti hanno creato l'apparenza di un trasferimento a titolo oneroso, laddove, nei rapporti inter partes, la cessione sarebbe avvenuta per puro spirito di liberalità, in assenza di un effettivo e definitivo passaggio di denaro dall'acquirente al venditore.
Va evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1415, secondo comma, del
Codice Civile, i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando questa produce un pregiudizio nei loro confronti;
in tale caso devono dare la prova dell'esistenza dell'accordo simulatorio, prova che può essere fornita anche per presunzioni (Cfr. Cass. 28 aprile 2011
n. 9465), con la dimostrazione di elementi che – secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit – possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato (ad es. legame di parentela fra venditore e acquirente, la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita ovvero in un atto che non rientra fra quelli per la cui validità è richiesta la presenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, la convivenza fra le parti soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto, la riserva di usufrutto da parte del venditore).
Nella specie, innanzitutto, la dedotta circostanza che il rogito non sarebbe stato stipulato in presenza dei due testimoni appare in tal senso significativo (atteso che, come si è detto, la Suprema Corte individua un pagina 3 di 9 elemento indiziario, all'opposto, proprio nella presenza dei testimoni, non necessaria nella compravendita).
Altro elemento indiziario addotto dalla RA in ordine alla prospettata dissimulazione è il presunto mancato pagamento del prezzo.
In proposito, deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte, è onere delle parti dell'atto dimostrare che il prezzo è stato pagato, non comportando ciò alcuna inversione dell'onere della prova.
Nella specie, parte acquirente ha dato prova della corresponsione del corrispettivo;
invero, dagli atti di causa emerge che il prezzo della compravendita, convenuto in € 200.000,00 oltre IVA, per un totale di €
244.000,00, veniva corrisposto, quanto ad € 226.342,44, mediante compensazione con un controcredito vantato dalla Controparte_1
nei confronti della (credito derivante da
[...] Pt_1 Parte_1
contratti di noleggio automezzi).
Tale circostanza risulta provata dalla documentazione esibita, che individua con precisione i veicoli oggetto di noleggio (tg. DB495NF,
DC937LH, DC938LH) e i contratti stipulati (in data 13/09/2010).
Sono state infatti allegate le fatture relative ai corrispettivi pattuiti (5/N del 01/10/2010 relativa ai canoni dal 01/10/2010 al 31/10/2010; 7/N del 02/11/2010 relativa ai canoni dal 02/11/2010 al 30/11/2010;
20/N del 01/12/2010 relativa ai canoni dal 01/12/20010 al
31/12/2010; 1 del 03/01/2011, relativa ai canoni dal 02/01/2011 al
30/01/2011; 15 del 01/02/2011, relativa ai canoni dal 01/02/2011 al
28/02/2011).
Successivamente alla trasformazione della società in All Rent Service
s.p.a. venivano emesse altre fatture allegate.
I contratti intercorsi tra le parti risultano in atti (Contratto del
13/09/2010 per locazione veicoli targati DB495NF; DC937LH; pagina 4 di 9 DC938LH, Contratto del 02/02/2011 per locazione veicoli targati
EC860SH; EC861SH, Contratto del 25/02/2015 per locazione veicolo targati DT980VJ, Contratto del 30/06/2015 per locazione veicolo targato DT979VJ),
Dalla già menzionata documentazione emerge dunque che il credito della utilizzato per compensare quello della Controparte_1
per la compravendita oggetto di lite era Parte_2
verosimilmente esistente ed era pari ad €285.903,23; al netto degli acconti versati (€59.560,79), il debito della società Parte_1
era di €226.342,44.
Di ciò si dava conto nell'atto notarile, cui veniva annesso l'allegato A), che riportava la genesi del credito, relativo al rapporto commerciale intercorso tra la Società All Rent Service s.p.a. (già Dhemakoll s.r.l.) e la
. L'allegato riporta anche le fatture attestanti Parte_3
l'esistenza del credito, per cui non può ritenersi che le stesse non abbiano data certa, ricavandosi la stessa dall'atto notarile che le contempla espressamente.
L'ultima compensazione risulta annotata nella contabilità della società
All Rent Service s.p.a.
Appare evidente che, in presenza di un tale quadro probatorio di parte resistente, la prova addotta dalla RA è sfornita di quella
“inequivocità” necessaria alla essenza stessa della prova presuntiva, che acquista valore solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti che dimostrino inequivocabilmente il fatto che si intende dimostrare.
Nella specie, a tutto voler concedere, gli elementi addotti dalla RA prestano il fianco alla diversa dimostrazione sopra considerata.
Infondata appare anche la domanda revocatoria, non sufficientemente provata. pagina 5 di 9 Deve premettersi che, in assenza di prova della gratuità dell'atto, viene meno uno degli elementi fondamentali per l'accoglimento della domanda revocatoria, ovvero la prova dell'eventus damni, essendo evidente che, con la effettuata compravendita, la ha comunque Parte_2
estinto un debito della società fallita.
In proposito, appare opportuno evidenziare altresì che manca la prova della incongruità del prezzo di vendita, risultando, peraltro, dagli atti, che l'immobile compravenduto non produceva reddito e, essendo inagibile, non era utilizzabile;
tale stato derivava da un incendio precedentemente avvenuto.
Non senza rilievo appare poi la circostanza che la All Rent Service S.p.a., abbia continuato i rapporti commerciali con la Parte_4
fino alla data di fallimento (ed anche nel corso dell'esercizio provvisorio),
è stata ammessa al passivo fallimentare per un credito di €135.041,09 ed ha continuato ad effettuare forniture anche alla RA (che ha gestito l'esercizio provvisorio).
Non emerge neanche la consapevolezza dei debiti della venditrice, fallita nell'anno 2020, quattro anni dopo la stipula;
appare peraltro inverosimile la continuazione di rapporti commerciali con una società di cui si conosce la insolvibilità.
Come da orientamento della S.C., in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da una società successivamente dichiarata fallita, “il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni”, ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o pagina 6 di 9 quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (Cass. n.
19515/2019).
Ne deriva che, in tal caso, “il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. n. 9565/2018).
Nella specie, l'odierna attrice ha prodotto unicamente uno stralcio della
“relazione incaricata dalla Procura di Benevento dalla quale risulterebbe lo stato di decozione della società oggi fallita già dal 2013”. Tale stralcio, neanche conforme, (avente ad oggetto una mera relazione e non già un accertamento) appare inidoneo alla voluta prova, con la conseguenza che la RA non ha adempiuto al proprio onere probatorio, stante l'assenza di una concreta dimostrazione della pretesa creditoria, rispetto a cui non è fornita prova attendibile né dei limiti del credito vantato, alla data dell'atto, nè della presunta insufficienza del patrimonio residuo, né della sua consistenza, in rapporto alla posizione debitoria.
Ancora, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, non risulta provata un'effettiva coscienza e volontà, anche in termini di dolo generico, della acquirente, volta a sottrarre il bene immobile alle pretese creditorie, conoscenza equiparabile alla agevole conoscibilità non solo del debitore ma dello stesso terzo. L'onere di provare tale conoscibilità grava sul creditore il quale, in particolare, “deve provare che il terzo sapeva che il suo dante causa aveva debiti e che il restante patrimonio del suo dante causa era insufficiente a soddisfarli” (Cass. n. 31654/2019).
Nella specie (in cui l'atto di disposizione è oneroso), non si ritengono sussistere i presupposti, neanche attraverso presunzioni, per l'accertamento di una partecipatio fraudis di parte convenuta, atteso pagina 7 di 9 che, nell'ottica di un potenziale danno ai creditori, appare rilevante la sopra evidenziata onerosità dell'atto e la congruità del corrispettivo, versato mediante compensazione.
Da rigettare appare la domanda della RA in relazione all'atto di compravendita del 30/12/2019 (simulazione e/o revocatoria nei confronti del terzo sub-acquirente). Deve premettersi che la domanda avanzata con riferimento al secondo atto sembra strettamente dipendente da quella avanzata avverso il primo atto di compravendita;
malgrado la poca chiarezza dell'atto di citazione, è la stessa parte attrice ad affermare che “La simulazione e la revocatoria sono sicuramente opponibili al terzo sub acquirente con conseguente caducazione anche dell'atto di acquisto di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 2652 n. 4 c.c. l'acquisto del sub acquirente è travolto quando quest'ultimo sia in mala fede.
Ai sensi dell'art. 2901 VI c.c. la revocatoria è opponibile al sub acquirente ove l'acquisto sia a titolo gratuito e in mala fede”.
Nell'atto si deduce altresì che “la società non poteva non Controparte_2
conoscere la circostanza che la prima compravendita era simulata, o revocabile”
Da tali premesse dell'atto introduttivo sembra emergere che le domande avanzate nei confronti della siano accoglibili solo in Controparte_4
caso di accoglimento della domanda avanzata nei confronti della
[...]
laddove nella specie, come si è detto, tale domanda va CP_1
rigettata.
La domanda di simulazione appare indimostrata anche se fosse avanzata non in conseguenza della domanda rivolta alla stante CP_1
l'assenza di elementi presuntivi necessari alla dimostrazione della gratuità dell'atto, per le medesime argomentazioni già esposte, con pagina 8 di 9 l'aggiunta che per la non sono stati addotti elementi indicativi di una relazione con la società venditrice
Si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite stante la oggettiva incertezza interpretativa degli elementi di fatto rappresentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti di Parte_5
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Rigetta le domande;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento 18.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 459 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria, passata in decisione nell'udienza del 2 ottobre 2024, vertente
TRA
e dom.to presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Andrea Feo, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
E
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Mario Izzo, Controparte_1
che la rappresenta e difende giusta mandato a marine della comparsa di costituzione
Convenuta
E
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Antonio Castiello, Controparte_2
che la rappresenta e difende giusta mandato a marine della comparsa di costituzione pagina 1 di 9 Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2 ottobre 2024, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La esponeva che, con Parte_2
atto notarile del 27.1.16, la (poi fallita), trasferiva Parte_1
la piena proprietà del bene immobile catastalmente identificato al foglio
12, particella 553 sub 1, alla , al prezzo di € Controparte_1
200.000,00 oltre IVA, da versarsi, per compensazione, per l'importo di €
226.342,44, di crediti che l'acquirente vantava nei confronti della società venditrice. La restante somma di € 17.657,56 doveva essere corrisposta entro la data del 30/06/2016.
La parte venditrice rinunciava all'ipoteca legale e rilasciava quietanza di saldo della parte di prezzo pagata per complessivi € 230.342,44.
Esponeva altresì che, con successivo atto di compravendita, la All Rent
Service spa vendeva a sua volta il medesimo bene alla società
[...]
al prezzo di € 200.000,00 oltre IVA, da corrispondersi, per € CP_2
80.000,00, entro il 5/01/2020 e per il residuo entro il 31/12/2022.
Riteneva che la compravendita intercorsa tra l' e la Parte_1
fosse simulata relativamente, dissimulando una Controparte_1
donazione ed in ogni caso revocabile ex art. 2901 c.c., con le necessarie conseguenze in riferimento alla compravendita alla
Si costituivano le convenute contestando le domande.
All'esito dell'istruttoria la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Con riferimento al primo atto di compravendita, la domanda di simulazione è sfornita di prova, atteso che le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa gratuità dell'atto appaiono indimostrate. pagina 2 di 9 Deve premettersi che la donazione dissimulata da una compravendita costituisce una simulazione relativa, poiché le parti, nella prospettazione di parte attrice, apparentemente hanno adottato lo schema della compravendita, mentre la regolamentazione contrattuale effettivamente voluta è quella della donazione: la curatela sostiene quindi che le parti hanno creato l'apparenza di un trasferimento a titolo oneroso, laddove, nei rapporti inter partes, la cessione sarebbe avvenuta per puro spirito di liberalità, in assenza di un effettivo e definitivo passaggio di denaro dall'acquirente al venditore.
Va evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1415, secondo comma, del
Codice Civile, i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando questa produce un pregiudizio nei loro confronti;
in tale caso devono dare la prova dell'esistenza dell'accordo simulatorio, prova che può essere fornita anche per presunzioni (Cfr. Cass. 28 aprile 2011
n. 9465), con la dimostrazione di elementi che – secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit – possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato (ad es. legame di parentela fra venditore e acquirente, la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita ovvero in un atto che non rientra fra quelli per la cui validità è richiesta la presenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, la convivenza fra le parti soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto, la riserva di usufrutto da parte del venditore).
Nella specie, innanzitutto, la dedotta circostanza che il rogito non sarebbe stato stipulato in presenza dei due testimoni appare in tal senso significativo (atteso che, come si è detto, la Suprema Corte individua un pagina 3 di 9 elemento indiziario, all'opposto, proprio nella presenza dei testimoni, non necessaria nella compravendita).
Altro elemento indiziario addotto dalla RA in ordine alla prospettata dissimulazione è il presunto mancato pagamento del prezzo.
In proposito, deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte, è onere delle parti dell'atto dimostrare che il prezzo è stato pagato, non comportando ciò alcuna inversione dell'onere della prova.
Nella specie, parte acquirente ha dato prova della corresponsione del corrispettivo;
invero, dagli atti di causa emerge che il prezzo della compravendita, convenuto in € 200.000,00 oltre IVA, per un totale di €
244.000,00, veniva corrisposto, quanto ad € 226.342,44, mediante compensazione con un controcredito vantato dalla Controparte_1
nei confronti della (credito derivante da
[...] Pt_1 Parte_1
contratti di noleggio automezzi).
Tale circostanza risulta provata dalla documentazione esibita, che individua con precisione i veicoli oggetto di noleggio (tg. DB495NF,
DC937LH, DC938LH) e i contratti stipulati (in data 13/09/2010).
Sono state infatti allegate le fatture relative ai corrispettivi pattuiti (5/N del 01/10/2010 relativa ai canoni dal 01/10/2010 al 31/10/2010; 7/N del 02/11/2010 relativa ai canoni dal 02/11/2010 al 30/11/2010;
20/N del 01/12/2010 relativa ai canoni dal 01/12/20010 al
31/12/2010; 1 del 03/01/2011, relativa ai canoni dal 02/01/2011 al
30/01/2011; 15 del 01/02/2011, relativa ai canoni dal 01/02/2011 al
28/02/2011).
Successivamente alla trasformazione della società in All Rent Service
s.p.a. venivano emesse altre fatture allegate.
I contratti intercorsi tra le parti risultano in atti (Contratto del
13/09/2010 per locazione veicoli targati DB495NF; DC937LH; pagina 4 di 9 DC938LH, Contratto del 02/02/2011 per locazione veicoli targati
EC860SH; EC861SH, Contratto del 25/02/2015 per locazione veicolo targati DT980VJ, Contratto del 30/06/2015 per locazione veicolo targato DT979VJ),
Dalla già menzionata documentazione emerge dunque che il credito della utilizzato per compensare quello della Controparte_1
per la compravendita oggetto di lite era Parte_2
verosimilmente esistente ed era pari ad €285.903,23; al netto degli acconti versati (€59.560,79), il debito della società Parte_1
era di €226.342,44.
Di ciò si dava conto nell'atto notarile, cui veniva annesso l'allegato A), che riportava la genesi del credito, relativo al rapporto commerciale intercorso tra la Società All Rent Service s.p.a. (già Dhemakoll s.r.l.) e la
. L'allegato riporta anche le fatture attestanti Parte_3
l'esistenza del credito, per cui non può ritenersi che le stesse non abbiano data certa, ricavandosi la stessa dall'atto notarile che le contempla espressamente.
L'ultima compensazione risulta annotata nella contabilità della società
All Rent Service s.p.a.
Appare evidente che, in presenza di un tale quadro probatorio di parte resistente, la prova addotta dalla RA è sfornita di quella
“inequivocità” necessaria alla essenza stessa della prova presuntiva, che acquista valore solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti che dimostrino inequivocabilmente il fatto che si intende dimostrare.
Nella specie, a tutto voler concedere, gli elementi addotti dalla RA prestano il fianco alla diversa dimostrazione sopra considerata.
Infondata appare anche la domanda revocatoria, non sufficientemente provata. pagina 5 di 9 Deve premettersi che, in assenza di prova della gratuità dell'atto, viene meno uno degli elementi fondamentali per l'accoglimento della domanda revocatoria, ovvero la prova dell'eventus damni, essendo evidente che, con la effettuata compravendita, la ha comunque Parte_2
estinto un debito della società fallita.
In proposito, appare opportuno evidenziare altresì che manca la prova della incongruità del prezzo di vendita, risultando, peraltro, dagli atti, che l'immobile compravenduto non produceva reddito e, essendo inagibile, non era utilizzabile;
tale stato derivava da un incendio precedentemente avvenuto.
Non senza rilievo appare poi la circostanza che la All Rent Service S.p.a., abbia continuato i rapporti commerciali con la Parte_4
fino alla data di fallimento (ed anche nel corso dell'esercizio provvisorio),
è stata ammessa al passivo fallimentare per un credito di €135.041,09 ed ha continuato ad effettuare forniture anche alla RA (che ha gestito l'esercizio provvisorio).
Non emerge neanche la consapevolezza dei debiti della venditrice, fallita nell'anno 2020, quattro anni dopo la stipula;
appare peraltro inverosimile la continuazione di rapporti commerciali con una società di cui si conosce la insolvibilità.
Come da orientamento della S.C., in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da una società successivamente dichiarata fallita, “il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni”, ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o pagina 6 di 9 quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (Cass. n.
19515/2019).
Ne deriva che, in tal caso, “il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. n. 9565/2018).
Nella specie, l'odierna attrice ha prodotto unicamente uno stralcio della
“relazione incaricata dalla Procura di Benevento dalla quale risulterebbe lo stato di decozione della società oggi fallita già dal 2013”. Tale stralcio, neanche conforme, (avente ad oggetto una mera relazione e non già un accertamento) appare inidoneo alla voluta prova, con la conseguenza che la RA non ha adempiuto al proprio onere probatorio, stante l'assenza di una concreta dimostrazione della pretesa creditoria, rispetto a cui non è fornita prova attendibile né dei limiti del credito vantato, alla data dell'atto, nè della presunta insufficienza del patrimonio residuo, né della sua consistenza, in rapporto alla posizione debitoria.
Ancora, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, non risulta provata un'effettiva coscienza e volontà, anche in termini di dolo generico, della acquirente, volta a sottrarre il bene immobile alle pretese creditorie, conoscenza equiparabile alla agevole conoscibilità non solo del debitore ma dello stesso terzo. L'onere di provare tale conoscibilità grava sul creditore il quale, in particolare, “deve provare che il terzo sapeva che il suo dante causa aveva debiti e che il restante patrimonio del suo dante causa era insufficiente a soddisfarli” (Cass. n. 31654/2019).
Nella specie (in cui l'atto di disposizione è oneroso), non si ritengono sussistere i presupposti, neanche attraverso presunzioni, per l'accertamento di una partecipatio fraudis di parte convenuta, atteso pagina 7 di 9 che, nell'ottica di un potenziale danno ai creditori, appare rilevante la sopra evidenziata onerosità dell'atto e la congruità del corrispettivo, versato mediante compensazione.
Da rigettare appare la domanda della RA in relazione all'atto di compravendita del 30/12/2019 (simulazione e/o revocatoria nei confronti del terzo sub-acquirente). Deve premettersi che la domanda avanzata con riferimento al secondo atto sembra strettamente dipendente da quella avanzata avverso il primo atto di compravendita;
malgrado la poca chiarezza dell'atto di citazione, è la stessa parte attrice ad affermare che “La simulazione e la revocatoria sono sicuramente opponibili al terzo sub acquirente con conseguente caducazione anche dell'atto di acquisto di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 2652 n. 4 c.c. l'acquisto del sub acquirente è travolto quando quest'ultimo sia in mala fede.
Ai sensi dell'art. 2901 VI c.c. la revocatoria è opponibile al sub acquirente ove l'acquisto sia a titolo gratuito e in mala fede”.
Nell'atto si deduce altresì che “la società non poteva non Controparte_2
conoscere la circostanza che la prima compravendita era simulata, o revocabile”
Da tali premesse dell'atto introduttivo sembra emergere che le domande avanzate nei confronti della siano accoglibili solo in Controparte_4
caso di accoglimento della domanda avanzata nei confronti della
[...]
laddove nella specie, come si è detto, tale domanda va CP_1
rigettata.
La domanda di simulazione appare indimostrata anche se fosse avanzata non in conseguenza della domanda rivolta alla stante CP_1
l'assenza di elementi presuntivi necessari alla dimostrazione della gratuità dell'atto, per le medesime argomentazioni già esposte, con pagina 8 di 9 l'aggiunta che per la non sono stati addotti elementi indicativi di una relazione con la società venditrice
Si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite stante la oggettiva incertezza interpretativa degli elementi di fatto rappresentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti di Parte_5
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Rigetta le domande;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento 18.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 9 di 9