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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divorzio giudiziale
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Chiara Maria Poli, presso il cui studio sito a Genova nella
Via Caffaro, 1/19 è elettivamente domiciliata, come da mandato in calce al ricorso
- Ricorrente contumace -
-
contro
-
CP_1
-Resistente contumace -
Conclusioni delle parti
Per la ricorrente:
1
conseguentemente per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2281/2024 emessa dal Tribunale di Genova Quarta
Sezione Civile, Presidente relatore Dott.ssa Marina
Pugliese, nell'ambito del giudizio portante R.G.
n°453/2022, pubblicata il 19/08/2024 e notificata il
29.08.2024, dichiarare il IG. tenuto a CP_1
corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese in favore della IG.ra , la somma di € 700,00 Parte_1
mensili o altra somma meglio vista o ritenuta, oltre ISTAT
come per legge, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, e successive ed occorrende come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nata nel 1973) e Parte_1 CP_1
(nato nel 1966) contraevano matrimonio concordatario nel
1997 e dalla loro unione nascevano le figlie (1997) Per_1
e (2000). Per_2
I due coniugi iniziavano nel 2005 la causa di separazione si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di
Genova n. 1374 del 3 aprile 2012, che disponeva l'affido esclusivo delle figlie, allora minorenni, al padre regolamentando il regime di visita materno e poneva a
2 carico del un assegno di mantenimento a favore della CP_1
moglie della somma di euro 200,00 mensili.
2.Con ricorso depositato il 22 gennaio 2022 Parte_1
chiedeva che venisse pronunciato il divorzio e
[...]
l'attribuzione dell'assegno divorzile in suo favore di euro 700,00 mensili a carico di ,tenuto conto delle CP_1
precarie condizioni di salute ed economiche in cui versava.
Si costituiva che non si opponeva alla CP_1
richiesta di divorzio ma chiedeva altresì che nulla dovesse più a titolo di assegno divorzile alla moglie per difetto dei presupposti, risultando la convivente da Parte_1
anni con altra persona e che dalla pronuncia di separazione il si era integralmente fatto carico del mantenimento CP_1
delle figlie.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2281 del 09 agosto
2024 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettava la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente compensando per metà le spese processuali e condannando la alla rifusione Parte_1
dell'altra metà al . CP_1
Nel corso dell'istruttoria era emerso che l'unico motivo di contrasto tra le parti riguardava la previsione o meno dell'assegno divorzile a favore della ricorrente.
Il Tribunale, secondo i principi della Suprema Corte del
2018 e prendendo le mosse dalla natura dell'assegno divorzile, rilevava che vi era un divario economico tra le
3 parti ove il risultava proprietario al 100% della CP_1
casa dove abitava e percepiva un reddito annuo lordo di euro 26.601, mentre la presentava un ISEE pari Parte_1
ad euro 4.844 ed era proprietaria di 1/8 di un appartamento e relativa pertinenza in Sestri Levante derivante dall'eredità paterna.
Inoltre, rilevava che la non avendo provato nel Parte_1
corso del giudizio il proprio contributo alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi nel corso della convivenza matrimoniale avviata nel 1997 e conclusasi già nel 2005, non poteva essere riconosciuto l'assegno quale funzione compensativa, perequativa e/o corrispettiva.
Il Tribunale non riconosceva neanche la funzione assistenziale dell'assegno divorzile in quanto in sede di udienza presidenziale la aveva dichiarato di Parte_1
aver convissuto more uxorio con il signor dal Pt_2
2009 al 2012, al termine della quale aveva continuato a coabitare a titolo gratuito nella sua abitazione.
Pertanto, il Tribunale concludeva per il rigetto della domanda di assegno divorzile a favore di Parte_1
4. proponeva appello contro la Parte_1
sentenza chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di 700,00 Euro.
4 La ricorrente esponeva di essere in cura presso il Centro
di Salute mentale e sotto terapia farmacologica affetta da anni (ancor prima della separazione) da disturbo borderline della personalità, soffrendo di frequenti attacchi di panico e d'ansia generalizzata.
La condizione di salute le impediva di lavorare dal 2007
e le veniva riconosciuta uno stato di invalidità al 75%.
Anche per tale ragione le figlie venivano affidate esclusivamente al padre.
Il Tribunale aveva fatto una valutazione di una assenza di una prova dell'apporto dato durante la vita matrimoniale dalla che non era necessaria ed era anzi Parte_1
inconferente.
Rimaneva infatti sempre operante il principio assistenziale.
Anche sotto il profilo assistenziale la valutazione effettuata dal Tribunale era errata avendo la ricorrente rilevato la convivenza già in sede di separazione al termine della quale si era trasferita da un'anziana signora che, in cambio dell'aiuto in casa, le dava ospitalità.
Venendo a mancare l'anziana signora e non avendo disponibilità economiche per affittare una casa, l'ex convivente le aveva dato ospitalità.
La faceva notare di vivere con un assegno di Parte_1
inclusione pari ad euro 300,00 ed una pensione di invalidità di euro 324,00 (pagina 12 dell'atto di appello).
5 Il mancato riconoscimento dell'assegno di divorzio implicava il venir meno di una somma rilevante per la ricorrente, sia per la condizione economica che per i problemi di salute dovendo farsi carico delle spese mediche non mutuabili.
Benchè la notifica del ricorso e del decreto notificata a mezzo p.e.c. presso il procuratore costituito in primo grado in data 29 settembre 2024 , non si CP_1
costituiva.
Viste le difese della parte ricorrente depositata per l'udienza del 15 gennaio 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta la causa era decisa in camera di consiglio.
In primo luogo si deve osservare che parte appellante non impugna quella parte della sentenza di primo grado che ritiene che non vi sia prova del contributo dato dalla alla conduzione della famiglia ed alla Parte_1
formazione del patrimonio comune.
Sul punto pertanto è sceso il giudicato.
Circa la parte dell'assegno di divorzio che trova fondamento sul principio assistenziale si deve osservare che la , prima come convivente more uxorio, poi Parte_1
come amica è dal 2009, ossia da 15 anni, che si appoggia in via continuativa dal punto di vista abitativo sul
, ora convivendo con lui, ora venendo ospitata, Pt_2
6 per un periodo assistendo una anziana in una casa di fronte ma tenendo i suoi averi sempre nella casa del Pt_2
E' la stessa a dichiarare che percepisce altresì Parte_1
624,00 Euro al mese e che comunque conserva una qualche capacità lavorativo dichiarando di fare il lavori di casa,
lavori che possono essere svolti pertanto anche presso terzi dietro remunerazione.
Senza contare che è sempre stato il che ha dovuto CP_1
occuparsi e mantenere in via esclusiva le due figlie.
Ritiene pertanto la Corte che non vi siano i presupposti per i riconoscimento di un assegno di divorzio.
Nulla sulle spese essendo rimasta la parte appellante contumace.
Si deve dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 2281 del 09 agosto 2024 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
7 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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