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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1264/2022 R.G. promosso
DA
, rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Maria Paratore;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Andronico, giusta procura in atti;
Appellata-appellante incidentale
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2527/2022 del 30 giugno 2022 il Tribunale di Catania giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da – Parte_1
dipendente dal 1° ottobre 2005 della società con sede a CP_1 CP_1
Aeroporto Fontanarossa, con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno ed inquadrato nel IV livello del CCNL Trasporto Aereo- volto a ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori riferibili al III livello del medesimo
CCNL a far data dall'1.6.2008, nonché la condanna della società resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive ed al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità subito dal lavoratore.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 29 dicembre 2022.
Resisteva la società proponendo a sua volta appello CP_1
incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo dell'appello principale, censura la Parte_1
sentenza nella parte in cui ha statuito che anche alle società a partecipazione pubblica si applica la regola per cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione ex art. 52 D.lgs. 165/2001, senza tenere conto dei principi dettati dalla pronuncia della Cassazione n. 35421/2022 che ha chiarito che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società che resta assoggettata al regime privatistico, con conseguente applicazione dell'art. 2103 c.c.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno professionale conseguente all'errato inquadramento, consistente per il lavoratore in “una progressiva perdita di chances lavorative essendo stato privato del prestigio utile e spendibile nel proprio percorso lavorativo” per non aver potuto competere nel settore aeroportuale ai vari interpelli per i livelli superiori.
1.3. Con il terzo motivo si duole dell'errato accoglimento da parte del tribunale dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice di lavoro, tenuto conto dei principi dettati dalla Cassazione con la pronuncia n.26246/2022, secondo cui la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dal momento di conclusione del rapporto anche nei casi in cui lo stesso è assistito dal rimedio di cui all'art.18 L. 300/70.
1.4. Con il quarto motivo critica la sentenza per avere ritenuto che all'interno dell'organigramma della non vi fosse un ufficio tecnico e controllo, CP_1
senza considerare che esso appellante in primo grado non aveva sostenuto l'esistenza di tale ufficio ma che le mansioni da lui svolte corrispondevano alla figura di “addetto ufficio tecnico e controllo” prevista dal 3° livello del
CCNL di riferimento.
Sostiene che il tribunale è incorso in errore per non avere considerato che l'”ufficio tecnico e controllo” indicato nella declaratoria non era altro che il
Servizio Coordinamento Tecnico Operativo (cd. C.T.O.), retto dall'ing.
divenuto successivamente (Airfield Duty Persona_1 Controparte_2
Ispector).
1.5. Con il quinto motivo l'appellante principale deduce l'omessa pronuncia circa l'applicazione della clausola del CCNL di riferimento di cui al punto 5 sub 4 dell'art. G6 - ove si prevede che:” La posizione di lavoro è collocata su tre livelli 5-4-3. Il lavoratore sarà inizialmente assegnato al livello 5 e, dopo 6 mesi di servizio, al livello 4, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio il livello 3” - con la conseguenza che il giudice, riconosciuti i passaggi di livello descritti, pur in assenza di prova sul contenuto delle mansioni, avrebbe dovuto riconoscere al lavoratore, quantomeno a decorrere dal
1.6.2010, il superiore terzo livello.
1.6. Con il sesto motivo l'appellante sostiene che la sentenza è errata per avere ritenuto non provato che le mansioni svolte dal implicassero “ampia Pt_1 autonomia” e “ampia iniziativa”, come richiesto dal 3° livello della declaratoria contrattuale.
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo decidente, le attività di presidio di supervisione e di ispezione di una pista di volo, lungi dal qualificarsi di semplice routine, sono attività preordinate ad assicurare la sicurezza di un decollo o di un atterraggio e dunque richiedono ampia autonomia e/o responsabilità.
L'appellante aggiunge che il tribunale ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, e in particolare la deposizione del teste superiore Per_1
gerarchico del (il quale in un primo momento aveva dichiarato che il Pt_1
lavoratore aveva il potere di dichiarare l'inagibilità della pista ordinando alla torre di chiuderla per poi correggersi affermando che dal 2009 al 2012 era il
MOS a dichiarare l'inagibilità della pista), nonché la deposizione del teste
[...]
che aveva confermato l'attività di ispezione svolta dal Testimone_1 Pt_1
in autonomia.
Infine, l'appellante principale censura la statuizione sulle spese, da regolarsi secondo la soccombenza della società datrice.
1.7. Con il proposto appello incidentale, la società si duole della CP_1
statuizione sulle spese processuali, nella parte in cui il primo decidente, in violazione del principio sulla soccombenza, ne ha disposto la compensazione
“avuto riguardo alla complessità della controversia e alla qualità delle parti”.
Rappresenta, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità, che la presunta complessità della controversia non può costituire motivo di deroga al principio di soccombenza, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve esplicitamente indicare in motivazione e che nel caso in oggetto mancano, avendo la controversia ad oggetto il riconoscimento di un inquadramento superiore.
2. Tali le censure delle parti, va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall' appellata di inammissibilità del gravame del ai sensi Pt_1 dell'art. 434 c.p.c. La censura non merita accoglimento alla stregua del principio secondo cui "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. n. 27199/2017).
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie
è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
3. L'appello principale - nonostante siano fondati il primo ed il terzo motivo, rispettivamente relativi all'applicabilità dell'art.2103 c.c. alle società a partecipazione pubblica e quello sulla prescrizione - non può essere accolto.
Quanto all'applicabilità dell'art.2103 c.c. alle società a partecipazione pubblica (quale è la , va richiamata la recente sentenza della CP_1
Suprema Corte n.35421/2022 che, dando atto della sussistenza nella giurisprudenza di merito e nella dottrina di orientamenti difformi, ha affermato il seguente principio: “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Il D.L. n. 112 del 2008, art. 18 e la legislazione della
Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103
c.c.". Pertanto, alla stregua di tale principio, nella presente controversia è applicabile l'art.2103 c.c.
Per ciò che invece la prescrizione - dichiarata dal primo giudice con riferimento ai crediti maturati nel quinquennio anteriore la lettera di messa in mora del 22.6.2015 - va richiamato il recente orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246 del 6.09.2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l.
n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Pertanto, diversamente da quanto statuito dal primo giudice nessuna prescrizione nel caso in specie è maturata.
7.1 Il quarto, quinto e sesto motivo dell'appello, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono invece infondati.
In generale, circa il riconoscimento dello svolgimento di mansioni rientranti in un livello superiore vanno richiamati i principi elaborati dalla Suprema Corte secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini
(Cass. n. n. 12039/2020; 30580/2019; n. 8589). Condizione essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica superiore è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che "abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato" (Cass.
Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125).
In altri termini il lavoratore deve provare la riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato sia sotto il profilo oggettivo- materiale sia con riguardo al livello di autonomia e responsabilità richiesto dalla declaratoria.
Va poi evidenziato che la Cassazione ha affermato che l'onere della prova circa le mansioni superiori esercitate spetta al lavoratore che rivendichi il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore. Si veda Cass. civ. n.5536/2021 secondo cui il lavoratore che: “…rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha
l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale", non gravando "sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore”.
7.2 Il CCNL del trasporto aereo applicabile ratione temporis stabilisce che appartengono al livello 4° (in cui è attualmente inquadrato il : “gli Pt_1
impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore;
- gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica,
l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore;
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: - Capo
Squadra operai specializzati - Capo Reparto assistenza aeroportuale - Adt. controllo analisi dati di traffico (8) - Adt. attività contabili (8) - Adt. di produzione (8) - Operatore help desk informatico (8) - Adt. amministrazione del personale (8) - Disegnatore progetti (8) - Adt. shop (8) - Adt. di scalo (8) -
Adt. attività supporto vendite/traffico/marketing/addestramento (8) -
Segretaria (8) - Adt. centro posta (8) - Adt. attività di documentazione amministrativa (8) - Adt. logistica (8) - Adt. aree tecniche/gestionali/amministrative/commerciali (8) - Cassiere (8) - Adt.
Approvvigionamenti (8)”.
Sempre secondo il citato CCNL, appartengono invece al 3° livello, reclamato dall'odierno appellante: “- gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza;
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: (4) -
Adt. programmazione/acquisti (4) - Adt. gestione/controllo sistemi informativi
(4) - Adt. tariffe (4) - Adt. relazioni clientela (4) - Istruttore/formatore (4) -
Adt. ufficio tecnico e controllo (4) - Adt. attività amministrative/finanziarie (4)
- Adt. attività di gestione (4) - Adt. attività di analisi e/o elaborazione (4) - Adt. attività di produzione (5) - Programmatore o sistemista informatico.
7.3 Il nel ricorso introduttivo di primo grado ha dedotto di avere svolto Pt_1
dall'1.6.2008 le mansioni ivi analiticamente indicate, consistenti nello svolgimento di attività ispettive dello stato del sedime aeroportuale, in ispezioni del funzionamento torri faro di illuminamento del piazzale;
nel controllo sala di emergenza C.O.E.; nel controllo visivo mantenimento estintori;
nel controllo e predisposizione di tacche in gomma e di coni segnaletici;
nel controllo cantieri di lavoro interni e nel controllo scadenza autorizzazioni mezzi in movimento all'interno del sedime aeroportuale. Ha altresì dedotto di avere svolto dall'1.03.2015, con il passaggio dal servizio
C.T.O. al servizio A.D.I, anche attività di ispezione di 1° livello area movimento e di controllo ed allontanamento fauna all'interno del sedime aeroportuale. Ha quindi sostenuto di avere diritto al passaggio al 3° livello in quanto le mansioni sopra elencate sono riconducibili al profilo di addetto ufficio tecnico e controllo.
Ritiene la Corte di condividere le conclusioni cui è giunto il primo giudice, atteso che da una disamina complessiva di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emersa in modo rigoroso la prova dello svolgimento da parte dell'appellante di mansioni rientranti nel profilo superiore, e in particolare dei requisiti dell'“ampia iniziativa ed autonomia” richiamati dalla citata declaratoria contrattuale.
Per ciò che concerne le testimonianze assunte in primo grado, si ritengono più attendibili le deposizioni dei testi che hanno escluso che l'appellante avesse un potere autonomo di decidere se chiudere la pista o dichiararne l'inagibilità.
In particolare, il teste responsabile del servizio cui Testimone_2
apparteneva l'appellante – servizio dapprima denominato CTO
(coordinamento tecnico operativo) successivamente confluito nell'Ufficio
(Airfield Duty Ispector) - ha escluso che avesse tali competenze CP_2 Pt_1
decisionali dovendosi lo stesso rapportare ad altri soggetti. Il teste ha Per_1
altresì escluso che svolgesse attività di elaborazione dei notam da Pt_1
inviare ai piloti (che compete invece al responsabile area di movimento).
A fronte della deposizione del teste e di quella del teste , Per_1 Tes_3
entrambe analiticamente richiamate nella sentenza gravata, si appalesa all'evidenza del tutto generica e non decisiva la deposizione di segno opposto resa dal teste , il quale peraltro nulla ha precisato circa Testimone_1
l'effettiva attività svolta dall'appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata è corretta laddove ha messo in rilievo che le deposizioni testimoniali non consentono di ritenere provato in modo certo e rigoroso che le mansioni descritte nel capitolato di prova di cui al ricorso di primo grado siano riconducibili al 3° livello del CCNL di categoria, rientrando piuttosto le stesse nel livello 4° posseduto dall'appellante.
Ed infatti, non è stato dimostrato che il avesse il potere decisionale di Pt_1
chiudere il traffico aeroportuale così come dedotto nel capitolato di prova, dovendosi confermare al riguardo quanto statuito dal tribunale circa il fatto che
è inverosimile che “…la valutazione della agibilità o meno della pista e, ancora di più la chiusura del traffico aeroportuale, possa essere oggetto di determinazioni di “ampia autonomia” sganciate dalla osservanza di rigide e predeterminate procedure e protocolli, la cui esistenza si evince dalla documentazione allegata da parte resistente in seno alle note del 19/06/2020
, la quale si ritiene ammissibile e utilizzabile, trattandosi di produzione la cui opportunità di acquisizione al giudizio è sorta all'esito delle dichiarazioni dei teste. Dalla disamina dell'organigramma in atti risulta, inoltre, la presenza di un Responsabile Area Coordinamento ( e del Coordinatore Tes_4
Tecnico Operativo escusso come teste nel presente giudizio), in Tes_5
posizione sovraordinata rispetto al ricorrente. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente (all.4) ha prodotto una serie di mail dalle quali si evince l'assenza di iniziativa e discrezionalità nell'ambito delle attività che venivano compiute.
E infatti, la corrispondenza in atti comprova come, nell'ambito delle attività di ispezione e verifica cui il lavoratore era preposto, lo stesso ricevesse specifiche indicazioni sulle verifiche da fare e sulle modalità delle stesse (tra le altre mail del 18.12.2009; mail del 31.10.2014; mail del 24.03.2015);
Neppure può dirsi che lo svolgimento di mansioni superiori si sia realizzato in seguito alla soppressione dell'ufficio “ Coordinamento tecnico operativo” e istituzione del nuovo ufficio “ Arfield Duty Inspector” posto che, ciò sembra aver determinato il mero confluire delle mansioni precedentemente esistenti nell'ambito di un nuovo assetto organizzativo, senza che possa dirsi contestualmente che il ricorrente ha allargato il proprio ambito di competenze
o di responsabilità …”.
Condividendosi quanto sopra riportato, va escluso che le attività svolte dal quali indicate nel ricorso di primo grado e nell'articolato di prova, siano Pt_1
“mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza”, così come richiesto dalla declaratoria contrattuale in relazione al 3° livello invocato dal lavoratore, dovendosi al contrario ritenere che le mansioni disimpegnate rientrino nel livello di appartenenza.
Non coglie poi nel segno la censura svolta dall'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi circa l'applicazione della clausola del
CCNL di cui dal punto 5 sub 4 dell'art. G6 secondo cui: “La posizione di lavoro è collocata su tre livelli 5-4-3. Il lavoratore sarà inizialmente assegnato al livello 5 e, dopo 6 mesi di servizio, al livello 4, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio il livello 3”
Ad avviso del collegio va escluso che la suddetta norma contrattuale preveda una sorta di passaggio automatico, disgiunto dall'effettivo svolgimento in modo continuativo e per il periodo indicato dalla norma di mansioni rientranti nel livello superiore oggetto di domanda.
Come già detto, lo svolgimento di mansioni superiori rientranti nel 3° livello non è stato provato dal e, in conseguenza, non vi sono i presupposti Pt_1
neppure per l'applicazione della citata clausola contrattuale di cui dal punto 5 sub 4 dell'art. G6.
È al riguardo condivisibile quanto sostenuto dalla società appellata, secondo cui dalle emergenze istruttorie non è emerso che il abbia svolto le Pt_1 rivendicate mansioni di “addetto ufficio tecnico e controllo”, essendo invece acclarato che egli abbia svolto quelle di addetto di scalo, addetto C.T.O. e addetto A.D.I. che, si ripete, rientrano nel livello di appartenenza (4° livello) del lavoratore.
Alla stregua delle considerazioni esposte, l'appello principale va rigettato, evidenziando che il rigetto del gravame comporta l'assorbimento del secondo motivo relativo al risarcimento del danno (non sussistente in quanto non vi è stato un errato inquadramento del lavoratore), nonché della censura relativa alle spese del primo grado.
7.4 È invece fondato l'appello incidentale, avente ad oggetto la statuizione sulla compensazione delle spese di primo grado, che è stata fondata dal primo giudice sulla complessità della controversia e sulla qualità delle parti.
Il collegio osserva che la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale della soccombenza fissata dall'art. 91
c.p.c., che, come è noto, prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite e la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., - come risultante dalle modifiche apportate dal DL n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale - può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché per effetto della citata sentenza della
Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., ex multis,
Cass.4696/2019; 3977/2020). Non ricorrendo nel caso in oggetto alcuna delle ipotesi sopra indicate, il gravame va accolto e in conseguenza va condannato alla rifusione delle Pt_1
spese processuali di primo grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Si dichiara che l'appellante principale è tenuto a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare le spese Parte_1
processuali del primo grado che liquida in € 2.700,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA;
condanna a pagare le spese processuali del presente Parte_1
grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti