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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Ales- sandra Frasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 324/2019 promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e di- C.F._1
sgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Vinciguerra (pec:
[...]
E
. ) e Maria Carmela Poidomani (pec: Email_1
.it) Email_3
attore
CONTRO
, con sede in Calta- Controparte_1
nissetta nella via Giacomo Cusmano n. 1, C.F. e P.I. , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gianluca Urso (pec:
[...]
Email_4
convenuto nato a [...] il [...], C.F. LGN- Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mari- C.F._2
no (pec: Email_5
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 324/2019
convenuto
1- , con sede in Caltanis- Controparte_3 Controparte_4
setta, via L. Russo n. 6, C.F. e P.I. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
convenuto contumace
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_5
, con sede in Piazza E. Duse n. 2
[...] CP_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
terza chiamata contumace
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, da intendere in questa sede richiamate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
.
Con atto di citazione notificato in data 07/2/2019 Parte_2
ha citato in giudizio il Dott. , l'
[...] Controparte_2 CP_7
ed il , per sentirli
[...] Controparte_8
condannare al risarcimento dei danni derivatigli dall'errata esecu- zione dell'intervento chirurgico dallo stesso subito in data
18/11/2015, quantificati in € 37.048,00, e dalla mancata acquisizione del consenso informato circa la sottoposizione ad intervento chirur-
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gico ed anestesia generale, stimati in € 20.000,00.
In particolare, l'attore ha dedotto che in data 16/11/2015 era stato ricoverato presso l' U.O.C. di Urologia del P. O. “Sant'Elia” di Cal- tanissetta, con la seguente diagnosi d'ingresso “ostruzione cervicoure- trale secondaria a ipertrofia prostatica benigna e diverticolo vescicale, in paziente con broncopatia cronica ostruttiva"; in data 18/11/2015 era sta- to sottoposto a intervento chirurgico di TURP (resezionetransuretra- le della prostata) in anestesia spinale e successiva diverticolectomia transvescicale in anestesia generale, durante il quale era stata ese- guita l'apposizione di "stenting DJ (Doppio J) dx", senza menzione alcuna nella documentazione clinica e senza previa acquisizione del consenso informato sia all'atto chirurgico, sia all'anestesia generale;
il successivo 26/11/2015 il era stato dimesso senza la Parte_1
previa rimozione del suddetto stenting doppio J, mai citato nella documentazione medica redatta durante il ricovero ospedaliero.
L'omessa rimozione del dispositivo, a parere dell'attore, gli aveva causato una grave e invalidante sintomatologia dolorosa, associata a frequenti rialzi febbrili con vomito e con dolorosi disturbi urinari.
In data 21/05/2016, a causa del sopraggiungere di una colica renale, il si era recato presso il Pronto Soccorso del Parte_1 [...]
“San Giacomo d'Altopasso” di Licata ove, effettuata CP_8
un'ecografia completa all'addome, era stata individuata la presenza di un corpo estraneo nella vescica. Quindi, in data 22/05/2016
l'attore era stato sottoposto presso l'U.O.C. di Urologia del P.O.
“San Giovanni di Dio” di Agrigento ad intervento chirurgico urgen-
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te e non differibile, all'esito del quale il corpo estraneo era stato ri- mosso.
La mancata rimozione dello stent uretale destro posizionato nel cor- so dell'operazione eseguita dal Dott. presso il P.O. Sant'Elia CP_2
di in data 18/11/2025 rappresenterebbe, nella prospet- CP_1
tiva attorea, un grave errore medico causativo di sofferenze e po- stumi consistenti in dolore grave, diffuso e persistente, disturbi uri- nari, stato febbrile, idronefrosi provocata da urolilitiasi e grave in- sufficienza renale. Il danno non patrimoniale conseguito a causa dell'errore medico, il cui ristoro l'attore ha domandato al sanitario in via aquiliana ed al nosocomio in via contrattuale, sarebbe quanti- ficabile in complessivi € 37.048,00 di cui € 22.050,00 per l'invalidità temporanea patita ed € 14.998,00 per l'invalidità permanente resi- duata, con un danno biologico permanente pari al 6 %. Le somme richieste sono comprensive anche di importi computati a titolo di personalizzazione del danno e di liquidazione del danno morale (ri- sarcibile ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., attesa la configurabilità nella fat- tispecie del delitto di lesioni colpose). Alla mancata acquisizione del consenso informato conseguirebbe poi un diverso ed autonomo di- ritto di risarcimento, riconoscibile nella misura equitativamente de- terminata di € 20.000,00.
Il 1- è rimasto contuma- Controparte_3 Controparte_4
ce.
In data 13/05/2019 si è costituita l' . La conve- Controparte_9
nuta ha sostenuto l'insussistenza di una colpa medica osservando
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come l'apposizione dello stenting in interventi di TURP è prassi usuale, fortemente raccomandata dalle linee guida, ed è parte inte- grante della tecnica operatoria, rispondendo ad una duplice finalità: evitare di danneggiare l'uretere omolaterale durante le manovre di asportazione del diverticolo e, contestualmente, facilitare il deflusso dell'urina. Ed ancora, ad avviso della convenuta, la mancata rimo- zione dello stenting non potrebbe costituire di per sè indice rivelato- re di un comportamento omissivo negligente, imprudente e/o im- perito del personale medico che ha eseguito la prestazione, giacchè
è usuale mantenere lo stenting nella fase immediatamente successi- va all'operazione chirurgica al fine di meglio consentire il deflusso delle urine. Ed anzi, come emergerebbe dalla letteratura medica in materia e dalla prassi operativa degli urologi, spesso gli stent urete- rali vengono mantenuti nell'uretere in base alla patologia per mesi e a volte per qualche anno, non essendo previsto, a tal uopo, un ter- mine finale entro cui procedere alla rimozione;
dal mantenimento nell'uretere del predetto stenting non deriverebbe, per come ricava- bile dalla letteratura medica, alcun danno né sintomatologie di qualche rilevanza. A parere della convenuta, sarebbe altamente probabile che tutta la sintomatologia accusata dal paziente dipen- desse da un precedente calcolo formatosi autonomamente, sicchè difetterebbe qualsiasi relazione eziologica tra la mancata rimozione dello stenting doppio J e i dolori asseritamente patiti da controparte.
La convenuta ha comunque eccepito anche la mancanza di prova in relazione ai danni lamentati.
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Quanto al chiesto risarcimento per il danno da lesione del diritto al consenso informato, la struttura sanitaria ha dedotto che il consenso prestato dal Signor all'esecuzione dell'intervento chirur- Parte_1
gico di Turp e successiva diverticulectomia transvescicale racchiu- derebbe necessariamente in sé il consenso a tutto quanto forma par- te integrante della operazione programmata e della tecnica operato- ria, in guisa che non sarebbe occorso un apposito e specifico consen- so del paziente in merito al posizionamento dello stenting. Quanto alla lamentata assenza di consenso in merito all'avvenuta esecuzio-
Contr ne dell'anestesia generale, l' ha osservato come in relazione alla tipologia di intervento chirurgico praticato all'attore è di norma suf- ficiente l'anestesia spinale, per la quale il era stato debi- Parte_1
tamente informato con conseguente espressione del consenso. Tut- tavia, nel caso specifico, l'effetto dell'anestesia spinale sarebbe dura- to meno del previsto, ragion per cui nel corso dell'intervento chi- rurgico, era stato necessario eseguire un'anestesia generale. La con- venuta ha aggiunto che in data 16/11/2015 l'attore, pur prestando il consenso all'anestesia per brevi procedure, era stato del resto in- formato che il trattamento sanitario era suscettibile di modificazione al verificarsi di particolari condizioni;
l'attore avrebbe poi oltretutto prestato il consenso all'anestesia generale verbalmente dinanzi al personale medico presente in sala operatoria allorquando l'anestesia spinale si era rivelata insufficiente.
Contr In via subordinata l' richiedendo che venisse acclarata l'esclusiva responsabilità del Dottor , ha avanzato in via di CP_2
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regresso domanda di manleva nei confronti del sanitario.
In data 13/05/2019 si è costituito in giudizio , op- Controparte_2
ponendosi alle domande avversarie. In particolare, il convenuto ha sottolineato che l'anestesia generale si era resa necessaria durante l'intervento chirurgico del 18/11/2015 in quanto l'effetto dell'anestesia spinale era durato meno del previsto;
ha aggiunto che il paziente aveva prestato il suo consenso verbale all'anestesia gene- rale dinanzi a tutto il personale presente in sala operatoria per per- mettere la prosecuzione dell'intervento.
Quanto alla mancata rimozione dello stent il convenuto ha sottoli- neato come la stessa non potesse essergli addebitata in quanto la dimissione dal nosocomio era stata curata dalla Dott.ssa Per_1
[.
, medico del reparto, che nella nota di dimissione involontaria- mente aveva omesso di riportare la presenza dello stent ureterale;
la
Dott.ssa aveva peraltro informato verbalmente il pa- Per_2
ziente della necessità di rimuovere il dispositivo al momento della visita di controllo da effettuare entro un mese dall'intervento. Ha poi aggiunto che in ogni caso, nella lettera di dimissione veniva consigliata, appunto, una visita di controllo dopo 20 gg. per l'opportuna rivalutazione clinica con esecuzione di esami delle uri- ne ed urinocoltura.
Sotto tale profilo il convenuto ha evidenziato come egli non possa essere ritenuto responsabile dell'operato di altro medico, sulla scor- ta della qualifica di direttore del reparto di urologia dell Parte_3
rivestita nell'anno 2015, pena viceversa l'affermazione di
[...]
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una responsabilità di posizione.
Ha poi contestato la sussistenza del nesso di causalità tra i dolori ri- scontrati e la presenza dello stent sulla base del rilievo per cui i do- lori addominali, lombari e testicolari, avvertiti dal , erano Parte_1
da imputare alle coliche provocate dal calcolo nel distretto renoure- terale di sinistra, che provocano sintomatologia dolorosa e stato febbrile, situazione questa acuitasi a maggio del 2016 quando il
[...]
fu costretto a recarsi presso l'ospedale di Agrigento per es- Pt_4
sere sottoposto ad intervento d'urgenza per calcolosi ureterale a si- nistra.
In via subordinata il convenuto ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato dal momento che a quest'ultimo, al momento delle dimissioni, era stato raccomandato di recarsi a visita di controllo dopo venti giorni per l'opportuna rivalutazione clinica con esecu- zione di esami delle urine ed urinocoltura e tuttavia il paziente con grave negligenza non si era presentato alla programmata visita di controllo, né era risultato reperibile alle reiterate telefonate effettua- te nei primi giorni di gennaio del 2016 effettuate per comunicargli il risultato dell'esame istologico esitato in data 31/12/2015 . Il Per_3
peraltro non si sarebbe neanche fatto visitare da un urologo,
[...]
cosa che lo avrebbe certamente aiutato a comprendere la problema- tica da cui era afflitto.
In via ulteriormente gradata il convenuto ha contestato la quantifi- cazione del danno.
Il convenuto ha da ultimo chiamato in garanzia la società di CP_2
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assicurazione in virtù Controparte_5
della polizza assicurativa n. 82.0007348 sottoscritta il 7.1.2014 tra detta compagnia assicurativa e la Società Auro (Associazione Italia- na Urologi) cui il convenuto era iscritto.
Alla prima udienza del 19/02/2020, fissata a seguito di differimento ex art. 269 c.p.c., il procuratore di nonché la parte Controparte_2
presente personalmente hanno rilevato di aver errato nella chiamata in causa della società a seguito di confusione Controparte_5
tra due diverse polizze di cui il è titolare;
la parte ha quindi CP_2
dichiarato personalmente di rinunciare alla domanda nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia.
Svolta l'istruttoria a mezzo di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, questo Giudice ha sottoposto alle parti una proposta con- ciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata solo dal convenuto
. CP_2
In data 11/11/2024 la causa è stata posta in decisione previa conces- sione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
2. Questioni preliminari.
Va preliminarmente preso atto della dichiarazione di rinuncia effet- tuata dal convenuto in relazione alla domanda di Controparte_2
garanzia da lui spiegata nei confronti della terza chiamata in causa, rimasta contumace, Controparte_10
AG Rappresentanza Generale per l'Italia.
[...]
Sempre in via preliminare, va esclusa la capacità di essere parte per mancanza di soggettività giuridica del convenuto Parte_5
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1- . Ed invero ai sensi dell'art. 11 Legge Pt_6 Controparte_4
della Regione Sicilia 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordi- no del servizio sanitario regionale, i distretti ospedalieri costituisco- no mere «strutture funzionali», sebbene fornite di autonomia orga- nizzativa, operativa e deliberativa, delle Aziende sanitarie provin- ciali, le sole dotate di personalità giuridica pubblica (cfr. art. 9 L.r. n.
5/2009). Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del citato
1- . Controparte_3 Controparte_4
3. Sulla responsabilità della struttura sanitaria e del medico.
In merito alla natura delle responsabilità della struttura sanitaria,
l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale ritiene che la strut- tura sanitaria risponde a titolo contrattuale per i danni subiti dal paziente a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente.
Come noto, a partire dalla nota sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, la
Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stre- gua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secon- darie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vit- to e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
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Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del pa- ziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) in- sorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo al- berghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale para- medico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emer- genze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme,
Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle presta- zioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un sog- getto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — eser- centi professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti,
a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costo- ro, sicchè neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì
l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal
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senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 26 gennaio 2006,
n. 1698).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo diret- tamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale risponde in- vero al principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, dipende dall'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
Anche rispetto al medico c.d. “strutturato”, ossia operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata, il consolida- to diritto vivente riconosceva che ogni volta che costui interviene l'esercizio della sua attività e il conseguente rapporto con il paziente non possono avere un contenuto diverso da quello avente come fon- te un comune contratto d'opera professionale, di tal che il solo con- tatto sociale è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità con- trattuale (Cass. Sez. III, 19670/16; 20547/14; 27855/13; S.U. 589/99).
Il delineato regime giuridico che - alla luce della riferita elaborazio- ne giurisprudenziale – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata e quella del medico “strutturato” è stato profondamente inciso, rispetto alla seconda, dalla legge n. 24/2017,
c.d. , entrata in vigore l'1.4.2017 - e pertanto inapplicabi- CP_11
le al caso di specie -, che, in controtendenza rispetto al diritto viven- te di matrice giurisprudenziale, ha inteso creare un doppio binario, confermando, da un canto, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazio-
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ne, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stes- sa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose, ma qualificando espressamente, dall'altro, la responsabilità del medico come aquiliana ex art. 2043
c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere proba- torio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi – soggettivi ed oggettivi - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata della prescrizione.
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, “il criterio di ri- parto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato
è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al / danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrat- tuale, in , base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddi- sfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826;/ Cass. 4 gennaio
2019, n. 98; Cass. n. 3587/2021). In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - questa Corte ha da tem- po chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del
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suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, pro- vando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017,
29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempi- mento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determi- nato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria dili- genza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.26700;
Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606)”…
“nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la re- sponsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è te- nuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materia- le intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie, la perdita del concepito); è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nes- so di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso con- creto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabi- le” (Cass. n. 10050/2022).
Non basta, dunque, l'accertamento della colpa per affermare la re- sponsabilità del medico e dell'ente pubblico o privato per il quale il primo abbia agito, occorrendo altresì che tra la prestazione sanitaria
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negligente o imperita e l'evento sussista un nesso di derivazione causale. Ed anzi, nella prospettiva della giurisprudenza, detto nes- so, quale elemento strutturale dell'illecito (contrattuale o extracon- trattuale), quale relazione esterna tra comportamento ed evento, svincolato da qualsiasi giudizio di prevedibilità soggettiva, costitui- sce oggetto di un apprezzamento logicamente prioritario rispetto al giudizio sulla colpa.
Così precisato l'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del sanitario e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di re- sponsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art.
40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo so-lo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peral- tro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causa-le in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza
o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia
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scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n.
16123/2010).
4. Merito della controversia.
Preliminare allo scrutinio della fondatezza delle domande risarcito- rie svolte dall'attore risulta la ricostruzione del susseguirsi degli ac- cadimenti per come desumibili dai documenti prodotti dalle parti, vagliati dai cc.tt.uu., e dalle risultanze delle deposizioni testimonia- li.
Dagli atti di causa risulta che in data 16/11/2025 Parte_1
venne ricoverato presso l'Ospedale "Sant'Elia" di , per CP_1
essere sottoposto, il successivo 18/11/2025, ad intervento chirurgico di TURP (resezione transuretrale della prostata) in anestesia spinale e diverticolectomia transvescicale. Entrambi gli interventi furono eseguiti nella stessa seduta operatoria dal Dott. , il quale ri- CP_2
tenne opportuno apporre uno "stent ureterale dx" pre- diverticolectomia.
Le convergenti deposizioni testimoniali all'udienza del 18/1/2023 delle dottoresse e , componenti Testimone_1 Testimone_2
dell'equipe medica operante durante l'intervento chirurgico, con- sentono di ritenere provato che durante l'operazione si appalesò
l'insufficienza dell'anestesia spinale precedentemente praticata, giacchè il paziente iniziò a manifestare dolore. Sicchè venne chiesto
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il consenso al per poter procedere all'anestesia generale, Parte_1
che venne eseguita solo dopo che il paziente diede il suo assenso verbale.
Il 26/11/2015 il venne dimesso con terapia medica e Parte_1
consiglio di eseguire esame urine ed urinocoltura con antibiogram- ma a 20 giorni, senza, però, menzione della circostanza che fosse stato posizionato lo stent in corso d'intervento chirurgico, com'è da- to evincersi dalla scheda di dimissioni del 26/11/2015 a firma della
Dott.ssa prodotta sub. doc. n. 3 dal convenuto Per_2 [...]
. CP_12
Con riferimento al momento delle dimissioni la teste Tes_3
crona, figlia dell'attore, ha dichiarato: “Ricordo che al momento delle dimissioni di mio padre nulla hanno riferito relativamente all'avvenuta apposizione dello stent “ Doppio J” dx apposto nell'uretere del paziente ed alla necessità di dover provvedere alla relativa rimozione”. Rispondendo
a domande a chiarimento ha affermato di essere stata presente al momento delle dimissioni del padre confermando anche la presenza del dott. , precisando in proposito: “Io stessa bussai alla sua CP_2
porta e lui era nella sua stanza da solo;
gli chiesi rassicurazioni e lui mi disse che era andato tutto bene e potevamo portare PÀ a casa ma doveva- mo prendere il certificato di dimissioni”. La teste ha anche aggiunto: “Al momento delle dimissioni c'era solo il dott. nella sua stanza”. CP_2
Divergente risulta la versione fornita dalla teste Dr.ssa Per_2
All'udienza del 18/01/2023 ella ha affermato di aver notiziato oralmente il al momento delle dimissioni che nel corso Parte_1
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dell'intervento era stato posizionato uno stent ureterale destro e che sarebbe stato valutato se tenere o rimuovere detto dispositivo in oc- casione della visita di controllo fissata dopo venti giorni, alla quale il paziente avrebbe dovuto portare con sé l'esito di nuove analisi delle urine e dell'urinocoltura effettuate decorso il predetto periodo di venti giorni. La teste ha asserito di non ricordare se al momento delle dimissioni il fosse solo o in compagnia di altro Parte_1
soggetto.
A giudizio di questo Decidente la deposizione della dottoressa in relazione all'episodio dell'indicazione verbale al Pin- Per_2
tacrona dell'impianto di uno stent uretrale all'atto delle dimissioni non può essere accreditata. Ed invero, anche a voler supporre che la dottoressa consegnò la scheda di dimissioni al in un Parte_1
frangente in cui la di lui figlia non era presente, la predetta versione appare priva di adeguato riscontro e scarsamente verosimile. Ed in- vero, non si comprendono le ragioni della discrasia tra la riferita in- formazione orale e quella scritta (contenuta nella scheda di dimis- sioni), discrasia rispetto alla quale neppure la teste è stata in grado di offrire una valida giustificazione, vagamente affermando: “Ho preferito esplicitarlo verbalmente piuttosto che scriverlo. Il sig. Parte_1
era già stato informato durante le visite sempre verbalmente”. A ciò si ag- giunga che le dichiarazioni dell'altra teste, , com- Testimone_4
plete e non contraddittorie anche a fronte delle molteplici delucida- zioni richieste e provenienti da soggetto economicamente disinte- ressato, sono di contenuto opposto.
Tribunale di Caltanissetta
- 18 - R.G. n. 324/2019
Alla luce di tali ragioni non può reputarsi provato che all'atto delle dimissioni il sia stato reso edotto dell'avvenuto impianto Parte_1
dello stent DJ.
Come confermato dalla teste , nel mese di gennaio Testimone_4
2016 l'attore venne poi contattato per ritirare l'esito dell'esame isto- logico cui era stato sottoposto dopo l'intervento. Non risulta invece dimostrato che l'attore venne contattato dalla struttura sanitaria per sottoporsi a visita di controllo. Interrogata sul punto la teste dotto- ressa ha difatti affermato di non aver avuto più notizie Per_2
del dopo le dimissioni. Parte_1
La teste ha riferito di aver accompagnato, una volta riti- Parte_1
rato il referto dell'esame istologico, personalmente il padre dal Dott.
“anche perché volevo fargli vedere gli esami delle urine perché vi CP_2
erano presenze ematiche”. Raggiunto nel corridoio, il medico “aprì il foglio e diede una lettura velocissima;
io chiesi di visitare PÀ ma lui disse che non poteva trattenersi e che gli esiti delle analisi erano nella norma.
Non fu visitato”.
Frattanto il -ha narrato la teste che ha asserito di trascor- Parte_1
rere molto tempo col padre - accusava dolori addominali, stato feb- brile, frequenza nelle minzioni, perdite ematiche, dolore al rene.
All'incirca nel mese di febbraio, secondo il ricordo della teste Per_3
crona, l'attore informò dei suoi disturbi il Dott. che, tuttavia, CP_2
lo rassicurò dicendo che trattavasi degli esiti del decorso post- operatorio.
A fronte di ciò, il si era rivolse al medico curante, Parte_1
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- 19 - R.G. n. 324/2019
Dott.ssa , che prescrisse farmaci antinfiammatori non ste- Per_4
roidei (FANS) a prevalente azione antidolorifica ed antibiotici, esa- me di laboratorio delle urine con urinocultura ed antibiogramma.
Per il persistere dei disturbi lamentati, l'attore si sottopose a visita medica urologica da altro specialista, dott. , al quale riferì, Per_5
nell'aprile 2016, di soffrire di disturbi urinari esibendo gli esiti degli accertamenti svolti.
Il 21/05/2016, persistendo malessere generale ed iperpiressia (38,7
°C), a causa del sopraggiungere di colica renale SX ed orchialgia bi- laterale, il si recò al Pronto Soccorso del "San Giacomo Parte_1
d'Altopasso" di Licata e da qui, dopo esser stata formulata diagnosi di “orchiepididimite bilaterale”, al "San Giovanni di Dio" di Agri- gento, ove venne ricoverato in Urologia in regime d'urgenza per
“iperpiressia non responsiva ad antibiotico, idronefrosi sx di II gra- do. Orchiepididimite bilaterale”.
Il 24/05/2016 venne sottoposto ad intervento chirurgico in urgenza di ureterolitotrissia laser dx con posizionamento di JJ e “difficolto- sa” rimozione tutore ureterale sx calcifico. In data 26/05/2016 ven- ne dimesso con catetere vescicale da rimuovere a 48 h, terapia me- dica, esami ematochimici da effettuare e programma di rimozione del JJ posizionato.
Così ricostruito il corso degli eventi può passarsi all'esame delle domande risarcitorie.
4.1 Sulla lesione della libertà di autodeterminazione dell'attore.
L'attore ha domandato la condanna dei convenuti, in solido tra loro,
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al ristoro del pregiudizio patito a seguito della lesione del diritto all'autodeterminazione, quantificato equitativamente nella somma di € 20.000,00.
Orbene va anzitutto escluso che vi sia stata lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica in relazione all'esecuzione dell'anestesia generale durante l'intervento chirurgico del
16/11/2015. Come già rilevato, dalle dichiarazioni testimoniali del- le dottoresse e sul punto intrinsecamente coe- Per_2 Tes_2
renti e credibili, è emerso che durante l'operazione si appalesò
l'insufficienza dell'anestesia spinale precedentemente praticata ed acconsentita dal paziente per iscritto. Venne, quindi, chiesto al Pin- tacrona di prestare il consenso all'anestesia generale, che venne ese- guita solo dopo che il predetto acconsentì verbalmente. Risulta pe- raltro dalla dichiarazione di resa informazione del 16/11/2015 (pag.
34 cartella clinica 11522/2015, prodotta dall'attore sub. doc. n. 1) che il era stato debitamente reso edotto della possibilità di Parte_1
modificare la tipologia di anestesia prescelta (nella specie quella spinale) “qualora si verificassero condizioni particolari”, oltre che delle complicanze e dei rischi connessi all'esecuzione dell'anestesia.
Né il consenso prestato dall'attore all'anestesia generale può dirsi inficiato dall'assenza della forma scritta. Ed invero le condizioni in cui esso s'impose necessario, nel mezzo di un intervento chirurgico, escludevano la stessa percorribilità materiale di un'acquisizione mediante forma scritta.
Di contro, come osservato dal collegio peritale, non risulta allegato
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nella cartella clinica presente in atti, il documento sottoscritto dal medico e dal paziente in relazione all'intervento chirurgico, il che rende impossibile stabilire quali informazioni furono rese al pazien- te in tema di pianificazione dell'atto chirurgico e dei possibili eventi avversi rientranti nell'ambito delle complicanze e rischi. Non risulta quindi nello specifico prestato il consenso all'applicazione durante l'intervento di diverticolectomia transvescicale di "stenting DJ
(Doppio J) dx". Né può in ogni caso ritenersi, come sostenuto
Contr dall' convenuta, che in considerazione del fatto che l'apposizione dello stenting in interventi di TURP è prassi usuale, non erano necessari né un'apposita informativa né uno specifico consenso, distinti da quello generale riferibile all'operazione nel suo complesso. Appare evidente come l'impianto, destinato ad essere più o meno provvisorio, di un corpo estraneo all'interno dell'organismo costituisca trattamento sanitario che necessiti di un'apposita autorizzazione da parte del paziente, specie in conside- razione dell'accettazione da parte di costui del rischio di complican- ze che inevitabilmente una siffatta operazione reca con sé.
Va dunque certamente affermata la ricorrenza di una lesione del di- ritto all'autodeterminazione terapeutica del in relazione Parte_1
all'impianto dello stent DJ.
Tanto premesso deve tuttavia evidenziarsi come la violazione del diritto al consenso informato possa rilevare ai fini risarcitori o ex se quale diretta fonte di danno o quale elemento di una più ampia fat- tispecie lesiva del diritto alla salute.
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Nel primo caso grava sul danneggiato, pena la configurazione di un inammissibile danno in re ipsa confliggente con la funziona compen- sativa della responsabilità civile, l'onere di allegare e provare l'esi- stenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sem- pre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (v. Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20885 del 22/08/2018 ).
Sul punto, da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che “La sofferenza per non aver potuto decidere liberamente non individua alcun danno – conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stes- sa violazione del diritto” (Così Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 24471 del
04/11/2020) e che “Un danno da lesione del diritto all'autodetermina- zione, è rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente ab- bia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in ta- le ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”(Cass. CIv., Sez. 3, Sent. n. 28985 del 11/11/2019).
Nel secondo, nell'ipotesi in cui l'atto terapeutico sia stato necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte e da esso siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute non imprevedi- bili, grava sul paziente l'onere di dimostrare, anche tramite presun- zioni, che, anche ove compiutamente informato, egli avrebbe vero- similmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi
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all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (v. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010 ).
Nella fattispecie concreta, specie dalla lettura della memoria ex art
183, 6° comma, n. 1, c.p.c. dell'attore depositata il 20/03/2020, deve ritenersi che la lesione del diritto al consenso informato sia stata fat- ta valere quale autonomo evento lesivo. Tuttavia, non soltanto di- fetta la prova degli specifici danni conseguenza patiti, ma la loro stessa allegazione è del tutto carente, in quanto vaga e generica.
L'attore si è difatti limitato a lamentare, in via del tutto astratta, di aver “subito un pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale di apprezza- bile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute suscettibile, peral- tro, di risarcimento anche nell'ipotesi in cui il trattamento sanitario sia stato eseguito correttamente”, senza circostanziare in alcun modo l'invocato pregiudizio, di guisa che il riconoscimento di un eventua- le risarcimento non potrebbe che fungere esclusivamente da sanzio- ne per la condotta antigiuridica del sanitario, in evidente contrasto con la funzione compensativa della responsabilità civile. In assenza finanche dell'allegazione di un concreto nocumento subito nessun risarcimento può pertanto essere accordato in relazione alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
4.2 Sulla lesione del diritto alla salute.
Va invece accolta, nei limiti di cui di seguito, la domanda risarcito- ria relativa al danno da lesione del diritto alla salute subito dall'attore con riferimento alla ritardata rimozione dello stent ure-
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trale applicato nell'intervento chirurgico del 18/11/2015.
Il collegio peritale ha osservato come “l'esecuzione della TURP (rese- zione transuretrale della prostata) e la diverticolectomia trans vescicale, ef- fettuata al Pintacrona, in base al quadro clinico presente nel paziente ed al- le valutazioni diagnostiche raggiunte, trovavano una loro specifica indica- zione terapeutica, come, peraltro, accreditato dalle linee guida di specialità.
L'atto chirurgico fu ben condotto sotto il profilo tecnico e condivisibile an- che la scelta effettuata dall'operatore di posizionare uno stent ureterale dx" pre-diverticolectomia”.
Tuttavia, come accertato dai cc.tt.uu., un danno iatrogeno è ricolle- gabile alla ritardata rimozione del dispositivo precedentemente im- piantato (“è palmare che la mancata informazione sull'esistenza di tale di- spositivo, non consentì di procedere alla sua rimozione nella normale tem- pistica prevista (venti-trenta giorni), che in realtà avvenne, solo per so- pravvenute problematiche cliniche, solo nel Maggio 2016 e, quindi, a di- stanza di sei mesi dal suo impianto. In tale arco di tempo, non si può esclu- dere che il paziente possa avere accusato una sintomatologia algi- co/irritativa da corpo estraneo”).
La tardiva rimozione del dispositivo è addebitabile ad una serie di negligenze ed imprudenze degli operatori sanitari, tra cui il dott.
, che ebbero in cura l'attore. Ed in particolare: CP_2
1) il non era stato preventivamente informato circa Parte_1
l'esigenza di applicare un dispositivo durante l'intervento di diverticolectomia, né, per come sopra rilevato, può dirsi pro- vato che egli ne fu notiziato all'atto delle dimissioni
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dall'ospedale, né dal Dott. , che pure interloquì con la CP_2
figlia dell'attore, né dalla dott.ssa sicchè il Per_2 Per_3
, ignaro della presenza del corpo estraneo, mai fu nelle
[...]
condizioni di poterne sollecitare la rimozione;
2) il non venne contattato nel gennaio 2016 dalla Parte_1
struttura sanitaria per sottoporsi a visita di controllo, bensì esclusivamente per ritirare gli esiti dell'esame istologico;
3) nel gennaio 2016, allorquando l'attore si recò presso il noso- comio per ritirare l'esame istologico in compagnia della fi- glia, il dott. , al quale venne sottoposto l'esame delle CP_2
urine del , non visitò l'attore, né si sincerò Parte_1
dell'effettuazione della visita di controllo o comunque della rimozione dello stent;
4) nel febbraio 2016, allorchè l'attore contattò il dott. CP_2
lamentando vari disturbi, il medico non si accertò delle con- dizioni del , né a tal fine lo invitò a presentarsi in Parte_1
ospedale, limitandosi ad asserire che si trattava del “normale decorso post-ospedaliero”, senza verificare l'avvenuta rimo- zione dello stent.
Le condotte descritte configurano negligenze imputabili sia alla struttura sanitaria nel suo complesso sia al personale medico e, per quel che qui rileva, al dott. che più volte direttamente inter- CP_2
pellato omise di informare il paziente circa l'avvenuta applicazione dello stent uretrale durante l'operazione chirurgica del 18/11/2015 da lui diretta e successivamente non ne pianificò o verificò la rimo-
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zione.
Per come accertato dai cc.tt.uu. vi è poi compatibilità tra la rimozio- ne dello stent oltre la normale tempistica prevista (venti-trenta gior- ni) e l'insorgenza in capo al di una sintomatologia algi- Parte_1
co/irritativa da corpo estraneo, in guisa che, sulla base del parame- tro del più probabile che non, va affermata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le descritte condotte colpose e la lesione del diritto alla salute del . Parte_1
Sul punto va respinta l'eccezione di concorso di colpa del creditore sollevata dal medico convenuto. Anzitutto va escluso un concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso ai sensi del 1° comma dell'art. 1227 c.c., in quanto, come già osservato, non può dirsi provato che il fosse consapevole dell'avvenuto Parte_1
impianto dello stent, per cui egli non era in condizione di sollecitar- ne la rimozione. Va parimenti escluso un concorso di colpa dell'attore nella determinazione dei danni conseguenza ai sensi del
2° comma dell'art. 1227 c.c. Ed invero il , constatata la sin- Parte_1
tomatologia dolorosa, si attivò prontamente per porre termine ai di- sturbi di cui soffriva sia contattando il dott. , direttore del CP_2
reparto di urologia, sia interpellando anche il proprio medico curan- te, dott.ssa , che prescrisse non soltanto una terapia basata Per_4
su farmaci antinfiammatori ed antibiotici, ma anche l'effettuazione dell'esame di laboratorio delle urine, sicchè alcun addebito di man- cata diligenza può essere mosso all'attore.
Ordunque, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso
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di specie, se per un canto, in accordo con le risultanze della ctu, de- ve dirsi accertato il rapporto di causalità tra le colpe mediche prima descritte ed il periodo di invalidità temporanea parziale, per altro tale nesso non risulta dimostrato in relazione alle patologie che hanno determinato il ricovero del all'ospedale di Agri- Parte_1
gento. Il collegio peritale ha in particolare accertato che “le motiva- zioni patologiche che determinarono il suo ricovero [ossia del Per_6
[...
all'ospedale di Agrigento “iperpiressia non responsiva ad antibiotico, idronefrosi sx di II grado da calcolosi, Orchiepididimite bilaterale” si rap- portano ad eventi patologici autonomi e non rapportabili, sotto il profilo casuale, alla presenza dello stent ureterale, peraltro, posizionato a destra”.
Ebbene questo Tribunale non può che condividere le conclusioni dei periti, nominati tra soggetti forniti di apposita specializzazione ed individuati tra gli iscritti ad albo di diverso Tribunale, al fine di ga- rantire la massima imparzialità degli stessi e la massima trasparen- za delle operazioni. Gli esiti degli accertamenti demandati ai cc.tt.uu. risultano in particolare coerenti, articolati ed ancorati al compendio documentale di causa e la risposta alle osservazioni del ctp appare puntuale e ben argomentata.
Le risultanze della ctu, ad avviso di questo Decidente, non risultan- do scalfite dalle osservazioni del c.t.p. dell'attore, miranti per lo più ad insinuare il dubbio astratto che la ritardata rimozione dello stent uretrale abbia innescato processi infettivi influenti sull'eziopatogenesi della idronefrosi sx di II grado da calcolosi che portò il al ricovero presso l'ospedale di Agrigento nel Parte_1
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maggio 2016. Il collegio peritale ha sottolineato in proposito come
“non v'è alcuna evidenza clinica, laboratoristica e patogenetica che com- provi quanto indicato dal CTP, il che pone le argomentazione esposte solo su di un piano di personale interpretazione”. Gli ausiliari hanno eviden- ziato come il ricovero presso il nosocomio girgentano fu piuttosto dovuto a processi patologici autonomi. Anche in punto di durata del periodo di ITP i cc.tt.uu. hanno esplicitato come nel maggior ar- co temporale indicato dal CTP, ricadeva anche il periodo di malattia correlato alle patologie subentrate nel paziente e non afferenti all'impianto dello stent.
Le conclusioni del collegio peritale sono pertanto anche conformi ri- spetto agli insegnamenti giurisprudenziali sopraindicati in tema di prova del nesso di causalità. Nello specifico i consulenti hanno rap- presentato come l'evidenza disponibile non conduca ad affermare un nesso eziologico tra la colpa medica rilevata e le patologie da ul- timo riscontrate in capo all'attore, da ricondursi piuttosto a processi morbosi autonomamente insorti. Aderendo all'impostazione del consulente di parte, infatti, l'affermazione del rapporto di causalità verrebbe a fondarsi su supposizioni, sganciate anche dal riferimento a dati statistici, che non hanno trovato alcun riscontro documentale negli esiti degli esami svolti, sicchè, anche facendo applicazione del metro di giudizio probabilistico operante nella settore della respon- sabilità civile, va negato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato in punto di nesso di causalità.
Alla stregua delle superiori considerazioni non si ravvisa pertanto
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la necessità di disporre il richiamo degli ausiliari o, a fortiori, il rin- novo degli accertamenti previa sostituzione dei consulenti.
Pertanto, i postumi patiti dall'attore vanno individuati, in accordo con le risultanze della ctu, in un complessivo periodo di sola ITP di giorni sessanta, di cui trenta nella percentuale del 60%, venti nella percentuale del 40% e dieci nella percentuale del 20%. Non è identi- ficabile, invece, un danno biologico permanente, atteso che non v'è rapporto causale tra patologie che hanno determinato il ricovero del all'ospedale di Agrigento ed il posizionamento dello Parte_1
stent ureterale a destra.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012), sostanzialmente riprodotto all'art. 7, comma 4, della l. n.
24 del 2017, va fatta applicazione dei valori tabellari elaborati in ba- se agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicu- razioni private).
Considerato che la somma dovuta a titolo di danno biologico tem- poraneo per ogni giorno di inabilità assoluta ai sensi dell'art. 139, co. 1 lett. b) è pari ad € 55,24, importo da ultimo aggiornato per ef- fetto del D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, e rilevato che in ca- so di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità rico- nosciuta per ciascun giorno, effettuando i necessari conteggi si ot- tiene la somma di € 1.546,72.
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Quanto alla chiesta personalizzazione e al risarcimento del danno morale, in difetto di puntuali allegazioni, che non si esauriscano in mere clausole stilistiche (nell'atto introduttivo, sull'assunto di un danno biologico del 6%, poi non riconosciuto dai consulenti, l'attore ha domandato la personalizzazione facendo riferimento generico al- le “alterazioni delle abitudini di vita subite dal danneggiato” e il danno morale “in quanto la condotta del Dott. e della strut- CP_2
tura sanitaria integra sicuramente gli estremi del reato di lesioni colpose nei confronti dell'istante, ai sensi degli artt. 110 e 590 c. p.”), nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Ora, poiché il danno biologico temporaneo sopra liquidato è espres- so in valuta attuale, appare necessario “devalutare” gli stessi rap- portandoli all'equivalente alla data della loro insorgenza (assumen- do come data quella del 16/12/2015, data dalla quale, decorsi i 20 giorni dalle dimissioni dall'ospedale dell'attore, avrebbe dovuto es- sere rimosso lo stent ) e quindi procedere alla rivalutazione dalla data di insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile varia-zione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento con- solidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n.
1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000,
n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della
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compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibili- tà della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquida- to al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessa- riamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il manca- to godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi rife- rimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, i convenuti vanno quindi condannati in solido a pagare all'attore la somma complessiva di € 1.709,31 (di cui € 435,24 per interessi) per danno non patrimoniale.
Sulla somma in questione sono, poi, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore di- venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
Nulla va riconosciuto all'attore a titolo di ristoro del pregiudizio pa- trimoniale, invero nemmeno compiutamente allegato.
5. La domanda di regresso dell' nei con- Controparte_9
fronti del dott. . CP_2
Contr Venendo all'azione di regresso esercitata dall' nei confronti del dott. adducendo l'esclusiva addebitabilità della causazione CP_2
dell'evento alla condotta colposa del medico, va anzitutto respinta
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l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata all'udienza del
19/02/2020 dal sanitario. Quest'ultimo ha difatti sostenuto che la
Cont domanda di rivalsa proposta dall' andrebbe rimessa alla giuri- sdizione della Corte dei Conti, considerati sia la natura di persona
Contr giuridica di diritto pubblico dell' che la qualità di dipendente pubblico di detta azienda del all'epoca dei fatti. CP_2
Orbene sul punto va richiamato l'insegnamento di Cassazione civile
Sez. Un. , Ordinanza n. 17634 del 26/06/2024, secondo cui “L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l'amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di re- sponsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tu- tela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico
e generale, perché attinenti buon andamento della P.A. e al corretto impie- go delle risorse, e, nel secondo caso, restano circoscritti all'Amministrazio- ne attrice, che agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito;
tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese ri- sarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già li- quidato in altra sede”.
Sempre in punto di diritto, va premesso che, nel regime anteriore alla legge n. 24/2017 c.d. – (qui inapplicabile ratione Pt_7 Pt_8
temporis), nei rapporti tra sanitario e struttura l'azione di regresso è consentita anche in via anticipata, secondo un indirizzo giurispru- denziale che ritiene, in linea generale, proponibile l'azione di re-
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gresso del coobbligato solidale contro altro coobbligato autore del danno, già nell'ambito del giudizio intrapreso dal danneggiato – creditore (ex multis, Cass. 13087/2010).
Con la pronuncia n. 28987/2019 la Suprema Corte ha fissato i prin- cipi regolatori della fattispecie in esame, principi che questo Giudice condivide, partendo dalla distinzione tra la fattispecie regolata dall'art. 1228 c.c. e quella di cui invece si occupa, in ambito extra- contrattuale, l'art. 2049 c.c.
Nel primo caso, l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare e per la cui realiz- zazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'in- caricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento "diretto"
(ciò che esclude altresì la configurabilità, nella specie, dell'istituto dell'adempimento dell'obbligo altrui, da parte del sanitario, ex art. 1180 c.c.).
Nella fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., invece, in cui i due soggetti, il padrone ed il commesso, rispondono per titoli distinti ma uno so- lo di essi è l'autore del danno, non si verifica l'ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell'onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall'art. 2055 c.c. (Cass.,
05/07/2017, n. 16512). Non essendo, infatti, configurabile alcun ap- porto propriamente causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneg- giato, il preponente responsabile - in estensione della tutela del ter-
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zo - per il fatto altrui, può agire in regresso contro l'effettivo autore del fatto per l'intero e non "pro quota".
Prosegue la Corte dicendo che “Sebbene la norma di cui all'art. 2055
c.c., comma 2, non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di con- corso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, doven- do escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione a distinte colpe e quindi di attribuire al re- sponsabile per fatto altrui (come il committente), per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi porzione dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno in ragione della solidarietà verso il danneggiato, potrà logicamente esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata”.
Ciò spiega perché in questa ipotesi vi sia regresso per l'intero e per- ché sia necessario differenziare, invece, la fattispecie di cui all'art. 1228 c.c.: ed invero, in questo secondo e differente caso, la respon- sabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario, e organizza- to attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è, appunto, per fatto proprio, e non al- trui.
Nel caso del medico che, seppur nella propria autonomia, operi nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività professionale, che sia stabile o saltuaria, la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei
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propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'im- putazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità pre- scelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
("cuius commoda eius et incommoda").
“Se, dunque, la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari per- sone fisiche (utilità), si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria ob- bligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" de- gli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio conna- turato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.,
27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvali- mento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivi- no (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833). Ne consegue, anche in questa chia- ve, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa”.
Per la Suprema Corte, tale soluzione deve incontrare un limite lad- dove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) "mal- practice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risol-
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va in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente.
Al fine di ritenere superata la presunzione di divisione paritaria
"pro quota" dell'obbligazione solidale, evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considera- zione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medi- co, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una con- dotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazio- ne dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti inter- ni.
Pertanto, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario nei con- seguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'i- nescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salu- te cui la struttura risulti essersi obbligata, devianza la cui prova grava sulla struttura sanitaria.
Nel caso di specie, la struttura sanitaria ha semplicemente dedotto l'imputabilità del danno lamentato da parte attrice alla colpa esclu- siva del dott. senza tuttavia neppure allegare “l'imprevedi-CP_2
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bile e del tutto dissonante "malpractice" medica” nei termini sopra indicati.
Il dott. va quindi condannato a rivalere la società convenuta CP_2
nei limiti del 50% di quanto essa corrisponderà all'attore a titolo ri- sarcitorio e per le spese di lite, in esecuzione dell'odierna pronuncia.
6. Spese di lite.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, in ossequio al criterio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido alla re- fusione, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in disposi- tivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (indivi- duato in base alla somma riconosciuta).
Considerato che il convenuto dott. ha chiesto di tenere con- CP_2
to del rifiuto opposto dall'attore rispetto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, è bene richiamare la pronuncia n. 268/2020 resa dalla Corte Costituzionale secondo cui “Nell'individuare, poi, la portata applicativa dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la propo- sta conciliativa alla quale tale norma fa riferimento «è evidentemente quella formulata da una delle parti in causa, le uniche titolari di un potere di pro- posta negoziale in senso proprio, su cui possa formarsi l'incontro delle vo- lontà con l'eventuale adesione della controparte;
il giudice è titolare, sem- mai, di un potere di sollecitazione delle parti a conciliarsi, formulando al limite (non già “proposte”, bensì mere) ipotesi transattive o conciliative, che le parti possono liberamente fare proprie o meno: solo nel caso in cui una di esse faccia propria l'ipotesi suggerita dal giudice, questa diverrà una
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proposta, suscettibile di dar luogo all'accordo conciliativo in presenza dell'accettazione di controparte» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 settembre 2017, n. 21109). In sostanza, la sola proposta conci- liativa rilevante per l'applicazione della norma censurata è quella effettuata in giudizio dalla parte”.
Nulla va disposto sulle spese nei rapporti tra parte attrice e il con- venuto , rimasto con- Controparte_13
tumace, e nei rapporti tra il dott. e l'assicuratrice terza CP_2
chiamata, rimasta contumace.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vanno definiti-
Cont vamente poste a carico delle parti convenute e CP_12
nella misura di 1/2 ciascuna.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, nella contuma- cia del 1- e della società Controparte_3 Controparte_4
Controparte_14
, così dispone:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_15
1- ;
[...] Controparte_4
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
, condanna l'
[...] Controparte_16
in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 1.709,31, oltre interessi legali dalla data di
[...]
pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo;
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- 39 - R.G. n. 324/2019
- condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
della metà di quanto la stessa Controparte_1
verserà in favore di in esecuzione della presente Parte_1
pronuncia;
- dichiara rinunciata la domanda avanzata da Controparte_2
contro Controparte_17
;
[...]
- condanna l' Controparte_18
in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 2.552,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e il convenuto
[...]
e nei rapporti tra il dott. CP_19 Controparte_13
e CP_2 Controparte_20
za Generale per l'Italia;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti convenute e Controparte_1 Controparte_2
nella misura di 1/2 ciascuna.
Così deciso in Caltanissetta il 29.5.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
- 40 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Ales- sandra Frasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 324/2019 promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e di- C.F._1
sgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Vinciguerra (pec:
[...]
E
. ) e Maria Carmela Poidomani (pec: Email_1
.it) Email_3
attore
CONTRO
, con sede in Calta- Controparte_1
nissetta nella via Giacomo Cusmano n. 1, C.F. e P.I. , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gianluca Urso (pec:
[...]
Email_4
convenuto nato a [...] il [...], C.F. LGN- Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mari- C.F._2
no (pec: Email_5
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 324/2019
convenuto
1- , con sede in Caltanis- Controparte_3 Controparte_4
setta, via L. Russo n. 6, C.F. e P.I. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
convenuto contumace
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_5
, con sede in Piazza E. Duse n. 2
[...] CP_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
terza chiamata contumace
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, da intendere in questa sede richiamate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
.
Con atto di citazione notificato in data 07/2/2019 Parte_2
ha citato in giudizio il Dott. , l'
[...] Controparte_2 CP_7
ed il , per sentirli
[...] Controparte_8
condannare al risarcimento dei danni derivatigli dall'errata esecu- zione dell'intervento chirurgico dallo stesso subito in data
18/11/2015, quantificati in € 37.048,00, e dalla mancata acquisizione del consenso informato circa la sottoposizione ad intervento chirur-
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gico ed anestesia generale, stimati in € 20.000,00.
In particolare, l'attore ha dedotto che in data 16/11/2015 era stato ricoverato presso l' U.O.C. di Urologia del P. O. “Sant'Elia” di Cal- tanissetta, con la seguente diagnosi d'ingresso “ostruzione cervicoure- trale secondaria a ipertrofia prostatica benigna e diverticolo vescicale, in paziente con broncopatia cronica ostruttiva"; in data 18/11/2015 era sta- to sottoposto a intervento chirurgico di TURP (resezionetransuretra- le della prostata) in anestesia spinale e successiva diverticolectomia transvescicale in anestesia generale, durante il quale era stata ese- guita l'apposizione di "stenting DJ (Doppio J) dx", senza menzione alcuna nella documentazione clinica e senza previa acquisizione del consenso informato sia all'atto chirurgico, sia all'anestesia generale;
il successivo 26/11/2015 il era stato dimesso senza la Parte_1
previa rimozione del suddetto stenting doppio J, mai citato nella documentazione medica redatta durante il ricovero ospedaliero.
L'omessa rimozione del dispositivo, a parere dell'attore, gli aveva causato una grave e invalidante sintomatologia dolorosa, associata a frequenti rialzi febbrili con vomito e con dolorosi disturbi urinari.
In data 21/05/2016, a causa del sopraggiungere di una colica renale, il si era recato presso il Pronto Soccorso del Parte_1 [...]
“San Giacomo d'Altopasso” di Licata ove, effettuata CP_8
un'ecografia completa all'addome, era stata individuata la presenza di un corpo estraneo nella vescica. Quindi, in data 22/05/2016
l'attore era stato sottoposto presso l'U.O.C. di Urologia del P.O.
“San Giovanni di Dio” di Agrigento ad intervento chirurgico urgen-
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te e non differibile, all'esito del quale il corpo estraneo era stato ri- mosso.
La mancata rimozione dello stent uretale destro posizionato nel cor- so dell'operazione eseguita dal Dott. presso il P.O. Sant'Elia CP_2
di in data 18/11/2025 rappresenterebbe, nella prospet- CP_1
tiva attorea, un grave errore medico causativo di sofferenze e po- stumi consistenti in dolore grave, diffuso e persistente, disturbi uri- nari, stato febbrile, idronefrosi provocata da urolilitiasi e grave in- sufficienza renale. Il danno non patrimoniale conseguito a causa dell'errore medico, il cui ristoro l'attore ha domandato al sanitario in via aquiliana ed al nosocomio in via contrattuale, sarebbe quanti- ficabile in complessivi € 37.048,00 di cui € 22.050,00 per l'invalidità temporanea patita ed € 14.998,00 per l'invalidità permanente resi- duata, con un danno biologico permanente pari al 6 %. Le somme richieste sono comprensive anche di importi computati a titolo di personalizzazione del danno e di liquidazione del danno morale (ri- sarcibile ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., attesa la configurabilità nella fat- tispecie del delitto di lesioni colpose). Alla mancata acquisizione del consenso informato conseguirebbe poi un diverso ed autonomo di- ritto di risarcimento, riconoscibile nella misura equitativamente de- terminata di € 20.000,00.
Il 1- è rimasto contuma- Controparte_3 Controparte_4
ce.
In data 13/05/2019 si è costituita l' . La conve- Controparte_9
nuta ha sostenuto l'insussistenza di una colpa medica osservando
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come l'apposizione dello stenting in interventi di TURP è prassi usuale, fortemente raccomandata dalle linee guida, ed è parte inte- grante della tecnica operatoria, rispondendo ad una duplice finalità: evitare di danneggiare l'uretere omolaterale durante le manovre di asportazione del diverticolo e, contestualmente, facilitare il deflusso dell'urina. Ed ancora, ad avviso della convenuta, la mancata rimo- zione dello stenting non potrebbe costituire di per sè indice rivelato- re di un comportamento omissivo negligente, imprudente e/o im- perito del personale medico che ha eseguito la prestazione, giacchè
è usuale mantenere lo stenting nella fase immediatamente successi- va all'operazione chirurgica al fine di meglio consentire il deflusso delle urine. Ed anzi, come emergerebbe dalla letteratura medica in materia e dalla prassi operativa degli urologi, spesso gli stent urete- rali vengono mantenuti nell'uretere in base alla patologia per mesi e a volte per qualche anno, non essendo previsto, a tal uopo, un ter- mine finale entro cui procedere alla rimozione;
dal mantenimento nell'uretere del predetto stenting non deriverebbe, per come ricava- bile dalla letteratura medica, alcun danno né sintomatologie di qualche rilevanza. A parere della convenuta, sarebbe altamente probabile che tutta la sintomatologia accusata dal paziente dipen- desse da un precedente calcolo formatosi autonomamente, sicchè difetterebbe qualsiasi relazione eziologica tra la mancata rimozione dello stenting doppio J e i dolori asseritamente patiti da controparte.
La convenuta ha comunque eccepito anche la mancanza di prova in relazione ai danni lamentati.
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- 5 - R.G. n. 324/2019
Quanto al chiesto risarcimento per il danno da lesione del diritto al consenso informato, la struttura sanitaria ha dedotto che il consenso prestato dal Signor all'esecuzione dell'intervento chirur- Parte_1
gico di Turp e successiva diverticulectomia transvescicale racchiu- derebbe necessariamente in sé il consenso a tutto quanto forma par- te integrante della operazione programmata e della tecnica operato- ria, in guisa che non sarebbe occorso un apposito e specifico consen- so del paziente in merito al posizionamento dello stenting. Quanto alla lamentata assenza di consenso in merito all'avvenuta esecuzio-
Contr ne dell'anestesia generale, l' ha osservato come in relazione alla tipologia di intervento chirurgico praticato all'attore è di norma suf- ficiente l'anestesia spinale, per la quale il era stato debi- Parte_1
tamente informato con conseguente espressione del consenso. Tut- tavia, nel caso specifico, l'effetto dell'anestesia spinale sarebbe dura- to meno del previsto, ragion per cui nel corso dell'intervento chi- rurgico, era stato necessario eseguire un'anestesia generale. La con- venuta ha aggiunto che in data 16/11/2015 l'attore, pur prestando il consenso all'anestesia per brevi procedure, era stato del resto in- formato che il trattamento sanitario era suscettibile di modificazione al verificarsi di particolari condizioni;
l'attore avrebbe poi oltretutto prestato il consenso all'anestesia generale verbalmente dinanzi al personale medico presente in sala operatoria allorquando l'anestesia spinale si era rivelata insufficiente.
Contr In via subordinata l' richiedendo che venisse acclarata l'esclusiva responsabilità del Dottor , ha avanzato in via di CP_2
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regresso domanda di manleva nei confronti del sanitario.
In data 13/05/2019 si è costituito in giudizio , op- Controparte_2
ponendosi alle domande avversarie. In particolare, il convenuto ha sottolineato che l'anestesia generale si era resa necessaria durante l'intervento chirurgico del 18/11/2015 in quanto l'effetto dell'anestesia spinale era durato meno del previsto;
ha aggiunto che il paziente aveva prestato il suo consenso verbale all'anestesia gene- rale dinanzi a tutto il personale presente in sala operatoria per per- mettere la prosecuzione dell'intervento.
Quanto alla mancata rimozione dello stent il convenuto ha sottoli- neato come la stessa non potesse essergli addebitata in quanto la dimissione dal nosocomio era stata curata dalla Dott.ssa Per_1
[.
, medico del reparto, che nella nota di dimissione involontaria- mente aveva omesso di riportare la presenza dello stent ureterale;
la
Dott.ssa aveva peraltro informato verbalmente il pa- Per_2
ziente della necessità di rimuovere il dispositivo al momento della visita di controllo da effettuare entro un mese dall'intervento. Ha poi aggiunto che in ogni caso, nella lettera di dimissione veniva consigliata, appunto, una visita di controllo dopo 20 gg. per l'opportuna rivalutazione clinica con esecuzione di esami delle uri- ne ed urinocoltura.
Sotto tale profilo il convenuto ha evidenziato come egli non possa essere ritenuto responsabile dell'operato di altro medico, sulla scor- ta della qualifica di direttore del reparto di urologia dell Parte_3
rivestita nell'anno 2015, pena viceversa l'affermazione di
[...]
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- 7 - R.G. n. 324/2019
una responsabilità di posizione.
Ha poi contestato la sussistenza del nesso di causalità tra i dolori ri- scontrati e la presenza dello stent sulla base del rilievo per cui i do- lori addominali, lombari e testicolari, avvertiti dal , erano Parte_1
da imputare alle coliche provocate dal calcolo nel distretto renoure- terale di sinistra, che provocano sintomatologia dolorosa e stato febbrile, situazione questa acuitasi a maggio del 2016 quando il
[...]
fu costretto a recarsi presso l'ospedale di Agrigento per es- Pt_4
sere sottoposto ad intervento d'urgenza per calcolosi ureterale a si- nistra.
In via subordinata il convenuto ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato dal momento che a quest'ultimo, al momento delle dimissioni, era stato raccomandato di recarsi a visita di controllo dopo venti giorni per l'opportuna rivalutazione clinica con esecu- zione di esami delle urine ed urinocoltura e tuttavia il paziente con grave negligenza non si era presentato alla programmata visita di controllo, né era risultato reperibile alle reiterate telefonate effettua- te nei primi giorni di gennaio del 2016 effettuate per comunicargli il risultato dell'esame istologico esitato in data 31/12/2015 . Il Per_3
peraltro non si sarebbe neanche fatto visitare da un urologo,
[...]
cosa che lo avrebbe certamente aiutato a comprendere la problema- tica da cui era afflitto.
In via ulteriormente gradata il convenuto ha contestato la quantifi- cazione del danno.
Il convenuto ha da ultimo chiamato in garanzia la società di CP_2
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assicurazione in virtù Controparte_5
della polizza assicurativa n. 82.0007348 sottoscritta il 7.1.2014 tra detta compagnia assicurativa e la Società Auro (Associazione Italia- na Urologi) cui il convenuto era iscritto.
Alla prima udienza del 19/02/2020, fissata a seguito di differimento ex art. 269 c.p.c., il procuratore di nonché la parte Controparte_2
presente personalmente hanno rilevato di aver errato nella chiamata in causa della società a seguito di confusione Controparte_5
tra due diverse polizze di cui il è titolare;
la parte ha quindi CP_2
dichiarato personalmente di rinunciare alla domanda nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia.
Svolta l'istruttoria a mezzo di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, questo Giudice ha sottoposto alle parti una proposta con- ciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata solo dal convenuto
. CP_2
In data 11/11/2024 la causa è stata posta in decisione previa conces- sione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
2. Questioni preliminari.
Va preliminarmente preso atto della dichiarazione di rinuncia effet- tuata dal convenuto in relazione alla domanda di Controparte_2
garanzia da lui spiegata nei confronti della terza chiamata in causa, rimasta contumace, Controparte_10
AG Rappresentanza Generale per l'Italia.
[...]
Sempre in via preliminare, va esclusa la capacità di essere parte per mancanza di soggettività giuridica del convenuto Parte_5
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- 9 - R.G. n. 324/2019
1- . Ed invero ai sensi dell'art. 11 Legge Pt_6 Controparte_4
della Regione Sicilia 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordi- no del servizio sanitario regionale, i distretti ospedalieri costituisco- no mere «strutture funzionali», sebbene fornite di autonomia orga- nizzativa, operativa e deliberativa, delle Aziende sanitarie provin- ciali, le sole dotate di personalità giuridica pubblica (cfr. art. 9 L.r. n.
5/2009). Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del citato
1- . Controparte_3 Controparte_4
3. Sulla responsabilità della struttura sanitaria e del medico.
In merito alla natura delle responsabilità della struttura sanitaria,
l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale ritiene che la strut- tura sanitaria risponde a titolo contrattuale per i danni subiti dal paziente a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente.
Come noto, a partire dalla nota sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, la
Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stre- gua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secon- darie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vit- to e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
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- 10 - R.G. n. 324/2019
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del pa- ziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) in- sorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo al- berghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale para- medico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emer- genze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme,
Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle presta- zioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un sog- getto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — eser- centi professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti,
a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costo- ro, sicchè neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì
l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal
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senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 26 gennaio 2006,
n. 1698).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo diret- tamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale risponde in- vero al principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, dipende dall'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
Anche rispetto al medico c.d. “strutturato”, ossia operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata, il consolida- to diritto vivente riconosceva che ogni volta che costui interviene l'esercizio della sua attività e il conseguente rapporto con il paziente non possono avere un contenuto diverso da quello avente come fon- te un comune contratto d'opera professionale, di tal che il solo con- tatto sociale è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità con- trattuale (Cass. Sez. III, 19670/16; 20547/14; 27855/13; S.U. 589/99).
Il delineato regime giuridico che - alla luce della riferita elaborazio- ne giurisprudenziale – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata e quella del medico “strutturato” è stato profondamente inciso, rispetto alla seconda, dalla legge n. 24/2017,
c.d. , entrata in vigore l'1.4.2017 - e pertanto inapplicabi- CP_11
le al caso di specie -, che, in controtendenza rispetto al diritto viven- te di matrice giurisprudenziale, ha inteso creare un doppio binario, confermando, da un canto, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazio-
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ne, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stes- sa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose, ma qualificando espressamente, dall'altro, la responsabilità del medico come aquiliana ex art. 2043
c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere proba- torio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi – soggettivi ed oggettivi - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata della prescrizione.
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, “il criterio di ri- parto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato
è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al / danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrat- tuale, in , base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddi- sfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826;/ Cass. 4 gennaio
2019, n. 98; Cass. n. 3587/2021). In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - questa Corte ha da tem- po chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del
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suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, pro- vando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017,
29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempi- mento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determi- nato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria dili- genza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.26700;
Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606)”…
“nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la re- sponsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è te- nuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materia- le intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie, la perdita del concepito); è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nes- so di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso con- creto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabi- le” (Cass. n. 10050/2022).
Non basta, dunque, l'accertamento della colpa per affermare la re- sponsabilità del medico e dell'ente pubblico o privato per il quale il primo abbia agito, occorrendo altresì che tra la prestazione sanitaria
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negligente o imperita e l'evento sussista un nesso di derivazione causale. Ed anzi, nella prospettiva della giurisprudenza, detto nes- so, quale elemento strutturale dell'illecito (contrattuale o extracon- trattuale), quale relazione esterna tra comportamento ed evento, svincolato da qualsiasi giudizio di prevedibilità soggettiva, costitui- sce oggetto di un apprezzamento logicamente prioritario rispetto al giudizio sulla colpa.
Così precisato l'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del sanitario e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di re- sponsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art.
40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo so-lo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peral- tro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causa-le in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza
o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia
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scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n.
16123/2010).
4. Merito della controversia.
Preliminare allo scrutinio della fondatezza delle domande risarcito- rie svolte dall'attore risulta la ricostruzione del susseguirsi degli ac- cadimenti per come desumibili dai documenti prodotti dalle parti, vagliati dai cc.tt.uu., e dalle risultanze delle deposizioni testimonia- li.
Dagli atti di causa risulta che in data 16/11/2025 Parte_1
venne ricoverato presso l'Ospedale "Sant'Elia" di , per CP_1
essere sottoposto, il successivo 18/11/2025, ad intervento chirurgico di TURP (resezione transuretrale della prostata) in anestesia spinale e diverticolectomia transvescicale. Entrambi gli interventi furono eseguiti nella stessa seduta operatoria dal Dott. , il quale ri- CP_2
tenne opportuno apporre uno "stent ureterale dx" pre- diverticolectomia.
Le convergenti deposizioni testimoniali all'udienza del 18/1/2023 delle dottoresse e , componenti Testimone_1 Testimone_2
dell'equipe medica operante durante l'intervento chirurgico, con- sentono di ritenere provato che durante l'operazione si appalesò
l'insufficienza dell'anestesia spinale precedentemente praticata, giacchè il paziente iniziò a manifestare dolore. Sicchè venne chiesto
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il consenso al per poter procedere all'anestesia generale, Parte_1
che venne eseguita solo dopo che il paziente diede il suo assenso verbale.
Il 26/11/2015 il venne dimesso con terapia medica e Parte_1
consiglio di eseguire esame urine ed urinocoltura con antibiogram- ma a 20 giorni, senza, però, menzione della circostanza che fosse stato posizionato lo stent in corso d'intervento chirurgico, com'è da- to evincersi dalla scheda di dimissioni del 26/11/2015 a firma della
Dott.ssa prodotta sub. doc. n. 3 dal convenuto Per_2 [...]
. CP_12
Con riferimento al momento delle dimissioni la teste Tes_3
crona, figlia dell'attore, ha dichiarato: “Ricordo che al momento delle dimissioni di mio padre nulla hanno riferito relativamente all'avvenuta apposizione dello stent “ Doppio J” dx apposto nell'uretere del paziente ed alla necessità di dover provvedere alla relativa rimozione”. Rispondendo
a domande a chiarimento ha affermato di essere stata presente al momento delle dimissioni del padre confermando anche la presenza del dott. , precisando in proposito: “Io stessa bussai alla sua CP_2
porta e lui era nella sua stanza da solo;
gli chiesi rassicurazioni e lui mi disse che era andato tutto bene e potevamo portare PÀ a casa ma doveva- mo prendere il certificato di dimissioni”. La teste ha anche aggiunto: “Al momento delle dimissioni c'era solo il dott. nella sua stanza”. CP_2
Divergente risulta la versione fornita dalla teste Dr.ssa Per_2
All'udienza del 18/01/2023 ella ha affermato di aver notiziato oralmente il al momento delle dimissioni che nel corso Parte_1
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dell'intervento era stato posizionato uno stent ureterale destro e che sarebbe stato valutato se tenere o rimuovere detto dispositivo in oc- casione della visita di controllo fissata dopo venti giorni, alla quale il paziente avrebbe dovuto portare con sé l'esito di nuove analisi delle urine e dell'urinocoltura effettuate decorso il predetto periodo di venti giorni. La teste ha asserito di non ricordare se al momento delle dimissioni il fosse solo o in compagnia di altro Parte_1
soggetto.
A giudizio di questo Decidente la deposizione della dottoressa in relazione all'episodio dell'indicazione verbale al Pin- Per_2
tacrona dell'impianto di uno stent uretrale all'atto delle dimissioni non può essere accreditata. Ed invero, anche a voler supporre che la dottoressa consegnò la scheda di dimissioni al in un Parte_1
frangente in cui la di lui figlia non era presente, la predetta versione appare priva di adeguato riscontro e scarsamente verosimile. Ed in- vero, non si comprendono le ragioni della discrasia tra la riferita in- formazione orale e quella scritta (contenuta nella scheda di dimis- sioni), discrasia rispetto alla quale neppure la teste è stata in grado di offrire una valida giustificazione, vagamente affermando: “Ho preferito esplicitarlo verbalmente piuttosto che scriverlo. Il sig. Parte_1
era già stato informato durante le visite sempre verbalmente”. A ciò si ag- giunga che le dichiarazioni dell'altra teste, , com- Testimone_4
plete e non contraddittorie anche a fronte delle molteplici delucida- zioni richieste e provenienti da soggetto economicamente disinte- ressato, sono di contenuto opposto.
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Alla luce di tali ragioni non può reputarsi provato che all'atto delle dimissioni il sia stato reso edotto dell'avvenuto impianto Parte_1
dello stent DJ.
Come confermato dalla teste , nel mese di gennaio Testimone_4
2016 l'attore venne poi contattato per ritirare l'esito dell'esame isto- logico cui era stato sottoposto dopo l'intervento. Non risulta invece dimostrato che l'attore venne contattato dalla struttura sanitaria per sottoporsi a visita di controllo. Interrogata sul punto la teste dotto- ressa ha difatti affermato di non aver avuto più notizie Per_2
del dopo le dimissioni. Parte_1
La teste ha riferito di aver accompagnato, una volta riti- Parte_1
rato il referto dell'esame istologico, personalmente il padre dal Dott.
“anche perché volevo fargli vedere gli esami delle urine perché vi CP_2
erano presenze ematiche”. Raggiunto nel corridoio, il medico “aprì il foglio e diede una lettura velocissima;
io chiesi di visitare PÀ ma lui disse che non poteva trattenersi e che gli esiti delle analisi erano nella norma.
Non fu visitato”.
Frattanto il -ha narrato la teste che ha asserito di trascor- Parte_1
rere molto tempo col padre - accusava dolori addominali, stato feb- brile, frequenza nelle minzioni, perdite ematiche, dolore al rene.
All'incirca nel mese di febbraio, secondo il ricordo della teste Per_3
crona, l'attore informò dei suoi disturbi il Dott. che, tuttavia, CP_2
lo rassicurò dicendo che trattavasi degli esiti del decorso post- operatorio.
A fronte di ciò, il si era rivolse al medico curante, Parte_1
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Dott.ssa , che prescrisse farmaci antinfiammatori non ste- Per_4
roidei (FANS) a prevalente azione antidolorifica ed antibiotici, esa- me di laboratorio delle urine con urinocultura ed antibiogramma.
Per il persistere dei disturbi lamentati, l'attore si sottopose a visita medica urologica da altro specialista, dott. , al quale riferì, Per_5
nell'aprile 2016, di soffrire di disturbi urinari esibendo gli esiti degli accertamenti svolti.
Il 21/05/2016, persistendo malessere generale ed iperpiressia (38,7
°C), a causa del sopraggiungere di colica renale SX ed orchialgia bi- laterale, il si recò al Pronto Soccorso del "San Giacomo Parte_1
d'Altopasso" di Licata e da qui, dopo esser stata formulata diagnosi di “orchiepididimite bilaterale”, al "San Giovanni di Dio" di Agri- gento, ove venne ricoverato in Urologia in regime d'urgenza per
“iperpiressia non responsiva ad antibiotico, idronefrosi sx di II gra- do. Orchiepididimite bilaterale”.
Il 24/05/2016 venne sottoposto ad intervento chirurgico in urgenza di ureterolitotrissia laser dx con posizionamento di JJ e “difficolto- sa” rimozione tutore ureterale sx calcifico. In data 26/05/2016 ven- ne dimesso con catetere vescicale da rimuovere a 48 h, terapia me- dica, esami ematochimici da effettuare e programma di rimozione del JJ posizionato.
Così ricostruito il corso degli eventi può passarsi all'esame delle domande risarcitorie.
4.1 Sulla lesione della libertà di autodeterminazione dell'attore.
L'attore ha domandato la condanna dei convenuti, in solido tra loro,
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al ristoro del pregiudizio patito a seguito della lesione del diritto all'autodeterminazione, quantificato equitativamente nella somma di € 20.000,00.
Orbene va anzitutto escluso che vi sia stata lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica in relazione all'esecuzione dell'anestesia generale durante l'intervento chirurgico del
16/11/2015. Come già rilevato, dalle dichiarazioni testimoniali del- le dottoresse e sul punto intrinsecamente coe- Per_2 Tes_2
renti e credibili, è emerso che durante l'operazione si appalesò
l'insufficienza dell'anestesia spinale precedentemente praticata ed acconsentita dal paziente per iscritto. Venne, quindi, chiesto al Pin- tacrona di prestare il consenso all'anestesia generale, che venne ese- guita solo dopo che il predetto acconsentì verbalmente. Risulta pe- raltro dalla dichiarazione di resa informazione del 16/11/2015 (pag.
34 cartella clinica 11522/2015, prodotta dall'attore sub. doc. n. 1) che il era stato debitamente reso edotto della possibilità di Parte_1
modificare la tipologia di anestesia prescelta (nella specie quella spinale) “qualora si verificassero condizioni particolari”, oltre che delle complicanze e dei rischi connessi all'esecuzione dell'anestesia.
Né il consenso prestato dall'attore all'anestesia generale può dirsi inficiato dall'assenza della forma scritta. Ed invero le condizioni in cui esso s'impose necessario, nel mezzo di un intervento chirurgico, escludevano la stessa percorribilità materiale di un'acquisizione mediante forma scritta.
Di contro, come osservato dal collegio peritale, non risulta allegato
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nella cartella clinica presente in atti, il documento sottoscritto dal medico e dal paziente in relazione all'intervento chirurgico, il che rende impossibile stabilire quali informazioni furono rese al pazien- te in tema di pianificazione dell'atto chirurgico e dei possibili eventi avversi rientranti nell'ambito delle complicanze e rischi. Non risulta quindi nello specifico prestato il consenso all'applicazione durante l'intervento di diverticolectomia transvescicale di "stenting DJ
(Doppio J) dx". Né può in ogni caso ritenersi, come sostenuto
Contr dall' convenuta, che in considerazione del fatto che l'apposizione dello stenting in interventi di TURP è prassi usuale, non erano necessari né un'apposita informativa né uno specifico consenso, distinti da quello generale riferibile all'operazione nel suo complesso. Appare evidente come l'impianto, destinato ad essere più o meno provvisorio, di un corpo estraneo all'interno dell'organismo costituisca trattamento sanitario che necessiti di un'apposita autorizzazione da parte del paziente, specie in conside- razione dell'accettazione da parte di costui del rischio di complican- ze che inevitabilmente una siffatta operazione reca con sé.
Va dunque certamente affermata la ricorrenza di una lesione del di- ritto all'autodeterminazione terapeutica del in relazione Parte_1
all'impianto dello stent DJ.
Tanto premesso deve tuttavia evidenziarsi come la violazione del diritto al consenso informato possa rilevare ai fini risarcitori o ex se quale diretta fonte di danno o quale elemento di una più ampia fat- tispecie lesiva del diritto alla salute.
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Nel primo caso grava sul danneggiato, pena la configurazione di un inammissibile danno in re ipsa confliggente con la funziona compen- sativa della responsabilità civile, l'onere di allegare e provare l'esi- stenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sem- pre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (v. Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20885 del 22/08/2018 ).
Sul punto, da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che “La sofferenza per non aver potuto decidere liberamente non individua alcun danno – conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stes- sa violazione del diritto” (Così Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 24471 del
04/11/2020) e che “Un danno da lesione del diritto all'autodetermina- zione, è rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente ab- bia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in ta- le ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”(Cass. CIv., Sez. 3, Sent. n. 28985 del 11/11/2019).
Nel secondo, nell'ipotesi in cui l'atto terapeutico sia stato necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte e da esso siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute non imprevedi- bili, grava sul paziente l'onere di dimostrare, anche tramite presun- zioni, che, anche ove compiutamente informato, egli avrebbe vero- similmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi
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all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (v. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010 ).
Nella fattispecie concreta, specie dalla lettura della memoria ex art
183, 6° comma, n. 1, c.p.c. dell'attore depositata il 20/03/2020, deve ritenersi che la lesione del diritto al consenso informato sia stata fat- ta valere quale autonomo evento lesivo. Tuttavia, non soltanto di- fetta la prova degli specifici danni conseguenza patiti, ma la loro stessa allegazione è del tutto carente, in quanto vaga e generica.
L'attore si è difatti limitato a lamentare, in via del tutto astratta, di aver “subito un pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale di apprezza- bile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute suscettibile, peral- tro, di risarcimento anche nell'ipotesi in cui il trattamento sanitario sia stato eseguito correttamente”, senza circostanziare in alcun modo l'invocato pregiudizio, di guisa che il riconoscimento di un eventua- le risarcimento non potrebbe che fungere esclusivamente da sanzio- ne per la condotta antigiuridica del sanitario, in evidente contrasto con la funzione compensativa della responsabilità civile. In assenza finanche dell'allegazione di un concreto nocumento subito nessun risarcimento può pertanto essere accordato in relazione alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
4.2 Sulla lesione del diritto alla salute.
Va invece accolta, nei limiti di cui di seguito, la domanda risarcito- ria relativa al danno da lesione del diritto alla salute subito dall'attore con riferimento alla ritardata rimozione dello stent ure-
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trale applicato nell'intervento chirurgico del 18/11/2015.
Il collegio peritale ha osservato come “l'esecuzione della TURP (rese- zione transuretrale della prostata) e la diverticolectomia trans vescicale, ef- fettuata al Pintacrona, in base al quadro clinico presente nel paziente ed al- le valutazioni diagnostiche raggiunte, trovavano una loro specifica indica- zione terapeutica, come, peraltro, accreditato dalle linee guida di specialità.
L'atto chirurgico fu ben condotto sotto il profilo tecnico e condivisibile an- che la scelta effettuata dall'operatore di posizionare uno stent ureterale dx" pre-diverticolectomia”.
Tuttavia, come accertato dai cc.tt.uu., un danno iatrogeno è ricolle- gabile alla ritardata rimozione del dispositivo precedentemente im- piantato (“è palmare che la mancata informazione sull'esistenza di tale di- spositivo, non consentì di procedere alla sua rimozione nella normale tem- pistica prevista (venti-trenta giorni), che in realtà avvenne, solo per so- pravvenute problematiche cliniche, solo nel Maggio 2016 e, quindi, a di- stanza di sei mesi dal suo impianto. In tale arco di tempo, non si può esclu- dere che il paziente possa avere accusato una sintomatologia algi- co/irritativa da corpo estraneo”).
La tardiva rimozione del dispositivo è addebitabile ad una serie di negligenze ed imprudenze degli operatori sanitari, tra cui il dott.
, che ebbero in cura l'attore. Ed in particolare: CP_2
1) il non era stato preventivamente informato circa Parte_1
l'esigenza di applicare un dispositivo durante l'intervento di diverticolectomia, né, per come sopra rilevato, può dirsi pro- vato che egli ne fu notiziato all'atto delle dimissioni
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dall'ospedale, né dal Dott. , che pure interloquì con la CP_2
figlia dell'attore, né dalla dott.ssa sicchè il Per_2 Per_3
, ignaro della presenza del corpo estraneo, mai fu nelle
[...]
condizioni di poterne sollecitare la rimozione;
2) il non venne contattato nel gennaio 2016 dalla Parte_1
struttura sanitaria per sottoporsi a visita di controllo, bensì esclusivamente per ritirare gli esiti dell'esame istologico;
3) nel gennaio 2016, allorquando l'attore si recò presso il noso- comio per ritirare l'esame istologico in compagnia della fi- glia, il dott. , al quale venne sottoposto l'esame delle CP_2
urine del , non visitò l'attore, né si sincerò Parte_1
dell'effettuazione della visita di controllo o comunque della rimozione dello stent;
4) nel febbraio 2016, allorchè l'attore contattò il dott. CP_2
lamentando vari disturbi, il medico non si accertò delle con- dizioni del , né a tal fine lo invitò a presentarsi in Parte_1
ospedale, limitandosi ad asserire che si trattava del “normale decorso post-ospedaliero”, senza verificare l'avvenuta rimo- zione dello stent.
Le condotte descritte configurano negligenze imputabili sia alla struttura sanitaria nel suo complesso sia al personale medico e, per quel che qui rileva, al dott. che più volte direttamente inter- CP_2
pellato omise di informare il paziente circa l'avvenuta applicazione dello stent uretrale durante l'operazione chirurgica del 18/11/2015 da lui diretta e successivamente non ne pianificò o verificò la rimo-
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zione.
Per come accertato dai cc.tt.uu. vi è poi compatibilità tra la rimozio- ne dello stent oltre la normale tempistica prevista (venti-trenta gior- ni) e l'insorgenza in capo al di una sintomatologia algi- Parte_1
co/irritativa da corpo estraneo, in guisa che, sulla base del parame- tro del più probabile che non, va affermata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le descritte condotte colpose e la lesione del diritto alla salute del . Parte_1
Sul punto va respinta l'eccezione di concorso di colpa del creditore sollevata dal medico convenuto. Anzitutto va escluso un concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso ai sensi del 1° comma dell'art. 1227 c.c., in quanto, come già osservato, non può dirsi provato che il fosse consapevole dell'avvenuto Parte_1
impianto dello stent, per cui egli non era in condizione di sollecitar- ne la rimozione. Va parimenti escluso un concorso di colpa dell'attore nella determinazione dei danni conseguenza ai sensi del
2° comma dell'art. 1227 c.c. Ed invero il , constatata la sin- Parte_1
tomatologia dolorosa, si attivò prontamente per porre termine ai di- sturbi di cui soffriva sia contattando il dott. , direttore del CP_2
reparto di urologia, sia interpellando anche il proprio medico curan- te, dott.ssa , che prescrisse non soltanto una terapia basata Per_4
su farmaci antinfiammatori ed antibiotici, ma anche l'effettuazione dell'esame di laboratorio delle urine, sicchè alcun addebito di man- cata diligenza può essere mosso all'attore.
Ordunque, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso
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di specie, se per un canto, in accordo con le risultanze della ctu, de- ve dirsi accertato il rapporto di causalità tra le colpe mediche prima descritte ed il periodo di invalidità temporanea parziale, per altro tale nesso non risulta dimostrato in relazione alle patologie che hanno determinato il ricovero del all'ospedale di Agri- Parte_1
gento. Il collegio peritale ha in particolare accertato che “le motiva- zioni patologiche che determinarono il suo ricovero [ossia del Per_6
[...
all'ospedale di Agrigento “iperpiressia non responsiva ad antibiotico, idronefrosi sx di II grado da calcolosi, Orchiepididimite bilaterale” si rap- portano ad eventi patologici autonomi e non rapportabili, sotto il profilo casuale, alla presenza dello stent ureterale, peraltro, posizionato a destra”.
Ebbene questo Tribunale non può che condividere le conclusioni dei periti, nominati tra soggetti forniti di apposita specializzazione ed individuati tra gli iscritti ad albo di diverso Tribunale, al fine di ga- rantire la massima imparzialità degli stessi e la massima trasparen- za delle operazioni. Gli esiti degli accertamenti demandati ai cc.tt.uu. risultano in particolare coerenti, articolati ed ancorati al compendio documentale di causa e la risposta alle osservazioni del ctp appare puntuale e ben argomentata.
Le risultanze della ctu, ad avviso di questo Decidente, non risultan- do scalfite dalle osservazioni del c.t.p. dell'attore, miranti per lo più ad insinuare il dubbio astratto che la ritardata rimozione dello stent uretrale abbia innescato processi infettivi influenti sull'eziopatogenesi della idronefrosi sx di II grado da calcolosi che portò il al ricovero presso l'ospedale di Agrigento nel Parte_1
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maggio 2016. Il collegio peritale ha sottolineato in proposito come
“non v'è alcuna evidenza clinica, laboratoristica e patogenetica che com- provi quanto indicato dal CTP, il che pone le argomentazione esposte solo su di un piano di personale interpretazione”. Gli ausiliari hanno eviden- ziato come il ricovero presso il nosocomio girgentano fu piuttosto dovuto a processi patologici autonomi. Anche in punto di durata del periodo di ITP i cc.tt.uu. hanno esplicitato come nel maggior ar- co temporale indicato dal CTP, ricadeva anche il periodo di malattia correlato alle patologie subentrate nel paziente e non afferenti all'impianto dello stent.
Le conclusioni del collegio peritale sono pertanto anche conformi ri- spetto agli insegnamenti giurisprudenziali sopraindicati in tema di prova del nesso di causalità. Nello specifico i consulenti hanno rap- presentato come l'evidenza disponibile non conduca ad affermare un nesso eziologico tra la colpa medica rilevata e le patologie da ul- timo riscontrate in capo all'attore, da ricondursi piuttosto a processi morbosi autonomamente insorti. Aderendo all'impostazione del consulente di parte, infatti, l'affermazione del rapporto di causalità verrebbe a fondarsi su supposizioni, sganciate anche dal riferimento a dati statistici, che non hanno trovato alcun riscontro documentale negli esiti degli esami svolti, sicchè, anche facendo applicazione del metro di giudizio probabilistico operante nella settore della respon- sabilità civile, va negato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato in punto di nesso di causalità.
Alla stregua delle superiori considerazioni non si ravvisa pertanto
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la necessità di disporre il richiamo degli ausiliari o, a fortiori, il rin- novo degli accertamenti previa sostituzione dei consulenti.
Pertanto, i postumi patiti dall'attore vanno individuati, in accordo con le risultanze della ctu, in un complessivo periodo di sola ITP di giorni sessanta, di cui trenta nella percentuale del 60%, venti nella percentuale del 40% e dieci nella percentuale del 20%. Non è identi- ficabile, invece, un danno biologico permanente, atteso che non v'è rapporto causale tra patologie che hanno determinato il ricovero del all'ospedale di Agrigento ed il posizionamento dello Parte_1
stent ureterale a destra.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012), sostanzialmente riprodotto all'art. 7, comma 4, della l. n.
24 del 2017, va fatta applicazione dei valori tabellari elaborati in ba- se agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicu- razioni private).
Considerato che la somma dovuta a titolo di danno biologico tem- poraneo per ogni giorno di inabilità assoluta ai sensi dell'art. 139, co. 1 lett. b) è pari ad € 55,24, importo da ultimo aggiornato per ef- fetto del D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, e rilevato che in ca- so di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità rico- nosciuta per ciascun giorno, effettuando i necessari conteggi si ot- tiene la somma di € 1.546,72.
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Quanto alla chiesta personalizzazione e al risarcimento del danno morale, in difetto di puntuali allegazioni, che non si esauriscano in mere clausole stilistiche (nell'atto introduttivo, sull'assunto di un danno biologico del 6%, poi non riconosciuto dai consulenti, l'attore ha domandato la personalizzazione facendo riferimento generico al- le “alterazioni delle abitudini di vita subite dal danneggiato” e il danno morale “in quanto la condotta del Dott. e della strut- CP_2
tura sanitaria integra sicuramente gli estremi del reato di lesioni colpose nei confronti dell'istante, ai sensi degli artt. 110 e 590 c. p.”), nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Ora, poiché il danno biologico temporaneo sopra liquidato è espres- so in valuta attuale, appare necessario “devalutare” gli stessi rap- portandoli all'equivalente alla data della loro insorgenza (assumen- do come data quella del 16/12/2015, data dalla quale, decorsi i 20 giorni dalle dimissioni dall'ospedale dell'attore, avrebbe dovuto es- sere rimosso lo stent ) e quindi procedere alla rivalutazione dalla data di insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile varia-zione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento con- solidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n.
1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000,
n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della
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compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibili- tà della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquida- to al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessa- riamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il manca- to godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi rife- rimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, i convenuti vanno quindi condannati in solido a pagare all'attore la somma complessiva di € 1.709,31 (di cui € 435,24 per interessi) per danno non patrimoniale.
Sulla somma in questione sono, poi, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore di- venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
Nulla va riconosciuto all'attore a titolo di ristoro del pregiudizio pa- trimoniale, invero nemmeno compiutamente allegato.
5. La domanda di regresso dell' nei con- Controparte_9
fronti del dott. . CP_2
Contr Venendo all'azione di regresso esercitata dall' nei confronti del dott. adducendo l'esclusiva addebitabilità della causazione CP_2
dell'evento alla condotta colposa del medico, va anzitutto respinta
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l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata all'udienza del
19/02/2020 dal sanitario. Quest'ultimo ha difatti sostenuto che la
Cont domanda di rivalsa proposta dall' andrebbe rimessa alla giuri- sdizione della Corte dei Conti, considerati sia la natura di persona
Contr giuridica di diritto pubblico dell' che la qualità di dipendente pubblico di detta azienda del all'epoca dei fatti. CP_2
Orbene sul punto va richiamato l'insegnamento di Cassazione civile
Sez. Un. , Ordinanza n. 17634 del 26/06/2024, secondo cui “L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari, ammissibile anche nel regime antecedente all'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, non esclude che l'amministrazione possa esperire le ordinarie azioni civilistiche di re- sponsabilità, in quanto si tratta di azioni distinte, autonome e volte alla tu- tela di differenti interessi, i quali, nel primo caso, sono di carattere pubblico
e generale, perché attinenti buon andamento della P.A. e al corretto impie- go delle risorse, e, nel secondo caso, restano circoscritti all'Amministrazio- ne attrice, che agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subito;
tali azioni, se cumulativamente esercitate, incontrano il limite del divieto di duplicazione delle pretese ri- sarcitorie, dovendosi tener conto, con effetto decurtante, di quanto già li- quidato in altra sede”.
Sempre in punto di diritto, va premesso che, nel regime anteriore alla legge n. 24/2017 c.d. – (qui inapplicabile ratione Pt_7 Pt_8
temporis), nei rapporti tra sanitario e struttura l'azione di regresso è consentita anche in via anticipata, secondo un indirizzo giurispru- denziale che ritiene, in linea generale, proponibile l'azione di re-
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gresso del coobbligato solidale contro altro coobbligato autore del danno, già nell'ambito del giudizio intrapreso dal danneggiato – creditore (ex multis, Cass. 13087/2010).
Con la pronuncia n. 28987/2019 la Suprema Corte ha fissato i prin- cipi regolatori della fattispecie in esame, principi che questo Giudice condivide, partendo dalla distinzione tra la fattispecie regolata dall'art. 1228 c.c. e quella di cui invece si occupa, in ambito extra- contrattuale, l'art. 2049 c.c.
Nel primo caso, l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare e per la cui realiz- zazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'in- caricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento "diretto"
(ciò che esclude altresì la configurabilità, nella specie, dell'istituto dell'adempimento dell'obbligo altrui, da parte del sanitario, ex art. 1180 c.c.).
Nella fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., invece, in cui i due soggetti, il padrone ed il commesso, rispondono per titoli distinti ma uno so- lo di essi è l'autore del danno, non si verifica l'ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell'onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall'art. 2055 c.c. (Cass.,
05/07/2017, n. 16512). Non essendo, infatti, configurabile alcun ap- porto propriamente causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneg- giato, il preponente responsabile - in estensione della tutela del ter-
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zo - per il fatto altrui, può agire in regresso contro l'effettivo autore del fatto per l'intero e non "pro quota".
Prosegue la Corte dicendo che “Sebbene la norma di cui all'art. 2055
c.c., comma 2, non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di con- corso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, doven- do escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione a distinte colpe e quindi di attribuire al re- sponsabile per fatto altrui (come il committente), per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi porzione dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno in ragione della solidarietà verso il danneggiato, potrà logicamente esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata”.
Ciò spiega perché in questa ipotesi vi sia regresso per l'intero e per- ché sia necessario differenziare, invece, la fattispecie di cui all'art. 1228 c.c.: ed invero, in questo secondo e differente caso, la respon- sabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario, e organizza- to attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è, appunto, per fatto proprio, e non al- trui.
Nel caso del medico che, seppur nella propria autonomia, operi nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività professionale, che sia stabile o saltuaria, la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei
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propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'im- putazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità pre- scelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
("cuius commoda eius et incommoda").
“Se, dunque, la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari per- sone fisiche (utilità), si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria ob- bligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" de- gli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio conna- turato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.,
27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvali- mento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivi- no (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833). Ne consegue, anche in questa chia- ve, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa”.
Per la Suprema Corte, tale soluzione deve incontrare un limite lad- dove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) "mal- practice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risol-
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va in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente.
Al fine di ritenere superata la presunzione di divisione paritaria
"pro quota" dell'obbligazione solidale, evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considera- zione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medi- co, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una con- dotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazio- ne dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti inter- ni.
Pertanto, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario nei con- seguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'i- nescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salu- te cui la struttura risulti essersi obbligata, devianza la cui prova grava sulla struttura sanitaria.
Nel caso di specie, la struttura sanitaria ha semplicemente dedotto l'imputabilità del danno lamentato da parte attrice alla colpa esclu- siva del dott. senza tuttavia neppure allegare “l'imprevedi-CP_2
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bile e del tutto dissonante "malpractice" medica” nei termini sopra indicati.
Il dott. va quindi condannato a rivalere la società convenuta CP_2
nei limiti del 50% di quanto essa corrisponderà all'attore a titolo ri- sarcitorio e per le spese di lite, in esecuzione dell'odierna pronuncia.
6. Spese di lite.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, in ossequio al criterio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido alla re- fusione, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in disposi- tivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (indivi- duato in base alla somma riconosciuta).
Considerato che il convenuto dott. ha chiesto di tenere con- CP_2
to del rifiuto opposto dall'attore rispetto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, è bene richiamare la pronuncia n. 268/2020 resa dalla Corte Costituzionale secondo cui “Nell'individuare, poi, la portata applicativa dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la propo- sta conciliativa alla quale tale norma fa riferimento «è evidentemente quella formulata da una delle parti in causa, le uniche titolari di un potere di pro- posta negoziale in senso proprio, su cui possa formarsi l'incontro delle vo- lontà con l'eventuale adesione della controparte;
il giudice è titolare, sem- mai, di un potere di sollecitazione delle parti a conciliarsi, formulando al limite (non già “proposte”, bensì mere) ipotesi transattive o conciliative, che le parti possono liberamente fare proprie o meno: solo nel caso in cui una di esse faccia propria l'ipotesi suggerita dal giudice, questa diverrà una
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proposta, suscettibile di dar luogo all'accordo conciliativo in presenza dell'accettazione di controparte» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 settembre 2017, n. 21109). In sostanza, la sola proposta conci- liativa rilevante per l'applicazione della norma censurata è quella effettuata in giudizio dalla parte”.
Nulla va disposto sulle spese nei rapporti tra parte attrice e il con- venuto , rimasto con- Controparte_13
tumace, e nei rapporti tra il dott. e l'assicuratrice terza CP_2
chiamata, rimasta contumace.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vanno definiti-
Cont vamente poste a carico delle parti convenute e CP_12
nella misura di 1/2 ciascuna.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, nella contuma- cia del 1- e della società Controparte_3 Controparte_4
Controparte_14
, così dispone:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_15
1- ;
[...] Controparte_4
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
, condanna l'
[...] Controparte_16
in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 1.709,31, oltre interessi legali dalla data di
[...]
pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo;
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- condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 [...]
della metà di quanto la stessa Controparte_1
verserà in favore di in esecuzione della presente Parte_1
pronuncia;
- dichiara rinunciata la domanda avanzata da Controparte_2
contro Controparte_17
;
[...]
- condanna l' Controparte_18
in solido al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 2.552,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e il convenuto
[...]
e nei rapporti tra il dott. CP_19 Controparte_13
e CP_2 Controparte_20
za Generale per l'Italia;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti convenute e Controparte_1 Controparte_2
nella misura di 1/2 ciascuna.
Così deciso in Caltanissetta il 29.5.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Alessandra Frasca
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