TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 02/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 7494/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DI NATALE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. GUERRA GRAZIA
RESISTENTE
oggetto: indennità malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/09/2022 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 CP_ condanna dell' al pagamento della indennità di malattia per il periodo dal 15.02.2021 al 07.03.2021, deducendo di essere iscritto negli elenchi anagrafici OTD per l'anno 2020.
Parte convenuta ha contestato la domanda, eccependo la prescrizione ed instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione, risultando assorbente l'eccezione di prescrizione CP_ ritualmente proposta dall'
Rileva quanto previsto dall'art. 6 Legge del 11/01/1943 - N. 138, al cui comma sesto, prevede che “l'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”. La Suprema Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis,
Cass. n. 24031 del 2017 cit.), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 (Cassazione civile sez. lav.,
20/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25400; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2022, n.17813).
Applicandosi tale principio anche alla prestazione oggetto di causa, deve rilevarsi che rispetto alla data in cui la malattia è terminata, 07.03.2021, il ricorso è stato proposto solo in data 28.9.2022, non evincendosi, nelle more, atti interruttivi della prescrizione.
Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 28/09/2022, nella causa iscritta al n. 7494/2022 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 02/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 7494/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DI NATALE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. GUERRA GRAZIA
RESISTENTE
oggetto: indennità malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/09/2022 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 CP_ condanna dell' al pagamento della indennità di malattia per il periodo dal 15.02.2021 al 07.03.2021, deducendo di essere iscritto negli elenchi anagrafici OTD per l'anno 2020.
Parte convenuta ha contestato la domanda, eccependo la prescrizione ed instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione, risultando assorbente l'eccezione di prescrizione CP_ ritualmente proposta dall'
Rileva quanto previsto dall'art. 6 Legge del 11/01/1943 - N. 138, al cui comma sesto, prevede che “l'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”. La Suprema Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis,
Cass. n. 24031 del 2017 cit.), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 (Cassazione civile sez. lav.,
20/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25400; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2022, n.17813).
Applicandosi tale principio anche alla prestazione oggetto di causa, deve rilevarsi che rispetto alla data in cui la malattia è terminata, 07.03.2021, il ricorso è stato proposto solo in data 28.9.2022, non evincendosi, nelle more, atti interruttivi della prescrizione.
Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 28/09/2022, nella causa iscritta al n. 7494/2022 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro