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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2024
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
ORDINANZA
Il Giudice del Lavoro, letti gli atti del procedimento in epigrafe;
rilevato che l'udienza del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, tempestivamente sollevata dall' nella memoria di costituzione;
CP_1 rilevato, in particolare, che l'Istituto previdenziale ha eccepito, sul presupposto della qualità di lavoratore autonomo, la competenza per territorio del Tribunale di Ravenna, nella cui circoscrizione ricade la residenza della ricorrente;
considerato che
, ai sensi dell'art. 444 co. 1 c.p.c. “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”; vista anche l'adesione all'eccezione da parte della ricorrente espressa nelle note scritte odierne;
ritenuto che
, pertanto, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Ravenna;
ritenuto che
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Ravenna; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Gela, 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
ORDINANZA
Il Giudice del Lavoro, letti gli atti del procedimento in epigrafe;
rilevato che l'udienza del 19 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, tempestivamente sollevata dall' nella memoria di costituzione;
CP_1 rilevato, in particolare, che l'Istituto previdenziale ha eccepito, sul presupposto della qualità di lavoratore autonomo, la competenza per territorio del Tribunale di Ravenna, nella cui circoscrizione ricade la residenza della ricorrente;
considerato che
, ai sensi dell'art. 444 co. 1 c.p.c. “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”; vista anche l'adesione all'eccezione da parte della ricorrente espressa nelle note scritte odierne;
ritenuto che
, pertanto, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Ravenna;
ritenuto che
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Ravenna; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Gela, 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo