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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da
1) con l'Avv. CASTELLETTI FRANCESCA, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio telematico
e
2) con l'Avv. Giorgio Nicastro del Lago del Foro di Siracusa , Parte_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Ronchi dei Legionari il 23.08.14 (atto n.20 parte 2 serie C del Registro del Comune di Ronchi dei Legionari);
□ separati consensualmente con verbale in data 12.01.2023 omologato con decreto del
13.02.2023;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori e continuerà a Persona_1 risiedere presso l'abitazione della madre;
2) Il figlio minore starà con il padre a fine settimana alternati (dal venerdì al lunedì Per_1 mattina e quindi con pernotto) oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (di norma il martedì) con pernotto da individuarsi, in ogni caso, di comune accordo a seconda delle esigenze scolastiche e famigliari;
i genitori si impegnano a collaborare nell'esercizio di una corretta bi-genitorialità al fine di garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché a conservare un rapporto significativo con i nonni, sia materni che paterni;
FERIE: due settimane (di cui anche consecutive) con il padre, definito di anno in anno consensualmente tra i genitori, come già previsto in sede di separazione;
3) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla signora Per_1 Pt_1
l'importo di € 100,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni e le linee guida del protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati n. 838 del 18 maggio 2015 il cui testo è nella disponibilità dei ricorrenti;
4) la madre, beneficerà integralmente dell'Assegno Unico a cui pertanto Parte_1 il padre rinuncia;
5) entrambi i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti abilitanti all'espatrio ed a quello personale del figlio;
6) i ricorrenti non intendono mantenere beni in comproprietà e pertanto, a definitiva regolazione dei rapporti economici e patrimoniali nascenti dal matrimonio, il signor cede e trasferisce, libera da pesi o gravami o vincoli di ogni genere, alla signora Per_1
che accetta, la propria quota pari ad 1/2 parte indivisa dell'alloggio, già Parte_1 abitazione coniugale, sito alla via Via Principe di Montfort n. 1 (Trieste), acquistato dai coniugi, in regime di comunione dei beni, con contratto di compravendita del 15/01/2013 rep. n. 110604 del Notaio dott. , registrato a Registrato a: TRIESTE il Persona_2
04/02/2013 N. 1020 Serie 1T (all. 18), nel seguito meglio identificato All' Controparte_1
(all.19 e 20):
Appartamento sito al piano terreno della casa in Trieste civi co numero 1 di Via Principe di
Montfort censito nella P.T. 19172 di Trieste - Ente Indipendente marcato "A4" in azzurro nel piano in atti tavolari sub G.N. 2712/1958 con le congiunte 21/1000 p.i. della P.T. 1976 di
Trieste.
All'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Trieste Territorio (all. 21) l'immobile è censito alla sezione V, foglio 20, particella 5482/1, subalterno 8, Via Principe di
Montfort, civico numero 1, piano T, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 5,5,
Rendita Catastale Euro 866,36. Le parti comuni dell'edificio sono allibrate alla sezione V, foglio 20, particella 5482/1, subalterno 18, Via Montfort, civico numero 1, piano T, zona censuaria 1, categoria A/2, clas se 3, vani 3, Rendita Catastale Euro 472,56
Sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale il signor quale Parte_2 parte cedente e la signora quale parte acquirente, già comproprietaria per Parte_1 la metà quota p.i., dichiarano che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie depositate in catasto sub protocollo n. TS0116324 del 25 settembre 2012 - come sottoscritte separatamente in copia dalle parti avanti al Giudice - sono conformi allo stato di fatto.
(all. 22 e 22.1).
Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica, la parte venditrice ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, DICHIARA,
Consapevole delle conseguenze penali dell'art. 76 della medesima legge, ------------------------
- che l'immobile oggetto del presente atto è stato edificato anteriormente al giorno 1° settembre 1967; ---------------------------------------------------------------------------------------------
- che è stata ottenuta l'abitabilità con atto Ufficio Tecnico, prot. corr. n. 1036/33-1954 di data
6 luglio 1958; -----------------------------------------------------------------------------------------------
- che per le modifiche interne eseguite nell'alloggio in oggetto è stato presentato al Comune di Trieste in data 30 apri le 2012 l'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' (DIA in sanatoria) per interventi eseguiti in assenza o in difformità della D.I.A. ai sensi dell'articolo 37 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per il quale sono stati versati i seguenti importi: Euro 225,00 quale versamento su c/c postale n. 16315343 intestato a "Comune di Trieste - Area
Pianificazione Territoriale", causale "Tariffa servizio pubblico C.E. 08000 - CAP. 740" corrispondente al servizio pubblico a domanda individuale determinata ai sensi della D.C.
n. 11 dd. 14.02.2008 giusta bollettino di c/c 75/001 05 di data 27 aprile 2012; Euro 516,00 quale sanzione pecuniaria a favore del Comune di Trieste bonifico eseguito in data 27 aprile 2012;
- che le opere eseguite nell'immobile in oggetto, di cui alla DIA in sanatoria sopra citata, non sono suscettibili di modificare i parametri igienico sanitari dell'alloggio, non necessitano pertanto la richiesta di nuovo certificato di agibilità, come da dichiarazione resa dal per. Ind. in data 30 aprile 2012; .---------------------------------------------------------------- Persona_3
- che le modeste opere di modifica interna eseguite nell'immobile in oggetto ricadono nell'attività di manutenzione ordinaria come descritta all'art. 4 c. 2 della L.R. 19/09 e pertanto si configurano quale attività di "edilizia libera" così come esplicitata all'art. 16 c. 1 lettera a) della medesima Legge regionale, come risulta dalla dichiarazione resa dal per. Ind. edile in data 25 settembre 2012; -------------------------------------------------------------- CP_2
- che in relazione allo stesso immobile non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio e non sono state eseguite opere abusive. - La parte venditrice dichiara che la DIA in sanatoria presentata in data 30 aprile 2012 di cui sopra descritta deve intendersi definita per silenzio-assenso essendo spirato il termine previsto a norma di legge senza che il Comune abbia richiesto alcuna integrazione della documentazione presentata. -------------------------------------------------------------------------------
La parte acquirente prende atto della sopra resa dichiarazione relativa alla situazione urbanistica dell'immobile in oggetto dichiarando di essere ben informata al riguardo.
La signora dichiara di aver ricevuto le informazioni concernenti le prestazioni Pt_1 energetiche e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'immobile in oggetto, in particolare di aver già ricevuto l'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto, redatta in data 30/7/2024 sub N. identificativo 3200600748824 valida sino al 30/07/2024, che la parte cedente dichiara tutt'ora vigente e che unitamente alla ricevuta di deposito viene allegata al presente atto (all. 23).------------------------------------------
Le parti dichiarano di essere stati edotti degli obblighi in materia di libretti degli impiantie di aver assolto ad ogni incombenza al riguardo prevista dalla legge.-------------------------------
Per quanto occorra, il signor dichiara che il reddito fondiario degli immobili Per_1 sopra descritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co. 13° ter del D.L. 27/4/90 n. 90 convertito nella Legge 26/6/90 n. 165, è stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, non è scaduto il termine di presentazione. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Il signor dichiara di essere in regola con il versamento delle spese condominiali. Per_1
La parte cedente dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ. ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità a riguardo, autorizzando parte cessionaria, la signora Controparte_3 conseguire voltura catastale e l'intavolazione del diritto di proprietà sulla porzione di immobile oggetto di cessione di cui al presente atto.---------------------------------------------------
Al fine della notifica tavolare del presente atto in un unico esemplare, viene eletto domicilio, presso la residenza della signora in Trieste, via Principe di Montfort n. 1 Parte_1
Il signor e la signora confermano di essere a Parte_2 Parte_1 conoscenza che Tribunale, Giudice Delegato e Cancelleria si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del bene senza alcuna responsabilità sulla correttezza delle descrizioni, alla titolarità dei beni trasferiti, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere ed a quanto di rilievo ai fini dell'iscrizione tavolare.
AGEVOLAZIONI FISCALI: Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, (imposta di registro ridotta al 3%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa): la parte acquirente dichiara: ---------------------
a) di avere residenza nello stesso Comune dove è sito l'immobile in oggetto;
-------------------
b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile in oggetto;
--------------------------------------------------------------------------------
c) di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stessa o dal coniuge con le agevolazioni di cui all'art. 1 della Legge 22 aprile 1982 n.
168, dell'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella Legge 5 aprile 1985 n. 118, art. 3 comma 2° della Legge 31 dicembre 1991 n. 415, art. 5 commi 2 e 3 dei D.L. 21 gennaio
1992 n. 14, 20 marzo 1992 n. 237 e 20 maggio 1992 n. 293, articolo 2 commi 2 e 3 del D.L.
24 luglio 1992 n. 348, art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 24 settembre 1992 n. 388, art. 1 commi 2 e
3 D.L. 24 novembre 1992 n. 455, art. 1 comma 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e art. 16 del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993 n. 243 e del D.L. 28 dicembre 1995 al n. 549; d) di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dall'alienazione a titolo oneroso o gratuito attuate nel quinquennio dalla stipula del presente atto, salvo il caso in cui la parte acquirente - entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato - proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. I contraenti dichiarano che il trasferimento ha per oggetto casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969.
6.1 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO: In considerazione della soluzione definitiva dei rapporti patrimoniali della famiglia, il trasferimento immobiliare di cui al superiore punto 6) avviene con la corresponsione da parte della signora al Pt_1 signor di complessivi €uro 81.000,00 (ottantunmila/00) di cui €uro 21.000,00, Per_1 già versati al momento della cessione del box auto (doc. 21 e doc. 21.1) mentre l'ulteriore somma di €uro 60.000,00, e, quindi, a tacitazione integrale delle reciproche pretese economiche, verrà corrisposta contestualmente all'erogazione di mutuo ipotecario a favore della signora ed, in ogni caso, entro 90 giorni dalla pronuncia dell'emananda Pt_1 sentenza. Resta inteso che in caso di mancato pagamento nel termine previsto il presente accordo varrà quale titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma di €uro 60.000,00.
7.le parti danno atto altresì che gli accordi di cui al presente ricorso trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali nascenti dal matrimonio tra i signori e conseguenti alla separazione Parte_1 Parte_2 personale e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché chiedono l'esonero dal pagamento di tutte le imposte e tasse, ove dovute ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della Sent.
n. 154/1999 della Corte Costituzionale.
8. Le parti dichiarano che ogni ulteriore reciproco rapporto patrimoniale conseguente al matrimonio è stato definito separatamente per cui gli stessi null'altro hanno da pretendere reciprocamente, a nessun titolo. ****
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 04/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli