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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7728 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa IO NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3364/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
c.f. , rappresentata dalla mandataria Parte_1 P.IVA_1
(già , c.f. Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pamela Schimperna, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
CP_1
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9/2022, R.G. n. 715/2020, pubblicata il 12.1.2022, il Tribunale di Rieti accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e e, per CP_1 Controparte_2
l'effetto, annullava l'atto di precetto opposto, in ragione della mancata prova della legittimazione sostanziale di con condanna di quest'ultima alla Parte_1 rifusione delle spese di giudizio.
A fondamento della decisione poneva le seguenti argomentazioni:
- parte opponente aveva sollevato, con riguardo al precetto notificato in data 19.5.2020, una serie di rilievi: ‹‹(i) difetto di legittimazione attiva dell'istante; (ii) nullità del precetto, in quanto privo di indicazione del provvedimento di esecutorietà del d.i., come statuito in Cass. n. 24226/2019; (iii) che, nel merito, in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti in seguito all'emissione del d.i. n. 18394/2011 del Tribunale di Roma, concernente il pagamento, in via transattiva, della somma di €
60.000,00 omnia comprensiva di spese, la corrispondeva la somma di € 15.000,00, sicchè il CP_2 credito residuo sarebbe in ogni caso pari ad € 45.000,00 ovvero, al massimo, € 73.925,55 (pari alla differenza tra la somma indicata per sorte nel ricorso per d.i., € 88.925,55, ed il pagamento già effettuato;
(iv) rilevava inoltre la mancata comunicazione ovvero la mancata richiesta di consenso quanto alle varie voci di spesa››;
- aveva rilevato ‹‹l'infondatezza e pretestuosità delle richieste quanto al Parte_1 difetto di legittimazione attiva (in ogni caso fondato dal decreto ingiuntivo e non già dal precetto); alla nullità del precetto, richiamando controparte un orientamento innovativo e non considerando la natura già provvisoriamente esecutiva del d.i.; all'asserita compensazione, in parte qua, stante l'avvenuta risoluzione automatica dell'accordo transattivo, a fronte del mancato adempimento degli obblighi di pagamento rateali ivi convenuti da parte della ingiunta››;
- l'opposizione doveva essere accolta sulla base del rilievo – assorbente con riguardo agli ulteriori profili di contestazione – della mancata prova della legittimazione attiva dell'opposta, in base al più recente insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798), secondo cui “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in pagina 2 di 8 blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”;
- nello stesso senso era orientata la giurisprudenza di merito;
- nella vicenda in esame aveva notificato l'atto di precetto Parte_1 opposto, sulla base del decreto ingiuntivo n. 18394/2011 del Tribunale di Roma, premettendo che “ ha conferito a (poi Controparte_3 Controparte_4 [...]
con atto in data 22/1/2008, n. 356676 di rep. e n. 7776 di racc. Notaio dott. Controparte_5
i Milano, la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
- tra i Persona_1 crediti oggetto della precitata procura è incluso anche quello vantato nei confronti del debitore. - che a seguito di una operazione di cartolarizzazione, con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017 CP_3 cedeva un portafoglio di crediti pecuniari classificati in "sofferenza" alla come Parte_1 da avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08/08/2017”;
- in altre parole, (e, per essa, quale Parte_1 Parte_2 mandataria per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali) aveva intrapreso la procedura esecutiva quale cessionaria del credito acquistato da
[...] in base a cessione in blocco del 14 luglio 2017; Controparte_5
- tuttavia, la stessa non aveva fornito, a fronte della tempestiva contestazione da parte della difesa opponente, compiuta prova in ordine al trasferimento a proprio favore dello specifico rapporto dedotto in giudizio, laddove provvedeva a depositare in atti unicamente l'avviso di cessione di crediti pro-soluto sulla G.U. e non provvedeva, come richiesto dalla giurisprudenza, alla produzione né del contratto e dei relativi allegati, né dei documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (quale, ad esempio, la lista dei crediti ceduti), così non fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale.
***
Ha proposto appello rappresentata dalla mandataria Parte_1 Pt_2
lamentando, in sintesi, che la sentenza era fondata su un erroneo esame della
[...] documentazione ritualmente prodotta, ponendosi in netto e manifesto contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte in punto di prova della cessione di crediti bancari in blocco, finanche confondendo le denominazioni societarie durante un esame forse troppo sommario della produzione in atti (il giudice confondeva effettivamente Controparte_5 cedente, con semplice mandataria della titolare Controparte_5 del credito).
pagina 3 di 8 Deduceva, in particolare, che la cessione del credito era stata comunicata giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (contenente il contratto di cessione e la copia della procura conferita dalla cessionaria a e sul sito internet della e che il Parte_2 CP_4 solo deposito della G.U. era sufficiente ai fini della prova, non essendo obbligatorio depositare il contratto, il cui estratto era comunque presente, quasi integralmente, nella stessa G.U. (come affermato dalla Corte di cassazione: Cass. 29/12/2017, n. 31188; Cass.
13/06/2019, n. 15884; Cass. 26/06/2019, n. 17110).
Per il resto, argomentava sugli altri motivi di opposizione, si riportava agli scritti difensivi di primo grado e formulava le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della appellata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni già spiegate giusta comparsa di costituzione e risposta in primo grado, qui reiterate, rigettare l'avversaria opposizione perché in ogni caso infondata in fatto e diritto nonché sfornita di prova. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio››.
***
Le appellate, ritualmente citate, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
***
La causa è stata rinviata all'udienza del 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note.
***
Il procuratore di parte appellante ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Orbene, parte opponente ha eccepito in primo grado che nessuna cessione del credito era stata notificata o comunicata e che nella G.U. dell'8.8.2017 non risultava menzionato il rapporto bancario intercorso tra la signora e CP_1 CP_2 Controparte_3 circostanza che rendeva illegittima qualsivoglia richiesta di , stante Parte_1
l'evidente difetto di legittimazione a procedere e a richiedere somme nei confronti delle opponenti.
pagina 4 di 8 ***
Parte opposta, dal canto suo, ha depositato l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. dell'8.8.2017 da cui risulta che la stessa ha acquistato pro-soluto da ‹‹tutti i Controparte_5 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme Controparte_5 tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto››.
***
Va qui detto che, come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023), in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Spiega la Corte di legittimità (Cass. n. 17944 del 22/06/2023, richiamata da Cass. n.
7866/2024, in motivazione, unitamente a Cass. n. 9412 del 5/04/2023) che, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
pagina 5 di 8 Ora, nel caso di specie, a fronte dell'elencazione, per categorie, dei rapporti ceduti,
l'eccezione non è stata in alcun modo circostanziata e precisata, non avendo parte opponente allegato che il credito non rientrava nelle indicate categorie.
In altri termini, non è stato mai neppure dedotto, in primo grado, che le caratteristiche del credito controverso non corrispondevano a quelle che individuavano i crediti oggetto della cessione in blocco, né con riguardo alla natura del credito né con riguardo al profilo temporale.
Tra l'altro, dalla corrispondenza con allegata dalla stessa parte opponente, risulta CP_3 che la Banca aveva comunicato ad che la posizione faceva parte della cessione a CP_1
avvenuta nel luglio 2017. Parte_1
Né è stata contestata l'esistenza a monte dell'operazione di cessione dei crediti in blocco tra le due società.
Pertanto, ha errato il Tribunale a ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale sollevata dalle opponenti e ad accogliere l'opposizione sulla base di quanto sopra.
***
In ragione della contumacia delle appellate (già opponenti), non possono essere qui esaminati gli ulteriori motivi di opposizione, che devono ritenersi rinunciati.
Ciò in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (Cass. n. 28454 del 19/12/2013, che richiama
Cass. n. 19555/2006 e Cass. n. 23489/2007).
In sostanza, l'appellato, vittorioso in primo grado, ha l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) non accolte o rimaste assorbite e, in difetto, si presume che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace (cfr. Cass. n. 28454 del 19/12/2013 citata, in motivazione), come nella specie. pagina 6 di 8 ***
In conclusione, l'appello va accolto, e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Controparte_2
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Le appellate devono essere condannate in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base alla somma precettata di € 88.925,55) e per il secondo grado nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, stante la ridotta attività processuale svolta nelle stesse.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 9/2022, R.G. n. 715/2020, pubblicata il 12.1.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Controparte_2
2. condanna e in solido, al pagamento, a CP_1 Controparte_2 Parte_1
rappresentata dalla mandataria (già , delle spese del
[...] Parte_2 Parte_3 doppio grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in €
1.165,00 per esborsi ed € 9.603,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e pagina 7 di 8 spese generali come per legge.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO NI LE LD
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa IO NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3364/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
c.f. , rappresentata dalla mandataria Parte_1 P.IVA_1
(già , c.f. Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pamela Schimperna, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
CP_1
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9/2022, R.G. n. 715/2020, pubblicata il 12.1.2022, il Tribunale di Rieti accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e e, per CP_1 Controparte_2
l'effetto, annullava l'atto di precetto opposto, in ragione della mancata prova della legittimazione sostanziale di con condanna di quest'ultima alla Parte_1 rifusione delle spese di giudizio.
A fondamento della decisione poneva le seguenti argomentazioni:
- parte opponente aveva sollevato, con riguardo al precetto notificato in data 19.5.2020, una serie di rilievi: ‹‹(i) difetto di legittimazione attiva dell'istante; (ii) nullità del precetto, in quanto privo di indicazione del provvedimento di esecutorietà del d.i., come statuito in Cass. n. 24226/2019; (iii) che, nel merito, in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti in seguito all'emissione del d.i. n. 18394/2011 del Tribunale di Roma, concernente il pagamento, in via transattiva, della somma di €
60.000,00 omnia comprensiva di spese, la corrispondeva la somma di € 15.000,00, sicchè il CP_2 credito residuo sarebbe in ogni caso pari ad € 45.000,00 ovvero, al massimo, € 73.925,55 (pari alla differenza tra la somma indicata per sorte nel ricorso per d.i., € 88.925,55, ed il pagamento già effettuato;
(iv) rilevava inoltre la mancata comunicazione ovvero la mancata richiesta di consenso quanto alle varie voci di spesa››;
- aveva rilevato ‹‹l'infondatezza e pretestuosità delle richieste quanto al Parte_1 difetto di legittimazione attiva (in ogni caso fondato dal decreto ingiuntivo e non già dal precetto); alla nullità del precetto, richiamando controparte un orientamento innovativo e non considerando la natura già provvisoriamente esecutiva del d.i.; all'asserita compensazione, in parte qua, stante l'avvenuta risoluzione automatica dell'accordo transattivo, a fronte del mancato adempimento degli obblighi di pagamento rateali ivi convenuti da parte della ingiunta››;
- l'opposizione doveva essere accolta sulla base del rilievo – assorbente con riguardo agli ulteriori profili di contestazione – della mancata prova della legittimazione attiva dell'opposta, in base al più recente insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798), secondo cui “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in pagina 2 di 8 blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”;
- nello stesso senso era orientata la giurisprudenza di merito;
- nella vicenda in esame aveva notificato l'atto di precetto Parte_1 opposto, sulla base del decreto ingiuntivo n. 18394/2011 del Tribunale di Roma, premettendo che “ ha conferito a (poi Controparte_3 Controparte_4 [...]
con atto in data 22/1/2008, n. 356676 di rep. e n. 7776 di racc. Notaio dott. Controparte_5
i Milano, la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
- tra i Persona_1 crediti oggetto della precitata procura è incluso anche quello vantato nei confronti del debitore. - che a seguito di una operazione di cartolarizzazione, con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017 CP_3 cedeva un portafoglio di crediti pecuniari classificati in "sofferenza" alla come Parte_1 da avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08/08/2017”;
- in altre parole, (e, per essa, quale Parte_1 Parte_2 mandataria per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali) aveva intrapreso la procedura esecutiva quale cessionaria del credito acquistato da
[...] in base a cessione in blocco del 14 luglio 2017; Controparte_5
- tuttavia, la stessa non aveva fornito, a fronte della tempestiva contestazione da parte della difesa opponente, compiuta prova in ordine al trasferimento a proprio favore dello specifico rapporto dedotto in giudizio, laddove provvedeva a depositare in atti unicamente l'avviso di cessione di crediti pro-soluto sulla G.U. e non provvedeva, come richiesto dalla giurisprudenza, alla produzione né del contratto e dei relativi allegati, né dei documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (quale, ad esempio, la lista dei crediti ceduti), così non fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale.
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Ha proposto appello rappresentata dalla mandataria Parte_1 Pt_2
lamentando, in sintesi, che la sentenza era fondata su un erroneo esame della
[...] documentazione ritualmente prodotta, ponendosi in netto e manifesto contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte in punto di prova della cessione di crediti bancari in blocco, finanche confondendo le denominazioni societarie durante un esame forse troppo sommario della produzione in atti (il giudice confondeva effettivamente Controparte_5 cedente, con semplice mandataria della titolare Controparte_5 del credito).
pagina 3 di 8 Deduceva, in particolare, che la cessione del credito era stata comunicata giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (contenente il contratto di cessione e la copia della procura conferita dalla cessionaria a e sul sito internet della e che il Parte_2 CP_4 solo deposito della G.U. era sufficiente ai fini della prova, non essendo obbligatorio depositare il contratto, il cui estratto era comunque presente, quasi integralmente, nella stessa G.U. (come affermato dalla Corte di cassazione: Cass. 29/12/2017, n. 31188; Cass.
13/06/2019, n. 15884; Cass. 26/06/2019, n. 17110).
Per il resto, argomentava sugli altri motivi di opposizione, si riportava agli scritti difensivi di primo grado e formulava le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della appellata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni già spiegate giusta comparsa di costituzione e risposta in primo grado, qui reiterate, rigettare l'avversaria opposizione perché in ogni caso infondata in fatto e diritto nonché sfornita di prova. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio››.
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Le appellate, ritualmente citate, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
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La causa è stata rinviata all'udienza del 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note.
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Il procuratore di parte appellante ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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Orbene, parte opponente ha eccepito in primo grado che nessuna cessione del credito era stata notificata o comunicata e che nella G.U. dell'8.8.2017 non risultava menzionato il rapporto bancario intercorso tra la signora e CP_1 CP_2 Controparte_3 circostanza che rendeva illegittima qualsivoglia richiesta di , stante Parte_1
l'evidente difetto di legittimazione a procedere e a richiedere somme nei confronti delle opponenti.
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Parte opposta, dal canto suo, ha depositato l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. dell'8.8.2017 da cui risulta che la stessa ha acquistato pro-soluto da ‹‹tutti i Controparte_5 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme Controparte_5 tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto››.
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Va qui detto che, come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023), in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Spiega la Corte di legittimità (Cass. n. 17944 del 22/06/2023, richiamata da Cass. n.
7866/2024, in motivazione, unitamente a Cass. n. 9412 del 5/04/2023) che, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
pagina 5 di 8 Ora, nel caso di specie, a fronte dell'elencazione, per categorie, dei rapporti ceduti,
l'eccezione non è stata in alcun modo circostanziata e precisata, non avendo parte opponente allegato che il credito non rientrava nelle indicate categorie.
In altri termini, non è stato mai neppure dedotto, in primo grado, che le caratteristiche del credito controverso non corrispondevano a quelle che individuavano i crediti oggetto della cessione in blocco, né con riguardo alla natura del credito né con riguardo al profilo temporale.
Tra l'altro, dalla corrispondenza con allegata dalla stessa parte opponente, risulta CP_3 che la Banca aveva comunicato ad che la posizione faceva parte della cessione a CP_1
avvenuta nel luglio 2017. Parte_1
Né è stata contestata l'esistenza a monte dell'operazione di cessione dei crediti in blocco tra le due società.
Pertanto, ha errato il Tribunale a ritenere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale sollevata dalle opponenti e ad accogliere l'opposizione sulla base di quanto sopra.
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In ragione della contumacia delle appellate (già opponenti), non possono essere qui esaminati gli ulteriori motivi di opposizione, che devono ritenersi rinunciati.
Ciò in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (Cass. n. 28454 del 19/12/2013, che richiama
Cass. n. 19555/2006 e Cass. n. 23489/2007).
In sostanza, l'appellato, vittorioso in primo grado, ha l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) non accolte o rimaste assorbite e, in difetto, si presume che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace (cfr. Cass. n. 28454 del 19/12/2013 citata, in motivazione), come nella specie. pagina 6 di 8 ***
In conclusione, l'appello va accolto, e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Controparte_2
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Le appellate devono essere condannate in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base alla somma precettata di € 88.925,55) e per il secondo grado nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, stante la ridotta attività processuale svolta nelle stesse.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 9/2022, R.G. n. 715/2020, pubblicata il 12.1.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Controparte_2
2. condanna e in solido, al pagamento, a CP_1 Controparte_2 Parte_1
rappresentata dalla mandataria (già , delle spese del
[...] Parte_2 Parte_3 doppio grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in €
1.165,00 per esborsi ed € 9.603,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e pagina 7 di 8 spese generali come per legge.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO NI LE LD
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