Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Berna, fra l'Italia e la Svizzera il 14 luglio 1950:
a) Avenant al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;
b) Protocollo di firma;
c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;
d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;
e) Scambi di Note.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Berna, fra l'Italia e la Svizzera il 14 luglio 1950:
a) Avenant al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;
b) Protocollo di firma;
c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;
d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;
e) Scambi di Note.