Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/12/2022, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2022
N. 01947/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL RS, GI AR, IN RE Greco, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiardo, Comune di Cursi, Comune di Maglie, Comune di Miggiano, Comune di Minervino di Lecce, Comune di Montesano Salentino, Comune di Nociglia, Comune di San Cassiano, Comune di Sanarica, Comune di Scorrano, Comune di Spongano, Comune di Supersano, Comune di Surano, Comune di Specchia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Comune di Ruffano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.E.A. - Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
-del “Verbale dell'assemblea di messa in liquidazione dell'associazione del 17/12/2020”, pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Poggiardo il 28/01/2021, con cui è stato deliberato “lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine”;
-di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, nonché ove occorra dei presupposti provvedimenti, anche non conosciuti, assunti dagli associati dell'Associazione Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/7/2021, per l’annullamento:
- della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Poggiardo n. 5 del 7/05/2021, pubblicata sul sito comunale dal 10/05/21, avente ad oggetto “Revoca deliberazioni di consiglio comunale n. 32 dell’11.12.2020 e n. 9 del 27.03.2012”, nonché della successiva deliberazione del medesimo Commissario n. 6 dell’11/05/2021, pubblicata sul sito comunale dall’11/05/21, con la quale è in parte modificata la precedente deliberazione n. 5;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Ruffano; C.E.A. - Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to M. Musio in sostituzione dell'avv.to A. Pepe, avv.to A. Vantaggiato in sostituzione dell'avv.to L. Pedone, avv.to A. Distante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 13.7.2021 i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il verbale dell'assemblea di messa in liquidazione dell'associazione C.E.A. - Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, del 17/12/2020.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 2 e 7 dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’Associazione. Violazione degli artt. 27 e 30 c.c. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e leale cooperazione tra enti pubblici di cui all’articolo 97 Cost. Carenza dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, CEA (Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine) ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Ruffano ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 30 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
3. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “ ... la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda. Il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base a quale devono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della causa petendi - costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima - senza che a tale fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte ” (Cass.civ. SS.UU, 30.6.2022, n. 20852).
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che i ricorrenti hanno impugnato la delibera di scioglimento e messa in liquidazione dell’associazione CEA, costituita da una serie di Comuni della provincia leccese.
Pertanto, il “bene della vita” ( petitum sostanziale) al quale i ricorrenti aspirano è il mantenimento in vita dell’associazione, essendo essi dipendenti di quest’ultima.
Orbene, avuto riguardo: a) al petitum sostanziale azionato nel presente giudizio; b) al contenuto degli atti impugnati (atti volti allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell’associazione); c) ai soggetti proponenti il ricorso (dipendenti dell’associazione), è evidente l’estraneità degli atti impugnati all’esercizio del potere autoritativo, trattandosi piuttosto di atti attraverso i quali si attua la vita sociale dell’associazione.
5. Pertanto, in difetto di poteri autoritativi, e in assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva, va esclusa la giurisdizione dell’odierno giudicante, la stessa radicandosi in capo al g.o, quale giudice naturale in tema di rapporti paritetici tra le parti, ai quali sia estraneo l’esercizio del potere autoritativo.
6. Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia in esame devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
7. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia in esame devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO