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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3448/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sciortino, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO la , in persona del sindaco metropolitano pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nicita, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI dell' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Terzo chiamato in causa-
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 02.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della (poi divenuta RO Controparte_1
inquadrato nella categoria B3, ha esposto che, a decorrere dal 12.11.2014, gli è stato attribuito il profilo professionale di “capo servizio” delle Riserve naturali, con il compito di
“responsabile del servizio di Sorveglianza delle due Riserve Naturali in gestione alla
[...]
” e che, da tale momento, ha in maniera continuativa espletato, Controparte_1 oltre all'attività di sorveglianza in materia floro-faunistica/ambientale e di informazione e prevenzione all'interno delle riserve di competenza già svolte in precedenza, anche la costante attività di accertamento delle violazioni regolamentari e di legge e l'attività di contestazione delle violazioni e di redazione dei relativi verbali, ai sensi della l. reg. sic. n.
98/1981, ivi comprese le attività di identificazione dei responsabili e di notifica dei verbali redatti, nonché l'attività di redazione ex art. 347 c.p.p. di C.N.R., di informative di reato e di verbali di sequestro penale;
ha poi dedotto di avere regolarmente istruito come Capo
Servizio, quale responsabile/referente dell'istruttoria, tutte le pratiche assegnate dal dirigente, relative al coordinamento del personale di sorveglianza, alla manutenzione degli immobili e degli arredi, dei materiali e delle apparecchiature pertinenti che ricadono nella zona assegnata, occupandosi anche della ricezione dell'utenza, della fascicolazione e istruttoria dei verbali amministrativi.
L'attore ha poi elencato i compiti espletati (tabella A della legge regionale 98/1981) consistenti nel: sorvegliare la zona, anche in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazioni di opere di qualsiasi genere e gli atti distruttivi della flora e della fauna, con conseguente verbalizzazione e riferendone tempestivamente al capo servizio, o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;
fornire informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
comunicare al Corpo Alpino eventuali necessità di intervento;
guidare i mezzi del parco;
svolgere attività di manutenzione;
essere responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei settori e della segnaletica;
compilare regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
eseguire altresì le disposizioni di volta in volta impartite dai superiori e svolgere le funzioni di cui all'articolo 39 della stessa L.R. 6 maggio
1981, n. 98, sottolineando che la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria risultava attribuita ope legis.
2 A quest'ultimo proposito, il ricorrente ha sottolineato che, comunque, con la nota prot.
n.12873/2015 VV.UU. Area I^ ter del 13.3.2015, la gli aveva concesso Controparte_4
la qualifica di Agente di P.S..
L'attore ha evidenziato, tra l'altro, che anche l'Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione Sicilia con la nota prot. n. 34549 del 4 giugno 2003 aveva ribadito che il personale addetto alla gestione delle riserve naturali “deve essere complessivamente inquadrato nell'area di vigilanza e non nell'area tecnica e tecnico manutentiva”, con la conseguenza che “le Province sono” state “onerate di collocare nel giusto inquadramento giuridico il suddetto personale”.
Tanto premesso, assunto di avere svolto complesse mansioni equivalenti a quelle di un agente di polizia locale di categoria C e riportato il mansionario contrattuale proprio della categoria di appartenenza e di quella nella quale aspira ad essere inquadrato, il ricorrente ha domandato al Giudice adito ex artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 7 del C.C.N.L. del
Comparto Enti locali del 31.03.1999 di: a) accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria C a decorrere dall'11.11.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente nella categoria C ed a corrispondergli le differenze retributive per le mansioni da questi svolte, rientranti nella suddetta categoria contrattuale C, ed alla regolarizzazione previdenziale (al versamento dei contributi previdenziali differenziali), a decorrere dal
12.11.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
c) in subordine, accertare e dichiarare di avere svolto ordinariamente superiori mansioni, di cui alla categoria C, a decorrere dal
12.11.2014 ad oggi, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, alle dipendenze prima della e successivamente della;
d) RO Controparte_1
conseguentemente, dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondergli il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat. C del C.C.N.L. di Comparto) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal 12.11.2014 ad oggi, o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia “anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, ed alla regolarizzazione previdenziale/al versamento dei contributi previdenziali differenziali in relazione alle somme retributive differenziali che verranno riconosciute, e condannare la medesima parte resistente a corrispondere … le differenze retributive nella misura che l‟ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente, nonché condannarla al versamento dei relativi contributi previdenziali
3 sulle somme retributive differenziali che dovranno essere corrisposte”; e) dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondergli il maggiore trattamento economico
(ossia quello di cat. C del C.C.N.L. di Comparto) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal 12.11.2014 ad oggi, o per quel diverso periodo ritenuto “anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, e condannare la medesima parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive nella misura” ritenuta di giustizia, “anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente”.
L'attore, inoltre, ha assunto di avere espletato dal 2014 compiti implicanti particolari responsabilità, ovvero quello di Responsabile e coordinatore dei servizi degli operatori di
Sorveglianza ( n. 7 Unità) dell'Ufficio “Riserve Naturali‟, ha domandato la condanna di controparte a corrispondergli l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 del
C.C.N.L. “Regioni ed Autonomie Locali‟ dell'1.4.1999 nella misura di Euro 2.000,00 lordi per anno ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa, e a versare all' la contribuzione previdenziale dovuta per le somme corrisposte a tale titolo CP_5
indennitario.
Instauratosi il contraddittorio, l'ente resistente si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la maturazione della prescrizione quinquennale;
nel merito, ha spiegato ampie ed articolate difese tese a perorare l'infondatezza del ricorso, osservando quanto segue.
Con L.R. n. 98/81 sono state istituite le riserve naturali nel territorio regionale, affidandone la gestione alle Province Regionali territorialmente competenti (art. 31 della prefata legge).
In forza della citata legge, la ex , oggi CP_3 RO Controparte_1
, ha avuto affidata la gestione delle riserve naturali che ricadono nel proprio ambito
[...]
territoriale e, per la predetta finalità, con D.A. n. 70/89, è stata autorizzata al reclutamento della relativa dotazione organica come previsto dalla tabella A allegata alla L.R. 14/88 che definisce i compiti, le mansioni e l'ordinamento del personale in questione.
Con nota prot. n. 9324 del 13.05.1999, la Regione Siciliana, ha precisato che l'inquadramento del personale in questione andava così operato:
1- “Dirigente tecnico con funzioni di Direttore della Riserva VIII qualifica funzionale” (nel
CCNL allora vigente, Cat. D3);
2- “Ispettore dei servizi di sorveglianza VI qualifica funzionale” (nel CCNL allora vigente,
Cat.C1);
4 3- “Capo Servizio V qualifica funzionale (nel CCNL allora vigente, Cat.B3);
4- “Operatore del Servizio di sorveglianza IV qualifica funzionale” (nel CCNL allora vigente, Cat.B1). CP_ Per quanto sopra riportato, la Metropolitana di Catania, in esecuzione delle prefate disposizioni normative, ha provveduto al reclutamento del personale per la gestione delle
Riserve Naturali e pertanto: con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 27.01.2014, è stata indetta la procedura di riqualificazione per n. 2 unità di personale per la copertura di n. 1 posto di Capo Servizio
(Riserve Naturali) - cat.B3 e di n. 1 posto di Ispettore dei Servizi di Sorveglianza - cat. C, nonché approvato il relativo avviso;
con Determinazione Dirigenziale n. 446/14 del 10.11.2014, all'odierno ricorrente, in possesso del profilo professionale di Collaboratore Esperto Amministrativo - cat.B3, è stato attribuito il profilo professionale di Capo Servizio (Riserve Naturali) - cat.B3- dal
10.11.20214, dando atto che lo stesso avrebbe conservato la categoria giuridica in atto posseduta e che il trattamento economico sarebbe stato quello corrispondente al nuovo profilo professionale attribuito, comprensivo delle indennità previste per il personale delle
Riserve Naturali di cui alla L.r. n.14/88.
Ciò premesso, la resistente ha sostenuto che le mansioni svolte dal Controparte_1
ricorrente rientravano pienamente tra i compiti propri del profilo di appartenenza “Capo
Servizio”, categoria giuridica B3, così come meglio precisato nella declaratoria delle mansioni proprie del suddetto profilo di cui alla Tabella A, allegata alla L.R. 14/88, la quale, per quanto attiene ai compiti di capo servizio, ex V qualifica funzionale, oggi Cat. B3, prevede le seguenti mansioni:
“a) coordina il servizio, e ne è responsabile, degli operatori addetti alla sorveglianza della zona cui è preposto;
b) collabora con i capi servizio delle altre zone e propone all'ispettore tutte quelle modifiche
o innovazioni opportune per il migliore svolgimento del servizio.
c) controlla lo stato di manutenzione dell'equipaggiamento dei materiali in dotazione agli operatori della sua zona;
d) visita periodicamente i fabbricati dell'Ente dei quali controlla la conservazione, insieme
a quella degli arredi, dei materiali e delle apparecchiature pertinenti che ricadono nella zona assegnata;
5 e) segnala immediatamente al direttore, per telefono e per iscritto le alterazioni ambientali
e altre infrazioni gravi;
f) svolge attività di informazione e di assistenza al pubblico e cura, su direttive del direttore
e con la collaborazione di questo, l'organizzazione delle escursioni e visite guidate, nonché il funzionamento dei centri di informazione;
g) è addetto alla guida dei mezzi del parco per il trasporto pubblico;
h) comunica alla competente stazione del Corpo del soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso collabora;
i) compila regolarmente il registro di servizio e invia all'ispettore dei servizi di sorveglianza relazioni trimestrali sull'attività di cui alle precedenti lettere;
j) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della L.R. 98/1981;
Il Capo Servizio deve possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado e la patente
Nume di guida (Certificato di abilitazione professionale per il trasporto di persone su mezzi pubblici).”.
L'ente convenuto, inoltre, ha osservato che non è possibile invocare l'art. 7 del C.C.N.L. di
Comparto del 01.04.1999, ai sensi del quale “Il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi
i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1° gennaio 1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria C, …”, in quanto, all'epoca dell'entrata in vigore del citato contratto collettivo, ossia nell'aprile 1999, il ricorrente era pacificamente collaboratore amministrativo B3 e lo stesso, a seguito dell'operata riqualificazione, è transitato nell'area di vigilanza solo in data 01/11/2014.
A tal proposito, la resistente richiama ed allega a sostegno due sentenze della Corte di appello di Catania, la n. 57 e la n. 58 del 2021, che hanno confermato le sentenze di prime cure che avevano rigettato le domande di inquadramento nella Cat. C avanzate da altri due lavoratori dell'ente provinciale, Cat. B, sempre inquadrati nell'area vigilanza e addetti alle riserve, ai quali erano state assegnate le mansioni di cui alla citata tab. A ed ai quali era stato pure attribuita la qualifica di agente di p.s..
Quanto all'indennità per specifiche responsabilità, la resistente Controparte_1
rappresenta che l'attribuzione dell'indennità non era affatto automatica, ma occorreva una preventiva valutazione delle proposte dirigenziali circa i soggetti beneficiari e, comunque,
6 di una preventiva determinazione circa la rilevanza e complessità dei procedimenti e delle attività attribuite o funzioni delegate e, quindi, della relativa preventiva pesatura, che, nel caso di specie, non risulta essere stata mai effettuata per il periodo 2014-2019, risultando finanziata ed attivata soltanto per gli anni 2020 e 2021, in relazione ai quali la contrattazione decentrata ha istituito un fondo per il finanziamento dell'istituto in discussione, stanziando la somma di euro 30.000,00, da ripartire, sulla base delle propedeutiche comunicazioni dei dirigenti dell fra i vari dipendenti da remunerare con tale indennità; ha poi aggiunto Pt_2
che il dirigente della struttura di afferenza del ricorrente ha conseguentemente compilato i nominativi dei dipendenti a cui attribuire il citato emolumento, tra i quali non è stato inserito il sig. perché mancava il formale conferimento di un incarico e lo svolgimento Parte_1
di compiti ulteriori rispetto alle mansioni ordinariamente ascrivibili al profilo professionale di appartenenza del dipendente.
CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di condanna dell'ente resistente al pagamento dei contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata tempestivamente dall'ente resistente.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e amministrativa, da cui non v'è ragione di discostarsi, “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2011, n.
8057).
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato, infatti, la prescrizione breve quinquennale concerne non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche ogni altra pretesa creditoria avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, con esclusione solo delle erogazioni derivanti da cause autonome rispetto al medesimo, o dalla responsabilità datoriale (Cass.
Sez. lav. n. 1575/2010).
7 La ratio della prescrizione quinquennale è quella di liberare il debitore da obbligazioni scadute e non tempestivamente richieste dal creditore, laddove queste abbiano carattere periodico, quali la retribuzione e altri emolumenti accessori - compresi i compensi per lavoro straordinario e per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori -
e derivino da un'unica causa solutoria, come il rapporto di lavoro.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, invece, il diritto al riconoscimento della qualifica superiore è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 8057/11 e n. 7116/2005).
Rilevata, per le ragioni esposte, la soggezione delle pretese retributive oggetto del presente giudizio al termine di prescrizione quinquennale, va ricordato che il medesimo decorre, ove il rapporto sia assistito, come nella fattispecie, dalla garanzia della stabilità, dalla data di maturazione di ciascun credito, quindi anche in costanza del rapporto di lavoro (cfr. Corte
Costituzionale n. 143/2011 e n. 174/1972).
Nella specie, quanto alla domanda di inquadramento nella superiore categoria C e alla connessa domanda di pagamento delle relative differenze retributive, il primo ed unico atto interruttivo documentato è costituito dall'atto di diffida del 25.10.2019, assunto in pari data al protocollo dell'ente (v. doc. n. 27 fasc. ric.) ed al quale l'Amministrazione ha risposto con nota prot. 63410 del 08.11.2019 (v. doc. n. 28 fasc. ric.); il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato poi depositato in data 13.05.2022, prima, pertanto, del decorrere di un ulteriore termine prescrizionale.
Di conseguenza, con riferimento alla tematica delle mansioni superiori, andrebbero dichiarate prescritte le pretese di carattere retributivo anteriori al quinquennio antecedente la notifica dell'atto di diffida e, quindi, i crediti anteriori al 25.10.2014: l'odierna domanda, però, è stata formulata con decorrenza dal 12.11.2014, per cui nessuna prescrizione rileva in concreto;
la pretesa al superiore inquadramento, come detto soggetta a prescrizione decennale (e che, pertanto, comporterebbe la maturazione della prescrizione per il periodo anteriore al 25.10.2009), non risulta prescritta in alcuna sua parte, atteso che la domanda si riferisce al periodo decorrente dal 12.11.2014.
In relazione alla domanda avente ad oggetto l'indennità per specifiche responsabilità, invece, non risultano allegati e documentati atti interruttivi, per cui devono ritenersi prescritti i crediti anteriori al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè quelli anteriori al 13.05.2017.
8 3. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
Come detto, il ricorrente, dipendente di ruolo appartenente al profilo professionale di Capo
Servizio delle Riserve Naturali e con inquadramento nella categoria B3, ha dedotto di avere svolto mansioni superiori corrispondenti alla categoria C.
3.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale
è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, ha
9 patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che è consentito lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rientrante nella medesima area o categoria di inquadramento, non già tra diverse aree, non consentendo, ad esempio, l'affidamento non retribuito di mansioni dirigenziali a funzionari.
10 Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, non essendo stati dedotti atti o provvedimenti che possano essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema
Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass. Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez.
Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo di integrare il trattamento economico
11 del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141 e, da ultimo,
Cass. Sez. lav. 01.09.2022, n. 25848, secondo la quale “in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav.,
10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in
12 concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.;
Cass. Sez. lav., 26.01.2017, n. 2011).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016, n.
12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Va poi evidenziato che, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
13 Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, poi, in materia di pubblico impiego privatizzato (così come, del resto, nel settore del lavoro privato), il
Giudice è chiamato a svolgere un procedimento logico giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; più di recente, si veda altresì Cass. Sez. lav. 03.01.2024, n. 145, secondo cui “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”); ed ancora, si è ulteriormente precisato che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il c.d. giudizio trifasico “deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili” (Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”; “circostanze queste che ben possono ritenersi provate sulla base dei fatti allegati in causa (ad esempio, lunga durata nello svolgimento delle mansioni, mancata denunzia di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate) nonchè della condotta processuale della parte datoriale (acquiescenza o mancata contestazione ex art. 416 c.p.c. dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di controparte).” (Cass. civile Sez. unite,
11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav., 16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36
14 Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382; Cass. Sez. lav.,
17.9.2008, n. 23741; da ultimo, si veda Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772, secondo cui
“al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori,
l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri
e delle correlate responsabilità”).
3.2. Ciò esposto in merito al quadro normativo e giurisprudenziale vigente in materia,
giova adesso richiamare le disposizioni della disciplina collettiva di riferimento.
Il sistema di classificazione del personale disciplinato dagli artt. 3 e ss. del C.C.N.L. del
Comparto “Regioni ed Enti locali” del 31.03.1999, rimasto sostanzialmente immutato nel corso degli anni e confermato dall'art. 12 del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni Locali” del
21.05.2018, prevede l'istituzione di quattro categorie, e cioè, in ordine di crescente contenuto professionale, le categorie A, B, C e D;
all'interno della categoria D è altresì prevista un'area delle posizioni organizzative.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una suddivisione in posizioni economiche, con possibilità di una progressione orizzontale da una posizione economica all'altra e di una progressione verticale da una categoria all'altra.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A al medesimo contratto collettivo, nelle quali sono descritti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
i profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nello specifico, l'allegato A al C.C.N.L. del 31.03.1999 stabilisce che appartengono alla categoria B (nella quale sono transitati i dipendenti già appartenenti alla 4° e alla 5° qualifica funzionale), cioè la categoria nella quale è inquadrato il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione
15 specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
relazioni con gli utenti di natura diretta.”, come, ad esempio, il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza” o che “collabora … alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”; appartengono, a titolo esemplificativo, alla categoria B i profili di “addetto all'archivio” e di “operatori CED”.
Secondo il medesimo allegato A, invece, appartengono alla categoria C (nella quale sono transitati i dipendenti già inquadrati nella 6° qualifica funzionale), cioè la categoria alla quale anela il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i lavoratori “che, anche coordinando altri addetti,” provvedono “alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza” e i lavoratori che svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e, in particolare, coloro che svolgono attività di
“geometra, ragioniere” o “istruttore amministrativo”.
3.3. Ciò detto in ordine alla disciplina pattizia di riferimento, appare scontato l'esito reiettivo con riferimento alla domanda di inquadramento nella superiore categoria C, atteso che, secondo il costante ed univoco indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, del
16 Consiglio di Stato e della Suprema Corte, sia nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato che nell'ambito del pubblico impiego rimasto in regime pubblicistico,
l'eventuale svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del dipendente non ha rilevanza ai fini dell'inquadramento in una qualifica superiore o ai fini della progressione in carriera, soluzione che, comunque, in relazione ai rapporti di impiego contrattualizzati, oggi
è pressochè imposta dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (si veda in tal senso ex multis Cass. Sez. lav. 15.07.2019, n. 18901).
3.4. Per quanto attiene alla domanda di carattere economico, tendente ad ottenere la retribuzione propria della categoria C alla quale il resistente anela, si deve evidenziare come l'ente resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, non abbia sollevato alcuna specifica contestazione riguardo all'effettivo svolgimento, da parte dei ricorrente, con continuità dei compiti inerenti alla qualifica di capo del servizio di sorveglianza nell'ambito della gestione delle riserve naturali “Oasi del Simeto” e “Fiume Fiumefreddo”, con funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto riferito in ricorso, ma ha negato soltanto la spettanza dell'inquadramento professionale e delle differenze retributive nei termini rivendicati dallo stesso, sicché nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata specifica contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi, sicché deve ritenersi assodato che il sig. abbia svolto continuativamente ed esclusivamente tale Parte_1
composita mansione, assumendone la correlata responsabilità (negli stessi termini si vedano le sentenze dello scrivente Tribunale n. 4500/2020 del 02.12.2020, est. dott.ssa R. Nicosia, emessa all'esito del proc. n. 4633/2011, e n. 732/2025 del 15.02.2025, est. dott.ssa C.
Ruggeri, emessa all'esito del proc. n. 2332/2021 R.G., entrambe relative ad azioni proposte, in relazione a differenti periodi, da altro dipendente della , poi divenuta RO
, addetto alla sorveglianza delle Riserve naturali ed avente il Controparte_1
profilo professionale di operatore dei servizi di sorveglianza).
Nello specifico, deve reputarsi dimostrato che il ricorrente abbia espletato i compiti previsti dalla Tabella A, allegata alla L.R. 14/1988, per i dipendenti aventi la qualifica di Capo
Servizio, tra i quali rientrano le attività concernenti il coordinamento e la responsabilità del servizio e degli operatori addetti alla sorveglianza della zona cui è preposto, la collaborazione con i capi servizio delle altre zone, la proposta all'ispettore in ordine alle modifiche o innovazioni opportune per il migliore svolgimento del servizio, il controllo circa lo stato di manutenzione dell'equipaggiamento dei materiali in dotazione agli operatori della
17 sua zona, l'informazione e l'assistenza al pubblico e la cura, su direttive del direttore e con la collaborazione di questo, e l'organizzazione delle escursioni e visite guidate, nonché il funzionamento dei centri di informazione, la compilazione del registro di servizio e l'invio all'ispettore dei servizi di sorveglianza di relazioni trimestrali sull'attività svolta.
E oltre a queste, deve considerarsi provato (anche perché desumibile dalla lettura degli ordini di servizio allegati ai nn. da 20 a 26 del ricorso e che, significativamente, sotto sottoscritti, oltre che dall'Ispettore, , anche dal sig. , nella qualità di Controparte_6 Parte_1
Capo Servizio) che il ricorrente abbia svolto mansioni in tema attività di accertamento delle violazioni regolamentari e di legge (ad esempio, in tema di attività venatoria abusiva e di attività edilizia non autorizzata) e l'attività di contestazione delle violazioni e di redazione dei relativi verbali, ivi comprese le attività di identificazione dei responsabili e di notifica dei verbali redatti, nonché l'attività di redazione ex art. 347 c.p.p. di C.N.R., di informative di reato e di verbali di sequestro penale.
Ebbene, deve ritenersi che le mansioni di fatto espletate dal ricorrente siano perfettamente inquadrabili nel mansionario proprio della anelata categoria C, trattandosi di compiti più complessi ed articolati rispetto a quelli, semplici, propri del personale di categoria B.
Invero, è evidente che, a prescindere dal possesso della qualifica formale di agente di pubblica sicurezza in capo al ricorrente, nel relazionare all'ispettore dei servizi di vigilanza, suo diretto superiore, nel predisporre e sottoscrivere gli ordini di servizio, nel coordinare la squadra degli operatori, nell'accertare le violazioni, nell'identificare i responsabili e – per ultimo in ordine di esposizione, ma non in ordine di rilevanza – nel redigere, in caso di accertamento di condotte penalmente rilevanti, le C.N.R e le informative di reato, l'attore abbia svolto “attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche”, da un
“grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento” e da “una media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti, e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.”.
Inoltre, nel gestire il punto informativo e nell'organizzare escursioni e visite guidate all'interno delle Riserve naturali, l'attore abbia tenuto “relazioni con gli utenti di natura diretta”.
In questo senso, ci si pone in consapevole discontinuità rispetto alle sentenze della Corte di appello di Catania n. 57 e n. 58 del 2021, invocate dalla resistente (v. doc. n. 12 e 13 fasc. res.), con le quali, come detto, la Corte territoriale etnea, nel confermare le sentenze di primo
18 grado, ha escluso che le mansioni espletate dai ricorrenti potessero assimilarsi a quelle proprie della categoria C.
A quest'ultimo proposito, peraltro, non può non rilevarsi che i dipendenti che avevano agito in quei giudizi possedevano la qualifica di operatore dei servizi di sorveglianza e, quindi, erano sostanzialmente dei sottoposti all'odierno ricorrente che, come detto, provvedeva al loro coordinamento, per cui la fattispecie oggi scrutinata e quelle definite con le suddette pronunce non sono del tutto comparabili.
3.5. Per il periodo in contestazione, ossia dal 14.11.2014 al 02.05.2022, data di presentazione del presente ricorso, quindi, va riconosciuto che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili a quelle proprie della categoria C e il suo conseguente diritto ad ottenere le differenze retributive pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di dipendente di categoria B, posizione economica B3, e la retribuzione spettante ai dipendenti di categoria C1.
Per quanto concerne la quantificazione degli importi spettanti, tenuto anche conto delle conclusioni del ricorrente (il quale ha domandato di “dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente […] il maggiore trattamento economico
(ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal 14 novembre 2014 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali”) e apparendo contrario al principio di economia processuale disporre consulenza tecnica, si ritiene di dovere pronunciare sentenza generica di condanna al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive nei termini prima specificati, l'ente locale resistente deve essere altresì condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle differenze retributive spettantegli, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020
– 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all CP_
19 CP_ in assenza di denuncia all' dell'omissione contributiva o comunque di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
3.6. Infine, va affrontata la domanda tesa ad ottenere il pagamento dell'indennità per specifiche responsabilità.
A tale scopo, appare indispensabile una breve ricognizione della disciplina pattizia di riferimento.
L'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del 01.04.1999, relativo al quadriennio normativo 1998/2001, prevede che le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” di cui all'art. 15 del medesimo contratto collettivo siano “annualmente destinate” e “sono utilizzate”, tra gli altri obiettivi e programmi,
a “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti” (lett. f).
L'art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del 22.01.2004, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico 2002/2003, poi, stabilisce che “Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000”.
Ed ancora, l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. di comparto del 09.05.2006, relativo al biennio economico 2004/2005, ha innalzato a 2.500,00 euro annui lordi la misura massima del compenso che può essere corrisposto per “le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative”.
L'art. 70-quinques, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni locali” del 21.05.2018, relativo al triennio 2016/2018, stabilisce che “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere
20 riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.”.
A livello di contrattazione decentrata, l'art. 6 del C.C.D.I. del 2008 ha sancito che la corresponsione dei compensi “è attribuita […] al personale appartenente alla categoria D non titolare di posizione organizzativa, incaricato di specifiche responsabilità; il personale beneficiario dell'indennità è individuato con provvedimento formale del dirigente, sulla base dei seguenti criteri”, quanto al personale inquadrato nella categoria D: a) “direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati in applicazione del vigente regolamento di organizzazione”; b) “responsabilità per determinati procedimenti ex art.5 e seguenti della l.
n.241/1990”; c) “delega di funzioni dirigenziali conferita formalmente nei casi previsti dalla vigente normativa di legge e contrattuale ed in particolare ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lvo 165/2001 e s.m.i.” […]; tale indennità non remunera compiti e mansioni abituali del lavoratore essendo diretta a compensare particolari difficoltà connesse a speciali funzioni
o compiti attribuiti. Le indennità sono fissate, solo per l'anno 2009, nella misura annua lorda di €.1.800,00 per il personale inquadrato nella categoria D […]; le parti convengono che entro l'anno 2009 saranno fissati criteri e parametri differenziali finalizzati alla rivisitazione delle misure dell'indennità per l'anno 2010 ed alla graduazione della stessa. Le parti concordano che, in sede di prima applicazione della presente indennità, le proposte dei dirigenti di individuazione dei soggetti beneficiari, da adottare successivamente alla determinazione in sede di ripartizione del fondo per l'anno 2009 della quota di fondo destinata al finanziamento delle indennità medesima saranno oggetto di apposita valutazione da parte di una commissione formata dal Direttore Generale e composta da tutti i Capi Dipartimento
e dai dirigenti dei Servizi in staff alla Presidenza, che potrà proporre ai dirigenti motivate modifiche alle proposte dagli stessi formulate al fine di assicurare uniformità di
21 comportamento nell'applicazione dell'istituto contrattuale […] In applicazione dell'art. 7 del comma 1, del CCNL 09.05.2006, i provvedimenti dirigenziali di individuazione dei soggetti beneficiari hanno validità per la durata di svolgimento dell'incarico e comunque non superiore ad un anno;
la conferma dell'attribuzione del compenso è subordinata all'adozione di specifico provvedimento dirigenziale, da inviare alle RSU, che confermi il permanere delle condizioni cha hanno determinato l'attribuzione dei compensi in questione”.
L'art. 5 del C.C.D.I. di ripartizione del fondo 2010, rubricato “Indennità per specifiche responsabilità”, ha disposto che “di escludere dai criteri previsti per l'individuazione del personale avente diritto all'indennità il riferimento all'attività di direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati. Le parti, altresì, … concordano che le specifiche responsabilità siano compensate con una somma che […] per la categoria D va da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 1.800,00. All'attribuzione dell'indennità provvede il
Dirigente, che ne determina anche la misura in relazione alla rilevanza e complessità dei procedimenti o delle attività attribuite, o delle deleghe di funzioni dirigenziali conferite, nell'ambito del budget assegnato”.
L'art. 9 del C.C.D.I. 2018/2020, rubricato “risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”, nel dare attuazione alla nuova disciplina, ha così ridisciplinato l'istituto in esame: “
1. L'indennità è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B,
C e D […] 3. Le parti convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione formale di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto a quelle tipiche della categoria di inquadramento, nonché alle posizioni di lavoro cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all'ente.
4. I provvedimenti di attribuzione di compiti di responsabilità sono adottati da ciascun Dirigente, effettuando una pesatura secondo quanto previsto dal comma successivo, proporzionandosi direttamente l'ammontare all'importo massimo come previsto nella tabella di cui al comma 5-ter del presente articolo.
5. La pesatura deve avvenire attraverso un sistema numerico che declini specificamente almeno i seguenti fattori di valutazione: a) grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti: peso 50%; b) complessità dell'attività: peso 25%; c) responsabilità gestionale: peso 25% […]”.
22 Dalla piana lettura di tali norme di contrattazione collettiva e integrativa si desume facilmente che il godimento dell'indennità in parola non ha carattere automatico e generalizzato, essa presupponendo, al contrario, che al dipendente sia stato formalmente conferito uno specifico incarico comportante l'assunzione di particolari responsabilità e lo svolgimento di compiti che esulano dalle mansioni ordinarie abitualmente svolte dall'impiegato in virtù della qualifica professionale posseduta.
Ebbene, nella specie manca un tale conferimento formale di incarico, per cui le mansioni dedotte dal ricorrente ed in questa sede accertate devono ritenersi ricomprese nei compiti ordinari ed usuali che lo stesso era tenuto ad espletare nell'adempimento dei doveri di servizio.
Si richiama sul punto la condivisibile e condivisa motivazione della sentenza dello scrivente
Tribunale del 24.02.2024 (est. dott.ssa F. Amoroso), pronunciata all'esito del proc. n.
4562/2022 R.G. che era stato promosso da , Ispettore dei servizi di Controparte_6 sorveglianza delle Riserve naturali (cioè il diretto superiore dell'odierno ricorrente), con la quale si è sottolineato che “la responsabilità che dà titolo all'erogazione dell'indennità è affidata ai singoli dipendenti con atto formale dal dirigente responsabile di riferimento al momento dell'attribuzione della responsabilità stessa, ove siano specificate le funzioni, i compiti particolari e gli specifici obiettivi per i quali viene individuata la corrispondente responsabilità”.
Né a diversa conclusione si potrebbe pervenire valorizzando le note prot. n. 18161 del
09.04.2021, prot. 48375 del 24.09.2021 e prot. n. 8853 del 16.02.2022 (v. doc. nn. 3, 4 e 5 fasc. ric.), con le quali il Responsabile della P.O. delle Riserve Naturali ha proposto il conferimento dell'indennità per specifiche responsabilità ai dipendenti in forza all'Ufficio
Gestione Riserve Naturali, tra cui il ricorrente, sia perchè il proponente era privo di competenza al riguardo (l'individuazione dei dipendenti beneficiari dovendo provenire da un dirigente dell'ente e non già da un semplice dipendente titolare di posizione organizzativa), sia perché in tali note vengono descritte attività che appaiono perfettamente coincidenti con gli ordinari compiti previsti per gli addetti ai servizi di sorveglianza delle
Riserva naturali dalla Tabella A allegata alla L.R. 14/88.
4. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra enucleati, mentre per il resto va rigettato.
23 La soccombenza reciproca su aspetti rilevanti della controversia, sia per l'una che per l'altra parte, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3448/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara prescritti i crediti di natura retributiva, connessi alla tematica dell'indennità per specifiche responsabilità, anteriori al 13.05.2017; dichiara il diritto di a percepire, a decorrere da novembre 2014 e fino Parte_1
alla data di proposizione del ricorso (2 maggio 2022), il trattamento economico previsto per i dipendenti inquadrati nella categoria C, posizione economica C1, del Comparto “Regioni ed Autonomie Locali” e, per l'effetto, condanna la a Controparte_1
corrispondergli le differenze retributive tra il trattamento effettivamente ricevuto nel periodo suddetto e quello che nel medesimo periodo era proprio dei dipendenti appartenenti alla categoria C, posizione economica C1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
dichiara il diritto del ricorrente, in relazione alle differenze retributive scaturenti dal raffronto tra la retribuzione propria della categoria B3 e quella della categoria C1, al versamento della relativa contribuzione previdenziale e condanna la Controparte_1
CP_
al pagamento in favore dell' di tali differenze contributive nel rispetto dei
[...]
termini di legge come meglio specificati in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3448/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sciortino, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO la , in persona del sindaco metropolitano pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nicita, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI dell' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Terzo chiamato in causa-
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 02.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della (poi divenuta RO Controparte_1
inquadrato nella categoria B3, ha esposto che, a decorrere dal 12.11.2014, gli è stato attribuito il profilo professionale di “capo servizio” delle Riserve naturali, con il compito di
“responsabile del servizio di Sorveglianza delle due Riserve Naturali in gestione alla
[...]
” e che, da tale momento, ha in maniera continuativa espletato, Controparte_1 oltre all'attività di sorveglianza in materia floro-faunistica/ambientale e di informazione e prevenzione all'interno delle riserve di competenza già svolte in precedenza, anche la costante attività di accertamento delle violazioni regolamentari e di legge e l'attività di contestazione delle violazioni e di redazione dei relativi verbali, ai sensi della l. reg. sic. n.
98/1981, ivi comprese le attività di identificazione dei responsabili e di notifica dei verbali redatti, nonché l'attività di redazione ex art. 347 c.p.p. di C.N.R., di informative di reato e di verbali di sequestro penale;
ha poi dedotto di avere regolarmente istruito come Capo
Servizio, quale responsabile/referente dell'istruttoria, tutte le pratiche assegnate dal dirigente, relative al coordinamento del personale di sorveglianza, alla manutenzione degli immobili e degli arredi, dei materiali e delle apparecchiature pertinenti che ricadono nella zona assegnata, occupandosi anche della ricezione dell'utenza, della fascicolazione e istruttoria dei verbali amministrativi.
L'attore ha poi elencato i compiti espletati (tabella A della legge regionale 98/1981) consistenti nel: sorvegliare la zona, anche in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazioni di opere di qualsiasi genere e gli atti distruttivi della flora e della fauna, con conseguente verbalizzazione e riferendone tempestivamente al capo servizio, o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;
fornire informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;
comunicare al Corpo Alpino eventuali necessità di intervento;
guidare i mezzi del parco;
svolgere attività di manutenzione;
essere responsabile dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei settori e della segnaletica;
compilare regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
eseguire altresì le disposizioni di volta in volta impartite dai superiori e svolgere le funzioni di cui all'articolo 39 della stessa L.R. 6 maggio
1981, n. 98, sottolineando che la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria risultava attribuita ope legis.
2 A quest'ultimo proposito, il ricorrente ha sottolineato che, comunque, con la nota prot.
n.12873/2015 VV.UU. Area I^ ter del 13.3.2015, la gli aveva concesso Controparte_4
la qualifica di Agente di P.S..
L'attore ha evidenziato, tra l'altro, che anche l'Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione Sicilia con la nota prot. n. 34549 del 4 giugno 2003 aveva ribadito che il personale addetto alla gestione delle riserve naturali “deve essere complessivamente inquadrato nell'area di vigilanza e non nell'area tecnica e tecnico manutentiva”, con la conseguenza che “le Province sono” state “onerate di collocare nel giusto inquadramento giuridico il suddetto personale”.
Tanto premesso, assunto di avere svolto complesse mansioni equivalenti a quelle di un agente di polizia locale di categoria C e riportato il mansionario contrattuale proprio della categoria di appartenenza e di quella nella quale aspira ad essere inquadrato, il ricorrente ha domandato al Giudice adito ex artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 7 del C.C.N.L. del
Comparto Enti locali del 31.03.1999 di: a) accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria C a decorrere dall'11.11.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente nella categoria C ed a corrispondergli le differenze retributive per le mansioni da questi svolte, rientranti nella suddetta categoria contrattuale C, ed alla regolarizzazione previdenziale (al versamento dei contributi previdenziali differenziali), a decorrere dal
12.11.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
c) in subordine, accertare e dichiarare di avere svolto ordinariamente superiori mansioni, di cui alla categoria C, a decorrere dal
12.11.2014 ad oggi, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, alle dipendenze prima della e successivamente della;
d) RO Controparte_1
conseguentemente, dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondergli il maggiore trattamento economico (ossia quello di cat. C del C.C.N.L. di Comparto) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal 12.11.2014 ad oggi, o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia “anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, ed alla regolarizzazione previdenziale/al versamento dei contributi previdenziali differenziali in relazione alle somme retributive differenziali che verranno riconosciute, e condannare la medesima parte resistente a corrispondere … le differenze retributive nella misura che l‟ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente, nonché condannarla al versamento dei relativi contributi previdenziali
3 sulle somme retributive differenziali che dovranno essere corrisposte”; e) dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondergli il maggiore trattamento economico
(ossia quello di cat. C del C.C.N.L. di Comparto) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal 12.11.2014 ad oggi, o per quel diverso periodo ritenuto “anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, e condannare la medesima parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive nella misura” ritenuta di giustizia, “anche tramite eventuale C.T.U. od equitativamente”.
L'attore, inoltre, ha assunto di avere espletato dal 2014 compiti implicanti particolari responsabilità, ovvero quello di Responsabile e coordinatore dei servizi degli operatori di
Sorveglianza ( n. 7 Unità) dell'Ufficio “Riserve Naturali‟, ha domandato la condanna di controparte a corrispondergli l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 del
C.C.N.L. “Regioni ed Autonomie Locali‟ dell'1.4.1999 nella misura di Euro 2.000,00 lordi per anno ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa, e a versare all' la contribuzione previdenziale dovuta per le somme corrisposte a tale titolo CP_5
indennitario.
Instauratosi il contraddittorio, l'ente resistente si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la maturazione della prescrizione quinquennale;
nel merito, ha spiegato ampie ed articolate difese tese a perorare l'infondatezza del ricorso, osservando quanto segue.
Con L.R. n. 98/81 sono state istituite le riserve naturali nel territorio regionale, affidandone la gestione alle Province Regionali territorialmente competenti (art. 31 della prefata legge).
In forza della citata legge, la ex , oggi CP_3 RO Controparte_1
, ha avuto affidata la gestione delle riserve naturali che ricadono nel proprio ambito
[...]
territoriale e, per la predetta finalità, con D.A. n. 70/89, è stata autorizzata al reclutamento della relativa dotazione organica come previsto dalla tabella A allegata alla L.R. 14/88 che definisce i compiti, le mansioni e l'ordinamento del personale in questione.
Con nota prot. n. 9324 del 13.05.1999, la Regione Siciliana, ha precisato che l'inquadramento del personale in questione andava così operato:
1- “Dirigente tecnico con funzioni di Direttore della Riserva VIII qualifica funzionale” (nel
CCNL allora vigente, Cat. D3);
2- “Ispettore dei servizi di sorveglianza VI qualifica funzionale” (nel CCNL allora vigente,
Cat.C1);
4 3- “Capo Servizio V qualifica funzionale (nel CCNL allora vigente, Cat.B3);
4- “Operatore del Servizio di sorveglianza IV qualifica funzionale” (nel CCNL allora vigente, Cat.B1). CP_ Per quanto sopra riportato, la Metropolitana di Catania, in esecuzione delle prefate disposizioni normative, ha provveduto al reclutamento del personale per la gestione delle
Riserve Naturali e pertanto: con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 27.01.2014, è stata indetta la procedura di riqualificazione per n. 2 unità di personale per la copertura di n. 1 posto di Capo Servizio
(Riserve Naturali) - cat.B3 e di n. 1 posto di Ispettore dei Servizi di Sorveglianza - cat. C, nonché approvato il relativo avviso;
con Determinazione Dirigenziale n. 446/14 del 10.11.2014, all'odierno ricorrente, in possesso del profilo professionale di Collaboratore Esperto Amministrativo - cat.B3, è stato attribuito il profilo professionale di Capo Servizio (Riserve Naturali) - cat.B3- dal
10.11.20214, dando atto che lo stesso avrebbe conservato la categoria giuridica in atto posseduta e che il trattamento economico sarebbe stato quello corrispondente al nuovo profilo professionale attribuito, comprensivo delle indennità previste per il personale delle
Riserve Naturali di cui alla L.r. n.14/88.
Ciò premesso, la resistente ha sostenuto che le mansioni svolte dal Controparte_1
ricorrente rientravano pienamente tra i compiti propri del profilo di appartenenza “Capo
Servizio”, categoria giuridica B3, così come meglio precisato nella declaratoria delle mansioni proprie del suddetto profilo di cui alla Tabella A, allegata alla L.R. 14/88, la quale, per quanto attiene ai compiti di capo servizio, ex V qualifica funzionale, oggi Cat. B3, prevede le seguenti mansioni:
“a) coordina il servizio, e ne è responsabile, degli operatori addetti alla sorveglianza della zona cui è preposto;
b) collabora con i capi servizio delle altre zone e propone all'ispettore tutte quelle modifiche
o innovazioni opportune per il migliore svolgimento del servizio.
c) controlla lo stato di manutenzione dell'equipaggiamento dei materiali in dotazione agli operatori della sua zona;
d) visita periodicamente i fabbricati dell'Ente dei quali controlla la conservazione, insieme
a quella degli arredi, dei materiali e delle apparecchiature pertinenti che ricadono nella zona assegnata;
5 e) segnala immediatamente al direttore, per telefono e per iscritto le alterazioni ambientali
e altre infrazioni gravi;
f) svolge attività di informazione e di assistenza al pubblico e cura, su direttive del direttore
e con la collaborazione di questo, l'organizzazione delle escursioni e visite guidate, nonché il funzionamento dei centri di informazione;
g) è addetto alla guida dei mezzi del parco per il trasporto pubblico;
h) comunica alla competente stazione del Corpo del soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso collabora;
i) compila regolarmente il registro di servizio e invia all'ispettore dei servizi di sorveglianza relazioni trimestrali sull'attività di cui alle precedenti lettere;
j) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della L.R. 98/1981;
Il Capo Servizio deve possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado e la patente
Nume di guida (Certificato di abilitazione professionale per il trasporto di persone su mezzi pubblici).”.
L'ente convenuto, inoltre, ha osservato che non è possibile invocare l'art. 7 del C.C.N.L. di
Comparto del 01.04.1999, ai sensi del quale “Il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi
i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1° gennaio 1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria C, …”, in quanto, all'epoca dell'entrata in vigore del citato contratto collettivo, ossia nell'aprile 1999, il ricorrente era pacificamente collaboratore amministrativo B3 e lo stesso, a seguito dell'operata riqualificazione, è transitato nell'area di vigilanza solo in data 01/11/2014.
A tal proposito, la resistente richiama ed allega a sostegno due sentenze della Corte di appello di Catania, la n. 57 e la n. 58 del 2021, che hanno confermato le sentenze di prime cure che avevano rigettato le domande di inquadramento nella Cat. C avanzate da altri due lavoratori dell'ente provinciale, Cat. B, sempre inquadrati nell'area vigilanza e addetti alle riserve, ai quali erano state assegnate le mansioni di cui alla citata tab. A ed ai quali era stato pure attribuita la qualifica di agente di p.s..
Quanto all'indennità per specifiche responsabilità, la resistente Controparte_1
rappresenta che l'attribuzione dell'indennità non era affatto automatica, ma occorreva una preventiva valutazione delle proposte dirigenziali circa i soggetti beneficiari e, comunque,
6 di una preventiva determinazione circa la rilevanza e complessità dei procedimenti e delle attività attribuite o funzioni delegate e, quindi, della relativa preventiva pesatura, che, nel caso di specie, non risulta essere stata mai effettuata per il periodo 2014-2019, risultando finanziata ed attivata soltanto per gli anni 2020 e 2021, in relazione ai quali la contrattazione decentrata ha istituito un fondo per il finanziamento dell'istituto in discussione, stanziando la somma di euro 30.000,00, da ripartire, sulla base delle propedeutiche comunicazioni dei dirigenti dell fra i vari dipendenti da remunerare con tale indennità; ha poi aggiunto Pt_2
che il dirigente della struttura di afferenza del ricorrente ha conseguentemente compilato i nominativi dei dipendenti a cui attribuire il citato emolumento, tra i quali non è stato inserito il sig. perché mancava il formale conferimento di un incarico e lo svolgimento Parte_1
di compiti ulteriori rispetto alle mansioni ordinariamente ascrivibili al profilo professionale di appartenenza del dipendente.
CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di condanna dell'ente resistente al pagamento dei contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata tempestivamente dall'ente resistente.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e amministrativa, da cui non v'è ragione di discostarsi, “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2011, n.
8057).
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato, infatti, la prescrizione breve quinquennale concerne non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche ogni altra pretesa creditoria avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, con esclusione solo delle erogazioni derivanti da cause autonome rispetto al medesimo, o dalla responsabilità datoriale (Cass.
Sez. lav. n. 1575/2010).
7 La ratio della prescrizione quinquennale è quella di liberare il debitore da obbligazioni scadute e non tempestivamente richieste dal creditore, laddove queste abbiano carattere periodico, quali la retribuzione e altri emolumenti accessori - compresi i compensi per lavoro straordinario e per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori -
e derivino da un'unica causa solutoria, come il rapporto di lavoro.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, invece, il diritto al riconoscimento della qualifica superiore è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 8057/11 e n. 7116/2005).
Rilevata, per le ragioni esposte, la soggezione delle pretese retributive oggetto del presente giudizio al termine di prescrizione quinquennale, va ricordato che il medesimo decorre, ove il rapporto sia assistito, come nella fattispecie, dalla garanzia della stabilità, dalla data di maturazione di ciascun credito, quindi anche in costanza del rapporto di lavoro (cfr. Corte
Costituzionale n. 143/2011 e n. 174/1972).
Nella specie, quanto alla domanda di inquadramento nella superiore categoria C e alla connessa domanda di pagamento delle relative differenze retributive, il primo ed unico atto interruttivo documentato è costituito dall'atto di diffida del 25.10.2019, assunto in pari data al protocollo dell'ente (v. doc. n. 27 fasc. ric.) ed al quale l'Amministrazione ha risposto con nota prot. 63410 del 08.11.2019 (v. doc. n. 28 fasc. ric.); il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato poi depositato in data 13.05.2022, prima, pertanto, del decorrere di un ulteriore termine prescrizionale.
Di conseguenza, con riferimento alla tematica delle mansioni superiori, andrebbero dichiarate prescritte le pretese di carattere retributivo anteriori al quinquennio antecedente la notifica dell'atto di diffida e, quindi, i crediti anteriori al 25.10.2014: l'odierna domanda, però, è stata formulata con decorrenza dal 12.11.2014, per cui nessuna prescrizione rileva in concreto;
la pretesa al superiore inquadramento, come detto soggetta a prescrizione decennale (e che, pertanto, comporterebbe la maturazione della prescrizione per il periodo anteriore al 25.10.2009), non risulta prescritta in alcuna sua parte, atteso che la domanda si riferisce al periodo decorrente dal 12.11.2014.
In relazione alla domanda avente ad oggetto l'indennità per specifiche responsabilità, invece, non risultano allegati e documentati atti interruttivi, per cui devono ritenersi prescritti i crediti anteriori al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè quelli anteriori al 13.05.2017.
8 3. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.
Come detto, il ricorrente, dipendente di ruolo appartenente al profilo professionale di Capo
Servizio delle Riserve Naturali e con inquadramento nella categoria B3, ha dedotto di avere svolto mansioni superiori corrispondenti alla categoria C.
3.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale
è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, ha
9 patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che è consentito lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rientrante nella medesima area o categoria di inquadramento, non già tra diverse aree, non consentendo, ad esempio, l'affidamento non retribuito di mansioni dirigenziali a funzionari.
10 Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, non essendo stati dedotti atti o provvedimenti che possano essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema
Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass. Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez.
Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo di integrare il trattamento economico
11 del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141 e, da ultimo,
Cass. Sez. lav. 01.09.2022, n. 25848, secondo la quale “in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav.,
10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in
12 concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.;
Cass. Sez. lav., 26.01.2017, n. 2011).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016, n.
12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Va poi evidenziato che, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
13 Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, poi, in materia di pubblico impiego privatizzato (così come, del resto, nel settore del lavoro privato), il
Giudice è chiamato a svolgere un procedimento logico giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; più di recente, si veda altresì Cass. Sez. lav. 03.01.2024, n. 145, secondo cui “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”); ed ancora, si è ulteriormente precisato che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il c.d. giudizio trifasico “deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili” (Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”; “circostanze queste che ben possono ritenersi provate sulla base dei fatti allegati in causa (ad esempio, lunga durata nello svolgimento delle mansioni, mancata denunzia di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate) nonchè della condotta processuale della parte datoriale (acquiescenza o mancata contestazione ex art. 416 c.p.c. dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di controparte).” (Cass. civile Sez. unite,
11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav., 16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36
14 Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382; Cass. Sez. lav.,
17.9.2008, n. 23741; da ultimo, si veda Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772, secondo cui
“al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori,
l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri
e delle correlate responsabilità”).
3.2. Ciò esposto in merito al quadro normativo e giurisprudenziale vigente in materia,
giova adesso richiamare le disposizioni della disciplina collettiva di riferimento.
Il sistema di classificazione del personale disciplinato dagli artt. 3 e ss. del C.C.N.L. del
Comparto “Regioni ed Enti locali” del 31.03.1999, rimasto sostanzialmente immutato nel corso degli anni e confermato dall'art. 12 del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni Locali” del
21.05.2018, prevede l'istituzione di quattro categorie, e cioè, in ordine di crescente contenuto professionale, le categorie A, B, C e D;
all'interno della categoria D è altresì prevista un'area delle posizioni organizzative.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una suddivisione in posizioni economiche, con possibilità di una progressione orizzontale da una posizione economica all'altra e di una progressione verticale da una categoria all'altra.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A al medesimo contratto collettivo, nelle quali sono descritti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
i profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nello specifico, l'allegato A al C.C.N.L. del 31.03.1999 stabilisce che appartengono alla categoria B (nella quale sono transitati i dipendenti già appartenenti alla 4° e alla 5° qualifica funzionale), cioè la categoria nella quale è inquadrato il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione
15 specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
relazioni con gli utenti di natura diretta.”, come, ad esempio, il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza” o che “collabora … alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”; appartengono, a titolo esemplificativo, alla categoria B i profili di “addetto all'archivio” e di “operatori CED”.
Secondo il medesimo allegato A, invece, appartengono alla categoria C (nella quale sono transitati i dipendenti già inquadrati nella 6° qualifica funzionale), cioè la categoria alla quale anela il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i lavoratori “che, anche coordinando altri addetti,” provvedono “alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza” e i lavoratori che svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e, in particolare, coloro che svolgono attività di
“geometra, ragioniere” o “istruttore amministrativo”.
3.3. Ciò detto in ordine alla disciplina pattizia di riferimento, appare scontato l'esito reiettivo con riferimento alla domanda di inquadramento nella superiore categoria C, atteso che, secondo il costante ed univoco indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, del
16 Consiglio di Stato e della Suprema Corte, sia nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato che nell'ambito del pubblico impiego rimasto in regime pubblicistico,
l'eventuale svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del dipendente non ha rilevanza ai fini dell'inquadramento in una qualifica superiore o ai fini della progressione in carriera, soluzione che, comunque, in relazione ai rapporti di impiego contrattualizzati, oggi
è pressochè imposta dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (si veda in tal senso ex multis Cass. Sez. lav. 15.07.2019, n. 18901).
3.4. Per quanto attiene alla domanda di carattere economico, tendente ad ottenere la retribuzione propria della categoria C alla quale il resistente anela, si deve evidenziare come l'ente resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, non abbia sollevato alcuna specifica contestazione riguardo all'effettivo svolgimento, da parte dei ricorrente, con continuità dei compiti inerenti alla qualifica di capo del servizio di sorveglianza nell'ambito della gestione delle riserve naturali “Oasi del Simeto” e “Fiume Fiumefreddo”, con funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto riferito in ricorso, ma ha negato soltanto la spettanza dell'inquadramento professionale e delle differenze retributive nei termini rivendicati dallo stesso, sicché nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata specifica contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi, sicché deve ritenersi assodato che il sig. abbia svolto continuativamente ed esclusivamente tale Parte_1
composita mansione, assumendone la correlata responsabilità (negli stessi termini si vedano le sentenze dello scrivente Tribunale n. 4500/2020 del 02.12.2020, est. dott.ssa R. Nicosia, emessa all'esito del proc. n. 4633/2011, e n. 732/2025 del 15.02.2025, est. dott.ssa C.
Ruggeri, emessa all'esito del proc. n. 2332/2021 R.G., entrambe relative ad azioni proposte, in relazione a differenti periodi, da altro dipendente della , poi divenuta RO
, addetto alla sorveglianza delle Riserve naturali ed avente il Controparte_1
profilo professionale di operatore dei servizi di sorveglianza).
Nello specifico, deve reputarsi dimostrato che il ricorrente abbia espletato i compiti previsti dalla Tabella A, allegata alla L.R. 14/1988, per i dipendenti aventi la qualifica di Capo
Servizio, tra i quali rientrano le attività concernenti il coordinamento e la responsabilità del servizio e degli operatori addetti alla sorveglianza della zona cui è preposto, la collaborazione con i capi servizio delle altre zone, la proposta all'ispettore in ordine alle modifiche o innovazioni opportune per il migliore svolgimento del servizio, il controllo circa lo stato di manutenzione dell'equipaggiamento dei materiali in dotazione agli operatori della
17 sua zona, l'informazione e l'assistenza al pubblico e la cura, su direttive del direttore e con la collaborazione di questo, e l'organizzazione delle escursioni e visite guidate, nonché il funzionamento dei centri di informazione, la compilazione del registro di servizio e l'invio all'ispettore dei servizi di sorveglianza di relazioni trimestrali sull'attività svolta.
E oltre a queste, deve considerarsi provato (anche perché desumibile dalla lettura degli ordini di servizio allegati ai nn. da 20 a 26 del ricorso e che, significativamente, sotto sottoscritti, oltre che dall'Ispettore, , anche dal sig. , nella qualità di Controparte_6 Parte_1
Capo Servizio) che il ricorrente abbia svolto mansioni in tema attività di accertamento delle violazioni regolamentari e di legge (ad esempio, in tema di attività venatoria abusiva e di attività edilizia non autorizzata) e l'attività di contestazione delle violazioni e di redazione dei relativi verbali, ivi comprese le attività di identificazione dei responsabili e di notifica dei verbali redatti, nonché l'attività di redazione ex art. 347 c.p.p. di C.N.R., di informative di reato e di verbali di sequestro penale.
Ebbene, deve ritenersi che le mansioni di fatto espletate dal ricorrente siano perfettamente inquadrabili nel mansionario proprio della anelata categoria C, trattandosi di compiti più complessi ed articolati rispetto a quelli, semplici, propri del personale di categoria B.
Invero, è evidente che, a prescindere dal possesso della qualifica formale di agente di pubblica sicurezza in capo al ricorrente, nel relazionare all'ispettore dei servizi di vigilanza, suo diretto superiore, nel predisporre e sottoscrivere gli ordini di servizio, nel coordinare la squadra degli operatori, nell'accertare le violazioni, nell'identificare i responsabili e – per ultimo in ordine di esposizione, ma non in ordine di rilevanza – nel redigere, in caso di accertamento di condotte penalmente rilevanti, le C.N.R e le informative di reato, l'attore abbia svolto “attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche”, da un
“grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento” e da “una media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti, e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.”.
Inoltre, nel gestire il punto informativo e nell'organizzare escursioni e visite guidate all'interno delle Riserve naturali, l'attore abbia tenuto “relazioni con gli utenti di natura diretta”.
In questo senso, ci si pone in consapevole discontinuità rispetto alle sentenze della Corte di appello di Catania n. 57 e n. 58 del 2021, invocate dalla resistente (v. doc. n. 12 e 13 fasc. res.), con le quali, come detto, la Corte territoriale etnea, nel confermare le sentenze di primo
18 grado, ha escluso che le mansioni espletate dai ricorrenti potessero assimilarsi a quelle proprie della categoria C.
A quest'ultimo proposito, peraltro, non può non rilevarsi che i dipendenti che avevano agito in quei giudizi possedevano la qualifica di operatore dei servizi di sorveglianza e, quindi, erano sostanzialmente dei sottoposti all'odierno ricorrente che, come detto, provvedeva al loro coordinamento, per cui la fattispecie oggi scrutinata e quelle definite con le suddette pronunce non sono del tutto comparabili.
3.5. Per il periodo in contestazione, ossia dal 14.11.2014 al 02.05.2022, data di presentazione del presente ricorso, quindi, va riconosciuto che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili a quelle proprie della categoria C e il suo conseguente diritto ad ottenere le differenze retributive pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di dipendente di categoria B, posizione economica B3, e la retribuzione spettante ai dipendenti di categoria C1.
Per quanto concerne la quantificazione degli importi spettanti, tenuto anche conto delle conclusioni del ricorrente (il quale ha domandato di “dichiarare che l'Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente […] il maggiore trattamento economico
(ossia quello di cat, C del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo dal 14 novembre 2014 ad oggi, o per quel diverso periodo che l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali”) e apparendo contrario al principio di economia processuale disporre consulenza tecnica, si ritiene di dovere pronunciare sentenza generica di condanna al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive nei termini prima specificati, l'ente locale resistente deve essere altresì condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle differenze retributive spettantegli, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020
– 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all CP_
19 CP_ in assenza di denuncia all' dell'omissione contributiva o comunque di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
3.6. Infine, va affrontata la domanda tesa ad ottenere il pagamento dell'indennità per specifiche responsabilità.
A tale scopo, appare indispensabile una breve ricognizione della disciplina pattizia di riferimento.
L'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del 01.04.1999, relativo al quadriennio normativo 1998/2001, prevede che le “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” di cui all'art. 15 del medesimo contratto collettivo siano “annualmente destinate” e “sono utilizzate”, tra gli altri obiettivi e programmi,
a “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti” (lett. f).
L'art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni e Autonomie locali” del 22.01.2004, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e al biennio economico 2002/2003, poi, stabilisce che “Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000”.
Ed ancora, l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. di comparto del 09.05.2006, relativo al biennio economico 2004/2005, ha innalzato a 2.500,00 euro annui lordi la misura massima del compenso che può essere corrisposto per “le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative”.
L'art. 70-quinques, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni locali” del 21.05.2018, relativo al triennio 2016/2018, stabilisce che “1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può essere
20 riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.”.
A livello di contrattazione decentrata, l'art. 6 del C.C.D.I. del 2008 ha sancito che la corresponsione dei compensi “è attribuita […] al personale appartenente alla categoria D non titolare di posizione organizzativa, incaricato di specifiche responsabilità; il personale beneficiario dell'indennità è individuato con provvedimento formale del dirigente, sulla base dei seguenti criteri”, quanto al personale inquadrato nella categoria D: a) “direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati in applicazione del vigente regolamento di organizzazione”; b) “responsabilità per determinati procedimenti ex art.5 e seguenti della l.
n.241/1990”; c) “delega di funzioni dirigenziali conferita formalmente nei casi previsti dalla vigente normativa di legge e contrattuale ed in particolare ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lvo 165/2001 e s.m.i.” […]; tale indennità non remunera compiti e mansioni abituali del lavoratore essendo diretta a compensare particolari difficoltà connesse a speciali funzioni
o compiti attribuiti. Le indennità sono fissate, solo per l'anno 2009, nella misura annua lorda di €.1.800,00 per il personale inquadrato nella categoria D […]; le parti convengono che entro l'anno 2009 saranno fissati criteri e parametri differenziali finalizzati alla rivisitazione delle misure dell'indennità per l'anno 2010 ed alla graduazione della stessa. Le parti concordano che, in sede di prima applicazione della presente indennità, le proposte dei dirigenti di individuazione dei soggetti beneficiari, da adottare successivamente alla determinazione in sede di ripartizione del fondo per l'anno 2009 della quota di fondo destinata al finanziamento delle indennità medesima saranno oggetto di apposita valutazione da parte di una commissione formata dal Direttore Generale e composta da tutti i Capi Dipartimento
e dai dirigenti dei Servizi in staff alla Presidenza, che potrà proporre ai dirigenti motivate modifiche alle proposte dagli stessi formulate al fine di assicurare uniformità di
21 comportamento nell'applicazione dell'istituto contrattuale […] In applicazione dell'art. 7 del comma 1, del CCNL 09.05.2006, i provvedimenti dirigenziali di individuazione dei soggetti beneficiari hanno validità per la durata di svolgimento dell'incarico e comunque non superiore ad un anno;
la conferma dell'attribuzione del compenso è subordinata all'adozione di specifico provvedimento dirigenziale, da inviare alle RSU, che confermi il permanere delle condizioni cha hanno determinato l'attribuzione dei compensi in questione”.
L'art. 5 del C.C.D.I. di ripartizione del fondo 2010, rubricato “Indennità per specifiche responsabilità”, ha disposto che “di escludere dai criteri previsti per l'individuazione del personale avente diritto all'indennità il riferimento all'attività di direzione e coordinamento di Uffici formalmente individuati. Le parti, altresì, … concordano che le specifiche responsabilità siano compensate con una somma che […] per la categoria D va da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 1.800,00. All'attribuzione dell'indennità provvede il
Dirigente, che ne determina anche la misura in relazione alla rilevanza e complessità dei procedimenti o delle attività attribuite, o delle deleghe di funzioni dirigenziali conferite, nell'ambito del budget assegnato”.
L'art. 9 del C.C.D.I. 2018/2020, rubricato “risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”, nel dare attuazione alla nuova disciplina, ha così ridisciplinato l'istituto in esame: “
1. L'indennità è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B,
C e D […] 3. Le parti convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione formale di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto a quelle tipiche della categoria di inquadramento, nonché alle posizioni di lavoro cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all'ente.
4. I provvedimenti di attribuzione di compiti di responsabilità sono adottati da ciascun Dirigente, effettuando una pesatura secondo quanto previsto dal comma successivo, proporzionandosi direttamente l'ammontare all'importo massimo come previsto nella tabella di cui al comma 5-ter del presente articolo.
5. La pesatura deve avvenire attraverso un sistema numerico che declini specificamente almeno i seguenti fattori di valutazione: a) grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti: peso 50%; b) complessità dell'attività: peso 25%; c) responsabilità gestionale: peso 25% […]”.
22 Dalla piana lettura di tali norme di contrattazione collettiva e integrativa si desume facilmente che il godimento dell'indennità in parola non ha carattere automatico e generalizzato, essa presupponendo, al contrario, che al dipendente sia stato formalmente conferito uno specifico incarico comportante l'assunzione di particolari responsabilità e lo svolgimento di compiti che esulano dalle mansioni ordinarie abitualmente svolte dall'impiegato in virtù della qualifica professionale posseduta.
Ebbene, nella specie manca un tale conferimento formale di incarico, per cui le mansioni dedotte dal ricorrente ed in questa sede accertate devono ritenersi ricomprese nei compiti ordinari ed usuali che lo stesso era tenuto ad espletare nell'adempimento dei doveri di servizio.
Si richiama sul punto la condivisibile e condivisa motivazione della sentenza dello scrivente
Tribunale del 24.02.2024 (est. dott.ssa F. Amoroso), pronunciata all'esito del proc. n.
4562/2022 R.G. che era stato promosso da , Ispettore dei servizi di Controparte_6 sorveglianza delle Riserve naturali (cioè il diretto superiore dell'odierno ricorrente), con la quale si è sottolineato che “la responsabilità che dà titolo all'erogazione dell'indennità è affidata ai singoli dipendenti con atto formale dal dirigente responsabile di riferimento al momento dell'attribuzione della responsabilità stessa, ove siano specificate le funzioni, i compiti particolari e gli specifici obiettivi per i quali viene individuata la corrispondente responsabilità”.
Né a diversa conclusione si potrebbe pervenire valorizzando le note prot. n. 18161 del
09.04.2021, prot. 48375 del 24.09.2021 e prot. n. 8853 del 16.02.2022 (v. doc. nn. 3, 4 e 5 fasc. ric.), con le quali il Responsabile della P.O. delle Riserve Naturali ha proposto il conferimento dell'indennità per specifiche responsabilità ai dipendenti in forza all'Ufficio
Gestione Riserve Naturali, tra cui il ricorrente, sia perchè il proponente era privo di competenza al riguardo (l'individuazione dei dipendenti beneficiari dovendo provenire da un dirigente dell'ente e non già da un semplice dipendente titolare di posizione organizzativa), sia perché in tali note vengono descritte attività che appaiono perfettamente coincidenti con gli ordinari compiti previsti per gli addetti ai servizi di sorveglianza delle
Riserva naturali dalla Tabella A allegata alla L.R. 14/88.
4. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra enucleati, mentre per il resto va rigettato.
23 La soccombenza reciproca su aspetti rilevanti della controversia, sia per l'una che per l'altra parte, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3448/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara prescritti i crediti di natura retributiva, connessi alla tematica dell'indennità per specifiche responsabilità, anteriori al 13.05.2017; dichiara il diritto di a percepire, a decorrere da novembre 2014 e fino Parte_1
alla data di proposizione del ricorso (2 maggio 2022), il trattamento economico previsto per i dipendenti inquadrati nella categoria C, posizione economica C1, del Comparto “Regioni ed Autonomie Locali” e, per l'effetto, condanna la a Controparte_1
corrispondergli le differenze retributive tra il trattamento effettivamente ricevuto nel periodo suddetto e quello che nel medesimo periodo era proprio dei dipendenti appartenenti alla categoria C, posizione economica C1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
dichiara il diritto del ricorrente, in relazione alle differenze retributive scaturenti dal raffronto tra la retribuzione propria della categoria B3 e quella della categoria C1, al versamento della relativa contribuzione previdenziale e condanna la Controparte_1
CP_
al pagamento in favore dell' di tali differenze contributive nel rispetto dei
[...]
termini di legge come meglio specificati in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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