Ordinanza cautelare 17 ottobre 2019
Sentenza 12 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Ordinanza collegiale 19 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 4 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/02/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01436/2025REG.PROV.COLL.
N. 05692/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5692 del 2024, proposto da
Santa Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena 49;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n.149/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 149/2024, la Regione Abruzzo, è stata condannata a corrispondere all’odierna ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite.
Nonostante la notifica della sentenza sia avvenuta in data 1° febbraio 2024, nulla ha corrisposto l’Amministrazione, sicché con ricorso notificato in data 5 luglio 2024 (depositato il 12 luglio 2024), la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della citata sentenza.
Solo una volta notificato e depositato il ricorso per ottemperanza la Regione Abruzzo ha provveduto ad eseguire i pagamenti che sono avvenuti nelle seguenti date: - 8 agosto 2024, per € 2.244,00 (a titolo di acconto spese legali); - 21 agosto 2024, per € 16.179,00 (a titolo di acconto della sorte capitale); - 11 ottobre 2024, per € 2.544,00 (quale saldo delle spese legali); - 18 novembre 2024, per € 2.698,35 (quale saldo della sorte capitale).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere “opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato”, risultando “decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”, con la conseguenza che “il Giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite” (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1390).
Devono essere, pertanto, liquidate le spese per soccombenza virtuale, come da richiesta della ricorrente, atteso che le somme da corrispondere erano state quantificate nella sentenza da ottemperare e l’Amministrazione, con la sua condotta, ha dato luogo al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la Regione Abbruzzo al pagamento delle spese processuali che liquida in €2000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO