Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2450/2021 r.g., vertente tra:
C.F. nato a [...] l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lugo (RA), Via Corelli, 11/1, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti allegata alla citazione, dagli Avv.ti Stefano Zanoli e Jacopo Mannini, ed elettivamente domiciliato presso il primo con studio in Bologna, Via Nazario Sauro,
2,
ATTORE contro
(d'ora in poi “la Controparte_1
Contr
o “ ”), in persona del l.r.p.t., con sede in Faenza, Piazza della Libertà, 14, CP_2
C.F./P.IVA: , iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente P.IVA_1
Contr al n. A105340 (d'ora innanzi per brevità indicata semplicemente come ), rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti del 15.10.2013 a
Notaio (rep. 45986, racc. 7598), registrata a Faenza il Per_1 Per_2
16.10.2013 (n. 2732 1T) prodotta con la comparsa, dall'Avv. Paolo Bontempi, elettivamente domiciliata presso il suo studio di Faenza (RA), Via Naviglio 14
CONVENUTO nonché contro pagina 1 di 10
Emanuele Di Maso (C.F. ) sito a Bologna in via G. L. Bernini n. C.F._3
1
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità per finanziamento patologico;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in vista della udienza cartolare del 04.9.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore evocava in giudizio la assumendo, in sintesi: CP_5 CP_4
- di aver stipulato nel 2009, quale promissario acquirente di un immobile, un contratto preliminare di compravendita con la società Immobiliare Ginevra
S.r.l. (doc. 1), amministrata dal poi fallita nel 2014 in forza di sentenza CP_4 dell'intestato Tribunale;
- di non essere riuscito, nell'ambito della procedura concorsuale, a recuperare il proprio credito (portato da ordinanza di condanna dell'intestato Tribunale, doc. 2, e consistente nella restituzione dell'acconto versato in favore della società inadempiente e poi fallita); Contr
- che ciò sarebbe dipeso dalla condotta della , la quale avrebbe negli anni, dal 2008 in avanti, abusivamente e scientemente finanziato la società ormai decotta, così ingenerando nei creditori (tra cui il l'erroneo Pt_1 convincimento della solvibilità della controparte, e in ogni caso pregiudicandone il recupero del credito in sede fallimentare, in ragione della costituzione, in favore della NC, di cause di prelazione tali da rendere la collocazione dei di lei crediti antergata, in sede di riparto, a quelli dell'attore, con suo corrispondente detrimento;
- chiedeva quindi la condanna solidale dei convenuti, ritenuti responsabili in concorso dei danni patiti.
pagina 2 di 10 La convenuta si costituiva tempestivamente, contestando specificamente ogni CP_2 addebito avversario.
Eccepiva in particolare (si segue l'ordine proposto dalla convenuta):
- l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediaconciliazione;
- la prescrizione del credito risarcitorio;
- la carenza di legittimazione attiva del creditore singolo, spettando la azione al curatore fallimentare;
- la mancanza dei fatti costitutivi della responsabilità del finanziatore, e in ogni caso, la mancata prova del danno ed il concorso del fatto colposo del Pt_1 chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Il si costituiva eccependo la propria “carenza di legittimazione passiva” e la CP_4 prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta documentalmente istruita e giunge oggi in decisione all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto affermata la competenza di questo Giudice, poiché non fu a suo tempo eccepita, o rilevata tempestivamente, la competenza funzionale del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, sussistente in relazione alla azione di responsabilità verso amministratore di società di capitali (cui è stata cumulata la domanda verso il finanziatore).
La eccezione di improcedibilità non è poi condivisibile, dato che la causa attiene a profili di responsabilità extra-contrattuale della CP_2
Venendo al merito, va premesso, con riferimento al compendio documentale, che le produzioni delle parti si sono palesate incomplete:
- l'attore, col doc. 4, ha depositato solo parzialmente la documentazione relativa alla procedura fallimentare (come si dirà, infatti, non è riprodotto lo stato passivo, e neppure il progetto di esso, ma solo la pec contenente la proposta della Curatela relativa alla insinuazione del;
Pt_1
pagina 3 di 10 - il convenuto non risulta avere prodotto agli atti del fascicolo telematico i documenti indicati in comparsa ai nr. 11, 12 e 13; proprio il doc. 11 avrebbe dovuto rappresentare lo stato passivo del fallimento, almeno a quanto pare evincersi, sul punto, dalla narrativa della comparsa.
La decisione delle questioni oggetto di giudizio, quindi, sconta la complessità addebitabile a tali carenze.
Né, con riferimento a ciò, avrebbe potuto essere accolta la istanza istruttoria avanzata dal con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di Pt_1
“acquisizione dell'intero fascicolo della procedura fallimentare”: vuoi perché lo strumento della “acquisizione” di tale fascicolo non è previsto dal codice di rito;
vuoi perché l'istanza è formulata in modo esplorativo;
vuoi per la inammissibilità della stessa (ove riqualificata ex art. 210 c.p.c.) poiché la documentazione rilevante avrebbe dovuto essere in possesso del creditore (che ha partecipato al concorso) o in ogni caso sarebbe stata da questi recuperabile ex art. 90, comma 3, l.f..
***
Ciò premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida della decisione, è possibile affermare l'infondatezza della domanda attorea per mancato raggiungimento della prova del danno risarcibile, e in ogni caso per il concorso colposo del creditore.
Va infatti chiarito come il creditore singolo possa sicuramente invocare la responsabilità del cattivo finanziatore, allo scopo di ottenere il ristoro di un danno particolare (ossia riferibile alla propria posizione specifica, e non a quella della massa): tale danno, però, va allegato e provato, secondo i canoni classici.
L'attore, dunque, non può limitarsi ad affermare che il suo credito non sia stato soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare del sovvenuto;
ma deve dimostrare (anche per presunzioni) che la mancata soddisfazione del credito sia dipesa proprio dall'attività colposa o dolosa del finanziatore.
Il che può astrattamente avvenire per molteplici vie, quali ad esempio: i) lo slittamento in avanti del “periodo sospetto”, in quanto favorito dalla nuova finanza, con consolidamento di pagamenti o cause di prelazione che divengano irrevocabili;
ii) la creazione, per le stesse ragioni, di nuove cause di prelazione in relazione al pagina 4 di 10 finanziamento (si pensi ad una ipoteca volontaria in favore del finanziatore, o al sorgere del diritto di “surroga” del garante pubblico assistito da privilegio generale mobiliare); iii) in generale, l'incremento del passivo derivante dal maturare di nuovi debiti in capo ad un soggetto decotto il quale, invece di accedere ad una procedura concorsuale, prosegua la sua attività diseconomica.
Il creditore singolare, quindi, deve provare che il suo credito, tenuto conto dell'importo e del grado, ed in relazione al concreto atteggiarsi dell'attivo fallimentare
(preso altresì in considerazione il principio dei conti speciali, sotteso al procedimento di ripartizione: artt. 111-bis e 111-ter l.f.), sia rimasto insoddisfatto, nel concreto, per una delle ragioni che precedono, o per altre strettamente riconducibili all'operato negligente o doloso del finanziatore.
Con l'ulteriore corollario per il quale il medesimo creditore non può comunque rimanere inerte, nell'ambito della procedura concorsuale, attendendone la chiusura
(per poi rivolgere le proprie doglianze nei confronti dell' ), dovendo, invece, CP_6 esercitare le sue prerogative e tutelare le proprie ragioni anche nell'ambito della stessa: esemplificativamente, un creditore assistito da privilegio generale mobiliare che non impugni (con l'opposizione a stato passivo) il provvedimento di ammissione del proprio credito in via chirografaria non potrà rivolgere le proprie doglianze verso il finanziatore in sede civile a cagione della mancata soddisfazione concorsuale (se non per la minor percentuale che gli sarebbe stata eventualmente destinata in
“moneta chirografaria”).
Con riferimento al caso di specie, e con le debite cautele derivanti dalle carenze documentali sopra evidenziate, può affermarsi quanto segue.
L'attivo fallimentare di riferimento, sul quale avrebbero dovuto appuntarsi le rimostranze dell'attore, sembra essere quello riconducibile al realizzo dell'immobile sito in Lugo f. 102 part. 1179.
Nella proposta della Curatela (doc. 4 pag. 9 pdf) si legge infatti: Pt_1
pagina 5 di 10 L'attore, a pagina 2 della citazione, sostiene che sarebbe stato ammesso “il proprio credito, all'epoca pari ad € 57.621,65, […] con riconoscimento del preminente privilegio ipotecario, nonché del privilegio spettante al promissario acquirente di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2775 e 2780 del Codice Civile”.
Ora, stando all'estratto del progetto di stato passivo di cui sopra:
- nulla quaestio per l'importo;
- il riconoscimento della prelazione ipotecaria sembra in effetti essere stato proposto;
- il riconoscimento del privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 2775-bis c.c. non risulta essere stato proposto.
Si ribadisce come non sia stato prodotto il provvedimento del Giudice delegato.
La proposta della Curatela è però sicuramente convincente, e quindi può presumersi un accoglimento di essa (limitatamente a quanto indicato) da parte del Giudice delegato: in particolare, che il privilegio non sia stato riconosciuto è del tutto verosimile, dato che il preliminare non risulta essere stato trascritto (e la questione, come si dirà, ha assoluta rilevanza).
Tutto ciò premesso, occorre quindi capire se il motivo per cui il credito del Pt_1 non abbia trovato soddisfazione dipenda dal contegno della o comunque CP_2 rappresenti conseguenza di esso.
Ancora una volta, la documentazione prodotta non consente di approfondire la questione con dovizia di particolari, poiché:
- nessuno ha prodotto lo stato passivo del fallimento, comprensivo del provvedimento di ammissione della NC, del e degli altri creditori Pt_1 concorrenti;
- nessuno ha prodotto il progetto di ripartizione parziale (il col doc. 4, ha Pt_1 prodotto solo quello di riparto finale) che sarebbe stato eseguito nel 2017;
- le perizie prodotte dalla coi docc. 7 e 8, sono risalenti e comunque non CP_2 elencano i gravami e le formalità sul bene in parola.
Tale ultimo aspetto è stato però affrontato dal perito nominato dal Curatore, ed emergono dalla lettura del doc. 14 depositato dallo stesso attore.
pagina 6 di 10 Occupandosi delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (vedi pagg. 4 e 5 del pdf) è dato evincere come la iscrizione ipotecaria giudiziale iscritta dal sul bene in Pt_1 parola (“unità negoziale nr. 1”) seguisse ben tre ipoteche volontarie rilasciate in Contr favore di , e ben due ipoteche giudiziali prese in favore di altro creditore, tale
Arminius s.r.l..
Dal riparto finale (griglia a pag. 6 del pdf doc. 4 attore) pare emergere un pagamento Contr di € 350.000,00 in favore di (non è peraltro dato sapere se esso sia avvenuto in sede fallimentare o in sede di esecuzione singolare proseguita, ex art. 41 T.U.B., nonostante il fallimento).
Tali aspetti sono decisivi, per tutti i motivi che si vanno ad elencare.
In primo luogo, il non ha dimostrato, e ancor prima allegato, se e a quali Pt_1 condizioni il suo credito avrebbe trovato soddisfazione in sede di riparto, essendosi limitato a postulare tale conclusione come scontata.
In secondo luogo, e più nello specifico, non ha spiegato quale, dei cinque crediti assistiti dalle ipoteche prese antecedentemente alla sua, abbia determinato l'assorbimento del ricavato della vendita immobiliare. Contr In terzo luogo, e con particolare riferimento alla posizione di , non ha distinto quale, tra i tre gravami (dunque tra i tre finanziamenti), abbia concretamente determinato tale evento.
In ogni caso, e al di là di quanto precede, non ha dimostrato di avere fatto ciò che era in suo potere per evitare le conseguenze dannose che oggi lamenta.
L'assunto è vero sotto molteplici profili.
Innanzitutto, coglie nel segno l'eccezione della NC avente ad oggetto il fatto
(pacifico) del mancato rilascio della fideiussione a corredo del negozio preliminare, ammesso dallo stesso attore in incipit (pag. 1 citazione), ciò che avrebbe scongiurato in radice ogni problema.
Inoltre, il ha patito le conseguenze esiziali della mancata trascrizione del Pt_1 contratto preliminare (siglato nel 2009, senza le forme idonee allo scopo), adempimento che gli avrebbe assicurato il riconoscimento del privilegio speciale immobiliare sulle restituzioni (art. 2775-bis c.c.), preferibile ad ogni ipoteca successiva alla trascrizione (vedi Cass. SSUU 21045/2009 e plurime conformi). pagina 7 di 10 In tal modo, il promissario acquirente ha accettato il rischio di divenire potenziale titolare di un credito restitutorio meramente chirografario, avendo oltretutto omesso di verificare l'esistenza di ipoteche o gravami anteriori (nel caso in esame quella del
19.1.2009).
Per scongiurare tale conseguenza ha, solo molto tempo dopo (il 24.3.2014, otto mesi prima del fallimento) e inutilmente, iscritto la ipoteca giudiziale sul bene, iscrizione a Contr quel punto sopravanzata da ben altri quattro gravami, due in favore di e due in favore di Arminius S.r.l..
Ora, se è vero che il credito formatosi nel 2008 in favore della è stato escluso CP_2
Contr dallo stato passivo (vedasi comparsa di costituzione e prima memoria attore pag. 21), è giocoforza ritenere che i riparti in favore di essa siano seguiti sulla scorta dell'ammissione dei crediti ipotecari successivi: il riferimento è chiaramente al mutuo fondiario 2011, la cui ipoteca è stata iscritta successivamente alla stipula del contratto preliminare non trascritto, con tutto ciò che ne deriva in danno della posizione attorea.
Ma anche a prescindere da tutto ciò, il “concorso colposo” dell'attore si è sostanziato altresì nel non aver contestato in alcun modo, nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo, la responsabilità della nell'ottica di ottenere la CP_2 esclusione del suo credito, ovvero il suo ridimensionamento, ovvero ancora l'esclusione della garanzia ipotecaria poziore.
L'attore avrebbe potuto innanzitutto dolersi (in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, o con l'impugnazione di cui all'art. 98 l.f.) della nullità del contratto di mutuo fondiario, ove avesse ritenuto integrati i presupposti del reato di bancarotta preferenziale in concorso (ciò che il GUP dell'intestato Ufficio ha ritenuto, per vero con riferimento alla apertura di credito 2008, “ipotesi non priva di fondamento”: vedi doc. 7 attore, capo di imputazione e considerazioni del GUP a pag. 3 del pdf), o la invalidità del mutuo, laddove avente natura cd. solutoria per ripianamento dei debiti pregressi.
Ciò avrebbe potuto condurre addirittura alla esclusione del credito restitutorio della ex art. 2035 c.c. (vedi Cass. 16706/2020) e in ogni caso alla caducazione del CP_2 contratto, quindi della garanzia ipotecaria (vedi, in generale, sul tema della nullità pagina 8 di 10 del finanziamento “criminoso” Cass. 26248/2024; quanto alla possibile invalidità del mutuo cd. solutorio si veda invece Cass. Ord. di rimessione alle SSUU nr.
18903/2024).
In alternativa, avrebbe potuto sollecitare il potere della Curatela di attivarsi per far valere, anche in via di eventuale eccezione, la revocabilità (ordinaria, e non concorsuale, trattandosi di mutuo fondiario) dell'iscrizione di ipoteca volontaria, in relazione alla lamentata violazione della par condicio creditorum.
Ancora, avrebbe potuto sollecitare il Curatore a far valere in via di eccezione la responsabilità da fatto illecito del finanziatore, nell'ottica di addivenire ad una esclusione del relativo credito per via di compensazione (vedi Cass. 10528/2019); avrebbe poi potuto addirittura surrogarsi al Curatore medesimo impugnando il credito ammesso per ottenere tale esito.
Ma tutto ciò non ha fatto, con conseguente stabilizzazione ed irretrattabilità dell'accertamento endo-concorsuale.
Tali inerzie, anteriori e coeve al concorso, hanno di fatto determinato il pregiudizio economico in capo al che avrebbe potuto essere evitato sin dall'origine e via Pt_1 via nel corso del tempo in corrispondenza dei vari frangenti processuali: esse non possono essere oggi emendate attraverso l'iniziativa in esame, per le ragioni già esposte.
La domanda va quindi disattesa, nei confronti di entrambi i convenuti (unitari essendo i fatti costitutivi della pretesa), con assorbimento, anche c.d. improprio, di ogni altra questione.
***
La considerazione da ultimo svolta non esclude, peraltro, di affermare le gravi ed eccezionali ragioni di legge idonee alla compensazione integrale delle spese, poiché le domande svolte dal lungi dall'essere temerarie o avventate, si sono Pt_1 appuntate sul contegno dei convenuti, il quale risulta essere stato stigmatizzato, in sede penale ed indipendentemente da eventuali condanne, sia quanto al sia CP_4 quanto alla NC (con riferimento alla apertura di credito del 2008, primo passaggio di una reiterata condotta di finanziamento ad una impresa in crisi,
pagina 9 di 10 oggettivamente non improntata, quantomeno prima facie, al rigoroso rispetto dei doveri del bonus argentarius).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Ravenna, il 31.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
pagina 10 di 10