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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 588/2023
promossa da
– appellante- Parte_1
Avv. Sandra Cenci Avv. Paolo Federigi contro
- appellata Controparte_1
Avv. Domenico Spadafora Avv. Antonella Vergine
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 374/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 20.04.2023. All'udienza del 27.03.2025, all'esito della camera di consiglio, previo separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
In primo grado, dipendente della convenuta, con qualifica di Controparte_1 dirigente, ha convenuto l' per vedere riconosciuto il Parte_1 proprio diritto al rimborso di tutte le spese di difesa sostenute nel procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione, in applicazione del comma 1 dell'art. 25 del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa, mediante assunzione diretta del patrocinio legale del dipendente da parte della
[...]
. Ha inoltre sostenuto che, anche nel caso di ritenuta applicazione del Parte_2 comma 2, non dovevano applicarsi i minimi tariffari perché l'azienda non aveva contestato le parcelle dell'avv. Viciconte, non le aveva sottoposte al vaglio di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato (previso dall'art. 18 D.L. n. 67/1997), non aveva valutato la complessità del procedimento penale, articolatosi in più fasi, non riconducibile ai minimi tariffari. Ha lamentato la disparità di trattamento pagina 1 di 7 rispetto all'altro dirigente concorrente nel reato (anche egli assolto), interamente rimborsato dalla in ogni caso ha sostenuto che, applicati i minimi tariffari, Pt_3
l'importo delle spese di difesa era superiore (€ 11.227,94) rispetto a quello liquidato dall' (€ 5.367,61). Pt_1
L' ha contrastato la pretesa sostenendo che ricorrerebbe una assunzione
Pt_1 indiretta delle spese di difesa di cui al comma 2 dell'art. 25 cit., e che le spese legali, a carico dell' , sarebbero da contenersi nel limite massimo della tariffa
Pt_1 che sarebbe stata applicabile se avesse trovato applicazione il comma 1, cioè nei minimi tariffari, come stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n. 814 del 23.12.2010, di approvazione dell'elenco di avvocati fiduciari dell' . Ha
Pt_1 replicato che controvertendosi solo della corretta interpretazione della disciplina contrattuale, non della congruità delle notule, era irrilevante l'omissione del vaglio di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato ed ha negato la prospettata disparità di trattamento rispetto al Dirigente Amministrativo, le cui spese di difesa erano state interamente sostenute dall' , il cui contratto di diritto privato era
Pt_1 Parte_ soggetto a deliberazioni della che non prevedevano limiti nel patrocinio legale in suo favore.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Firenze, in accoglimento del ricorso del dirigente, ha condannato l' al pagamento a suo favore della somma di € Pt_3
47.287,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21.02.2020 fino al saldo. Ha condannato la al pagamento delle spese di lite, nell'importo di € Pt_3
3.689,00.
I dati di fatto sono documentali:
- il ricorrente, Direttore del Dipartimento della Risorse Tecniche, il 05.07.2012 ha ricevuto la notifica di una informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze, in ordine agli ipotizzati reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. 353, 353 comma 1 e 2, 353 bis c.p., in Firenze 2009-2010, contestuale alle perquisizioni (abitazione, ufficio aziendale, veicolo);
- il 12.10.2012, richiamati i fatti, ha informato l' di avere Parte_2 nominato, al momento della notifica dell'atto, l'avv. Gaetano Viciconte difensore di fiducia, e, successivamente, anche l'avv. Sigfrido Feynes, chiedendo “garanzia, circa la copertura degli oneri per la mia tutela legale qualora le ipotesi di reato oggetto delle indagini risultassero prive di fondamento”;
- l' , con Delibera del Direttore Generale n. 891 del 17.12.2012, il cui Pt_1 oggetto risulta inerente a “Attivazione tutela legale a favore dell'Ing…”, su proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari legali e con i parerei favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., ha stabilito “di assumere, in conformità delle disposizioni del C.C.N.L. per la Dirigenza vigente, le spese conseguenti alla tutela legale e/o giudiziaria nei confronti dell'ing. dichiarando di accettare la nomina proposta Controparte_1 dell'Avvocato Gaetano Viciconte” e contestualmente deliberato “di determinare presuntivamente la spesa relativa all'incarico professionale suddetto in Euro 5.000” ;
- il processo penale si è concluso con sentenza di assoluzione (sent. n. 2886/2019 della Corte di Appello di Firenze, confermativa della sentenza pagina 2 di 7 assolutoria del Tribunale Collegiale di Firenze n. 972/2017), trasmessa all' con le fatture (saldate) emesse dall'avv. Viciconte e la richiesta di Pt_1 rimborso dell'importo corrisposto dal dipendente, pari ad € 52.6555,20;
- l' convenuta ha rimborsato la minore somma di € 5.367,61, nei limiti Pt_1 dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, come da Determina del Dirigente n. 2244/2020 del 14.10.2020. La norma di riferimento è l'art. 25 del CCNL 1998/2001, sottoscritto il 08.06.2000 (recepito nell'art. 26 CCNL Integrativo stipulato il 20.06.2001), che stabilisce:
“1. L' , nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un Pt_1 proc di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma primo per possibile conflitto di interessi”.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.”
Il Tribunale, in sintesi, ha argomentato che l'applicazione del comma 2 dell'art. 25 CCNL cit. presuppone che il dipendente abbia nominato un proprio legale, in sostituzione o in affiancamento a quello nominato dalla azienda e che, in primo luogo, l' abbia designato un legale per tutelare il dipendente nel corso del Pt_1 procedimento penale (in questo senso ha richiamato Cass. n. 31309/2019 laddove ha affermato, “l' non aveva assolto alla sua funzione di nominare un legale Pt_3 nell'interesse del malgrado la rituale comunicazione dallo stesso effettuata CP_2 della pendenza mento penale a suo carico, donde la configurazione del presupposto generale per l'operatività dell'obbligo dell' di sopportare Parte_2 ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento (e per tutti i possibili gradi del giudizio), ritualmente portata a conoscenza della stessa datrice di lavoro”). Pt_1
Ha rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente non aveva nominato l'avv. Viciconte in sostituzione o a supporto di quello designato dall' , previa comunicazione Pt_1 all'interessato per l'assenso; era diversamente documentato che l' aveva Pt_1 deliberato di assumere, ai sensi del CCNL cit., le spese di tutela legale e giudiziaria del dipendente, accettando la nomina proposta dell'avv. Viciconte, in tal modo, ritiene il Tribunale, esprimendo la decisione di assumere in via diretta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 CCNL, il patrocinio legale attraverso il difensore individuato e nominato dal dipendente e le spese conseguenti. Secondo il Tribunale le espresse decisioni di accettare la nomina e di assumere le spese conseguenti non sono riconducibili al comma 2, che non postula alcuna accettazione da parte dell' Pt_1
pagina 3 di 7 del legale nominato dal dipendente e dà luogo per l'ente un successivo (ed eventuale) obbligo di rimborso (da attivare al termine del procedimento penale con esito favorevole per il dipendente) e non ad una immediata assunzione a proprio carico delle spese giudiziarie e legali, come invece deliberato dalla . Secondo il Pt_1 giudice del primo grado, non esclude questa ricostruzione della volontà dell'ente la Delibera del Direttore Generale n. 814 del 23.12.2010, opposta dalla , di Pt_1 approvazione dell'elenco di avvocati fiduciari dell' ed ha stabilito Pt_1
l'applicazione dei minimi tariffari, applicabili solo ai professionisti inseriti su domanda nell'elenco. Nel caso in esame, l' ha conferito l'incarico all'avv. Pt_1
Viciconte, senza attingere all'elenco dei difensori fiduciari, accettando la nomina del dipendente ed esercitando la facoltà discrezionale di avvalersi di legali non inseriti nell'elenco, prevista nella Delibera, nei cui confronti non può valere la limitazione ai minimi tariffari, da circoscriversi ai professionisti iscritti nell'albo.
l' formula quattro motivi di appello;
ha inoltre riproposto le eccezioni e Pt_3 deduzioni di infondatezza assorbite dalla pronuncia (relative alla necessità di tassazione della notula, disparità di trattamento, correttezza dei conteggi corrispondenti ai minimi tariffari). L'appellato ha contrastato tutti di motivi di appello, ha riproposto le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado (nel caso di applicabilità dell'art. 25 comma 2, mancata contestazione delle parcelle, omessa valutazione di congruità, disparità di trattamento rispetto al coimputato, ove occorra la disapplicazione delle delibere aziendali presupposte, erroneità del conteggio nei minimi tariffari)
Primo motivo. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente valutato e interpretato la Delibera del D.G. n. 814/2010, con la quale è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari dell'ente, che prevede l'applicazione dei soli minimi tariffari. Secondo l'Azienda, il dipendente che invia la richiesta di patrocinio può decidere di avvalersi di uno degli avvocati fiduciari compresi nell'elenco (in questo caso si avrebbe patrocinio diretto e pagamento diretto dell'azienda), oppure scegliere un difensore di sua fiducia (patrocinio indiretto con rimborso successivo dell' ), Pt_1 con applicazione dei minimi tariffari. La Corte ritiene l'argomento non convincente. L'appellante introduce, nella operatività dell'art. 25 comma 1 CCNL, un automatismo correlato alla scelta dell'avvocato fiduciario dell'ente da parte del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziale, priva di riscontro nell'art. 25 CCNL, che non limita la facoltà di scelta del difensore, circoscrivendola entro gli albi/elenchi unilateralmente formati dal datore di lavoro. E' opportuno evidenziare che il comma 1 pone l'obbligo, per l' , della assunzione immediata di ogni spesa della tutela legale/giudiziale Pt_1 del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, cui è ostativa solo la sussistenza di un conflitto di interessi (e salva la ripetizione nel caso di accertato dolo e o colpa grave). Laddove il comma 1 prevede che sul nominativo del legale designato dalla vi Pt_1 sia l'assenso dell'interessato, persegue la designazione consensuale, ai fini della assunzione immediata. In questo quadro non vi è alcuna previsione, del resto non indicata dall'appellante, che condizioni l'assunzione immediata delle spese in discussione alla nomina (da parte della o da parte del dipendente), di un Pt_1 legale compreso nell'elenco approvato con la delibera cit. E' opportuno evidenziare pagina 4 di 7 che l'elenco dei legali da cui l' può attingere per l'incarico di difesa in giudizio Pt_1 dell' e dei suoi dipendenti, risulta dichiaratamente approvato per la finalità Pt_1 specifica di “consentire una valutazione ed una scelta il più possibile trasparente”. Tuttavia l'inclusione nell'elenco non è vincolante per l' , che si è Pt_1 espressamente riservata la facoltà discrezionale di attribuire incarichi di difesa ad avvocati non presenti nell'Albo. Nel caso l' eserciti detta facoltà, Pt_1 diversamente da quanto sostenuto dell'appellante, non è certamente applicabile la previsione della applicazione dei minimi tariffari, da riferirsi solo ai professionisti inclusi nell'elenco, formato previo avviso pubblico, sulla base dei requisiti previsti dal bando e a domanda, i quali, volontariamente, richiedendo l'inclusione, hanno accettato le condizioni di remunerazione dell'incarico stabilite nella delibera. Consegue che, laddove l'azienda si avvalga, come possibile, di avvocato non compreso nell'elenco non può pretendere l'applicazione delle condizioni di incarico dei difensori fiduciari presenti nell'Albo, con effetto anche sulla fattispecie del rimborso, ai sensi del comma 2 e dell'espresso rinvio ai limiti al rimborso delle spese nel limite massimo di cui al comma 1, che non è da contenersi quindi entro l'applicazione dei minimi tariffari, previsti dalla contrattazione collettiva come minimo. Secondo motivo. Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe errato nell'inquadramento della fattispecie all'interno del comma 1. Sostiene che, considerati i reati contestati (falso ideologico in atto pubblico, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche) il patrocinio diretto fosse impedito dal conflitto di interessi. Osserva la Corte che detto argomento, preclusivo dell'immediata assunzione delle spese fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, mai menzionato nella memoria di costituzione nel primo grado è stato sollevato per la prima volta in appello ed è, pertanto, inammissibile. In aggiunta, la Delibera del Direttore Generale n. 891 del 17.12.2012 non contiene alcun riferimento alla esistenza di un conflitto di interessi, mentre è esplicitata la decisione di “assumere, in conformità delle disposizioni del C.C.N.L. per la Dirigenza vigente, le spese conseguenti alla tutela legale e/o giudiziaria nei confronti dell'ing. , che presuppone l'avvenuta Controparte_1 valutazione della sua insussistenza. inoltre in contraddizione con la condotta tenuta dalla nei confronti del Direttore Amministrativo, Pt_1 concorrente nei reati (assolto a sua volta), per il quale, entro la vicenda sostanzialmente unitaria, l' ha effettuato una valutazione di insussistenza Pt_1 del conflitto di interessi, come si evince nella Determina del Dirigente n. 627 del 10.03.2020, prodotta dalla azienda, dove si legge “Accertato che, nel caso in oggetto, non sussiste conflitto di interessi con l'Ente”. Terzo motivo. Secondo l' il Tribunale avrebbe errato nella valutazione e Pt_3 interpretazione della Delibera del D.G. n. 891/2012, poiché il provvedimento avrebbe il valore di mera presa d'atto della nomina fiduciaria del dipendente, come emergerebbe dalle premesse, laddove si afferma che “la nomina dei difensori e/o consulenti deve essere preventivamente concordata tra il dipendente e l'Amministrazione”, nonché dal fatto che il provvedimento contiene una determinazione solo presuntiva della spese, mentre è con la Determina n. 2244/2020 che è stato autorizzato il rimborso. Diversamente dall'assunto dell'appellante, la Corte ritiene che le espressioni usate nella delibera, nell' oggetto di “attivazione della tutela legale a favore dell'ing…”, nella pagina 5 di 7 parte di delibera, sopra riportate, di dichiarata assunzione delle spese conseguenti alla tutela legale e giudiziaria e accettazione della nomina proposta dal dipendente, siano chiare nell'indicare che l'ente ha fatto propria la nomina ed ha assunto, nell'immediato, l'obbligazione a proprio carico delle spese legali e giudiziarie. Non ha rilevanza che la designazione sia stata proposta dal dipendente, necessitato dalla esecuzione di un atto garantito (quale è la perquisizione) e dalla contestuale notifica dell'informazione di garanzia. Ciò che rileva è che la nomina dell'avv. Viciconte, tempestivamente comunicata, sia stata espressamente accettata e che su essa si sia formato l'assenso di entrambe le parti. Nel caso del patrocinio indiretto non è richiesta alcuna dichiarazione di accettazione e approvazione della nomina, poiché come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza, presuppone che la datrice di lavoro abbia nominato il difensore, abbia comunicato la nomina dal dipendente per l'assenso, ponendolo nella condizione di aderirvi ovvero di esercitare una nomina sostitutiva o in affiancamento, assumendosi gli oneri (successivamente rimborsabili all'esito favorevole del procedimento penale). In questo quadro, la Determina n. 2244/2020, che ha liquidato le spese legali/giudiziali nei minimi tariffari, ha dato (erronea) attuazione alla Delibera n. 891/2012 di assunzione della obbligazione. Quarto motivo. Secondo l'appellante anche nell'ambito dell'inquadramento di cui all'art. 25 comma 1, il Tribunale avrebbe dovuto applicare i minimi tariffari ed avrebbe errato a ritenere che l' si sia avvalsa della facoltà discrezionale, Pt_1 prevista dalla Delibera n. 814/2010, di conferire incarichi a professionisti non inseriti nell'elenco, perché non aveva scelto l'avv. Viciconte, ma solo accettato la scelta fatta e comunicata dal dipendente. Da ultimo argomenta che la scelta del professionista e l'approvazione dell'azienda avrebbe la finalità di definire l'importo del rimborso, subordinandolo a criteri predeterminati, altrimenti si troverebbe ad effettuare un esborso indeterminato e variabile, contrario ai principi di contabilità e al generale principio di parità di trattamento. La Corte, come già sopra esposto, ritiene che i minimi tariffari non siano applicabile al legale non ricompreso dell'elenco/albo dei difensori approvato dalla e che le espressioni impiegate Pt_1 nella delibera cit. non indichino una presa d'atto, locuzione non utilizzata, bensì l'accettazione da parte della l'Azienda della nomina proposta, che ha fatto propria la scelta del dipendente, nell'esercizio della facoltà, che si è riservata, di conferire incarichi a legali extra elenco. Quanto agli ultimi argomenti, introdotti per la prima volta in appello, sono considerazioni che attengono a criteri generali cui l'azione amministrativa deve improntarsi, che non fondano giuridicamente l'applicazione, come pretesto, dei minimi tariffari. L'appello viene rigettato e la sentenza appellata viene confermata Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (tre fasi), applicati i minimi, nell'importo di € 3473,00. Sussistono i requisiti per il raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda assorbita, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. pagina 6 di 7 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, a favore della appellata, che liquida, in € 3.473,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 27.03.2025
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci il Presidente Dott. Flavio Baraschi
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