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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2555/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso CodiceFiscale_1
lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
contumace
[...]
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.7.2024 il signor Pt_1
ha convenuto in giudizio l' per sentir condannare il
[...] CP_1
predetto a liquidare in suo favore la rendita in godimento su una CP_1
base retributiva iniziale di euro 25.491,12, nonché al pagamento della differenza sui ratei scaduti, oltre gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se maggiore, con decorrenza di legge.
pagina 1 A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver lavorato come minatore in sottosuolo, addetto all'avanzamento presso la miniera di San Giovanni a Iglesias, alle dipendenze di varie società (in particolare: della società Piombo Zincifera
Sarda s.p.a. dal 1.1.1975 al 30.4.1981, della dal 1.5.1981 al CP_2
31.12.1984 e della dal 1.1.1985 al 31.12.1991). CP_3
Dal 10.3.1990 sino alla data della cessazione dell'attività lavorativa, il 31.12.1991, era stato inquadrato come operaio “simbista” al V livello.
Egli, infatti, in tale periodo, conduceva il , una macchina Per_1
perforatrice per forature profonde.
In data 1.1.1992 era andato in pensione.
Con sentenza n. 107 del 30.1.2019 era stato riconosciuto il diritto del ricorrente di percepire la rendita per il danno biologico del 29% CP_1
dal 7.6.2016 per silicosi e cardiopatia associata di origine professionale.
Nel mese di agosto 2019 l' aveva liquidato la rendita sulla CP_1
base salariale iniziale di euro 16.195,20.
In data 4.10.2019 il ricorrente aveva proposto opposizione, ritenendo la base retributiva utilizzata inferiore a quella spettante.
Nel mese di gennaio 2020 l' aveva liquidato la rendita sulla CP_1
base salariale iniziale di euro 21.134,66.
In data 24.4.2024, la (già aveva trasmesso CP_4 CP_3
all'Istituto l'estratto del libro paga da giugno 2015 a maggio 2016,
ovvero i dodici mesi precedenti alla manifestazione della patologia silicotica, da cui risultava una retribuzione complessiva di euro
23.902,32, calcolata erroneamente su quella spettante a un impiegato di
V livello.
Con nota del 29.4.2024 la aveva comunicato che, CP_4
nell'ipotesi di inquadramento del ricorrente come operaio nel V livello,
l'estratto del libro paga avrebbe dovuto essere integrato, alla colonna 11,
con gli importi relativi alle indennità di sottosuolo e disagio, pari ad euro
1.588,80, e, pertanto, l'importo totale complessivo sarebbe stato di euro
pagina 2 25.491,12.
In data 6.5.2024, sulla scorta di tale documento, il ricorrente aveva proposto nuova opposizione, chiedendo l'applicazione della base retributiva di euro 25.491,12, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.
2. Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in CP_1
giudizio, rimanendo contumace.
3. In seguito al deposito di note di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa viene tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
In base all'art. 147, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965, la retribuzione annua da assumersi quale base per la liquidazione delle rendite conseguenti a qualora – come nl caso di specie - la Pt_2
manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, è quella percepita nei dodici mesi antecedenti la data della manifestazione dai lavoratori occupati nella medesima località
e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Nel caso di specie, la retribuzione percepita da giugno 2015 a maggio
2016 dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il ricorrente il 31.12.1991, ovvero minatore in sottosuolo, è di euro 25.491,12, come calcolato dalla CP_4
Sul punto, si precisa che la somma da ultimo indicata è quella corretta,
tenuto conto del fatto che il ricorrente, evidentemente, non ha mai svolto le mansioni di impiegato, e che inoltre, a pag. 15 del prodotto libretto di lavoro, il ricorrente risulta essere stato inquadrato con la qualifica di
“Simbista liv. 5” (ovverosia l'operaio che conduceva il mezzo denominato , a far data sin dal “10.3.90”. Per_1
In accoglimento della domanda di parte ricorrente, l' viene CP_1
condannato a liquidare in favore del ricorrente la rendita in godimento su una base retributiva iniziale di euro 25.491,12, con decorrenza dalla data
pagina 3 del 7.6.2016, nonché al pagamento della differenza sui ratei scaduti, oltre gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se maggiore, con decorrenza di legge.
5. In virtù della soccombenza, l' deve essere condannato alla CP_1
rifusione delle spese processuali, che vengono liquidate nel dispositivo,
ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; v. il valore dichiarato nel ricorso), con liquidazione ai valori prossimi a quelli minimi, in considerazione dell'assai limitata attività processuale svolta, e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, la predetta fase non può dirsi svolta, poiché la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui al ricorso introduttivo.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna l' a liquidare in favore del ricorrente la rendita in CP_1
godimento su una base retributiva iniziale di euro 25.491,12, con decorrenza dal 7.6.2016, nonché al pagamento della differenza sui ratei scaduti, oltre gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se maggiore, con decorrenza di legge;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella
pagina 4 misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 27.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5