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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione NONA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, promosso da: parte ricorrente
Parte_1
codice fiscale C.F._1 con l'avv. DE FANIS FEDERICA come da procura in atti;
nei confronti di parte convenuta contumace
Controparte_1
codice fiscale C.F._2
con
AVV. Laura Pietrasanta Curatore Speciale della minore costituita in giudizio come da Per_1
comparsa del 30/4/25.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
Oggetto: Modifica condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 3986/24
pagina 1 di 7 Conclusioni concordi del ricorrente e del Curatore Speciale:
-conferma dell'affidamento della minore all'Ente;
-collocamento della minore presso il padre;
-delega i Servizi Sociali per la regolamentazione della frequentazione madre-figlia;
-revoca del contributo paterno al mantenimento della minore;
-condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024 e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Milano, a modifica del decreto n. 3986/24 reso dal medesimo Tribunale, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore , con collocamento presso di sé, Per_2
regolamentazione della frequentazione materna con delega ai Servizi Sociali, revoca del contributo al mantenimento della minore.
Con comparsa del 30/4/25 si è costituita in giudizio l'avvocato nominata con Controparte_2
provvedimento del 1/4/25.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 27/5/25, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo alla convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Curatore Speciale Chiede ha chiesto la conferma del provvedimento vigente in punto affido all'Ente, con collocamento prevalente della minore presso il padre, incarico al Servizio di regolamentare la frequentazione materna, revoca del contributo paterno al mantenimento di con decorrenza da Per_1
aprile 2024 , momento in cui si è stabilmente trasferita presso il padre. Per_1
L'avv. De Fanis ha aderito alle conclusioni della Curatrice Speciale e ha chiesto la conferma dell'affido all'Ente con la precisazione che la gestione ordinaria è interamente demandata al padre. Ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate.
I difensori hanno congiuntamente chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione precisando concordemente le conclusioni come sopra verbalizzato e hanno discusso oralmente.
Il Giudice delegato, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 2 di 7 Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale vigente, con affidamento della minore all'Ente.
Il Curatore Speciale della minore ha evidenziato la necessità di mantenere detto regime per un periodo di massimo di anni due, come per legge, attesa la difficile situazione relazionale esistente tra le parti e le gravi criticità manifestate dalla madre nella relazione con Per_1
Parte ricorrente, nell'interesse della figlia minore, comprese la sofferenza della medesima e la delicatezza dell'attuale fase, con necessità di sostenere la minore nella relazione con la madre, aderendo alle conclusioni del Curatore Speciale, ha chiesto la conferma dell'affidamento all'Ente che è, allo stato, per le ragioni sopra evidenziati, il regime maggiormente tutelante per Per_1
Va, inoltre, disposto il collocamento della minore presso il padre, atteso il trasferimento nell'abitazione del genitore dal mese di aprile 2024.
Quanto alla frequentazione materna, si delega al Servizi Sociale dell'Ente affidatario la regolamentazione con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti ai prioritari interessi di , Per_1
considerata l'attuale situazione di difficoltà della madre che ha in più occasioni fatto presente di non essere nelle condizioni emotive di tenere con sé Per_1
Il contributo al mantenimento della figlia minore
Va revocato il contributo paterno al mantenimento di che vive stabilmente presso la sua Per_1
abitazione dal mese di aprile del 2024.
I genitori provvederanno al 50% alle spese straordinarie per la minore;
assegno unico integralmente a favore del padre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione di Per_1
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Le parti vanno condannate a rifondere allo Stato, per la quota del 50% ciascuno, le spese del Curatore
Speciale della minore ammessa al Gratuito Patrocinio liquidate come da separato decreto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto n. 3986/24 del Tribunale di
Milano del 13/3/24, che ha parzialmente modificato la sentenza di divorzio n. 9423/19 del Tribunale di
Milano, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 3 di 7 1) Conferma ex artt. 333 c.c. l'affidamento della figlia minore , nata il [...], al Servizio Persona_3
Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
tre mesi prima della scadenza il Servizio
Sociale segnalerà al PM presso il Tribunale per i minorenni di Milano elementi ostativi all'affidamento condiviso;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, della figlia minore presso il padre in Milano, via Bitonto n. 3;
4) Incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di regolamentare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario della figlia minore, sentita la minore medesime, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico della madre, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dell'andamento degli interventi di supporto in favore del nucleo, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, nell'interesse prioritario di ed in assenza di Per_1
qualsivoglia elemento di pregiudizio, di un progressivo ampliamento, consolidamento e stabilizzazione;
5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria della figlia minore;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
pagina 4 di 7 d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi e la minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentita la minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
pagina 5 di 7 11) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite del Servizio Sociale di mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare avviando/proseguendo tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologici e socio educativi necessari o anche solo opportuni nel prioritario interesse di Per_1
14) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per la minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
15) revoca il contributo paterno al mantenimento di con decorrenza dal mese di aprile 2024; Per_1
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate al 50% a carico dei genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 6 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.;
16) assegno unico integralmente a favore del padre con decorrenza dall'aprile 2024;
17) Condanna le parti a rifondere all'Erario, nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata al Curatore Speciale della minore a titolo di compenso con separato decreto;
18) spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali e Specialistici del comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione NONA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, promosso da: parte ricorrente
Parte_1
codice fiscale C.F._1 con l'avv. DE FANIS FEDERICA come da procura in atti;
nei confronti di parte convenuta contumace
Controparte_1
codice fiscale C.F._2
con
AVV. Laura Pietrasanta Curatore Speciale della minore costituita in giudizio come da Per_1
comparsa del 30/4/25.
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
Oggetto: Modifica condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 3986/24
pagina 1 di 7 Conclusioni concordi del ricorrente e del Curatore Speciale:
-conferma dell'affidamento della minore all'Ente;
-collocamento della minore presso il padre;
-delega i Servizi Sociali per la regolamentazione della frequentazione madre-figlia;
-revoca del contributo paterno al mantenimento della minore;
-condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024 e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Milano, a modifica del decreto n. 3986/24 reso dal medesimo Tribunale, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore , con collocamento presso di sé, Per_2
regolamentazione della frequentazione materna con delega ai Servizi Sociali, revoca del contributo al mantenimento della minore.
Con comparsa del 30/4/25 si è costituita in giudizio l'avvocato nominata con Controparte_2
provvedimento del 1/4/25.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 27/5/25, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo alla convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Curatore Speciale Chiede ha chiesto la conferma del provvedimento vigente in punto affido all'Ente, con collocamento prevalente della minore presso il padre, incarico al Servizio di regolamentare la frequentazione materna, revoca del contributo paterno al mantenimento di con decorrenza da Per_1
aprile 2024 , momento in cui si è stabilmente trasferita presso il padre. Per_1
L'avv. De Fanis ha aderito alle conclusioni della Curatrice Speciale e ha chiesto la conferma dell'affido all'Ente con la precisazione che la gestione ordinaria è interamente demandata al padre. Ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate.
I difensori hanno congiuntamente chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione precisando concordemente le conclusioni come sopra verbalizzato e hanno discusso oralmente.
Il Giudice delegato, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 2 di 7 Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale vigente, con affidamento della minore all'Ente.
Il Curatore Speciale della minore ha evidenziato la necessità di mantenere detto regime per un periodo di massimo di anni due, come per legge, attesa la difficile situazione relazionale esistente tra le parti e le gravi criticità manifestate dalla madre nella relazione con Per_1
Parte ricorrente, nell'interesse della figlia minore, comprese la sofferenza della medesima e la delicatezza dell'attuale fase, con necessità di sostenere la minore nella relazione con la madre, aderendo alle conclusioni del Curatore Speciale, ha chiesto la conferma dell'affidamento all'Ente che è, allo stato, per le ragioni sopra evidenziati, il regime maggiormente tutelante per Per_1
Va, inoltre, disposto il collocamento della minore presso il padre, atteso il trasferimento nell'abitazione del genitore dal mese di aprile 2024.
Quanto alla frequentazione materna, si delega al Servizi Sociale dell'Ente affidatario la regolamentazione con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti ai prioritari interessi di , Per_1
considerata l'attuale situazione di difficoltà della madre che ha in più occasioni fatto presente di non essere nelle condizioni emotive di tenere con sé Per_1
Il contributo al mantenimento della figlia minore
Va revocato il contributo paterno al mantenimento di che vive stabilmente presso la sua Per_1
abitazione dal mese di aprile del 2024.
I genitori provvederanno al 50% alle spese straordinarie per la minore;
assegno unico integralmente a favore del padre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione di Per_1
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Le parti vanno condannate a rifondere allo Stato, per la quota del 50% ciascuno, le spese del Curatore
Speciale della minore ammessa al Gratuito Patrocinio liquidate come da separato decreto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto n. 3986/24 del Tribunale di
Milano del 13/3/24, che ha parzialmente modificato la sentenza di divorzio n. 9423/19 del Tribunale di
Milano, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 3 di 7 1) Conferma ex artt. 333 c.c. l'affidamento della figlia minore , nata il [...], al Servizio Persona_3
Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
tre mesi prima della scadenza il Servizio
Sociale segnalerà al PM presso il Tribunale per i minorenni di Milano elementi ostativi all'affidamento condiviso;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, della figlia minore presso il padre in Milano, via Bitonto n. 3;
4) Incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di regolamentare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario della figlia minore, sentita la minore medesime, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico della madre, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dell'andamento degli interventi di supporto in favore del nucleo, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, nell'interesse prioritario di ed in assenza di Per_1
qualsivoglia elemento di pregiudizio, di un progressivo ampliamento, consolidamento e stabilizzazione;
5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria della figlia minore;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
pagina 4 di 7 d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi e la minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentita la minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
pagina 5 di 7 11) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite del Servizio Sociale di mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare avviando/proseguendo tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologici e socio educativi necessari o anche solo opportuni nel prioritario interesse di Per_1
14) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per la minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
15) revoca il contributo paterno al mantenimento di con decorrenza dal mese di aprile 2024; Per_1
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate al 50% a carico dei genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 6 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.;
16) assegno unico integralmente a favore del padre con decorrenza dall'aprile 2024;
17) Condanna le parti a rifondere all'Erario, nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata al Curatore Speciale della minore a titolo di compenso con separato decreto;
18) spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali e Specialistici del comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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