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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. r.g. 4-1/ 2025 promosso da CA IA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Moro, ed elettivamente domiciliato presso la Camera del
Lavoro di Rovigo Via Calatafimi n. 1/B, giusta procura allegata al ricorso;
e
ALRA MA (CF [...]) e ZA
AN (C.F. [...]) rappresentati e difesi dall'avv. dall'Avv.
Christian Allegro del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 268, giusta procura allegata al ricorso;
nonché
EN NE (C.F. [...]) difeso e rappresentato dagli avv.ti
Maria Enrica De Salvo e Laura Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, sito in Padova, Piazza dell'Insurrezione n. 10 – 35139, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
RA NT SR (C.F. e P.IVA 01377240294), con sede legale a Rovigo, in via Stacche n. 7/C;
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 16.01.2025 da NM AT nei confronti di RA NT SR;
1 rilevato che, successivamente, in data 25.02.2025, LLAR SI e AZ
NL hanno depositato un secondo ricorso e, in data 26.02.2025, SI EN ha depositato un terzo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale avverso la medesima società debitrice, cosicché detti procedimenti sono stati riuniti d'ufficio al procedimento unitario N. 4-1/2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che all'udienza del 27.03.2025, nessuno è comparso per la società resistente, non costituita in giudizio;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da RA NT SR
(“ progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione ed assistenza di impianti elettrici, radiotelevisivi, telefonici, antifurto, impianti per trasmissione dati, impianti per l'energia ecologica e da fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici, solari etc.”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
rilevato che i creditori NM AT, LLAR SI, AZ NL e
EN SI vantano nei confronti di RA NT SR i seguenti crediti:
(i) NM AT è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 134/2024 emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto per l'importo di € 11.559,15;
(ii) LLAR SI è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 183/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto per la somma di € 27.862,48;
(iii) NL AZ è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 209/2024 emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo per la somma di € 17.805,95;
(iv) EN SI è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto per la somma di € 20.103,03;
pag. 2 di 5 rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a circa € 42.170,00 e € 53.175,00; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato, inoltre, che sulla base della documentazione fiscale in atti, ricorre il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla Liquidazione Giudiziale previsti dall'articolo 2 e 121 CCII, in particolare, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, viene indicato un attivo di € 1.326.111,00 e ricavi lordi per € 898.195,00;
ritenuto che
RA NT SR versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di ingenti debiti contributivi e fiscali;
- la cessazione dell'attività di impresa che si evince dall'esito infruttuoso dei pignoramenti mobiliari promossi dai ricorrenti, avendo il Pubblico Ufficiale trovato i locali chiusi presso la sede legale della società debitrice;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RA NT SR (C.F.
e P.IVA 01377240294), con sede legale a Rovigo, in via Stacche n. 7/C; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina
l'Avv. Alessandra Sichirollo Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato pag. 3 di 5 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.07.2025 ad ore 12,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI
pag. 4 di 5 mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. r.g. 4-1/ 2025 promosso da CA IA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Moro, ed elettivamente domiciliato presso la Camera del
Lavoro di Rovigo Via Calatafimi n. 1/B, giusta procura allegata al ricorso;
e
ALRA MA (CF [...]) e ZA
AN (C.F. [...]) rappresentati e difesi dall'avv. dall'Avv.
Christian Allegro del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 268, giusta procura allegata al ricorso;
nonché
EN NE (C.F. [...]) difeso e rappresentato dagli avv.ti
Maria Enrica De Salvo e Laura Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, sito in Padova, Piazza dell'Insurrezione n. 10 – 35139, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
RA NT SR (C.F. e P.IVA 01377240294), con sede legale a Rovigo, in via Stacche n. 7/C;
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 16.01.2025 da NM AT nei confronti di RA NT SR;
1 rilevato che, successivamente, in data 25.02.2025, LLAR SI e AZ
NL hanno depositato un secondo ricorso e, in data 26.02.2025, SI EN ha depositato un terzo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale avverso la medesima società debitrice, cosicché detti procedimenti sono stati riuniti d'ufficio al procedimento unitario N. 4-1/2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che all'udienza del 27.03.2025, nessuno è comparso per la società resistente, non costituita in giudizio;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da RA NT SR
(“ progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione ed assistenza di impianti elettrici, radiotelevisivi, telefonici, antifurto, impianti per trasmissione dati, impianti per l'energia ecologica e da fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici, solari etc.”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
rilevato che i creditori NM AT, LLAR SI, AZ NL e
EN SI vantano nei confronti di RA NT SR i seguenti crediti:
(i) NM AT è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 134/2024 emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto per l'importo di € 11.559,15;
(ii) LLAR SI è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 183/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto per la somma di € 27.862,48;
(iii) NL AZ è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 209/2024 emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo per la somma di € 17.805,95;
(iv) EN SI è creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo e del successivo atto di precetto per la somma di € 20.103,03;
pag. 2 di 5 rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a circa € 42.170,00 e € 53.175,00; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato, inoltre, che sulla base della documentazione fiscale in atti, ricorre il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla Liquidazione Giudiziale previsti dall'articolo 2 e 121 CCII, in particolare, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, viene indicato un attivo di € 1.326.111,00 e ricavi lordi per € 898.195,00;
ritenuto che
RA NT SR versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di ingenti debiti contributivi e fiscali;
- la cessazione dell'attività di impresa che si evince dall'esito infruttuoso dei pignoramenti mobiliari promossi dai ricorrenti, avendo il Pubblico Ufficiale trovato i locali chiusi presso la sede legale della società debitrice;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RA NT SR (C.F.
e P.IVA 01377240294), con sede legale a Rovigo, in via Stacche n. 7/C; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina
l'Avv. Alessandra Sichirollo Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato pag. 3 di 5 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.07.2025 ad ore 12,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI
pag. 4 di 5 mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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