Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1953, n. 75
Articolo 2
Versione
25 marzo 1953
Art. 1.
Le domande di contributo prevedute dall' art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505 , e dall' art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136 , possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.
Entrata in vigore il 25 marzo 1953