Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Fra i giudizi relativi ai procedimenti di esecuzione per i quali l'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 esclude l'operatività del Foro erariale è ricompreso quello ex art. 548 cod. proc. civ. inerente alle contestazioni insorte sulla dichiarazione resa dal terzo obbligato nella procedura esecutiva presso terzi. Tale giudizio, infatti, pur avendo natura cognitoria ed essendo autonomo rispetto al processo di esecuzione, sorge incidentalmente all'interno di questo ed è al medesimo funzionalmente collegato, in quanto volto all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del debito del terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO Di COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di POTENZA, con ordinanza del 03/07/97, nella causa iscritta al n. 773/95 vertente tra
BANCA CRED COOP LO & VALSINNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA ISTRIA 2, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MURANO, difesa dall'avvocato NICOLA GULFO, giusta delega in atti;
e
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA DI S. ARCANGELO in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende per legge;
e
NT GI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/99 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Lagonegro, con le conseguenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11 ottobre 1994 il Tribunale di Lagonegro, nel giudizio ex art. 548 c.p.c. promosso dalla Banca di credito cooperativo di AR e NI nei confronti del debitore OV NO e dell'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura di S. Arcangelo, terzo obbligato, ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza funzionale del Tribunale di Potenza, quale foro erariale.
A sua volta, con ordinanza del 10 settembre 1997, il Tribunale di Potenza ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza sul presupposto che, nella specie, vertendosi in giudizio relativo a procedimento esecutivo, trovano applicazione le norme ordinarie di competenza, ex art. 7 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 sebbene una delle parti in causa sia un'Amministrazione dello Stato.
Hanno depositato memorie difensive ex art. 47 u.c. c.p.c. la Banca di credito cooperativo di AR e NI e il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendo, la prima, dichiararsi la competenza del Tribunale di Lagonegro e il secondo affermarsi la competenza del giudice secondo le regole generali sul foro dello Stato.
Il Procuratore generale ha così argomentato e concluso:
"Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del richiesto regolamento d'ufficio, avendo il giudice a quo dichiarato la propria incompetenza per materia ed essendo stato il giudizio riassunto davanti al Tribunale di Potenza, indicato come competente, nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.;
nel merito, si osserva che in base all'art. 7 del R.D. 30/10/1933 n. 1612 anche quando, come nel caso di specie, sia parte in causa un'Amministrazione dello Stato, restano ferme le norme ordinarie di competenza nei giudizi relativi a procedimenti esecutivi;
tra tali giudizi va ricompreso quello ex art. 548 c.p.c., inerente alle contestazioni insorte sulla dichiarazione resa dal terzo obbligato nella procedura esecutiva presso terzi;
tale giudizio, infatti, pur avendo natura cognitoria ed essendo autonomo rispetto al processo di esecuzione, sorge incidentalmente all'interno di questo ed è al medesimo funzionalmente collegato, in quanto volto all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del debito del terzo (Cass. 79/57 98; 83/ 2080; 85/ 2346) e quindi a determinare l'oggetto del pignoramento o a precisarne il contenuto;
nello stesso senso si è già pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 6557 del 13/7/1994, la quale ha stabilito che i giudizi relativi a procedimenti di esecuzione per i quali, a norma dell'art. 7 del R.D. 30/10/1933 n. 1611, resta esclusa l'operatività del foro erariale, sono quelli concernenti la validità formale del procedimento (opposizione agli atti esecutivi), o l'eventuale coinvolgimento di beni di soggetti estranei all'esecuzione (opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.), oppure le contestazioni insorte intorno alla dichiarazione del terzo pignorato ex art. 548 c.p.c.;
in base a quanto precede dev'essere esclusa la competenza del Tribunale di Potenza quale foro erariale e va conseguentemente affermata la competenza del Tribunale di Lagonegro, secondo le norme ordinarie di competenza;
"
Le indicate conclusioni del P.G. con le correlative argomentazioni, che le sostengono, vanno condivise, dovendosi ribadire l'esclusione dell'applicabilità della disciplina del foro erariale a norma dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933 con riguardo al giudizio che sorge incidentalmente ma funzionalmente al processo di esecuzione in ordine alle contestazioni intorno alla dichiarazione del terzo pignorato, disciplinato dall'art. 548 c.p.c., siccome già affermato da questa Corte con la sentenza n. 6557 del 13/7/1994. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento d'ufficio proposto dal Tribunale di Potenza, dichiara la competenza del Tribunale di Lagonegro.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999