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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/08/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana
Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 75-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
ato a Palermo il 10.6.1983 (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
Prestisimone n. 24, rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira La Rosa
( Email_1
Ricorrenti
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
1 LETTA la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. CCII depositata, in data 4 marzo 2025, da ato a Palermo il 10/06/1983 (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
Prestisimone n. 24, rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira La Rosa
( e assistiti dall'OCC dott.ssa Rosanna Chinnici. Email_1
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 5 marzo 2025
LETTA la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Palermo – dott.ssa Rosanna Chinnici - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.
RILEVATO che, con decreto del 21 marzo 2025, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il
2 divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione ex art. 70, comma 6, CCII, depositata in data 26 aprile
2025 dalla dott.ssa Rosanna Chinnici n.q. nella quale viene dato atto delle osservazioni pervenute dai creditori con pec del Parte_3
14.4.2025, ST S.p.A. con pec del 14.4.2025, MPS con pec del 14.4.2025 e di ADERISC con pec del 27.3.2025.
LETTE le “note ad osservazioni dei creditori” dei ricorrenti.
RICHIAMATO il provvedimento del 14 maggio 2025 con cui il GD ha fissato l'udienza del 18 giugno 2025 al fine di trovare soluzione ad “ogni contestazione”, udienza successivamente differita al 16 luglio 2025.
RILEVATO che, alla citata udienza, è comparso solo il creditore ipotecario che ha insistito nelle proprie osservazioni opponendosi all'omologa del piano del consumatore.
RIESAMINATE le memorie depositate dai creditori opponenti nella quali il piano viene contestato sotto diversi profili, tra i quali: la mancanza, in capo ai ricorrenti, delle condizioni soggettive di cui all'art 69 CCII per l'accesso alla procedura;
la mancata valutazione, tra le poste attive del patrimonio, del
TFR/TFS maturato anche se non ancora escusso;
la minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
RITENUTE non condivisibili nessuna delle superiori doglianze.
OSSERVATO, quanto all'asserita sussistenza della colpa grave, che il suo accertamento deve essere valutato con particolare rigore dall'organo giudicante il quale dovrà tenere conto della diligenza impiegata dal
3 consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte.
CONDIVISO l'orientamento di una recente giurisprudenza di merito che ha precisato che “nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la
'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti” [Cfr. Tribunale di
Brindisi 14.03.2023].
RITENUTO che, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, i ricorrenti e, in particolare (unico precettore di reddito), ha fatto ricorso al Parte_1
credito nella convinzione di riuscire a fare fronte ai debiti contratti, potendo contare sull'entrata stipendiale.
RITENUTO che la certezza economica lo ha convinto che il ricorso al credito fosse il modo migliore per acquistare beni, tanto da non avvedersi del pericolo rappresentato dall'eccessivo ricorso al credito che ne ha determinato la condizione di sovraindebitamento.
RITENUTO che tale condotta non integri un'ipotesi di colpa grave, intesa come “sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti”, quanto, tutt'al più, un'ipotesi di colpa lieve.
4 RITENUTA, altresì, non fondata l'ulteriore doglianza relativa al mancato inserimento tra le poste attive del patrimonio del TFR/TFS maturato, ma non ancora escusso dal ricorrente . Pt_1
RICHIAMATA sul punto la costante giurisprudenza di merito che ha più volte ribadito che “in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salva
l'ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, rientrando in tal caso nella massa attiva da destinare al soddisfacimento dei creditori, le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potranno includersi nel patrimonio disponibile del ricorrente, trattandosi di importi che, pur costituendo un credito certo e liquido nel relativo ammontare, difettano, fino al momento della cessazione del rapporto, del requisito dell'esigibilità” [vd., in questi termini, Tribunale di Termini Imerese, 02 ottobre 2024].
E ancora, in tema di liquidazione controllata, ma il principio è applicabile anche alla ristrutturazione debiti del consumatore “il liquidatore non possa domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto) la liquidazione delle somme meramente accantonate dal datore di lavoro anno per anno in relazione al lavoro prestato, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall'art 2120 c.c.” [ex multis, Trib. Di Parma, 22 maggio 2024].
RITENUTO, del pari, non condivisibile quanto eccepito sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria in considerazione del fatto che il credito ipotecario sarà soddisfatto al 100% fuori piano e che i ricorrenti hanno dato prova dei pagamenti effettuati fino a giugno 2025 in favore del creditore
MPS.
5 RILEVATO, inoltre, sul punto, che il piano prevede la soddisfazione al 100% dei creditori privilegiati, nonché la soddisfazione pari al 15 % dei creditori chirografari.
RITENUTO che, in caso di liquidazione del patrimonio, i superiori creditori
- in presenza del creditore ipotecario e, tenuto conto di tutte le spese prededucibili - rischierebbero di non essere soddisfatti nelle misure previste dal piano.
RITENUTO, pertanto, che il piano appaia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria con riferimento all'intero ceto creditorio.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili, le considerazioni illustrate dal gestore della crisi in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4,
CCII).
RITENUTA, del pari, infondata la doglianza del creditore ST S.p.A. relativa alle omesse informazioni rese dal Gnizio in sede di compilazione del questionario di adeguata verifica
CONSIDERATO, al riguardo, che chi giudica condivide la giurisprudenza di merito che afferma che il soggetto finanziatore ha l'obbligo di valutare il merito creditizio non limitandosi ad assumere mere informazioni dal cliente
[cfr. Corte di Appello di Ancona 28.02.2023 secondo cui: “il soggetto finanziatore deve diligentemente verificare, ai sensi dell'art 124 bis TUB, l'esistenza di pregressi prestiti contratti con il ceto bancario, nonostante siano sottaciuti, attraverso la consultazione delle banche dati, essendo irrilevante il c.d. mendacio della finanziata su dati oggettivamente riscontrabili”, nonché Tribunale
Napoli Nord, 1 marzo 2023: “la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si
6 sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”].
OSSERVATO, pertanto, che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO, infine, quanto alle osservazioni del creditore ADERISC, che il
Gestore della crisi ha provveduto ad aggiornare la posizione debitoria e il piano di riparto del debito.
RILEVATO che i ricorrenti hanno una esposizione debitoria, escluso il mutuo ipotecario che verrà soddisfatto interamente fuori piano, pari ad €
131.786,27, a cui occorre aggiungere € 4.514,00 per compenso dell'OCC, €
3.000,00 per compenso dell'Advisor ed € 2.000,00 per compenso legale.
RILEVATO che a fronte della superiore esposizione debitoria, i ricorrenti propongono ai creditori una soddisfazione pari ad € 27.357,56 secondo le seguenti percentuali:
100% creditori prededucibili;
100% creditori assistiti da privilegio generale;
15 % creditori chirografari;
RILEVATO, che, per quanto attiene al piano dei pagamenti si richiama la tabella allegata alla relazione del Gestore del 25 aprile 2025 da ritenersi integralmente richiamata nel presente provvedimento.
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CONSIDERATO che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Pt_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
Prestisimone n. 24.
DISPONE
8 che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE
che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Rosanna
Chinnici, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE
che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
9 a nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
10.7.1985 (C.F. ), entrambi residenti in [...]
Pasquale Prestisimone n. 24, la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Rosanna Chinnici.
Palermo, 5 agosto 2025
IL GIUDICE
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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