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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16931/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IV_1 VENTURA FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 7 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VENTURA FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IV_2 patrocinio dell'avv. PACCHIANA MARA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI N. 1 20144 MILANO presso il difensore avv. PACCHIANA MARA AN SP (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO ANTONIO, P.IV_3 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI, 2 00198 ROMA presso il difensore avv. D'AGOSTINO ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comparsa ritualmente notificata , riassumendo il processo Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Tribunale di Forlì e conclusosi con la revoca del decreto e la pronuncia di incompetenza del tribunale adito, conveniva in giudizio
[...]
società e AN s.p.a.. Controparte_1 CP_1
Il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“nel merito:
accogliere tutte le conclusioni già rassegante dal nel giudizio svolto presso il Parte_1
Tribunale di Forlì R.G. 3136/23 qui riassunto, ed in particolare rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...]
società benefit (già ) ed accertare e dichiarare la debenza delle somme, già Controparte_1 Controparte_1
azionate in via monitoria, e per l'effetto condannare società benefit (già Controparte_1 Controparte_1
[...
), in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del l'importo di Parte_1
euro 2.483.907,13 oltre interessi e spese o quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria;
in ogni caso:
con vittoria delle spese di giudizio, interessi ed accessori di legge.”.
II. Si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_1
La società convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi:
in via preliminare e/o pregiudiziale di rito:
- riunire il presente giudizio con quello pendente avanti al Tribuna le di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, avente R.G. 9574/2022, come disposto dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza 9182/2024 del 18 novembre 2024;
- se ritenuto necessario, autorizzare ex art. 106 c.p.c. la chiamata in causa della società AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor con sede legale a Potenza, via del Gallitello n. 215, C.F. Controparte_2
e P. IV , e dei signori nato a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_2
NI AT NI n. 30, C.F. , e nato a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Controparte_3
pagina 2 di 6 e ivi residente, via Mantova n. 125, C.F. , affinché manlevino e tengano indenne C.F._2 [...]
di quanto quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere al Controparte_1 Parte_1
all'esito e/o nel corso del presente giudizio, con conseguente spostamento dell'udienza;
nel merito:
- in via principale, accertare che nulla deve al Controparte_1 Parte_1
per le ragioni esposte in atti;
[...]
- in via subordinata, limitare la condanna di nei confronti del Controparte_1 [...]
alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, per le ragioni esposte in atti;
Parte_1
in via riconvenzionale:
- condannare la società AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_2
con sede legale a Potenza, via del Gallitello n. 215, C.F. e P. IV , e dei signori nato P.IV_3 Controparte_2
a Potenza il 3 aprile 1975 e residente a [...], C.F. , e CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e ivi residente, via Mantova n. 125, C.F. , a Controparte_3 C.F._2
manlevare e tenere indenne di quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a Controparte_1
corrispondere al all'esito e/o nel corso del presente giudizio. Parte_1
Con vittoria di spese, compenso professionale, IV, CPA e 15% di rimborso spese generali.”.
III. Si costituiva in giudizio AN s.p.a..
La società convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione per le causali di cui al punto 1 della presente comparsa, con conseguente estinzione del giudizio;
- in subordine, disporre la riunione al giudizio R.G. n. 9574/2022 per i motivi esposti in premessa.
sempre in via preliminare:
dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal per le motivazioni di cui al Parte_1
punto 3.1 della presente comparsa;
pagina 3 di 6 - in subordine, respingere l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal per le motivazioni di cui al Parte_1
punto 3.2 della presente comparsa;
- in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso in cui il Giudicante dovesse determinarsi nel senso di accogliere l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal , si domanda l'accoglimento dell'istanza ex art. 186 bis ed ex art. Parte_1
186 ter c.p.c. di cui al punto 3.3 della presente comparsa.
nel merito:
- in via principale, rigettare le domande tutte del Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. Parte_1
IV. La causa, emessa ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. non provvisoriamente esecutiva (30.6.2025), era rinviata per la rimessione al collegio per la decisione all'udienza 15.10.2026.
Successivamente le parti comunicavano di aver rinunciato alle domande e alle eccezioni e la causa veniva quindi anticipata all'udienza del 11.12.2025, ove era rimessa al collegio per la decisione.
In tale sede il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“il richiede a Codesto Ecc.mo Tribunale la dichiarazione della cessazione della Parte_1
materia del contendere, rinunciando ai termini di cui all'art. 189 cpc e ad ogni ulteriore memoria istruttoria /integrativa.
Spese compensate.”
formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con Controparte_1
compensazione integrale delle spese di lite, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.”.
AN s.p.a. formulava le seguenti conclusioni:
“chiede di dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere, spese integralmente compensate e, in ogni caso, di rimettere la causa in decisione senza la concessione di termini ex art. 189 c.p.c..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si legge nella dichiarazione del 5.11.2025, depositata in data 6.11.2025, “Tutte le Parti processuali hanno rivalutato, in modo congiunto, la propria posizione sostanziale e processuale, giungendo così alla decisione di disporre integralmente del proprio diritto, con rinuncia integrale ad pagina 4 di 6 ogni azione proposta e/o domanda formulata e/o domanda riconvenzionale e/o eccezione e/o opposizione e/o quant'altro comunque formulato nel presente rito.
Ogni Parte in giudizio dichiara, pertanto, di rinunciare ad ogni domanda e/o eccezione e/o opposizione e/o azione formulate nel giudizio, accettando al contempo senza riserve la rinuncia di tutte le altre Parti.
Tutte le Parti richiedono a Codesto Ecc.mo Tribunale di dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere.
Si dà atto che il decreto ingiuntivo n. 772/2023 è stato già revocato dal Tribunale di Forlì con decreto n. 9182/2024 del 18 novembre 2024 ad esito del giudizio RG 3136/2023.
Si richiede che le spese di lite vengano compensate tra tutte le Parti.”.
La domanda delle parti deve essere accolta.
L'istanza congiunta con cui le parti dichiarano che è intervenuta la definizione stragiudiziale della controversia determina la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'intervenuto accordo negoziale (cfr. Cass. 5625/2022) e giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1 Controparte_4
[...]
così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 17.12.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16931/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IV_1 VENTURA FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 7 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VENTURA FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IV_2 patrocinio dell'avv. PACCHIANA MARA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI N. 1 20144 MILANO presso il difensore avv. PACCHIANA MARA AN SP (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO ANTONIO, P.IV_3 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI, 2 00198 ROMA presso il difensore avv. D'AGOSTINO ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comparsa ritualmente notificata , riassumendo il processo Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Tribunale di Forlì e conclusosi con la revoca del decreto e la pronuncia di incompetenza del tribunale adito, conveniva in giudizio
[...]
società e AN s.p.a.. Controparte_1 CP_1
Il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“nel merito:
accogliere tutte le conclusioni già rassegante dal nel giudizio svolto presso il Parte_1
Tribunale di Forlì R.G. 3136/23 qui riassunto, ed in particolare rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...]
società benefit (già ) ed accertare e dichiarare la debenza delle somme, già Controparte_1 Controparte_1
azionate in via monitoria, e per l'effetto condannare società benefit (già Controparte_1 Controparte_1
[...
), in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del l'importo di Parte_1
euro 2.483.907,13 oltre interessi e spese o quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria;
in ogni caso:
con vittoria delle spese di giudizio, interessi ed accessori di legge.”.
II. Si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_1
La società convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi:
in via preliminare e/o pregiudiziale di rito:
- riunire il presente giudizio con quello pendente avanti al Tribuna le di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, avente R.G. 9574/2022, come disposto dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza 9182/2024 del 18 novembre 2024;
- se ritenuto necessario, autorizzare ex art. 106 c.p.c. la chiamata in causa della società AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor con sede legale a Potenza, via del Gallitello n. 215, C.F. Controparte_2
e P. IV , e dei signori nato a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_2
NI AT NI n. 30, C.F. , e nato a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Controparte_3
pagina 2 di 6 e ivi residente, via Mantova n. 125, C.F. , affinché manlevino e tengano indenne C.F._2 [...]
di quanto quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere al Controparte_1 Parte_1
all'esito e/o nel corso del presente giudizio, con conseguente spostamento dell'udienza;
nel merito:
- in via principale, accertare che nulla deve al Controparte_1 Parte_1
per le ragioni esposte in atti;
[...]
- in via subordinata, limitare la condanna di nei confronti del Controparte_1 [...]
alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, per le ragioni esposte in atti;
Parte_1
in via riconvenzionale:
- condannare la società AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_2
con sede legale a Potenza, via del Gallitello n. 215, C.F. e P. IV , e dei signori nato P.IV_3 Controparte_2
a Potenza il 3 aprile 1975 e residente a [...], C.F. , e CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e ivi residente, via Mantova n. 125, C.F. , a Controparte_3 C.F._2
manlevare e tenere indenne di quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a Controparte_1
corrispondere al all'esito e/o nel corso del presente giudizio. Parte_1
Con vittoria di spese, compenso professionale, IV, CPA e 15% di rimborso spese generali.”.
III. Si costituiva in giudizio AN s.p.a..
La società convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione per le causali di cui al punto 1 della presente comparsa, con conseguente estinzione del giudizio;
- in subordine, disporre la riunione al giudizio R.G. n. 9574/2022 per i motivi esposti in premessa.
sempre in via preliminare:
dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal per le motivazioni di cui al Parte_1
punto 3.1 della presente comparsa;
pagina 3 di 6 - in subordine, respingere l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal per le motivazioni di cui al Parte_1
punto 3.2 della presente comparsa;
- in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso in cui il Giudicante dovesse determinarsi nel senso di accogliere l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal , si domanda l'accoglimento dell'istanza ex art. 186 bis ed ex art. Parte_1
186 ter c.p.c. di cui al punto 3.3 della presente comparsa.
nel merito:
- in via principale, rigettare le domande tutte del Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. Parte_1
IV. La causa, emessa ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. non provvisoriamente esecutiva (30.6.2025), era rinviata per la rimessione al collegio per la decisione all'udienza 15.10.2026.
Successivamente le parti comunicavano di aver rinunciato alle domande e alle eccezioni e la causa veniva quindi anticipata all'udienza del 11.12.2025, ove era rimessa al collegio per la decisione.
In tale sede il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“il richiede a Codesto Ecc.mo Tribunale la dichiarazione della cessazione della Parte_1
materia del contendere, rinunciando ai termini di cui all'art. 189 cpc e ad ogni ulteriore memoria istruttoria /integrativa.
Spese compensate.”
formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con Controparte_1
compensazione integrale delle spese di lite, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.”.
AN s.p.a. formulava le seguenti conclusioni:
“chiede di dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere, spese integralmente compensate e, in ogni caso, di rimettere la causa in decisione senza la concessione di termini ex art. 189 c.p.c..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si legge nella dichiarazione del 5.11.2025, depositata in data 6.11.2025, “Tutte le Parti processuali hanno rivalutato, in modo congiunto, la propria posizione sostanziale e processuale, giungendo così alla decisione di disporre integralmente del proprio diritto, con rinuncia integrale ad pagina 4 di 6 ogni azione proposta e/o domanda formulata e/o domanda riconvenzionale e/o eccezione e/o opposizione e/o quant'altro comunque formulato nel presente rito.
Ogni Parte in giudizio dichiara, pertanto, di rinunciare ad ogni domanda e/o eccezione e/o opposizione e/o azione formulate nel giudizio, accettando al contempo senza riserve la rinuncia di tutte le altre Parti.
Tutte le Parti richiedono a Codesto Ecc.mo Tribunale di dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere.
Si dà atto che il decreto ingiuntivo n. 772/2023 è stato già revocato dal Tribunale di Forlì con decreto n. 9182/2024 del 18 novembre 2024 ad esito del giudizio RG 3136/2023.
Si richiede che le spese di lite vengano compensate tra tutte le Parti.”.
La domanda delle parti deve essere accolta.
L'istanza congiunta con cui le parti dichiarano che è intervenuta la definizione stragiudiziale della controversia determina la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'intervenuto accordo negoziale (cfr. Cass. 5625/2022) e giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1 Controparte_4
[...]
così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 17.12.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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