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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 545/2020 vertente
TRA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. GIULIO MASTROBATTISTA C.F._2
Appellanti
E
CF: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. ( ) con avv. VINCENZO CP_1 CodiceFiscale_3
ZZ e l'avv. ALESSANDRA ZZ
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1930/2019 resa in data 24.07.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato e , hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 1930 del 24.07.2019, con cui il Tribunale Ordinario di Latina pronunciandosi definitivamente: ha parzialmente accolto la domanda di accertamento dell'occupazione abusiva formulata dall'attrice, , Controparte_1 condannando i convenuti e al rilascio immediato dei fondi siti in Parte_1 Parte_2
Monte San Biagio, località Calamete, in NCT al Foglio 4, part. 11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22, libero da cose, animali e persone;
ha rigettato la domanda di usucapione proposta dalle parti convenute;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice;
ha compensato per la metà le spese di causa ed ha posto a carico dei convenuti la restante quota liquidata in Euro 3.600,00 per competenze ed Euro 245,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
ha posto le spese di CTU a carico di parte attrice per 1/3 e nella misura di 2/3 a carico dele parti convenute.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“(…) in punto di fatto il presente giudizio ha ad oggetto l'azione spiegata dalla società CP_1
nei confronti di e con la quale l' attrice
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 hanno chiesto accertarsi l' occupazione abusiva di taluni fondi siti in Monte San Biagio, località Calamete in catasto terreni al FG 4, part 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 33 da parte dei sig.ri e con conseguente rilascio dell'area illegittimamente occupata e Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno per privazione del possesso. Si costituivano i convenuti, i quali resistevano alla domanda chiedendone il rigetto e proponendo, domanda di usucapione dei citati terreni. La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, prove orali e CTU, all' udienza del 19.04.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice, previa concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“La domanda attorea è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti. L' azione proposta dalla società attrice va qualificata come di natura petitoria ex art 948 c.c. ed implica l' accertamento della proprietà dei fondi di cui è stato richiesto il rilascio nei confronti degli illegittimi detentori. Va osservato come la società attrice con riferimento ai fondi di cui FG 4, part 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 abbia assolto l' onere probatorio di cui era gravata allegando al proprio fascicolo di parte i titoli d' acquisto. Sul punto va osservato che secondo un risalente e più consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore ( ex multis Cass. civ. n. 8215/2016). Va tuttavia dato atto di un indirizzo giurisprudenziale allo stato minoritario, al quale non si intende aderire, secondo cui, nell' ipotesi in cui il possessore che propone in via riconvenzionale eccezione di usucapione si avvalga del principio “possideo quia possideo”, non vi sarebbe alcuna attenuazione del rigore probatorio in tema di rivendicazione ( Cass. civ. n.14734/2018). In ogni caso, anche volendo seguire questo orientamento, deve osservarsi che nella fattispecie, i convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta, non si sono limitati ad affermare apoditticamente il loro possesso, ciò in quanto non hanno contestato i titoli d'acquisto della società attrice, implicitamente riconoscendoli, ed hanno eccepito il giudicato di cui alla sentenza in materia possessoria di cui alla
2 sent. n. 407/2005 del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di ER, ritenendo dunque il loro possesso “ giudizialmente riconosciuto”; tale difesa, non è stata modificata con le prime memorie ex art 183 sesto comma cpc e si è dunque cristallizzata precludendo ulteriori e tardive modifiche del thema decidendum. Va poi osservato che la titolarità del diritto di proprietà del dante causa della risulterebbe comunque indirettamente dimostrata sempre dalla richiamata sentenza CP_1
n. 407/2005 ove è riconosciuta una detenzione qualificata dei conseguita proprio dagli Pt_1 originari proprietari dei terreni ( in particolare ), circostanza che consentirebbe Persona_1 di ritenere assolto l'onere probatorio da parte degli attori anche sotto il profilo della “probatio diabolica”. Diversamente, con riferimento al fondo di cui al fg 4 part 33 l'attore non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato (sebbene attenuato a fronte della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da controparte) atteso che si è limitato a dedurre di aver acquisito “ i diritti relativi all'occupazione ab immemorabili miglioratizia” della citata particella, appartenente al demanio per uso civico del Comune di Monte San Biagio, ha altresì allegato domanda di alienazione del terreno in oggetto, senza tuttavia dimostrare il perfezionamento del relativo iter amministrativo. Ne consegue sul punto il rigetto della domanda non avendo la dimostrato il proprio CP_1 diritto di proprietà. Con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, va osservato che con la sentenza n. 407/2005 del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di ER depositata in data 14.12.2005 è stata accolta la domanda di reintegra del possesso proposta dagli odierni convenuti nei confronti della in relazione ai medesimi fondi CP_1 di cui è causa sulla base dell'assunto espresso nella motivazione della sentenza che i Pt_1 esercitassero sui fondi siti in località Calamete una detenzione qualificata per effetto di un comodato concesso dai precedenti proprietari e possessori ( cfr. pag. 6 della motivazione). Sul Persona_1 punto va osservato che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo ( cfr. Cass. civ. n. 5486/2019). Ne consegue che essendo pacifico il passaggio in giudicato della citata sentenza, facente stato tra le parti ex art 2909 c.c. quanto meno sotto il profilo del giudicato implicito, è evidente che fino alla data del suo deposito i convenuti non avessero un possesso utile per poter usucapire i citati terreni;
peraltro, non è stato dedotto alcun successivo atto interversivo del possesso che, in ogni caso, non avrebbe consentito la maturazione dell' usucapione atteso che la domanda di rilascio di cui causa è stata proposta nel 2011 e dunque non sarebbe mai potuto decorrere il tempo utile per usucapire ex art. 1158 c.c. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta, va osservato come l'attrice avanzi la relativa richiesta sotto un il duplice profilo: 1) danni patrimoniali derivanti dall' omessa realizzazione di un Agriturismo sui terreni oggetto di causa, progetto assentito dall' Amministrazione del Comune di Monte San Biagio ed impedito, fino alla scadenza del titolo amministrativo, per effetto della condotta illecita dei convenuti che continuavano ad esercitare il pascolo abusivo sui citati terreni;
2) danni patrimoniali derivanti dal mancato godimento del fondo e per i pregiudizi allo stesso arrecati dall' esercizio del pascolo abusivo. Con riferimento alla prima
3 voce di danno, va osservato come la stessa sia infondata e non meriti accoglimento atteso che è stato acclarato con la richiamata sentenza n. 407/2005 che l'occupazione dei fondi da parte dei convenuti è stata esercitata sulla base di una detenzione qualificata, per aver conseguito i il titolo Pt_1
(comodato) dai danti causa della società attrice, circostanza che in ragione della sussistenza dell'accertato “ ius possessionis” esclude a monte l'antigiuridicità della loro condotta riconosciuta legittima dalla richiamata sentenza che li ha visti “vittoriosi” in possessorio;
per altro verso sono rimasti del tutto inesplorati i profili connessi all'an debeatur atteso che non è stato provato il nesso causale tra la scadenza della concessione, l'omessa realizzazione delle opere assentite e la condotta dei convenuti che esercitavano il pascolo sui terreni nel periodo primavera/estate, così come sotto il profilo del quantum non è stato allegato alcun concreto elemento che consentisse una liquidazione del danno in ragione dell' omessa realizzazione delle opere assentite, né il giudicante può supplire attraverso lo strumento di cui all' art 1226 c.c. ad un onere probatorio della parte. Con riferimento poi ai danni connessi all'esercizio “abusivo” del pascolo ed al conseguente degrado e devastazione dei fondi, assorbente anche in tal caso è quanto già evidenziato in merito alla insussistenza di una condotta illegittima da parte dei convenuti in ragione di un accertata detenzione qualificata finalizzata all'esercizio del pascolo. Va comunque osservato che nella CTU espletata in corso di causa nell' ambito del giudizio ex art 700 cpc introdotto dalla -procedimento interrotto e non CP_1 più riassunto- il consulente ha dato atto che lo stato dei fondi e dei manufatti ivi rinvenuti, era la conseguenza dell'uso fattone in ragione di una loro destinazione, sin dai primi decenni del secolo scorso, all' esercizio della pastorizia ed all' agricoltura, con la conseguenza impossibilità di imputare ai convenuti alcun concreto danno derivante dall' occupazione dell' area in relazione all' attività ivi esercitata a decorrere dall'acquisto da parte della (1999-2001). Ne consegue il CP_1 rigetto della domanda risarcitoria”.
4.- e hanno proposto appello avverso la sentenza per i Parte_1 Parte_2 motivi rubricati che vengono di seguito enunciati:
§.I.) “Errata ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Con questo primo motivo gli appellanti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. sostenendo che la fattispecie in esame, configura un'azione di rivendica in relazione alla quale non è stata data la prova rigorosa della proprietà del bene in capo all'appellata. Sul punto va precisato che gli appellanti documentalmente e con testimoni hanno provato il loro diritto di proprietà sugli immobili di causa risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa”.
Con il primo motivo, i germani impugnano la sentenza che ha riconosciuto la proprietà Pt_1 esclusiva dei terreni e fabbricati rurali in capo alla società appellata, sostenendo di possedere tali beni da oltre cinquant'anni con l'esercizio da tre generazioni di un'attività continuativa di allevamento e di produzione casearia. Contestano la prova della proprietà fornita dalla società attrice, basata su un atto di compravendita del 24 giugno 1999 (repertorio n.18069, raccolta n.5140), che avrebbe fondato il proprio titolo in forza di un possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto solo dichiarato dai suoi danti causa, ma in realtà mai realmente esercitato e smentito dagli atti di causa. Deducono che detto possesso indicato nell'atto di compravendita sarebbe del tutto incompatibile con quello degli appellanti in quanto documentato con testimoni ed accertato in sede giudiziaria (Sentenza n.405/2005 del Tribunale di Latina). Chiedono, dunque, il rigetto della domanda di rivendicazione formulata dall'attrice in quanto sfornita di prova e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di usucapione.
§.II) ERRATA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA. CON QUESTO SECONDO MOTIVO GLI APPELLANTI DENUNZIANO
4 LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 948 C.C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano il rigetto della loro domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione dei terreni con fabbricati, ritenendo illogica e contraddittoria la decisione del Tribunale di Latina rispetto alle prove documentali versate in atti, alle prove testimoniali ed alla relazione del CTU, che confermerebbero il fatto che i fratelli vivono Pt_1 stabilmente con le rispettive famiglie e gli animali avendo il possesso dei beni oggetto di causa da diverse generazioni e di utilizzarli per l'attività agro-pastorale. Lamentano il parziale accoglimento da parte del tribunale della domanda di rivendica della società appellata con la condanna degli appellanti al rilascio dei fondi, adducendo che la società attrice non avesse fornito la prova rigorosa della propria proprietà secondo quanto richiesto dall'art. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14734/2018).
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di rivendicazione e risarcimento danni della società appellata e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale ed il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale, con i relativi effetti formali della trascrizione.
§.III) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c.
Assumono gli appellanti che l'istruttoria avrebbe provato un possesso pacifico, continuativo e pubblico dei terreni agricoli e degli annessi fabbricati che si sarebbe protratto per oltre 50 anni, in quanto sarebbe stato esercitato da ben tre generazioni della famiglia attraverso l'attività Pt_1 agro-pastorale, adducendo che la precedente sentenza n. 407/2005 del Tribunale di Latina- Sezione Distaccata di ER (avente ad oggetto la domanda di reintegra nel possesso tra le stesse parti) non sarebbe affatto ostativa all'usucapione, in quanto da un lato non proverebbe il possesso della società attrice né escluderebbe, dall'altro, il possesso degli appellanti. Deducono che la sentenza 407/2005, in ragione del giudicato implicito ex art. 2909 c.c. avrebbe confermato un possesso qualificato nel corso del tempo dei terreni e dei fabbricati annessi da parte dei germani Pt_1
Assumono che i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado avrebbero confermato il possesso pacifico ed ininterrotto ultraventennale dei beni da parte degli appellanti ben prima dell'atto di acquisto della proprietà dell'attrice. Lamentano che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le prove testimoniali, la CTU e le contraddizioni del titolo di acquisto dell'attrice che assumono viziato da nullità, giudicando in modo approssimativo ed illogico.
Gli appellanti chiedono, pertanto:
-In via preliminare, la sospensione della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351, in ragione del dedotto pericolo di rilascio dei terreni e beni su cui viene esercitata l'attività di azienda agricola.
-sempre in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nel merito, il rigetto della domanda di rivendicazione di controparte appellata in ragione del proprio possesso legittimo, continuato, pacifico ed indisturbato ultraquarantennale dei terreni di causa con annessi fabbricati;
5 -in via riconvenzionale, dichiararsi con sentenza l'acquisto in capo ai germani e Parte_2 della proprietà dei terreni con annessi fabbricati per intervenuta usucapione Parte_1 ultraventennale, con gli incombenti formali di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari ed esenzione di responsabilità per il medesimo. Spese e compensi del giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5.- in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante p.t., si è ritualmente costituita in giudizio a seguito della rimessione nei termini ex art. 83, secondo comma, della legge n.27 del 2020 (emergenza Covid-19). Ha chiesto, preliminarmente, il rigetto dell'istanza inibitoria e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6.- Nel corso del giudizio è stata concessa l'inibitoria richiesta dagli appellanti. All'udienza del 25.6.2025, le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
7.- In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e idonei all'individuazione dei nuclei essenziali.
7.1.- Giova innanzitutto premettere che la sentenza di primo grado ha fondato la ratio decidendi, da un canto, sull'attenuazione dell'onere probatorio di chi agisca in rivendica nei confronti di coloro che si ritengano legittimi possessori (ex multis, Cass. civ. n. 8215 del 2016) - ritenendo conseguentemente in parte fondata la domanda di rivendica in virtù dell'acquisto dai e Pt_1 dai – dall'altro, sull'assenza del requisito del possesso in capo agli odierni appellanti Persona_1 in considerazione dell'accertamento della loro detenzione qualificata, per averla acquistata con contratto di comodato dai precedenti proprietari, e dell'assenza dell'interversione del possesso idoneo al maturare dell'usucapione.
Nessuna di queste rationes è specificamente censurata dagli appellanti che incentrano le doglianze sul fatto di aver fornito adeguata prova del possesso utile ad usucapionem.
Al riguardo, la Suprema Corte ha già avuto più volte modo di affermare che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
7.2.- Venendo comunque all'esame dei singoli motivi di ricorso, per ragioni di completezza, essi non sono fondati.
L'appellata ha dato invero prova dell'acquisto dei beni di cui si tratta (ad eccezione di quello Par oggetto di uso civico la cui domanda è stata rigettata) dai propri legittimi danti causa, GG.ri
6 , , e in virtù degli atti di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 compravendita prodotti in giudizio (v. Compravendita per atto Notaio del 24/06/1999 rep. Per_2
18069 racc. 5140; compravendita per atto notaio 27/09/2001 rep. 28128; Persona_3 compravendita per atto notaio del 2/08/1999 rep. 18.834). I venditori risultano essere Per_2 parenti degli appellanti ai quali avevano concesso in comodato l'uso dei terreni e dei fabbricati rurali oggetto di causa per l'esercizio del pascolo ed il ricovero degli animali, così come risulta sia dalle prove testimoniali e che dalla evocata sentenza n.407/2005 del Tribunale di latina-Sezione distaccata d ER, coperta dal giudicato inter partes.
I fratelli hanno contestato la prova dei titoli di proprietà della società avente causa Pt_1
, deducendo di possedere quei beni da oltre Controparte_1 cinquant'anni, e per tre generazioni, esercitandovi l'attività agro-pastorale e di produzione casearia in modo continuativo ed ininterrotto. Hanno dedotto che la società appellata non avrebbe fornito, ai fini dell'azione di rivendica esercitata nel giudizio di primo grado, una prova rigorosa dell'acquisto risalendo attraverso i propri danti causa sino all'acquisto originario (probatio diabolica). Sostengono, in via riconvenzionale, che l'acquisto della proprietà a titolo originario sarebbe maturato a loro favore ben prima dell'acquisto di e ciò per l'effetto CP_1 dell'usucapione ultraventennale che sarebbe provato dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado.
Le argomentazioni degli appellanti non colgono nel segno.
Con riferimento all'azione di rivendicazione, giova rammentare l'orientamento, cui si aderisce, della Suprema Corte per il quale: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”. (Corte di Cassazione, sentenza n.28865/2021). Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che detto onere fosse stato assolto mediante la produzione dei relativi titoli d'acquisto, valutazione che questa Corte condivide.
Risulta inoltre acclarato che la sentenza nr. 407/2005 del tribunale di Latina-Sezione distaccata di ER resa inter partes e coperta dal giudicato ha accertato che i terreni e i fabbricati ivi annessi oggetto di causa (terreni siti in Monte San Biagio loc.tà Calamete in CT al fg.4 part. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, con sovrastanti otto fabbricati rurali) erano stati concessi in comodato dai legittimi dante causa GG.ri (v. in particolar modo Persona_1 Persona_1
).
[...]
7 In particolare, la teste nel corso del giudizio nr. R.G. 206/2005 aveva Persona_1 affermato che “i terreni erano stati dati ai per pascolare almeno negli ultimi tempi dietro Pt_1 il corrispettivo di lire 200.000 e tre chili di formaggio, anzi nel 1988 non mi è stato dato tutto il formaggio. I sul terreno facevano pascolare le bestie e gli avevo dato la disponibilità di Pt_1 tutte le casette che utilizzavano per il ricovero del bestiame” (v. pag. 5 sentenza citata). La dichiarazione della teste resa nel giudizio R.G.206/2003, fatta eccezione per Persona_1 il compenso, trovava preciso riscontro nella dichiarazione dell'appellante il Parte_2 quale affermava che “i beni per cui è causa sono stati concessi in uso a mio padre per il pascolo dai GG.ri quando sono andati via da Monte San Biagio”(v. pag.5, sentenza Persona_1
n.407/2005).
Sulla base di dette testimonianze, la sentenza n. 407 del 2007 ha dunque ritenuto che fossero detentori qualificati del bene concesso loro in comodato dai precedenti proprietari e possessori, GG.ri . Persona_1
Ebbene, l'utilizzo dei beni oggetto di causa nel corso del tempo per l'attività agro pastorale proprio in ragione del comodato concesso dal dante causa, oggetto di giudicato, non costituisce un elemento idoneo ed utile a manifestare di per sé l'esercizio di una signoria di fatto sul bene oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione degli appellanti.
In un contratto ad effetti obbligatori, difatti, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cassazione Civile, Ordinanza n.29594/2021). Nel caso in esame non sono stati addotti elementi utili a ravvisare detta interversio, né è maturato il ventennio di possesso continuato ed esclusivo utile a maturare l'usucapione considerato dalla domanda di reintegra nel possesso dei (definita con la invocata sentenza 407/2005) del Pt_1 2001 all'instaurazione dell'odierno giudizio (2011). Il terzo motivo di appello è assorbito dal rigetto dei primi due.
7. In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
8.- Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 545 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 1930/2019 del 24.07.2019:
- respinge l'appello di e;
Parte_1 Parte_2
8 - condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , che si liquidano per il grado di giudizio in complessivi Euro CP_6
2.400,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 545/2020 vertente
TRA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. GIULIO MASTROBATTISTA C.F._2
Appellanti
E
CF: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. ( ) con avv. VINCENZO CP_1 CodiceFiscale_3
ZZ e l'avv. ALESSANDRA ZZ
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1930/2019 resa in data 24.07.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato e , hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 1930 del 24.07.2019, con cui il Tribunale Ordinario di Latina pronunciandosi definitivamente: ha parzialmente accolto la domanda di accertamento dell'occupazione abusiva formulata dall'attrice, , Controparte_1 condannando i convenuti e al rilascio immediato dei fondi siti in Parte_1 Parte_2
Monte San Biagio, località Calamete, in NCT al Foglio 4, part. 11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22, libero da cose, animali e persone;
ha rigettato la domanda di usucapione proposta dalle parti convenute;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice;
ha compensato per la metà le spese di causa ed ha posto a carico dei convenuti la restante quota liquidata in Euro 3.600,00 per competenze ed Euro 245,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
ha posto le spese di CTU a carico di parte attrice per 1/3 e nella misura di 2/3 a carico dele parti convenute.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“(…) in punto di fatto il presente giudizio ha ad oggetto l'azione spiegata dalla società CP_1
nei confronti di e con la quale l' attrice
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 hanno chiesto accertarsi l' occupazione abusiva di taluni fondi siti in Monte San Biagio, località Calamete in catasto terreni al FG 4, part 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 33 da parte dei sig.ri e con conseguente rilascio dell'area illegittimamente occupata e Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno per privazione del possesso. Si costituivano i convenuti, i quali resistevano alla domanda chiedendone il rigetto e proponendo, domanda di usucapione dei citati terreni. La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, prove orali e CTU, all' udienza del 19.04.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice, previa concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“La domanda attorea è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti. L' azione proposta dalla società attrice va qualificata come di natura petitoria ex art 948 c.c. ed implica l' accertamento della proprietà dei fondi di cui è stato richiesto il rilascio nei confronti degli illegittimi detentori. Va osservato come la società attrice con riferimento ai fondi di cui FG 4, part 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 abbia assolto l' onere probatorio di cui era gravata allegando al proprio fascicolo di parte i titoli d' acquisto. Sul punto va osservato che secondo un risalente e più consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore ( ex multis Cass. civ. n. 8215/2016). Va tuttavia dato atto di un indirizzo giurisprudenziale allo stato minoritario, al quale non si intende aderire, secondo cui, nell' ipotesi in cui il possessore che propone in via riconvenzionale eccezione di usucapione si avvalga del principio “possideo quia possideo”, non vi sarebbe alcuna attenuazione del rigore probatorio in tema di rivendicazione ( Cass. civ. n.14734/2018). In ogni caso, anche volendo seguire questo orientamento, deve osservarsi che nella fattispecie, i convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta, non si sono limitati ad affermare apoditticamente il loro possesso, ciò in quanto non hanno contestato i titoli d'acquisto della società attrice, implicitamente riconoscendoli, ed hanno eccepito il giudicato di cui alla sentenza in materia possessoria di cui alla
2 sent. n. 407/2005 del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di ER, ritenendo dunque il loro possesso “ giudizialmente riconosciuto”; tale difesa, non è stata modificata con le prime memorie ex art 183 sesto comma cpc e si è dunque cristallizzata precludendo ulteriori e tardive modifiche del thema decidendum. Va poi osservato che la titolarità del diritto di proprietà del dante causa della risulterebbe comunque indirettamente dimostrata sempre dalla richiamata sentenza CP_1
n. 407/2005 ove è riconosciuta una detenzione qualificata dei conseguita proprio dagli Pt_1 originari proprietari dei terreni ( in particolare ), circostanza che consentirebbe Persona_1 di ritenere assolto l'onere probatorio da parte degli attori anche sotto il profilo della “probatio diabolica”. Diversamente, con riferimento al fondo di cui al fg 4 part 33 l'attore non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato (sebbene attenuato a fronte della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da controparte) atteso che si è limitato a dedurre di aver acquisito “ i diritti relativi all'occupazione ab immemorabili miglioratizia” della citata particella, appartenente al demanio per uso civico del Comune di Monte San Biagio, ha altresì allegato domanda di alienazione del terreno in oggetto, senza tuttavia dimostrare il perfezionamento del relativo iter amministrativo. Ne consegue sul punto il rigetto della domanda non avendo la dimostrato il proprio CP_1 diritto di proprietà. Con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, va osservato che con la sentenza n. 407/2005 del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di ER depositata in data 14.12.2005 è stata accolta la domanda di reintegra del possesso proposta dagli odierni convenuti nei confronti della in relazione ai medesimi fondi CP_1 di cui è causa sulla base dell'assunto espresso nella motivazione della sentenza che i Pt_1 esercitassero sui fondi siti in località Calamete una detenzione qualificata per effetto di un comodato concesso dai precedenti proprietari e possessori ( cfr. pag. 6 della motivazione). Sul Persona_1 punto va osservato che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo ( cfr. Cass. civ. n. 5486/2019). Ne consegue che essendo pacifico il passaggio in giudicato della citata sentenza, facente stato tra le parti ex art 2909 c.c. quanto meno sotto il profilo del giudicato implicito, è evidente che fino alla data del suo deposito i convenuti non avessero un possesso utile per poter usucapire i citati terreni;
peraltro, non è stato dedotto alcun successivo atto interversivo del possesso che, in ogni caso, non avrebbe consentito la maturazione dell' usucapione atteso che la domanda di rilascio di cui causa è stata proposta nel 2011 e dunque non sarebbe mai potuto decorrere il tempo utile per usucapire ex art. 1158 c.c. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta, va osservato come l'attrice avanzi la relativa richiesta sotto un il duplice profilo: 1) danni patrimoniali derivanti dall' omessa realizzazione di un Agriturismo sui terreni oggetto di causa, progetto assentito dall' Amministrazione del Comune di Monte San Biagio ed impedito, fino alla scadenza del titolo amministrativo, per effetto della condotta illecita dei convenuti che continuavano ad esercitare il pascolo abusivo sui citati terreni;
2) danni patrimoniali derivanti dal mancato godimento del fondo e per i pregiudizi allo stesso arrecati dall' esercizio del pascolo abusivo. Con riferimento alla prima
3 voce di danno, va osservato come la stessa sia infondata e non meriti accoglimento atteso che è stato acclarato con la richiamata sentenza n. 407/2005 che l'occupazione dei fondi da parte dei convenuti è stata esercitata sulla base di una detenzione qualificata, per aver conseguito i il titolo Pt_1
(comodato) dai danti causa della società attrice, circostanza che in ragione della sussistenza dell'accertato “ ius possessionis” esclude a monte l'antigiuridicità della loro condotta riconosciuta legittima dalla richiamata sentenza che li ha visti “vittoriosi” in possessorio;
per altro verso sono rimasti del tutto inesplorati i profili connessi all'an debeatur atteso che non è stato provato il nesso causale tra la scadenza della concessione, l'omessa realizzazione delle opere assentite e la condotta dei convenuti che esercitavano il pascolo sui terreni nel periodo primavera/estate, così come sotto il profilo del quantum non è stato allegato alcun concreto elemento che consentisse una liquidazione del danno in ragione dell' omessa realizzazione delle opere assentite, né il giudicante può supplire attraverso lo strumento di cui all' art 1226 c.c. ad un onere probatorio della parte. Con riferimento poi ai danni connessi all'esercizio “abusivo” del pascolo ed al conseguente degrado e devastazione dei fondi, assorbente anche in tal caso è quanto già evidenziato in merito alla insussistenza di una condotta illegittima da parte dei convenuti in ragione di un accertata detenzione qualificata finalizzata all'esercizio del pascolo. Va comunque osservato che nella CTU espletata in corso di causa nell' ambito del giudizio ex art 700 cpc introdotto dalla -procedimento interrotto e non CP_1 più riassunto- il consulente ha dato atto che lo stato dei fondi e dei manufatti ivi rinvenuti, era la conseguenza dell'uso fattone in ragione di una loro destinazione, sin dai primi decenni del secolo scorso, all' esercizio della pastorizia ed all' agricoltura, con la conseguenza impossibilità di imputare ai convenuti alcun concreto danno derivante dall' occupazione dell' area in relazione all' attività ivi esercitata a decorrere dall'acquisto da parte della (1999-2001). Ne consegue il CP_1 rigetto della domanda risarcitoria”.
4.- e hanno proposto appello avverso la sentenza per i Parte_1 Parte_2 motivi rubricati che vengono di seguito enunciati:
§.I.) “Errata ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Con questo primo motivo gli appellanti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. sostenendo che la fattispecie in esame, configura un'azione di rivendica in relazione alla quale non è stata data la prova rigorosa della proprietà del bene in capo all'appellata. Sul punto va precisato che gli appellanti documentalmente e con testimoni hanno provato il loro diritto di proprietà sugli immobili di causa risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa”.
Con il primo motivo, i germani impugnano la sentenza che ha riconosciuto la proprietà Pt_1 esclusiva dei terreni e fabbricati rurali in capo alla società appellata, sostenendo di possedere tali beni da oltre cinquant'anni con l'esercizio da tre generazioni di un'attività continuativa di allevamento e di produzione casearia. Contestano la prova della proprietà fornita dalla società attrice, basata su un atto di compravendita del 24 giugno 1999 (repertorio n.18069, raccolta n.5140), che avrebbe fondato il proprio titolo in forza di un possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto solo dichiarato dai suoi danti causa, ma in realtà mai realmente esercitato e smentito dagli atti di causa. Deducono che detto possesso indicato nell'atto di compravendita sarebbe del tutto incompatibile con quello degli appellanti in quanto documentato con testimoni ed accertato in sede giudiziaria (Sentenza n.405/2005 del Tribunale di Latina). Chiedono, dunque, il rigetto della domanda di rivendicazione formulata dall'attrice in quanto sfornita di prova e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di usucapione.
§.II) ERRATA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA. CON QUESTO SECONDO MOTIVO GLI APPELLANTI DENUNZIANO
4 LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 948 C.C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano il rigetto della loro domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione dei terreni con fabbricati, ritenendo illogica e contraddittoria la decisione del Tribunale di Latina rispetto alle prove documentali versate in atti, alle prove testimoniali ed alla relazione del CTU, che confermerebbero il fatto che i fratelli vivono Pt_1 stabilmente con le rispettive famiglie e gli animali avendo il possesso dei beni oggetto di causa da diverse generazioni e di utilizzarli per l'attività agro-pastorale. Lamentano il parziale accoglimento da parte del tribunale della domanda di rivendica della società appellata con la condanna degli appellanti al rilascio dei fondi, adducendo che la società attrice non avesse fornito la prova rigorosa della propria proprietà secondo quanto richiesto dall'art. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14734/2018).
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di rivendicazione e risarcimento danni della società appellata e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale ed il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale, con i relativi effetti formali della trascrizione.
§.III) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c.
Assumono gli appellanti che l'istruttoria avrebbe provato un possesso pacifico, continuativo e pubblico dei terreni agricoli e degli annessi fabbricati che si sarebbe protratto per oltre 50 anni, in quanto sarebbe stato esercitato da ben tre generazioni della famiglia attraverso l'attività Pt_1 agro-pastorale, adducendo che la precedente sentenza n. 407/2005 del Tribunale di Latina- Sezione Distaccata di ER (avente ad oggetto la domanda di reintegra nel possesso tra le stesse parti) non sarebbe affatto ostativa all'usucapione, in quanto da un lato non proverebbe il possesso della società attrice né escluderebbe, dall'altro, il possesso degli appellanti. Deducono che la sentenza 407/2005, in ragione del giudicato implicito ex art. 2909 c.c. avrebbe confermato un possesso qualificato nel corso del tempo dei terreni e dei fabbricati annessi da parte dei germani Pt_1
Assumono che i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado avrebbero confermato il possesso pacifico ed ininterrotto ultraventennale dei beni da parte degli appellanti ben prima dell'atto di acquisto della proprietà dell'attrice. Lamentano che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le prove testimoniali, la CTU e le contraddizioni del titolo di acquisto dell'attrice che assumono viziato da nullità, giudicando in modo approssimativo ed illogico.
Gli appellanti chiedono, pertanto:
-In via preliminare, la sospensione della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351, in ragione del dedotto pericolo di rilascio dei terreni e beni su cui viene esercitata l'attività di azienda agricola.
-sempre in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nel merito, il rigetto della domanda di rivendicazione di controparte appellata in ragione del proprio possesso legittimo, continuato, pacifico ed indisturbato ultraquarantennale dei terreni di causa con annessi fabbricati;
5 -in via riconvenzionale, dichiararsi con sentenza l'acquisto in capo ai germani e Parte_2 della proprietà dei terreni con annessi fabbricati per intervenuta usucapione Parte_1 ultraventennale, con gli incombenti formali di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari ed esenzione di responsabilità per il medesimo. Spese e compensi del giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5.- in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante p.t., si è ritualmente costituita in giudizio a seguito della rimessione nei termini ex art. 83, secondo comma, della legge n.27 del 2020 (emergenza Covid-19). Ha chiesto, preliminarmente, il rigetto dell'istanza inibitoria e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6.- Nel corso del giudizio è stata concessa l'inibitoria richiesta dagli appellanti. All'udienza del 25.6.2025, le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
7.- In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e idonei all'individuazione dei nuclei essenziali.
7.1.- Giova innanzitutto premettere che la sentenza di primo grado ha fondato la ratio decidendi, da un canto, sull'attenuazione dell'onere probatorio di chi agisca in rivendica nei confronti di coloro che si ritengano legittimi possessori (ex multis, Cass. civ. n. 8215 del 2016) - ritenendo conseguentemente in parte fondata la domanda di rivendica in virtù dell'acquisto dai e Pt_1 dai – dall'altro, sull'assenza del requisito del possesso in capo agli odierni appellanti Persona_1 in considerazione dell'accertamento della loro detenzione qualificata, per averla acquistata con contratto di comodato dai precedenti proprietari, e dell'assenza dell'interversione del possesso idoneo al maturare dell'usucapione.
Nessuna di queste rationes è specificamente censurata dagli appellanti che incentrano le doglianze sul fatto di aver fornito adeguata prova del possesso utile ad usucapionem.
Al riguardo, la Suprema Corte ha già avuto più volte modo di affermare che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
7.2.- Venendo comunque all'esame dei singoli motivi di ricorso, per ragioni di completezza, essi non sono fondati.
L'appellata ha dato invero prova dell'acquisto dei beni di cui si tratta (ad eccezione di quello Par oggetto di uso civico la cui domanda è stata rigettata) dai propri legittimi danti causa, GG.ri
6 , , e in virtù degli atti di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 compravendita prodotti in giudizio (v. Compravendita per atto Notaio del 24/06/1999 rep. Per_2
18069 racc. 5140; compravendita per atto notaio 27/09/2001 rep. 28128; Persona_3 compravendita per atto notaio del 2/08/1999 rep. 18.834). I venditori risultano essere Per_2 parenti degli appellanti ai quali avevano concesso in comodato l'uso dei terreni e dei fabbricati rurali oggetto di causa per l'esercizio del pascolo ed il ricovero degli animali, così come risulta sia dalle prove testimoniali e che dalla evocata sentenza n.407/2005 del Tribunale di latina-Sezione distaccata d ER, coperta dal giudicato inter partes.
I fratelli hanno contestato la prova dei titoli di proprietà della società avente causa Pt_1
, deducendo di possedere quei beni da oltre Controparte_1 cinquant'anni, e per tre generazioni, esercitandovi l'attività agro-pastorale e di produzione casearia in modo continuativo ed ininterrotto. Hanno dedotto che la società appellata non avrebbe fornito, ai fini dell'azione di rivendica esercitata nel giudizio di primo grado, una prova rigorosa dell'acquisto risalendo attraverso i propri danti causa sino all'acquisto originario (probatio diabolica). Sostengono, in via riconvenzionale, che l'acquisto della proprietà a titolo originario sarebbe maturato a loro favore ben prima dell'acquisto di e ciò per l'effetto CP_1 dell'usucapione ultraventennale che sarebbe provato dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado.
Le argomentazioni degli appellanti non colgono nel segno.
Con riferimento all'azione di rivendicazione, giova rammentare l'orientamento, cui si aderisce, della Suprema Corte per il quale: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”. (Corte di Cassazione, sentenza n.28865/2021). Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che detto onere fosse stato assolto mediante la produzione dei relativi titoli d'acquisto, valutazione che questa Corte condivide.
Risulta inoltre acclarato che la sentenza nr. 407/2005 del tribunale di Latina-Sezione distaccata di ER resa inter partes e coperta dal giudicato ha accertato che i terreni e i fabbricati ivi annessi oggetto di causa (terreni siti in Monte San Biagio loc.tà Calamete in CT al fg.4 part. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, con sovrastanti otto fabbricati rurali) erano stati concessi in comodato dai legittimi dante causa GG.ri (v. in particolar modo Persona_1 Persona_1
).
[...]
7 In particolare, la teste nel corso del giudizio nr. R.G. 206/2005 aveva Persona_1 affermato che “i terreni erano stati dati ai per pascolare almeno negli ultimi tempi dietro Pt_1 il corrispettivo di lire 200.000 e tre chili di formaggio, anzi nel 1988 non mi è stato dato tutto il formaggio. I sul terreno facevano pascolare le bestie e gli avevo dato la disponibilità di Pt_1 tutte le casette che utilizzavano per il ricovero del bestiame” (v. pag. 5 sentenza citata). La dichiarazione della teste resa nel giudizio R.G.206/2003, fatta eccezione per Persona_1 il compenso, trovava preciso riscontro nella dichiarazione dell'appellante il Parte_2 quale affermava che “i beni per cui è causa sono stati concessi in uso a mio padre per il pascolo dai GG.ri quando sono andati via da Monte San Biagio”(v. pag.5, sentenza Persona_1
n.407/2005).
Sulla base di dette testimonianze, la sentenza n. 407 del 2007 ha dunque ritenuto che fossero detentori qualificati del bene concesso loro in comodato dai precedenti proprietari e possessori, GG.ri . Persona_1
Ebbene, l'utilizzo dei beni oggetto di causa nel corso del tempo per l'attività agro pastorale proprio in ragione del comodato concesso dal dante causa, oggetto di giudicato, non costituisce un elemento idoneo ed utile a manifestare di per sé l'esercizio di una signoria di fatto sul bene oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione degli appellanti.
In un contratto ad effetti obbligatori, difatti, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cassazione Civile, Ordinanza n.29594/2021). Nel caso in esame non sono stati addotti elementi utili a ravvisare detta interversio, né è maturato il ventennio di possesso continuato ed esclusivo utile a maturare l'usucapione considerato dalla domanda di reintegra nel possesso dei (definita con la invocata sentenza 407/2005) del Pt_1 2001 all'instaurazione dell'odierno giudizio (2011). Il terzo motivo di appello è assorbito dal rigetto dei primi due.
7. In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
8.- Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 545 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 1930/2019 del 24.07.2019:
- respinge l'appello di e;
Parte_1 Parte_2
8 - condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , che si liquidano per il grado di giudizio in complessivi Euro CP_6
2.400,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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