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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1282 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Marsala Parte_1 appellante contro
, difeso da sè medeismo, elettivamente domiciliato a Controparte_1
Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 29. appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 17.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.3/23 resa dal Gdp di Palermo in data Parte_1
02.01.2023 e con la quale è stata rigettata la domanda dallo stesso proposta di risarcimento del danno derivante da presunta responsabilità professionale dell'avv. ed è stata invece accolta la domanda CP_1 riconvenzionale proposta da quest'ultimo di condanna al pagamento del compenso professionale allo stesso spettante in relazione al procedimento di separazione giudiziale dell' dalla di lui moglie. Pt_1
Nello specifico l'appellante contesta la decisione di primo grado sia con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno per presunta responsabilità professionale dell'avv. dallo stesso CP_1 proposta, chiedendo una rivalutazione dell'intero compendio probatorio, sia riguardo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, insistendo in particolare nella preliminare eccezione di prescrizione.
Costituitosi l'appellato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, nonché l'inammissibilità della domanda relativa al risarcimento del danno quantificato in euro
20.000,00 in quanto nuova rispetto a quella proposta in primo grado e limitata ad euro 2.500,00. Nel merito ha ribadito le difese spiegate in primo grado, rimarcando l'inapplicabilità alla fattispecie della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc, avendo l'appellante ammesso di avere pagato soltanto l'acconto di euro 600,00 rispetto alla maggiore somma richiesta. Non ha invece riproposto la domanda di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazioni, chiamata in causa nel giudizio di primo grado. Ha quindi concluso, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Così compendiati i fatti di causa, preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione degli specifici motivi di gravame (art. 342 c.p.c.). L'atto di appello, infatti, contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge.
A tal uopo, giova ricordare, alla luce dei più recenti arresti della
Suprema Corte di Cassazione, che il requisito di cui all'art. 342 c.p.c.,
s'intende soddisfatto se, alle argomentazioni svolte con la sentenza di primo grado, vengono contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa, diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 ottobre 2014, n. 22781).
Parimenti non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'appellato secondo cui l'appellante avrebbe proposto con l'atto di appello una nuova domanda di risarcimento del danno quantificato in euro
20.000,00.
Ed invero, seppure nel corpo dell'atto di appello si fa riferimento ad un ipotetico danno complessivo di euro 20.000,00, tuttavia, nelle richieste conclusive la domanda risarcitoria è limitata ad euro 2.500,00, così come richiesto in primo grado. Consegue che nessuna domanda nuova deve ritenersi formulata.
Passando al merito, ritiene il decidente che l'appello sia infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n.24670/24 ha ribadito l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004;
Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n.
2109/2024). Ora, nella specie, l'appellante lamenta la negligenza dell'avv. CP_1 nell'espletamento del mandato conferitogli in relazione al giudizio di appello avverso la sentenza n.5641/2015 emessa dal gdp di Palermo il
19.10.2015, consistente nell'avere a suo dire proposto l'atto di appello tardivamente, determinando in tal modo la pronuncia di inammissibilità da parte della Corte di Appello con condanna alle spese.
Ebbene, è indubbio che l'avv. abbia proposto l'appello avverso la CP_1 sentenza n.5641/2015 resa dal GdP di Palermo nel procedimento soggetto al rito lavoro in maniera irrituale (con atto di citazione e non con ricorso) e tardivamente come affermato dalla Corte di Appello con sentenza n.322/2019 passata in giudicato, tuttavia, ciò non è sufficiente a fondare la richiesta risarcitoria per negligenza professionale.
In siffatta ipotesi, infatti, secondo la richiamata giurisprudenza va comunque accertato in via presuntiva e prognostica l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista.
Tale accertamento va condotto in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria "implica una valutazione prognostica positiva" circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n.
10320/2018).
D'altronde la "mera" perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (deposito tardivo dell'atto di impugnazione) non può costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato "utile" cui mira il giudizio stesso.
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460
c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata "vittoria della causa" o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato "riconoscimento delle proprie ragioni" nella sede giudiziaria.
Non è, infatti, la "mera partecipazione ad un giudizio" l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al "riconoscimento delle proprie ragioni", ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).
Dunque, la perdita della possibilità di una "mera partecipazione" ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al "bene della vita" del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a "vincere la causa", a vedersi riconosciute le "proprie ragioni" e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi.
Ebbene, nella specie, come correttamente affermato dal giudice di primo grado l'istruttoria non ha evidenziato elementi probatori volti a fondare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'appello. Fra l'altro, è emerso che lo stesso avvocato aveva prospettato al suo cliente la probabilità del rigetto CP_1 dell'appello e aveva cercando di dissuaderlo dalla proposizione dell'impugnazione che invece l' ha insistito per proporre. Pt_1
Consegue che nessun danno può dirsi conseguente alla proposizione tardiva dell'appello non ricorrendo le condizioni per poterne prevedere l'accoglimento.
L'appello è altresì infondato con riferimento alla statuizione sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'avv. . CP_1
Ed infatti, non ricorrono nella specie i presupposti per applicare la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc invocata dall'odierno appellante.
Ed invero, secondo costante giurisprudenza la prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un avvocato per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto.
Ora, nella specie, siamo in presenza proprio di un'ammissione tacita da parte dell'odierno appellante, il quale fin dal primo grado ha sempre affermato di avere corrisposto soltanto la somma di euro 600,00, a fronte del maggiore importo richiesto con la parcella, ritenendo erroneamente e senza alcuna giustificazione che nulla fosse più dovuto.
Consegue che non può presumersi prescritto il credito professionale dell'avv. per il semplice decorso dei tre anni, mentre trova CP_1 applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale che al momento della proposizione della domanda non era ancora interamente decorso.
L'appello va pertanto in toto rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.3/23 resa dal Gdp di Palermo in data 02.01.2023 che per l'effetto conferma.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'avv. , delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 09/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1282 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Marsala Parte_1 appellante contro
, difeso da sè medeismo, elettivamente domiciliato a Controparte_1
Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 29. appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 17.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.3/23 resa dal Gdp di Palermo in data Parte_1
02.01.2023 e con la quale è stata rigettata la domanda dallo stesso proposta di risarcimento del danno derivante da presunta responsabilità professionale dell'avv. ed è stata invece accolta la domanda CP_1 riconvenzionale proposta da quest'ultimo di condanna al pagamento del compenso professionale allo stesso spettante in relazione al procedimento di separazione giudiziale dell' dalla di lui moglie. Pt_1
Nello specifico l'appellante contesta la decisione di primo grado sia con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno per presunta responsabilità professionale dell'avv. dallo stesso CP_1 proposta, chiedendo una rivalutazione dell'intero compendio probatorio, sia riguardo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, insistendo in particolare nella preliminare eccezione di prescrizione.
Costituitosi l'appellato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, nonché l'inammissibilità della domanda relativa al risarcimento del danno quantificato in euro
20.000,00 in quanto nuova rispetto a quella proposta in primo grado e limitata ad euro 2.500,00. Nel merito ha ribadito le difese spiegate in primo grado, rimarcando l'inapplicabilità alla fattispecie della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc, avendo l'appellante ammesso di avere pagato soltanto l'acconto di euro 600,00 rispetto alla maggiore somma richiesta. Non ha invece riproposto la domanda di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazioni, chiamata in causa nel giudizio di primo grado. Ha quindi concluso, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Così compendiati i fatti di causa, preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione degli specifici motivi di gravame (art. 342 c.p.c.). L'atto di appello, infatti, contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge.
A tal uopo, giova ricordare, alla luce dei più recenti arresti della
Suprema Corte di Cassazione, che il requisito di cui all'art. 342 c.p.c.,
s'intende soddisfatto se, alle argomentazioni svolte con la sentenza di primo grado, vengono contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa, diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 ottobre 2014, n. 22781).
Parimenti non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'appellato secondo cui l'appellante avrebbe proposto con l'atto di appello una nuova domanda di risarcimento del danno quantificato in euro
20.000,00.
Ed invero, seppure nel corpo dell'atto di appello si fa riferimento ad un ipotetico danno complessivo di euro 20.000,00, tuttavia, nelle richieste conclusive la domanda risarcitoria è limitata ad euro 2.500,00, così come richiesto in primo grado. Consegue che nessuna domanda nuova deve ritenersi formulata.
Passando al merito, ritiene il decidente che l'appello sia infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n.24670/24 ha ribadito l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004;
Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n.
2109/2024). Ora, nella specie, l'appellante lamenta la negligenza dell'avv. CP_1 nell'espletamento del mandato conferitogli in relazione al giudizio di appello avverso la sentenza n.5641/2015 emessa dal gdp di Palermo il
19.10.2015, consistente nell'avere a suo dire proposto l'atto di appello tardivamente, determinando in tal modo la pronuncia di inammissibilità da parte della Corte di Appello con condanna alle spese.
Ebbene, è indubbio che l'avv. abbia proposto l'appello avverso la CP_1 sentenza n.5641/2015 resa dal GdP di Palermo nel procedimento soggetto al rito lavoro in maniera irrituale (con atto di citazione e non con ricorso) e tardivamente come affermato dalla Corte di Appello con sentenza n.322/2019 passata in giudicato, tuttavia, ciò non è sufficiente a fondare la richiesta risarcitoria per negligenza professionale.
In siffatta ipotesi, infatti, secondo la richiamata giurisprudenza va comunque accertato in via presuntiva e prognostica l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista.
Tale accertamento va condotto in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" -, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria "implica una valutazione prognostica positiva" circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n.
10320/2018).
D'altronde la "mera" perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (deposito tardivo dell'atto di impugnazione) non può costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato "utile" cui mira il giudizio stesso.
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione. L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460
c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata "vittoria della causa" o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato "riconoscimento delle proprie ragioni" nella sede giudiziaria.
Non è, infatti, la "mera partecipazione ad un giudizio" l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al "riconoscimento delle proprie ragioni", ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.).
Dunque, la perdita della possibilità di una "mera partecipazione" ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al "bene della vita" del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a "vincere la causa", a vedersi riconosciute le "proprie ragioni" e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi.
Ebbene, nella specie, come correttamente affermato dal giudice di primo grado l'istruttoria non ha evidenziato elementi probatori volti a fondare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'appello. Fra l'altro, è emerso che lo stesso avvocato aveva prospettato al suo cliente la probabilità del rigetto CP_1 dell'appello e aveva cercando di dissuaderlo dalla proposizione dell'impugnazione che invece l' ha insistito per proporre. Pt_1
Consegue che nessun danno può dirsi conseguente alla proposizione tardiva dell'appello non ricorrendo le condizioni per poterne prevedere l'accoglimento.
L'appello è altresì infondato con riferimento alla statuizione sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'avv. . CP_1
Ed infatti, non ricorrono nella specie i presupposti per applicare la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc invocata dall'odierno appellante.
Ed invero, secondo costante giurisprudenza la prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un avvocato per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto.
Ora, nella specie, siamo in presenza proprio di un'ammissione tacita da parte dell'odierno appellante, il quale fin dal primo grado ha sempre affermato di avere corrisposto soltanto la somma di euro 600,00, a fronte del maggiore importo richiesto con la parcella, ritenendo erroneamente e senza alcuna giustificazione che nulla fosse più dovuto.
Consegue che non può presumersi prescritto il credito professionale dell'avv. per il semplice decorso dei tre anni, mentre trova CP_1 applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale che al momento della proposizione della domanda non era ancora interamente decorso.
L'appello va pertanto in toto rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.3/23 resa dal Gdp di Palermo in data 02.01.2023 che per l'effetto conferma.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'avv. , delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 09/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza